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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza che precede, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. R.G. 4734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 4734/2021 promossa da:
(p.i.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Bruno Coluccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. A. Mario, n. 15;
-appellante
pagina 1 di 5 contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. CP_2 C.F._1
IU La UR e Avv. Francesco Menna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cimitile
(Na), alla Via Vittorio Veneto, n. 33;
-appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Cap.ital. ha impugnato la sentenza n. Parte_2
424/2021, depositata in data 25 maggio 2021, con la quale il Giudice di Pace di Acerra (Na) ha accolto l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2019, emesso in data 30 CP_2 aprile 2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della odierna appellante, della somma di euro 885,50, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo del prestito erogato dall' appellante, per l' importo di euro 900,00, rimborsabile in 24 rate mensili tramite trattenuta sullo stipendio.
L' appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di pace, il quale aveva ritenuto provato il pagamento delle rate attribuendo rilievo alle trattenute sullo stipendio del praticate in favore del evidenziando, viceversa, che tale soggetto terzo non fosse CP_2 Pt_3 legittimato a ricevere il pagamento con efficacia solutoria;
pertanto, rappresentando l' inadempimento del mutuatario, ha concluso per l' annullamento della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio ed ha contestato in toto l'avverso gravame, concludendo per la CP_2 conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 18 novembre 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante fin.s.p.a. il termine di sei mesi tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 25 maggio Pt_1
2021 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 9 luglio 2021, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora, va affermata l' ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.c., dovendosi ricordare che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva pagina 2 di 5 una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis Cass. SS. UU., sent. n. 27199 del 16/11/2017).
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento, con il conseguente rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dal . CP_2
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Pertanto, in applicazione dei principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001, per la quale al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni), va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e
Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi al caso concreto, deve osservarsi che parte appellante, opposta nel giudizio di primo grado, aveva assolto l'onere probatorio su di essa incombente, avendo fornito piena prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria;
l'opponente, viceversa, non aveva fornito adeguata prova della ricorrenza dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa.
Quanto alla fonte contrattuale, non è contestata tra le parti la stipula del prestito dell' importo di euro
900,00; la circostanza, peraltro, risulta provata anche dalla documentazione allegata al ricorso monitorio (cfr. dichiarazione sottoscritta dal in data 24.12.2007, in allegato alla produzione CP_2 dell'appellante relativa alla fase monitoria, nella quale lo stesso, nel riconoscere l'avvenuta ricezione pagina 3 di 5 dell'importo mutuato, dichiarava di avere ricevuto copia del contratto predisposto dalla controparte;
copia dell' assegno dell' importo di euro 900,00, emesso in favore del ). CP_2
L' opponente, del resto, non ha contestato l' esistenza del rapporto, ma ha eccepito di aver estinto il debito mediante la trattenuta in busta paga effettuata, a mezzo del pagamento di euro 38,50 mensili dal gennaio 2008 al dicembre 2009 “a favore del ”, assumendo che la Parte_4 trattenuta fosse idonea a comprovare l' avvenuta restituzione della somma mutuata.
Ciò posto, dalla consultazione delle buste paga del periodo gennaio 2008-dicembre 2009 (cfr. allegato
5 fascicolo primo grado parte appellata), la voce “7697” reca la descrizione “Cral Ass. San. Libera tratt.ta”, attestanti la trattenuta della somma di euro 38,50; la circostanza è confermata anche dalla dichiarazione stragiudiziale fornita dall' (prot. 1054/T.E.) del 24 maggio 2011 nel Parte_5 quale si certifica che “a decorrere dal mese di gennaio 2008 e fino al mese di dicembre 2009 al dipendente sig. (…) sono state operate trattenute mensili per un importo complessivo di CP_2 euro 922, 50 a favore del ” (v. allegato 4 fascicolo primo grado Parte_6 appellata).
Tuttavia, è da rilevare che la documentazione prodotta dall' opponente non comprova che le trattenute invocate dallo stesso siano state destinate all' estinzione del credito vantato dalla Capital Fin..
Ed invero, come rilevato nella parte motiva di analoghi precedenti del Tribunale di Napoli, che si ritiene di condividere, “le copie dei cedolini di pagamento dello stipendio dimostrano che le trattenute venivano effettuate in favore del , alla quale il quale dipendente Parte_7 sanitario, era pacificamente iscritto. Manca, tuttavia, la prova che fosse a sua volta obbligata a riversare le citate trattenute in favore di e che a tanto abbia in concreto provveduto, non Pt_2 essendovi in atti elementi dai quali poter desumere con certezza tale circostanza” (Tribunale di Napoli, sent. n. 7672/2016; Trib. Napoli, sent. n. 784/2019).
Ne consegue che in mancanza della prova dell'efficacia estintiva dell'originaria obbligazione sorta tra le parti a mezzo di pagamento eseguito in favore del terzo, l'opposizione proposta in primo grado va rigettata, con conferma – in accoglimento dell'appello – del decreto ingiuntivo opposto.
