Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2022, proposto da
RI MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Ughetta Bini, Luisa Giacomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI NAVE, non costituito in giudizio;
nei confronti
PROVINCIA DI BRESCIA, REGIONE LOMBARDIA, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Nave n. 4 del 14/1/2022 avente ad oggetto “ Esame osservazioni e controdeduzioni alle stesse – Approvazione in via definitiva, ai sensi dell'art. 13, della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i, della revisione generale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave ”, e quindi per l'annullamento in parte qua della revisione generale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave e specificatamente per l'annullamento della previsione di cui al comma 5 dell'art. 35.3 delle NTA del Piano delle Regole del P.G.T. rubricato “ Ambiti sottoposti a disposizioni particolari ” (all'interno dell'art.35 che disciplina gli “Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente residenziali identificati con il tessuto consolidato a media densità (R3)”) nella parte in cui ammettendo “per l'ambito localizzato in Via Paolo VI, appositamente individuato nelle tavole grafiche di Piano con la sigla “PCC 03….. la possibilità di realizzare una superficie lorda pari a 890 mq definisce e limita detta superficie quale “quota complessiva di superficie accessoria ricomprende: muri perimetrali indipendentemente dal loro spessore e impiego di materiale coibente nonché portici, gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze, tettoie e pensiline con profondità superiore a mt 1,50 come definito dall'art. 10.20 punti 1,2, 3 delle presenti Norme,
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o endoprocedimentale ivi compresa la deliberazione del C.C. di Nave n. 34 del 7/6/2021 di adozione della revisione del Piano di Governo del Territorio sempre in parte qua e specificatamente per quanto attiene la citata previsione del comma 5 dell'art. 35.5 delle N.T.A. del P.d.R. del PG adottato, nonché la decisione relativa alla osservazione presentata dal ricorrente, assunta dal Consiglio Comunale nella deliberazione consiliare n. 4/2022 di esame e controdeduzioni delle osservazioni e approvazione della revisione del P.G.T.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa CO PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 19 luglio 2022 e ritualmente depositato, il ricorrente ha agito per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Nave n. 4 del 14/1/2022 avente ad oggetto “ Esame osservazioni e controdeduzioni alle stesse – Approvazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 13, della L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i, della revisione generale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave ”.
2. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
3. In vista dell’udienza pubblica del 20 novembre 2025, i difensori di parte ricorrente hanno dato atto, con memoria depositata in data 24 settembre 2025, che il Comune di Nave con deliberazione n. 3 del 27/1/2025 del Consiglio Comunale ha approvato la variante alle NTA del PG (pubblicata sul BURL n. 10 del 5 marzo 2025), con la quale è stata modificata la disposizione oggetto di impugnazione, modifica ritenuta satisfattiva dal ricorrente; hanno pertanto dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. All’udienza citata il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e richiesto da parte ricorrete, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del sopravvenuto provvedimento.
6. Le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU RO, Presidente
CO PP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PP | AU RO |
IL SEGRETARIO