Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4683
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Sentenza 9 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo, riguarda una controversia tra due parti in merito a un contratto preliminare e a lavori di costruzione. L'attrice ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 180.000,00, sostenendo che tale somma fosse dovuta per lavori eseguiti, invocando l'art. 2041 c.c. per arricchimento senza giusta causa. La convenuta, al contrario, ha contestato la legittimità della richiesta, affermando che il contratto preliminare fosse simulato e che i lavori fossero stati eseguiti regolarmente, giustificando il pagamento.

Il Giudice ha accolto la domanda dell'attrice, evidenziando che la somma di € 180.000,00 non era stata adeguatamente giustificata dalla convenuta, né attraverso prove documentali né mediante testimonianze ammissibili. La simulazione del contratto preliminare non è stata provata, e i capitoli di prova presentati dalla convenuta sono stati considerati generici. Pertanto, il Giudice ha ritenuto che l'attrice avesse diritto al pagamento richiesto, condannando la convenuta a versare l'importo oltre agli interessi e alle spese legali. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme civilistiche relative all'arricchimento senza causa e alla necessità di prova documentale in caso di contestazioni contrattuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4683
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 4683
    Data del deposito : 9 giugno 2025

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