TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19549/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Andrea Luigi Fiocchi, elettivamente domiciliata in Pavia, via Filippo Cossa n. 24, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Battista CP_1 P.IVA_2
Bertocchi, elettivamente domiciliata in Massa, viale E. Chiesa n. 17, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: - previe le declaratorie del caso, condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ex art. 2041 c.c. a la somma di Parte_1
pagina 1 di 6 € 180.000,00, o quella differente somma che riterrà di ragione, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
- con rifusione delle spese di lite. - in via istruttoria: Voglia il Tribunale Ill.mo, all'occorrenza, disporre CTU tesa alla verifica contabile dei pagamenti effettuati dall'esponente a ed ammettere la prova testimoniale indiretta sui capitoli di prova di controparte CP_1 eventualmente ammessi e diretta sui seguenti capitoli: 1) vero che nel 2015 il sig. Testimone_1 per via dei dissapori insorti tra i soci della con riguardo alla lottizzazione in corso, CP_2 Parte_2 proponeva loro di scindere la società destinando ai soci sig.ra ed i Parte_3 Parte_4 terreni oggetto della lottizzazione (Samac S.r.l.) ed al sig. l'area con insistente un Parte_5 impianto di distribuzione carburanti, lavaggio auto ed immobili ad uso commerciale ( , tutti Parte_1 siti in Via Turati a San Martino Siccomario (PV); 2) vero che il sig. proponeva Testimone_1 altresì di occuparsi di ogni aspetto della lottizzazione dei terreni che Samac S.r.l. aveva avviato per la costruzione di tre edifici commerciali affidandogli la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Banche che avrebbero finanziato l'operazione, oltre alla scelta dei professionisti e delle imprese costruttrici, nonché la tenuta contabile dei lavori, i pagamenti e la ricerca degli acquirenti, assumendo l'incarico di “general contractor” con la sua società 3) vero che CP_1 in data 26/10/2015 la società veniva scissa in con socio unico il sig. Controparte_3 Parte_1
e Samac S.r.l., nella quale, oltre ai sigg.ri ed Parte_5 Parte_3 Parte_4 figurava anche il sig. ma ai soli fini della garanzia, posto che, una volta terminata Parte_5 l'operazione, avrebbe dovuto cedere gratuitamente le quote ai medesimi, come in effetti ha poi ceduto;
4) vero che nel 2015 il sig. manifestava al sig. il proprio interesse Parte_5 Testimone_1 all'acquisto dell'edificio “3” che sarebbe stato realizzato a ridosso dell'area assegnata a con Parte_1 la scissione di cui al precedente cap. 3; 5) vero che nel 2017 il sig. procurava a Testimone_1 Samac S.r.l. il finanziamento per la lottizzazione attraverso l'UBI Banca, con la quale in data 27/07/2017 sottoscriveva il contratto di mutuo che si mostra al teste (doc. 29 dell'attrice); 6) vero che nel 2018, una volta ultimati i lavori di Samac S.r.l., il sig. manifestava l'interesse di Testimone_1 ad acquistare tutte le unità immobiliari facenti parte della lottizzazione e non ancora vendute, CP_1 unità che Samac S.r.l. si era dichiarata disponibile a cedere;
7) vero che il sig. non Testimone_1 otteneva il finanziamento per la al fine di acquisire la proprietà dei beni di cui al precedente CP_1 cap. 4); 8) vero che una volta ultimati tutti i lavori di emetteva la fattura saldo n. Parte_1 CP_1
06/19 del 15/03/2019 che si mostra al teste (cfr. doc. 10 dell'attrice) e da allora non ha realizzato ulteriori lavori per Si indicano i seguenti testimoni anche per la prova contraria alla quale Parte_1 di essere ammessa sui capitoli avversari: - geom. con studio in Via A. Depretis, Parte_1 Tes_2
n. 89 a Bressana Bottarone (PV); - arch. con studio in Via Beri n. 22 a Trivolzio (PV); - Persona_1 rag. con studio in Viale Matteotti n. 20 a Pavia. Persona_2
Parte convenuta: "Voglia L'Ill.mo Tribunale di Milano, previa (se del caso) remissione in istruttoria per: - l'ammissione di CTU per la quantificazione delle lavorazioni di finitura e relative opere extracapitolato effettivamente eseguite sul cantiere di al fine di ottenere anche l'agibilità Parte_6 relative a: 1) opere di finitura degli immobili acquistati da e 2) opere di ampliamento e Pt_1 ristrutturazione straordinaria degli edifici siti nell'area -distributore lavaggio bar siti in Via Turati n.
31); l'ammissione della richiesta prova per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che il contratto Part preliminare sottoscritto fra e atato 3.12.2018 (doc. nr. 8 fascicolo che le si rammostra CP_1 CP_1 Part venne sottoscritto al solo fine di far transitare una somma di denaro da a l fine di garantire il CP_1 pagamento e la esecuzione dei lavori da parte di l fine di evitare l'emissione della relativa fattura CP_1 ed il conseguente pagamento dell'IVA di legge da parte di 2) vero che il comune di S. Michele Pt_1
Siccomario chiese, al fine di rilasciare l'agibilità, la realizzazione di una serie di opere non previste Part inizialmente ed in particolare: "realizzazione di muretti divisori fra e Samac, rialzo della quota di campagna del terreno, realizzazione di un giardino per anziani", indichi il teste ulteriori opere richieste pagina 2 di 6 dal comune di S. Michele Siccomario;
3) vero che la necessità di tali opere venne evidenziata da CP_1 alla committente 4) vero che venne raggiunto accordo fra in virtù del quale per Pt_1 CP_1 Pt_1 la realizzazione delle opere necessarie al completamento opere ed ottenimento della agibilità da parte del comune di S. Michele Siccomario si utilizzassero le somme a mani di versate da in CP_1 Pt_1 virtù del contratto preliminare del 3.12.2018; 5) vero che la somma di e. 180.000,00 venne fatturata in ragione delle opere extra realizzate dalla favore della soc. 6) vero che tale fattura venne CP_1 Pt_1 emessa su espressa richiesta di a testi: sui capitoli 2, 3, 4 il geom. su tutti i Pt_1 Tes_3 capitoli il sig. sui capitoli 1,4,5,6 il dott. ; accogliere le seguenti Tes_4 Testimone_5
CONCLUSIONI: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: respingere la domanda avanzata da controparte in quanto illegittima e non provata per i motivi indicati in premessa;
in via subordinata ed in dannata ipotesi: riportare il quantum dovuto a quanto risulterà al termine della instauranda istruttoria;
in ogni caso: con vittoria di compensi professionali di giudizio oltre che accessori come per legge e di spese tecniche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, previe le declaratorie del caso, di CP_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 ex art. 2041 c.c. a la somma di euro 180.000,00, o quella differente somma che Parte_1 fosse ritenuta di ragione, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, con rifusione delle spese di lite. A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- in data 3.12.2018 le parti sottoscrivevano un contratto preliminare con cui
[...] si impegnava ad acquistare da un immobile sito in San Martino Pt_1 CP_1
Siccomario, via Turati, al prezzo di euro 680.000,00, oltre iva, versando la somma di euro 250.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
pagina 3 di 6 - le parti concludevano due contratti di appalto, il primo, del 23.06.2017, relativo all'esecuzione di opere edili per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'impianto di distribuzione carburanti, dell'autolavaggio e del locale bar di proprietà dell'attrice siti in San Martino Siccomario per il prezzo di euro 150.000,00, oltre iva, il secondo, del 27.07.2018, per l'esecuzione di opere edili di completamento di un altro edificio commerciale di sua proprietà per il prezzo di euro 704.000,00, iva inclusa;
- una volta eseguiti i lavori per un totale di euro 1.005.400,00, emetteva le CP_1 relative fatture, che venivano interamente pagate da mediante bonifici Parte_1 bancari, l'ultima delle quali il 15.03.2019 di euro 704.000,00 a saldo;
- che non era stata in grado di acquisire la proprietà dell'immobile CP_1 oggetto del contratto preliminare, non provvedeva alla restituzione della caparra di euro 250.000,00 e, in data 23.12.2021, emetteva la fattura n. 40/2021 di euro
180.000,00 per “completamento lavori come da contratto” e, a seguito di ulteriore invito alla restituzione della caparra, rispondeva che da una verifica contabile era risultato che il versamento di euro 250.000,00 saldava la fattura n. 06/19 del
15.03.2019 di euro 704.000,00;
- effettuava a sua volta una verifica contabile dalla quale risultava che la Parte_1 fattura a saldo n. 06/19 del 15.03.2019 di euro 704.000,00 era stata interamente pagata dalla stessa e che la somma ingiustamente trattenuta da non era di CP_1 euro 250.000,00, ma di euro 180.000,00, pari all'importo della suddetta fattura n. 40/2021 del 23.12.2021, che veniva contestata da CP_4
[...]
ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via
[...] principale, di respingere la domanda avanzata da parte attrice in quanto illegittima e non provata;
in via subordinata, chiedeva di riportare il quantum dovuto a quanto risultasse al termine della instauranda istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali di giudizio, oltre che accessori come per legge, e di spese tecniche. In particolare, parte convenuta osservava che:
- nel contratto preliminare concluso tra le parti in data 3.12.2018, che in realtà dissimulava un rapporto di garanzia, non era prevista alcuna somma a titolo di caparra;
- eseguiva tutti i lavori previsti, che non venivano mai contestati da CP_1 [...]
Pt_1
- la somma di euro 180.000,00 regolarmente pagata e fatturata era relativa ai costi maggiori (lavorazioni extra) per la realizzazione delle opere di finitura dei capannoni e di urbanizzazione delle aree.
pagina 4 di 6 All'udienza del 21.01.2025 il Giudice sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: pagamento della somma omnicomprensiva di euro 180.000,00, oltre spese di causa liquidate in euro 4.995,00, oltre iva, cpa e spese generali a carico di parte convenuta. In data 5.03.2025 il Giudice, non essendo stata raggiunta una soluzione conciliativa nel termine assegnato, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva
, con la comparsa in riassunzione introduttiva del presente Parte_1 giudizio, ha limitato la propria domanda alla richiesta di condanna della convenuta
[...]
