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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 febbraio 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n.
133/2008, nella causa civile iscritta al n. 46 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C..F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Coscarelli, con studio in Grosseto, Via Fulcieri Paolucci De' Calboli n. 8, ed ivi elettivamente domiciliato giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto,
Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, in accoglimento della presente opposizione:
IN VIA PRELIMINARE - sussistendo gravi motivi disporre la sospensione dell'esecuzione degli avvisi di addebito impugnati:
A) n. 351 2023 00005960 36 000 formato il 24 novembre 2023 per l'importo di € 9.384,75, con decorrenza 01/2017 al 12/2022 ( All. n.1) e B) n. 351 2023 00008273 24 000 formato il 24 novembre 2023 per l'importo di € 1.234,38, con decorrenza 01/2017 al 12/2017 ( All n.2);
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'insussistenza del debito per contributi dal 2017 al 2022 e delle CP_1
somme aggiuntive così come esposti negli avvisi di addebito impugnati, per l'effetto - per tutti i motivi esposti in narrativa- annullare o dichiarare illegittimo l'accertamento dell' così come CP_1
tutti gli importi oggetto di iscrizione a ruolo negli avvisi di addebito impugnati in quanto illegittimi
e infondati;
Con ogni ulteriore conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze e compensi professionali”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, respingere CP_1
il ricorso avversario in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e confermare integralmente
l'avviso opposto, condannando controparte al pagamento della somma ivi indicata o della diversa somma che risulterà eventualmente dovuta in corso di causa, mandando l' assolto da tutte le CP_1
domande proposte ex adverso.
Con vittoria di spese, competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 351 2023 00005960 36 000 formato il 24 novembre 2023 per l'importo di € 9.384,75 (doc.1) e l'avviso di addebito n. 351 2023 00008273 24 000 formato il 24 novembre 2023 per l'importo di € 1.234,38 (doc.2). Rappresentava a tal fine quanto segue: i) di aver iniziato la propria attività il 25.01.2016, quindi successivamente all'abrogazione del regime dei contribuenti minimi, detto anche “di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità" (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011), definitivamente soppresso con la Legge di Stabilità 2016 (doc. 3); ii) di aver da subito optato per il regime forfettario (art. 1 commi 54-87 legge 23 dicembre 2014 n 190); iii) che nell'anno 2017 veniva correttamente elaborato il modello Unico 2017 (anno d'imposta
2016) compilando la sezione II del quadro LM, mentre nell'anno 2018, nella redazione del modello unico 2018 (anno d'imposta 2017) veniva erroneamente compilata la sezione I
(anziché la sezione II) del quadro LM;
iv) che conseguentemente in data 15.12.23 l'
[...]
di Grosseto gli notificava i due suddetti avvisi a titolo di asseriti Controparte_2
contributi dovuti;
v) che l'istituto di previdenza, basandosi esclusivamente sul refuso nella compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017, richiedeva il pagamento dei contributi fissi minimi e quelli variabili al 100%, sostenendo che il ricorrente non avesse diritto alla riduzione prevista per il regime forfettario in quanto si trovava nel regime dei minimi o c.d. di vantaggio;
v) che accortosi dell'errore, inviava una dichiarazione integrativa all'Agenzia delle Entrate compilando la corretta sezione, concernente i forfettari (doc.5); x) che nonostante ciò e le copiose e-mail intercorse, l' CP_1 non annullava l'avviso di addebito e pretendeva - per l'annullamento in autotutela dell'avviso in questione- che la dichiarazione integrativa inviata all'Agenzia delle Entrate risultasse “liquidata” con totale accoglimento della stessa. Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si è costituito l' , che, contestando quanto dedotto ex adverso, chiedeva di rigettare CP_1
l'avverso ricorso e confermare integralmente l'avviso di addebito opposto, con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto. Deduceva in particolare l'indebita fruizione da parte del ricorrente del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14.
3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. È utile ricordare che l'art. 3, co. 9, della L. 335/1995 ha introdotto il termine quinquennale di prescrizione in sostituzione di quello decennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge e anche per quelli precedenti per i quali non siano stati compiuti validi atti interruttivi entro lo stesso termine. Tale termine di prescrizione dei crediti previdenziali e assistenziali decorre dalla data di inadempimento/violazione; esso, a seguito di iscrizione a ruolo e cartella esattoriale (ora avviso di addebito), inizia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella. La prescrizione quinquennale si applica tanto ai crediti previdenziali vantati dall' quanto CP_1 ai crediti . È poi ormai noto che i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, CP_3
con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno confermato che le pretese CP_ della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni etc.) si CP_3
prescrivono sempre nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei soli casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
6. Per quanto concerne il dies a quo della prescrizione per i contributi dovuti alla gestione separata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di sposare l'orientamento secondo il quale “la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020)”. Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass.
