Articolo 2 della Legge 5 giugno 1995, n. 221
Articolo 1
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24 giugno 1995
Art. 2. 1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando, per il 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per il 1996 e il 1997, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 giugno 1995