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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7034/2023 promossa da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bruno Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), Via G. Toniolo, 41
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Roteglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Sant'Orsola, 36
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2323/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 28.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 2323/2023 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 18.967,91=, oltre spese ed interessi, quale quota parte del risarcimento del danno subito dal paziente per responsabilità medica, asserendo che nulla CP_2
era dovuto in quanto nella parte motiva della sentenza, emessa dal
Tribunale di Benevento nella causa recante Rg. n. 396272015, veniva acclarata la operatività della polizza della compagnia CP_1
chiamata in causa a manleva dall'odierno opponente, non
[...]
riportata però nel dispositivo della citata sentenza.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva Controparte_1
il rigetto della opposizione, avendo la sentenza condannato
[...]
, e al Pt_1 Controparte_3 Controparte_1 pagamento in favore dei di € 49.107,30=, anticipando, CP_2
così, per i coobbligati in solido il versamento dell'intero importo.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
A prescindere dalla solidarietà passiva dei soggetti condannati nella sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, che comunque si presume ai sensi dell'art. 1294 c.c., ciò che assume rilievo, ai fini decisionali nella presente controversia, è la difformità tra la motivazione della citata sentenza ed il dispositivo, atteso che mentre nella motivazione il
Tribunale adito testualmente affermava: “non meritano accoglimento, invece, le eccezioni sollevate dalla in ordine Parte_2
alla polizza stipulata dal dott. il 31.08.2013 n. 360029518404, Pt_1
contrariamente a quanto prospettato dalla citata compagnia assicurativa, infatti, la è una struttura sanitaria Controparte_3
accreditata (per come evincesi chiaramente dalla copia della cartella clinica depositata dalla casa di Cura con le sue seconde memorie ed, in particolare, dalla scheda di dimissione ospedaliera), ragion per cui non sussiste alcuna diversità tra l'oggetto della garanzia e l'attività svolta dal convenuto, nel caso in esame, anzi, sussistono tutti i presupposti indicati dall'art. 16 della polizza per ritenerla operativa, in particolare – come già evidenziato – il danno subito dall'attore è stato
Pag. 2 di 4 causato proprio dalla responsabilità diretta del dott. e – come Pt_1 abbiamo già visto – l'evento non risulta coperto da altre polizze”, nel dispositivo, così, provvedeva: “in accoglimento della domanda attorea, condanna il dott. , la e la Parte_1 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti p.t., al pagamento in favore di di € CP_2
49.107,30, oltre interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo”.
Orbene, questo giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'eventuale problema di applicazione pratica della decisione che può crearsi nel caso in cui la manleva, accertata nella motivazione di una sentenza non appellata, non sia stata riportata nel dispositivo, può risolversi dando prevalenza alla motivazione, atteso che il dispositivo della sentenza riassume la decisione, mentre la motivazione fornisce le ragioni giuridiche.
Sul punto significativo è l'orientamento della Suprema Corte per la quale “nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che è da ritenere prevalente la parte del provvedimento che è da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale” (Cass. Civ. n. 17910/2015).
E nel caso di specie, il contrasto tra la motivazione della sentenza ed il dispositivo sopra riportati, o meglio l'omessa indicazione nel dispositivo della “operatività della polizza”, riportata invece in motivazione, va risolto, quindi, a favore del atteso peraltro che Pt_1
tale polizza è stata l'unica, come accertato dal Tribunale di Benevento nella sua motivazione, ad avere coperto l'evento.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo trova accoglimento ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Pag. 3 di 4 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7034/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- in accoglimento della domanda attorea, revoca il decreto ingiuntivo n. 2323/2023;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € Pt_1
3.397,00=, oltre accessori.
Modena, 26 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7034/2023 promossa da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bruno Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), Via G. Toniolo, 41
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Roteglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Sant'Orsola, 36
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2323/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 28.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 2323/2023 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 18.967,91=, oltre spese ed interessi, quale quota parte del risarcimento del danno subito dal paziente per responsabilità medica, asserendo che nulla CP_2
era dovuto in quanto nella parte motiva della sentenza, emessa dal
Tribunale di Benevento nella causa recante Rg. n. 396272015, veniva acclarata la operatività della polizza della compagnia CP_1
chiamata in causa a manleva dall'odierno opponente, non
[...]
riportata però nel dispositivo della citata sentenza.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva Controparte_1
il rigetto della opposizione, avendo la sentenza condannato
[...]
, e al Pt_1 Controparte_3 Controparte_1 pagamento in favore dei di € 49.107,30=, anticipando, CP_2
così, per i coobbligati in solido il versamento dell'intero importo.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
A prescindere dalla solidarietà passiva dei soggetti condannati nella sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, che comunque si presume ai sensi dell'art. 1294 c.c., ciò che assume rilievo, ai fini decisionali nella presente controversia, è la difformità tra la motivazione della citata sentenza ed il dispositivo, atteso che mentre nella motivazione il
Tribunale adito testualmente affermava: “non meritano accoglimento, invece, le eccezioni sollevate dalla in ordine Parte_2
alla polizza stipulata dal dott. il 31.08.2013 n. 360029518404, Pt_1
contrariamente a quanto prospettato dalla citata compagnia assicurativa, infatti, la è una struttura sanitaria Controparte_3
accreditata (per come evincesi chiaramente dalla copia della cartella clinica depositata dalla casa di Cura con le sue seconde memorie ed, in particolare, dalla scheda di dimissione ospedaliera), ragion per cui non sussiste alcuna diversità tra l'oggetto della garanzia e l'attività svolta dal convenuto, nel caso in esame, anzi, sussistono tutti i presupposti indicati dall'art. 16 della polizza per ritenerla operativa, in particolare – come già evidenziato – il danno subito dall'attore è stato
Pag. 2 di 4 causato proprio dalla responsabilità diretta del dott. e – come Pt_1 abbiamo già visto – l'evento non risulta coperto da altre polizze”, nel dispositivo, così, provvedeva: “in accoglimento della domanda attorea, condanna il dott. , la e la Parte_1 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti p.t., al pagamento in favore di di € CP_2
49.107,30, oltre interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo”.
Orbene, questo giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'eventuale problema di applicazione pratica della decisione che può crearsi nel caso in cui la manleva, accertata nella motivazione di una sentenza non appellata, non sia stata riportata nel dispositivo, può risolversi dando prevalenza alla motivazione, atteso che il dispositivo della sentenza riassume la decisione, mentre la motivazione fornisce le ragioni giuridiche.
Sul punto significativo è l'orientamento della Suprema Corte per la quale “nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che è da ritenere prevalente la parte del provvedimento che è da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale” (Cass. Civ. n. 17910/2015).
E nel caso di specie, il contrasto tra la motivazione della sentenza ed il dispositivo sopra riportati, o meglio l'omessa indicazione nel dispositivo della “operatività della polizza”, riportata invece in motivazione, va risolto, quindi, a favore del atteso peraltro che Pt_1
tale polizza è stata l'unica, come accertato dal Tribunale di Benevento nella sua motivazione, ad avere coperto l'evento.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo trova accoglimento ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Pag. 3 di 4 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7034/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- in accoglimento della domanda attorea, revoca il decreto ingiuntivo n. 2323/2023;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € Pt_1
3.397,00=, oltre accessori.
Modena, 26 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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