17970/2022). Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui è dovuta la corrispondente contribuzione e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa. Così la
Cassazione ha ancora di recente ha confermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla CP_ Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (sentenza n.
32682/2022). Tale conclusione viene ritenuta conforme al principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935), valendo la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, del d.lgs. n. 241/1997.
Tuttavia, nel caso in oggetto la pretesa non deriva dalla produzione del reddito da parte del contribuente ma dal regime fiscale prescelto.
Posto che l' può avere contezza del regime fiscale prescelto soltanto con l'avvenuta CP_1
presentazione della dichiarazione dei redditi, deve osservarsi che il ricorrente ha presentato la dichiarazione in data 9/10/2017 e che pertanto, conseguentemente, la prescrizione sarebbe maturata solo in data 9/10/2022.
Tuttavia, l' ha utilmente interrotto la prescrizione notificando in data in data CP_1
25.01.2022 (doc. 04 res.), la diffida nr. 68485935714-0 (doc. 03 ric.) del 30.11.2021 con le motivazioni alla base della revoca del regime agevolato e in data 31.08.2022 la comunicazione di debito n. 360021006239K4202205 (raccomandata 68487361363-9) del 21.05.2022 con le motivazioni alla base del recupero contributivo sui maggiori redditi accertati (doc. 7 – 8 res.).
Per tali motivi il credito sotteso agli avvisi di addebito opposti non risulta prescritto.
7. Orbene, venendo al merito della questione, deve rilevarsi che la legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto, a favore dei soggetti individuati dai precedenti commi 54 e ss. della stessa legge 190/2014, un regime contributivo agevolato con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, il quale prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfettario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
In base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 04/04/2016 (parag. 2, punti 2.4.1
e 2.4.3) i contribuenti che già svolgevano un'attività d'impresa, arte o professione, pur non essendo tenuti ad alcuna dichiarazione preventiva, da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12), erano tenuti, in sede di dichiarazione fiscale, a compilare i campi 1 e 2 del rigo LM21 dell'UNICO PF2018, corrispondente alla sezione II del quadro LM.
Il ricorrente, titolare di ditta individuale (REA GR-137449) dal 26.01.2016 e iscritto alla gestione previdenziale IVS Commercianti dalla medesima data, ritenendo di possedere tutti i requisiti previsti per poter beneficiare del regime forfettario, ha presentato apposita dichiarazione di adesione attraverso la procedura telematica messa a disposizione dall' CP_1
(istanza del 26.02.2016 – doc. 09 res.). Il ricorrente, tuttavia, nonostante tale espressa istanza all' , nel Mod. Unico PF2018 (imposta 2017) ha compilato il quadro LM sezione I, CP_1
riservata ai soggetti beneficiari del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.
111/2011 e non la sezione II del quadro LM riservata ai soggetti beneficiari del regime forfettario.
Non può tuttavia condividersi l'assunto – fatto proprio da parte resistente – secondo cui il beneficio del regime forfettario resta escluso dopo la verifica della errata compilazione della sez. I del quadro LM della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, anziché della II sez. dello stesso quadro LM.
L' ha infatti emesso l'avviso di addebito opposto a seguito delle verifiche effettuate, CP_1 volte a stabilire la legittimità dell'agevolazione contributiva. Da tali verifiche è emerso che il ricorrente aveva compilato la sezione I del quadro LM riservata ai soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98). Deve in proposito osservarsi che l'art. 1 comma 82, della legge n. 190 del 2014 dispone che “Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57.
La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.”
L' , in applicazione del suddetto comma - secondo cui il regime previdenziale CP_1 agevolato cessa ab origine con ripristino dell'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno in cui era stata registrata l'adesione al regime agevolato - ha ripristinato il regime previdenziale ordinario. Da tale ripristino, dovuto esclusivamente all'errore di compilazione della dichiarazione dei redditi 2017, discendono gli avvisi di addebito oggi opposti.
Ebbene tale assunto non risulta condivisibile poiché – anche a fronte della mancata/errata compilazione della sez. II del quadro LM della dichiarazione dei redditi – era possibile, da un semplice esame della dichiarazione presentata, avere contezza della situazione reddituale del ricorrente e della conseguente spettanza dei benefici contributivi. Ed infatti, lo stesso
, con circolare n. 29/15, impone per l'accesso al beneficio previdenziale, la richiesta CP_1 dell'interessato, con modalità telematiche, e l'attestazione di essere in possesso dei requisiti del regime fiscale agevolato. L' si riserva invece la verifica dei requisiti, che compie CP_1 in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, esaminando “i dati fiscali dei soggetti beneficiari, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma…” (Sul punto Circ. 29/15 n. 5). Ciò posto deve evidenziarsi che il ricorrente, in data 26.02.16 – essendo in possesso di tutti i requisiti di legge - presentava all' , domanda di accesso CP_1 alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 comma 77 – 84 della L. 23 dicembre 2014
n.1901(doc. 09 res); l' tuttavia non ha compiuto alcuna “verifica” sulla situazione CP_1
reddituale, o meglio, si è limitato a un accertamento sulla errata/mancata compilazione di una sezione del quadro LM, quello dedicato al “Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1 commi 54-89 Legge 190/14)” e compilato dai beneficiari del regime forfettario. Non si è avveduto l' che vi era stata una semplice inversione dei dati dalla sez. II alla CP_1 sez. I e che tale errore non aveva e non poteva incidere sull'imposta e sul regime di appartenenza.
Non pare dunque sostenibile l'assunto che il beneficio possa perdersi in ragione di una errata compilazione della sezione di un quadro della dichiarazione dei redditi, non assolvendo quest'ultima nel nostro ordinamento alcuna valenza costitutiva (né modificativa o estintiva) di vicende giuridiche, ma soltanto dichiarativa (si veda nello stesso senso la sentenza n. 81 del 2021 Tribunale di Arezzo, r.g.769/2020) e, per contro, essendo ben possibile avvedersi della natura di refuso della compilazione.
Deve peraltro rivelarsi che questo principio è stato applicato in una controversia identica a quella in esame da questo stesso Tribunale con la sentenza n. 52/2024, confermata anche dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze, passata in giudicato, del 19.11.2024 n.
644/2024. La Corte di Appello ha infatti statuito che “La sentenza di primo grado è infatti del tutto condivisibile laddove ha attribuito ad un mero refuso l'errata compilazione dei redditi da parte della dovendo escludersi pertanto in radice che con la Parte_2
compilazione della Sezione I del Quadro LM la stessa abbia tenuto un comportamento concludente nel senso di avere deliberatamente scelto di aderire ad un regime fiscale diverso da quello ordinario (peraltro avrebbe scelto, nella prospettazione dell'appellante, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile...)
Non può di conseguenza sostenersi, come fa che la dichiarazione dei redditi non CP_1
sarebbe emendabile, e quindi non poteva essere modifica con la dichiarazione integrativa inviata nel 2022 all'Agenzia delle Entrate. Come detto, la compilazione della Sezione I non può avere carattere di manifestazione negoziale e, con la dichiarazione integrativa, la contribuente ha provveduto alla correzione di un errore materiale della dichiarazione fiscale, che conteneva in proposito una dichiarazione di scienza e non di volontà. La giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo chiaro nel senso della natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione dei redditi (salvo casi particolari e specifici), oltre che della sua emendabilità anche in sede contenziosa, con la sentenza a Sezioni Unite
n. 13378/2016 e le successive conformi, secondo cui «il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr
322/1998...in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria...In altri termini, la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente" (Cass. 18405/2021, Cass.25554/2022, che pure riconosce
l'emendabilità in giudizio anche oltre i termini decadenziali di cui all'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente, secondo un orientamento di recente consolidandosi, cfr. Cass. ordinanze nn. 15527 del 21 luglio 2020, 13821 del 6 luglio 2020 e 6239 del 5 marzo 2020).
Ne deriva che il semplice errore nella compilazione della dichiarazione fiscale è di regola emendabile, dato che la dichiarazione dei redditi non ha alcuna valenza costitutiva di vicende giuridiche, ma soltanto dichiarativa.” (si veda sentenza doc. ricorrente allegato alla memoria del 17.01.2025)
8. Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere accolto, con contestuale accertamento del diritto del ricorrente al regime contributivo agevolato di cui alla legge
190/14 – mod. da Legge 208/15 dall'anno 2017 e al 2022, con conseguente declaratoria dell'illegittimità dei relativi avvisi di addebito in questa sede opposti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014
e ss.mm.ii. in relazione al valore della causa, appartenente al terzo scaglione, su valori compresi tra i minimi e i medi in ragione dell'effettivo importo degli avvisi e della sua natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da , disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara come non dovute le somme oggetto degli avvisi di addebito in questa sede opposti;
- condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 3.500 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso