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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16054/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Flero (BS), vis V. Emanuele II, n. 51
e
(c.f. , con l'avv. SFORZA IPPOLITA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, C.so Magenta, n. 62/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del signor continuerà ad essere abitata dal medesimo e Parte_2 la signora si impegna a rilasciare l'immobile coniugale per trasferirsi in altro immobile, che la Parte_1 medesima reperirà in locazione, entro il termine concordemente stabilito del 30/10/2025. La signora Parte_1 porterà con sé i beni di natura personale lasciando ogni arredo presente nell'abitazione di Vicolo dell'Anguilla 19.
3) Nessun contributo al mantenimento di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di ciascuno assicurata dalla pensione di anzianità di cui il signor è già titolare e che la signora Parte_2 inizierà a percepire con decorrenza dal mese di settembre 2025, di entità tale da consentire appunto Parte_1 la rispettiva indipendenza economica nonché assicurata dai rispettivi risparmi, in ordine ai quali i ricorrenti rinunciano vicendevolmente alla propria quota di spettanza così come derivante dalla comunione legale dei beni vigente tra loro su tali somme, salvo quanto previsto al punto 3) degli accordi di divorzio, di cui al ricorso. 4) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente;
5) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
6) Spese legali interamente compensate tra le parti.»
PER IL DIVORZIO: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del signor continuerà ad essere abitata dal medesimo e Parte_2 la signora si impegna a rilasciare l'immobile coniugale per trasferirsi in altro immobile, che la Parte_1 medesima reperirà in locazione, entro il termine concordemente stabilito del 30/10/2025. La signora Parte_1 porterà con sé i beni di natura personale lasciando ogni arredo presente nell'abitazione di Vicolo dell'Anguilla
19.
3) Liquidazione una tantum ex art.5 Legge 898/'70: le parti esprimendo la volontà reciproca di definire con la presente procedura tutti i rapporti economici e patrimoniali, tra loro insorti in costanza di matrimonio ed al fine di definire altresì ogni reciproco diritto scaturente dalla comunione legale dei beni, regime patrimoniale prescelto dai coniugi contestualmente alla celebrazione del loro matrimonio, hanno concordemente stabilito che il signor , con la sottoscrizione Parte_2 del presente ricorso, si impegna a corrispondere alla moglie, signora che accetta, a titolo di Parte_1 liquidazione una tantum ex art.5 Legge 898/1970, la somma complessiva di € 40.000,00 con le seguenti modalità:
- € 20.000,00, a titolo di acconto, a mezzo bonifico bancario contestualmente al deposito del presente ricorso:
- € 10.000,00 a titolo di acconto, a mezzo bonifico bancario contestualmente al giorno in cui la signora rilascerà la casa familiare di Brescia, Vicolo dell'Anguilla 19, per trasferirsi nell'immobile presso il Parte_1 quale fisserà la propria nuova residenza;
- € 5.000,00 a titolo di acconto, a mezzo bonifico bancario contestualmente alla data di celebrazione dell'udienza di separazione o del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza;
- € 5.000,00 a saldo, a mezzo bonifico bancario contestualmente alla data di celebrazione dell'udienza divorzile o del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
I coniugi confermano, con l'esatta esecuzione delle obbligazioni tutte riportate nel presente ricorso, di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio.
4) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente
5) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza se emessa alle condizioni sopra riportate;
6) Spese legali del procedimento di separazione e divorzio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27/06/1994, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 1994, parte I, n. 117). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
CO TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16054/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Flero (BS), vis V. Emanuele II, n. 51
e
(c.f. , con l'avv. SFORZA IPPOLITA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, C.so Magenta, n. 62/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del signor continuerà ad essere abitata dal medesimo e Parte_2 la signora si impegna a rilasciare l'immobile coniugale per trasferirsi in altro immobile, che la Parte_1 medesima reperirà in locazione, entro il termine concordemente stabilito del 30/10/2025. La signora Parte_1 porterà con sé i beni di natura personale lasciando ogni arredo presente nell'abitazione di Vicolo dell'Anguilla 19.
3) Nessun contributo al mantenimento di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di ciascuno assicurata dalla pensione di anzianità di cui il signor è già titolare e che la signora Parte_2 inizierà a percepire con decorrenza dal mese di settembre 2025, di entità tale da consentire appunto Parte_1 la rispettiva indipendenza economica nonché assicurata dai rispettivi risparmi, in ordine ai quali i ricorrenti rinunciano vicendevolmente alla propria quota di spettanza così come derivante dalla comunione legale dei beni vigente tra loro su tali somme, salvo quanto previsto al punto 3) degli accordi di divorzio, di cui al ricorso. 4) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente;
5) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
6) Spese legali interamente compensate tra le parti.»
PER IL DIVORZIO: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del signor continuerà ad essere abitata dal medesimo e Parte_2 la signora si impegna a rilasciare l'immobile coniugale per trasferirsi in altro immobile, che la Parte_1 medesima reperirà in locazione, entro il termine concordemente stabilito del 30/10/2025. La signora Parte_1 porterà con sé i beni di natura personale lasciando ogni arredo presente nell'abitazione di Vicolo dell'Anguilla
19.
3) Liquidazione una tantum ex art.5 Legge 898/'70: le parti esprimendo la volontà reciproca di definire con la presente procedura tutti i rapporti economici e patrimoniali, tra loro insorti in costanza di matrimonio ed al fine di definire altresì ogni reciproco diritto scaturente dalla comunione legale dei beni, regime patrimoniale prescelto dai coniugi contestualmente alla celebrazione del loro matrimonio, hanno concordemente stabilito che il signor , con la sottoscrizione Parte_2 del presente ricorso, si impegna a corrispondere alla moglie, signora che accetta, a titolo di Parte_1 liquidazione una tantum ex art.5 Legge 898/1970, la somma complessiva di € 40.000,00 con le seguenti modalità:
- € 20.000,00, a titolo di acconto, a mezzo bonifico bancario contestualmente al deposito del presente ricorso:
- € 10.000,00 a titolo di acconto, a mezzo bonifico bancario contestualmente al giorno in cui la signora rilascerà la casa familiare di Brescia, Vicolo dell'Anguilla 19, per trasferirsi nell'immobile presso il Parte_1 quale fisserà la propria nuova residenza;
- € 5.000,00 a titolo di acconto, a mezzo bonifico bancario contestualmente alla data di celebrazione dell'udienza di separazione o del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza;
- € 5.000,00 a saldo, a mezzo bonifico bancario contestualmente alla data di celebrazione dell'udienza divorzile o del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
I coniugi confermano, con l'esatta esecuzione delle obbligazioni tutte riportate nel presente ricorso, di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio.
4) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente
5) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza se emessa alle condizioni sopra riportate;
6) Spese legali del procedimento di separazione e divorzio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27/06/1994, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 1994, parte I, n. 117). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
CO TE