L' accertamento della trattenuta in favore di un soggetto terzo, se non idoneo a condurre all' accoglimento dell' opposizione per le ragioni esposte, può essere valorizzato al fine di condurre alla compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ex art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
pagina 4 di 5 -accoglie l'appello e, per l' effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l' opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
CP_2
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Nola, 26 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza che precede, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. R.G. 4734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 4734/2021 promossa da:
(p.i.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Bruno Coluccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. A. Mario, n. 15;
-appellante
pagina 1 di 5 contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. CP_2 C.F._1
IU La UR e Avv. Francesco Menna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cimitile
(Na), alla Via Vittorio Veneto, n. 33;
-appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Cap.ital. ha impugnato la sentenza n. Parte_2
424/2021, depositata in data 25 maggio 2021, con la quale il Giudice di Pace di Acerra (Na) ha accolto l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2019, emesso in data 30 CP_2 aprile 2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della odierna appellante, della somma di euro 885,50, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo del prestito erogato dall' appellante, per l' importo di euro 900,00, rimborsabile in 24 rate mensili tramite trattenuta sullo stipendio.
L' appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di pace, il quale aveva ritenuto provato il pagamento delle rate attribuendo rilievo alle trattenute sullo stipendio del praticate in favore del evidenziando, viceversa, che tale soggetto terzo non fosse CP_2 Pt_3 legittimato a ricevere il pagamento con efficacia solutoria;
pertanto, rappresentando l' inadempimento del mutuatario, ha concluso per l' annullamento della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio ed ha contestato in toto l'avverso gravame, concludendo per la CP_2 conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 18 novembre 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante fin.s.p.a. il termine di sei mesi tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 25 maggio Pt_1
2021 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 9 luglio 2021, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora, va affermata l' ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.c., dovendosi ricordare che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva pagina 2 di 5 una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis Cass. SS. UU., sent. n. 27199 del 16/11/2017).
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento, con il conseguente rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dal . CP_2
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Pertanto, in applicazione dei principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001, per la quale al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni), va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e
Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi al caso concreto, deve osservarsi che parte appellante, opposta nel giudizio di primo grado, aveva assolto l'onere probatorio su di essa incombente, avendo fornito piena prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria;
l'opponente, viceversa, non aveva fornito adeguata prova della ricorrenza dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa.
Quanto alla fonte contrattuale, non è contestata tra le parti la stipula del prestito dell' importo di euro
900,00; la circostanza, peraltro, risulta provata anche dalla documentazione allegata al ricorso monitorio (cfr. dichiarazione sottoscritta dal in data 24.12.2007, in allegato alla produzione CP_2 dell'appellante relativa alla fase monitoria, nella quale lo stesso, nel riconoscere l'avvenuta ricezione pagina 3 di 5 dell'importo mutuato, dichiarava di avere ricevuto copia del contratto predisposto dalla controparte;
copia dell' assegno dell' importo di euro 900,00, emesso in favore del ). CP_2
L' opponente, del resto, non ha contestato l' esistenza del rapporto, ma ha eccepito di aver estinto il debito mediante la trattenuta in busta paga effettuata, a mezzo del pagamento di euro 38,50 mensili dal gennaio 2008 al dicembre 2009 “a favore del ”, assumendo che la Parte_4 trattenuta fosse idonea a comprovare l' avvenuta restituzione della somma mutuata.
Ciò posto, dalla consultazione delle buste paga del periodo gennaio 2008-dicembre 2009 (cfr. allegato
5 fascicolo primo grado parte appellata), la voce “7697” reca la descrizione “Cral Ass. San. Libera tratt.ta”, attestanti la trattenuta della somma di euro 38,50; la circostanza è confermata anche dalla dichiarazione stragiudiziale fornita dall' (prot. 1054/T.E.) del 24 maggio 2011 nel Parte_5 quale si certifica che “a decorrere dal mese di gennaio 2008 e fino al mese di dicembre 2009 al dipendente sig. (…) sono state operate trattenute mensili per un importo complessivo di CP_2 euro 922, 50 a favore del ” (v. allegato 4 fascicolo primo grado Parte_6 appellata).
Tuttavia, è da rilevare che la documentazione prodotta dall' opponente non comprova che le trattenute invocate dallo stesso siano state destinate all' estinzione del credito vantato dalla Capital Fin..
Ed invero, come rilevato nella parte motiva di analoghi precedenti del Tribunale di Napoli, che si ritiene di condividere, “le copie dei cedolini di pagamento dello stipendio dimostrano che le trattenute venivano effettuate in favore del , alla quale il quale dipendente Parte_7 sanitario, era pacificamente iscritto. Manca, tuttavia, la prova che fosse a sua volta obbligata a riversare le citate trattenute in favore di e che a tanto abbia in concreto provveduto, non Pt_2 essendovi in atti elementi dai quali poter desumere con certezza tale circostanza” (Tribunale di Napoli, sent. n. 7672/2016; Trib. Napoli, sent. n. 784/2019).
Ne consegue che in mancanza della prova dell'efficacia estintiva dell'originaria obbligazione sorta tra le parti a mezzo di pagamento eseguito in favore del terzo, l'opposizione proposta in primo grado va rigettata, con conferma – in accoglimento dell'appello – del decreto ingiuntivo opposto.
L' accertamento della trattenuta in favore di un soggetto terzo, se non idoneo a condurre all' accoglimento dell' opposizione per le ragioni esposte, può essere valorizzato al fine di condurre alla compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ex art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
pagina 4 di 5 -accoglie l'appello e, per l' effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l' opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
CP_2
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Nola, 26 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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