Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 4.02.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.1.1965 e residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Mandato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in CO NZ in data 29/10/1994 tra i Sig.ri e iscritto nei registri di matrimonio del predetto Comune Parte_1 Parte_2 al numero 45, Parte I, Anno 1994 -ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO NZ di procedere all'annotazione della relativa Sentenza - alle seguenti
CONDIZIONI
“I) la figlia , ancorché maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare con la Per_1 madre presso l'abitazione di proprietà esclusiva della stessa in Brugherio via San Gottardo n. 14;
II) data la maggiore età di tutti e tre i figli, sarà facoltà degli stessi regolamentare in piena autonomia i rapporti con entrambi i genitori;
III) data l'autosufficienza economica di tutti e tre i figli, alcun mantenimento è previsto nei loro confronti;
Quando lascerà la casa materna più nessun contributo alle spese familiari verrà versato in favore della Per_1
Sig.ra Pt_2
V) il Sig. , così come già concordato in fase di separazione consensuale, continuerà a pagare le rate Pt_1
e ad estinguere in forma esclusiva i mutui ed i finanziamenti contratti con istituti di credito, manlevando la
Sig.ra da ogni obbligazione. Parimenti, plusvalenze imposte e qualsiasi altro debito riferito o contratto Pt_2 dall'impresa individuale sarà da intendersi, nei rapporti interni, a carico Parte_1 esclusivo del Sig. con manleva ampia a favore della Sig.ra la quale non avrà nulla a Pt_1 Pt_2 pretendere dall'impresa individuale Aventino con riferimento al periodo in cui è stata collaboratrice familiare.
VI) Nel caso in cui la Sig.ra dovesse vendere il proprio immobile di Brugherio, le parti provvederanno Pt_2 ad estinguere il mutuo ipotecario residuo al 50% ciascuno;
VII) i Sig.ri e dichiarano di aver definito tra loro ogni Parte_1 Parte_2 rapporto economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'un l'altro ad eccezione di quanto sopra statuito;
VIII) le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione dell'emananda Sentenza.
Spese del presente giudizio compensate.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto n. cronol. 3888/2023 del 2.03.2023 (RG n. 362/2023).
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi, preso atto che i tre figli nati dall'unione coniugale sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
III. Le spese, considerata la natura e l'esito del procedimento possono integralmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in CO NZ in data 29.10.1994 (Atto trascritto al n.45 P. I ,
[...] Parte_2
Anno 1994 del registro atti di matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO Monsese affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi