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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 2, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, elettivamente domiciliato in Terni – Viale del Cassero n. 18/b, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Luca Priante che, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Giancarlo Ferrami, lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattie professionali - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 gennaio 2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto le patologie Epicolondilopatia bilaterale, Artrosi alla mano destra e Gonartrosi ginocchio sinistro e, per l'effetto, condannare l all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella CP_1 misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver svolto, dal 1979 al Parte_1
31.01.2023, data del pensionamento, l'attività di carrozziere, dapprima come apprendista presso la Carrozzeria NI E. & NU E., successivamente, dal 1984 al febbraio 2019, come titolare di impresa artigiana ed infine, dal 28.02.2019 al 31.01.2023, come dipendente della Carrozzeria Flash s.r.l. (Cfr. estratto conto previdenziale - All.to 1 al ricorso); - Di aver sempre svolto CP_3 lavorazioni come la verniciatura e lucidatura di autovetture, camion e furgoni, assumendo posizioni accovacciate per scartavetrare, stuccare, verniciare e lucidare parti basse dei veicoli in riparazione;
- Di essersi occupato, in particolare, dello smontaggio dei veicoli, con rimozione di pezzi meccanici fino all'interno del motore, sollevando e movimentando manualmente carichi, del successivo rimontaggio di parti di autovetture, camion e furgoni, curando la riparazione degli automezzi su banco scocca;
- Di aver sempre curato anche la manutenzione dell'attrezzatura utilizzata per il lavoro, la pulizia e sostituzione di filtri della cabina di verniciatura, lo stoccaggio dei rifiuti plastici, ferrosi e di polveri e residui di vernici, nonché la riorganizzazione dei materiali di consumo, quali i solventi, vernici e parti di ricambio, aventi spesso peso notevole;
- Di essere stato esposto, nell'espletamento delle indicate mansioni, ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, dalle vibrazioni e microtraumi, movimenti ripetitivi e dal mantenimento protratto di posture incongrue;
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, le patologie Epicolondilopatia bilaterale, Artrosi alla mano destra e Gonartrosi al ginocchio sinistro; - Di aver presentato all' CP_1 domande amministrative per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie indicate;
– Che l'Istituto comunicava il rigetto delle rispettive domande ritenendo l'inesistenza di nesso causale ovvero l'inidoneità del rischio lavorativo a procurare le malattie contratte;
- Di aver proposto opposizioni avverso tali provvedimenti, riscontrate negativamente dall' che non mutava il giudizio CP_1 precedentemente espresso, ritenendo non significative le motivazioni poste a sostegno delle relative opposizioni (Cfr. All. 19 al ricorso). Contestava tali valutazioni e, pertanto, conveniva l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare le malattie
“Epicolondilopatia bilaterale, Artrosi alla mano destra e Gonartrosi al ginocchio sinistro”, di origine professionale e produttive di una inabilità permanente, rispettivamente, del 6%, dell'8% e del 6%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l a corrispondere la rendita/indennizzo corrispondente dalla data della CP_1 richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previo cumulo con le invalidità già precedentemente accertate;
- Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'Istituto in via amministrativa, non risulta che le malattie denunciate (epicondilite, artrosi delle mani e gonartrosi) abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia delle patologie denunciate e la conseguente invalidità permanente derivatane. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale delle malattie sofferte dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le stesse. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza delle patologie professionali contratte e che le stesse debbano ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 6% per epicondilite bilaterale, dell'8% per l'artrosi alla mano destra e del 6% per la gonartrosi ginocchio sinistro (Cfr. relazioni medico legali di parte – All. 12 al ricorso) Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo e certificato di idoneità alla mansione – All. 1 e 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come carrozziere e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, la prima teste escussa, dipendente Testimone_1 dell' dal 1995 al 1998, ha dichiarato: “…ho Parte_2 visto il ricorrente svolgere tutte le mansioni che mi si leggono quando ho lavorato presso l'officina e posso dire che era un lavoratore a tutto tondo svolgendo tutte le mansioni legate alle autovetture;
nel periodo prima e dopo la mia assunzione sono stata solo una semplice cliente;
ho visto il ricorrente lavorare sia su mezzi piccoli che su mezzi grandi e svolgeva tutte le attività dalla lattoneria alla verniciatura delle auto;
non è facile trovare un carrozziere che si occupa di tutto, a volte smontava anche le parti meccaniche. Era perennemente piegato, confermo che parlo per gli anni che sono stata dipendente”. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dalla teste collega Testimone_2 di parte ricorrente dal 2019 al 2023 presso la Carrozzeria Flash, e dal teste
, collega e socio del che hanno sostanzialmente confermato Testimone_3 Pt_1 le mansioni e le lavorazioni svolte dal ricorrente per come dallo stesso dedotte in ricorso. (Cfr. dichiarazioni testimoniali in atti)
Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor , all'esito della disamina della Persona_2 documentazione sanitaria allegata e dell'indagine clinico anamnestica svolta, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è affetto dalle patologie: “Epicondilite bilaterale, Artrosi delle mani, Gonartrosi sx”. Il CTU ha, però, effettuato un distinguo rispetto alla eziologia delle singole patologie. In particolare, riguardo la patologia Epicondilite cronica, il dottor Per_2 ha evidenziato che la stessa è annoverata alla voce n. 21 della Nuova Tabella delle malattie professionali nell'industria. In particolare, il CTU ha precisato: “Le lavorazioni che espongono al rischio e che, pertanto, sono tutelate sono rappresentate da lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue ed azioni di presa della mano con impegno di forza. La mansione lavorativa del carrozziere comporta le seguenti operazioni: a) Esecuzione del check-up di carrozzeria e telaio del veicolo per verificare l'entità del danno. b) Smontaggio e rimontaggio delle parti di veicolo danneggiate. c) Riparazione delle ammaccature o, se necessario, sostituzione delle parti danneggiate. d) Raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca. e) Ripristino dei vetri e allestimento interno ed esterno dell'abitacolo. f) Stuccaggio e carteggiamento della carrozzeria. g) Verniciatura in cabina forno o con pistola a spruzzo. h) Esecuzione di opere di finitura, lucidatura ecc. Nello svolgimento di tali attività, pertanto, il lavoratore effettua movimenti ripetitivi a carico dell'avambraccio (sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore) ed azioni di presa della mano con notevole impegno di forza”. Alla luce di tali valutazioni, il Dr. ha concluso per la presunzione Per_2 legale d'origine, per l'epicondilite bilaterale. A diverse conclusioni giunge, invece, per le altre patologie accertate a carico del ricorrente, quali l'Artrosi della mano dx e sx e la Gonartrosi sx. Il CTU, infatti, ha evidenziato che per tali patologie, non trovando riscontro nell'elencazione tabellare, l'origine professionale deve essere concretamente e oggettivamente provata dal lavoratore (work related disease). Il dottor ha, nello specifico, rilevato che “…l'artrosi delle mani è Per_2 una patologia degenerativa osteo-cartilaginea su base sostanzialmente eredo- costituzionale, che tende ad aumentare di frequenza con l'avanzare dell'età. Ad oggi non sono descritte mansioni lavorative chiaramente associate con una aumentata incidenza di artrosi delle mani” e, per quanto riguarda l'artrosi del ginocchio sinistro, l'ausiliario del giudice ha precisato che “tale patologia, in base agli studi disponibili, sembra interessare prevalentemente i settori agricolo e dell'edilizia che in genere comportano sollevamento di carichi pesanti, frequenti arrampicate, inginocchiamento prolungato, accovacciamento e posizione eretta. Nel caso in discussione, inoltre, la unilateralità della patologia e le più che modeste alterazioni rilevate all'esame radiografico orientano per una patologia di origine extraprofessionale”, escludendo, in sintesi, l'origine professionale per tali malattie. Orbene, l'ausiliare del giudice, concludendo in maniera discorde per le patologie accertate, ha ritenuto solo per la “Epicondilite bilaterale” l'esistenza del nesso di causalità efficiente con l'attività lavorativa svolta ed ha proceduto alla quantificazione dei relativi postumi invalidanti, limitatamente a tale patologia, valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 3%, con richiamo alla voce n. 232 delle Tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000. Il CTU, tenuto conto delle menomazioni preesistenti a carico del ricorrente, già accertate e riconosciute nella misura del 25%, ha valutato il danno biologico cumulativo nella misura del 27%, con decorrenza dalla data della relativa domanda amministrativa.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note critiche dal consulente del ricorrente, Dr. il quale ha insistito per il Persona_3 riconoscimento della natura tecnopatica anche delle altre patologie e, comunque, una valutazione meno esigua del danno biologico consequenziale alla epicondilite, posta la bilateralità della stessa. Il perito, all'esito di un efficace riscontro a tali osservazioni, ha concluso confermando le risultanze espresse. (Cfr. elaborato peritale in atti) Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Invero, deve rilevarsi che le malattie Artrosi delle mani e Gonartrosi sx non possono giovarsi della presunzione di eziologia professionale, in quanto, all'esito dell'istruttoria e della CTU, non sono emersi elementi tali da poter far ritenere l'attività lavorativa svolta dal ricorrente rientrante nelle previsioni tabellari, di tal che alcun chiarimento deve essere richiesto al perito. Conseguentemente, resta a carico del ricorrente l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità secondo i criteri ordinari. In proposito, si ricorda che a mente dei principi enunciati in sede di legittimità “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito” (Cassazione Civile, 26 agosto 2021, n. 23505; cfr. anche Cass. n. 27752 del 2009; n. 13024 del 2017). Nesso di causalità che non ha trovato riscontro nel quadro probatorio del presente giudizio. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dal giudicante, emerge la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente, nei termini di presunzione legale d'origine, limitatamente alla malattia professionale “Epicondilite bilaterale”. In base al grado di invalidità determinato per tale patologia, pari al 3% e, operato il cumulo con le menomazioni preesistenti, complessivamente pari al 27%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. L' , comunque soccombente, deve essere condannato a rimborsare CP_1 al ricorrente le spese di lite nella residua metà come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nella causa iscritta al R.G. n. 2/2024, disattesa ogni altra eccezione e Pt_1 deduzione:
1) accerta e dichiara la natura professionale della malattia “Epicondilite bilaterale” da cui è affetto il ricorrente e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 3% e, complessivamente, pari al 27%:
2) condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, lettere a) e b), comma secondo, D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, dalla domanda amministrativa, di oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente della restante metà, CP_1 che liquida per l'intero in complessivi € 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Luca Priante e Giancarlo Ferrami, dichiaratisi antistatari;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, 16 luglio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 2, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, elettivamente domiciliato in Terni – Viale del Cassero n. 18/b, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Luca Priante che, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Giancarlo Ferrami, lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattie professionali - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 gennaio 2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto le patologie Epicolondilopatia bilaterale, Artrosi alla mano destra e Gonartrosi ginocchio sinistro e, per l'effetto, condannare l all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella CP_1 misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver svolto, dal 1979 al Parte_1
31.01.2023, data del pensionamento, l'attività di carrozziere, dapprima come apprendista presso la Carrozzeria NI E. & NU E., successivamente, dal 1984 al febbraio 2019, come titolare di impresa artigiana ed infine, dal 28.02.2019 al 31.01.2023, come dipendente della Carrozzeria Flash s.r.l. (Cfr. estratto conto previdenziale - All.to 1 al ricorso); - Di aver sempre svolto CP_3 lavorazioni come la verniciatura e lucidatura di autovetture, camion e furgoni, assumendo posizioni accovacciate per scartavetrare, stuccare, verniciare e lucidare parti basse dei veicoli in riparazione;
- Di essersi occupato, in particolare, dello smontaggio dei veicoli, con rimozione di pezzi meccanici fino all'interno del motore, sollevando e movimentando manualmente carichi, del successivo rimontaggio di parti di autovetture, camion e furgoni, curando la riparazione degli automezzi su banco scocca;
- Di aver sempre curato anche la manutenzione dell'attrezzatura utilizzata per il lavoro, la pulizia e sostituzione di filtri della cabina di verniciatura, lo stoccaggio dei rifiuti plastici, ferrosi e di polveri e residui di vernici, nonché la riorganizzazione dei materiali di consumo, quali i solventi, vernici e parti di ricambio, aventi spesso peso notevole;
- Di essere stato esposto, nell'espletamento delle indicate mansioni, ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, dalle vibrazioni e microtraumi, movimenti ripetitivi e dal mantenimento protratto di posture incongrue;
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, le patologie Epicolondilopatia bilaterale, Artrosi alla mano destra e Gonartrosi al ginocchio sinistro; - Di aver presentato all' CP_1 domande amministrative per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie indicate;
– Che l'Istituto comunicava il rigetto delle rispettive domande ritenendo l'inesistenza di nesso causale ovvero l'inidoneità del rischio lavorativo a procurare le malattie contratte;
- Di aver proposto opposizioni avverso tali provvedimenti, riscontrate negativamente dall' che non mutava il giudizio CP_1 precedentemente espresso, ritenendo non significative le motivazioni poste a sostegno delle relative opposizioni (Cfr. All. 19 al ricorso). Contestava tali valutazioni e, pertanto, conveniva l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare le malattie
“Epicolondilopatia bilaterale, Artrosi alla mano destra e Gonartrosi al ginocchio sinistro”, di origine professionale e produttive di una inabilità permanente, rispettivamente, del 6%, dell'8% e del 6%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l a corrispondere la rendita/indennizzo corrispondente dalla data della CP_1 richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previo cumulo con le invalidità già precedentemente accertate;
- Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'Istituto in via amministrativa, non risulta che le malattie denunciate (epicondilite, artrosi delle mani e gonartrosi) abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia delle patologie denunciate e la conseguente invalidità permanente derivatane. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale delle malattie sofferte dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le stesse. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza delle patologie professionali contratte e che le stesse debbano ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 6% per epicondilite bilaterale, dell'8% per l'artrosi alla mano destra e del 6% per la gonartrosi ginocchio sinistro (Cfr. relazioni medico legali di parte – All. 12 al ricorso) Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo e certificato di idoneità alla mansione – All. 1 e 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come carrozziere e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, la prima teste escussa, dipendente Testimone_1 dell' dal 1995 al 1998, ha dichiarato: “…ho Parte_2 visto il ricorrente svolgere tutte le mansioni che mi si leggono quando ho lavorato presso l'officina e posso dire che era un lavoratore a tutto tondo svolgendo tutte le mansioni legate alle autovetture;
nel periodo prima e dopo la mia assunzione sono stata solo una semplice cliente;
ho visto il ricorrente lavorare sia su mezzi piccoli che su mezzi grandi e svolgeva tutte le attività dalla lattoneria alla verniciatura delle auto;
non è facile trovare un carrozziere che si occupa di tutto, a volte smontava anche le parti meccaniche. Era perennemente piegato, confermo che parlo per gli anni che sono stata dipendente”. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dalla teste collega Testimone_2 di parte ricorrente dal 2019 al 2023 presso la Carrozzeria Flash, e dal teste
, collega e socio del che hanno sostanzialmente confermato Testimone_3 Pt_1 le mansioni e le lavorazioni svolte dal ricorrente per come dallo stesso dedotte in ricorso. (Cfr. dichiarazioni testimoniali in atti)
Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor , all'esito della disamina della Persona_2 documentazione sanitaria allegata e dell'indagine clinico anamnestica svolta, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è affetto dalle patologie: “Epicondilite bilaterale, Artrosi delle mani, Gonartrosi sx”. Il CTU ha, però, effettuato un distinguo rispetto alla eziologia delle singole patologie. In particolare, riguardo la patologia Epicondilite cronica, il dottor Per_2 ha evidenziato che la stessa è annoverata alla voce n. 21 della Nuova Tabella delle malattie professionali nell'industria. In particolare, il CTU ha precisato: “Le lavorazioni che espongono al rischio e che, pertanto, sono tutelate sono rappresentate da lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue ed azioni di presa della mano con impegno di forza. La mansione lavorativa del carrozziere comporta le seguenti operazioni: a) Esecuzione del check-up di carrozzeria e telaio del veicolo per verificare l'entità del danno. b) Smontaggio e rimontaggio delle parti di veicolo danneggiate. c) Riparazione delle ammaccature o, se necessario, sostituzione delle parti danneggiate. d) Raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca. e) Ripristino dei vetri e allestimento interno ed esterno dell'abitacolo. f) Stuccaggio e carteggiamento della carrozzeria. g) Verniciatura in cabina forno o con pistola a spruzzo. h) Esecuzione di opere di finitura, lucidatura ecc. Nello svolgimento di tali attività, pertanto, il lavoratore effettua movimenti ripetitivi a carico dell'avambraccio (sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore) ed azioni di presa della mano con notevole impegno di forza”. Alla luce di tali valutazioni, il Dr. ha concluso per la presunzione Per_2 legale d'origine, per l'epicondilite bilaterale. A diverse conclusioni giunge, invece, per le altre patologie accertate a carico del ricorrente, quali l'Artrosi della mano dx e sx e la Gonartrosi sx. Il CTU, infatti, ha evidenziato che per tali patologie, non trovando riscontro nell'elencazione tabellare, l'origine professionale deve essere concretamente e oggettivamente provata dal lavoratore (work related disease). Il dottor ha, nello specifico, rilevato che “…l'artrosi delle mani è Per_2 una patologia degenerativa osteo-cartilaginea su base sostanzialmente eredo- costituzionale, che tende ad aumentare di frequenza con l'avanzare dell'età. Ad oggi non sono descritte mansioni lavorative chiaramente associate con una aumentata incidenza di artrosi delle mani” e, per quanto riguarda l'artrosi del ginocchio sinistro, l'ausiliario del giudice ha precisato che “tale patologia, in base agli studi disponibili, sembra interessare prevalentemente i settori agricolo e dell'edilizia che in genere comportano sollevamento di carichi pesanti, frequenti arrampicate, inginocchiamento prolungato, accovacciamento e posizione eretta. Nel caso in discussione, inoltre, la unilateralità della patologia e le più che modeste alterazioni rilevate all'esame radiografico orientano per una patologia di origine extraprofessionale”, escludendo, in sintesi, l'origine professionale per tali malattie. Orbene, l'ausiliare del giudice, concludendo in maniera discorde per le patologie accertate, ha ritenuto solo per la “Epicondilite bilaterale” l'esistenza del nesso di causalità efficiente con l'attività lavorativa svolta ed ha proceduto alla quantificazione dei relativi postumi invalidanti, limitatamente a tale patologia, valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 3%, con richiamo alla voce n. 232 delle Tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000. Il CTU, tenuto conto delle menomazioni preesistenti a carico del ricorrente, già accertate e riconosciute nella misura del 25%, ha valutato il danno biologico cumulativo nella misura del 27%, con decorrenza dalla data della relativa domanda amministrativa.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note critiche dal consulente del ricorrente, Dr. il quale ha insistito per il Persona_3 riconoscimento della natura tecnopatica anche delle altre patologie e, comunque, una valutazione meno esigua del danno biologico consequenziale alla epicondilite, posta la bilateralità della stessa. Il perito, all'esito di un efficace riscontro a tali osservazioni, ha concluso confermando le risultanze espresse. (Cfr. elaborato peritale in atti) Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Invero, deve rilevarsi che le malattie Artrosi delle mani e Gonartrosi sx non possono giovarsi della presunzione di eziologia professionale, in quanto, all'esito dell'istruttoria e della CTU, non sono emersi elementi tali da poter far ritenere l'attività lavorativa svolta dal ricorrente rientrante nelle previsioni tabellari, di tal che alcun chiarimento deve essere richiesto al perito. Conseguentemente, resta a carico del ricorrente l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità secondo i criteri ordinari. In proposito, si ricorda che a mente dei principi enunciati in sede di legittimità “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito” (Cassazione Civile, 26 agosto 2021, n. 23505; cfr. anche Cass. n. 27752 del 2009; n. 13024 del 2017). Nesso di causalità che non ha trovato riscontro nel quadro probatorio del presente giudizio. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dal giudicante, emerge la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente, nei termini di presunzione legale d'origine, limitatamente alla malattia professionale “Epicondilite bilaterale”. In base al grado di invalidità determinato per tale patologia, pari al 3% e, operato il cumulo con le menomazioni preesistenti, complessivamente pari al 27%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. L' , comunque soccombente, deve essere condannato a rimborsare CP_1 al ricorrente le spese di lite nella residua metà come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nella causa iscritta al R.G. n. 2/2024, disattesa ogni altra eccezione e Pt_1 deduzione:
1) accerta e dichiara la natura professionale della malattia “Epicondilite bilaterale” da cui è affetto il ricorrente e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 3% e, complessivamente, pari al 27%:
2) condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, lettere a) e b), comma secondo, D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, dalla domanda amministrativa, di oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente della restante metà, CP_1 che liquida per l'intero in complessivi € 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Luca Priante e Giancarlo Ferrami, dichiaratisi antistatari;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, 16 luglio 2025
Il giudice
Michela Francorsi