“a corrispondere ex art. 2041 c.c. a la somma di € 180.000,00”, così CP_1 Parte_1 espressamente rinunciando alle altre domande formulate in giudizio avanti al Tribunale di Pavia. L'art. 2041 c.c. prevede la possibilità per il soggetto impoverito senza giusta causa di chiedere la condanna del soggetto che si è arricchito ingiustificatamente al versamento di un indennizzo. In particolare, tale disposizione normativa, relativa all'azione generale di arricchimento, diretta essenzialmente a evitare spostamenti patrimoniali privi di giustificazione, richiede, per potersi applicare, quattro requisiti: la locupletazione di un determinato soggetto nei confronti di un altro in difetto di valida causa giustificativa, il nesso causale diretto e immediato tra arricchimento e depauperamento – nel senso che “il fatto deve essere unico generatore di entrambi” –, la liceità del fatto generatore (altrimenti si rientrerebbe nell'alveo dell'art. 2043 c.c.) e la sussidiarietà dell'azione. Non è stata contestata la dazione di euro 180.000,00 ma piuttosto è stata giustificata *sia richiamando la stipulazione simulata del contratto preliminare del 3.12.18 (cfr .doc. 8 parte convenuta), contratto dissimulante, tra le stesse parti, un contratto di garanzia;
*sia evidenziando che tale importo sarebbe stato versato in relazione a lavori effettivamente compiuti. Pertanto, quanto alla simulazione si deve richiamare l'art. 1417 c.c. sulla prova della simulazione e quindi evidenziare che se il contratto è stato redatto per iscritto, come nel caso in oggetto, la prova della simulazione (assoluta o relativa) può essere data soltanto mediante contro dichiarazione scritta (cfr Cass. Nr. 471/2003) Si osserva ulteriormente che il capitolo di prova per testi nr.1 con il quale si vorrebbe provare la simulazione non è ammissibile;
e i restanti capitoli che riguardano, invece, il fatto che il transito di denaro (di cui si chiede la restituzione) fosse giustificato dai lavori compiuti, sono generici e si tratta di fatti che avrebbero dovuto essere provati documentalmente, anche mediante una preliminare allegazione tecnica che mettesse in evidenza la contabilità dei lavori con i relativi sal. Dunque, lo stato di fatto dell'immobile al grezzo e le fatture relative ai costi non sono sufficienti a fornire la prova che effettivamente i 180.000,00 euro coprivano lavori commissionati.
pagina 5 di 6 La domanda va quindi accolta, come da domanda di parte attrice la quale ha evidenziato che parte dell'importo versato (la differenza tra 250.000,00 e 180.000,00) è imputabile ai lavori di cui alla fattura nr 6/19 del 15.3.19 (cfr doc.15). Sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la parte convenuta soc. a versare a favore della soc. CP_1 [...]
l'importo di euro 180.000,00 più interessi come in parte motiva. Parte_1
2) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 14.103,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 9 giugno 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19549/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Andrea Luigi Fiocchi, elettivamente domiciliata in Pavia, via Filippo Cossa n. 24, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Battista CP_1 P.IVA_2
Bertocchi, elettivamente domiciliata in Massa, viale E. Chiesa n. 17, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: - previe le declaratorie del caso, condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ex art. 2041 c.c. a la somma di Parte_1
pagina 1 di 6 € 180.000,00, o quella differente somma che riterrà di ragione, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
- con rifusione delle spese di lite. - in via istruttoria: Voglia il Tribunale Ill.mo, all'occorrenza, disporre CTU tesa alla verifica contabile dei pagamenti effettuati dall'esponente a ed ammettere la prova testimoniale indiretta sui capitoli di prova di controparte CP_1 eventualmente ammessi e diretta sui seguenti capitoli: 1) vero che nel 2015 il sig. Testimone_1 per via dei dissapori insorti tra i soci della con riguardo alla lottizzazione in corso, CP_2 Parte_2 proponeva loro di scindere la società destinando ai soci sig.ra ed i Parte_3 Parte_4 terreni oggetto della lottizzazione (Samac S.r.l.) ed al sig. l'area con insistente un Parte_5 impianto di distribuzione carburanti, lavaggio auto ed immobili ad uso commerciale ( , tutti Parte_1 siti in Via Turati a San Martino Siccomario (PV); 2) vero che il sig. proponeva Testimone_1 altresì di occuparsi di ogni aspetto della lottizzazione dei terreni che Samac S.r.l. aveva avviato per la costruzione di tre edifici commerciali affidandogli la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Banche che avrebbero finanziato l'operazione, oltre alla scelta dei professionisti e delle imprese costruttrici, nonché la tenuta contabile dei lavori, i pagamenti e la ricerca degli acquirenti, assumendo l'incarico di “general contractor” con la sua società 3) vero che CP_1 in data 26/10/2015 la società veniva scissa in con socio unico il sig. Controparte_3 Parte_1
e Samac S.r.l., nella quale, oltre ai sigg.ri ed Parte_5 Parte_3 Parte_4 figurava anche il sig. ma ai soli fini della garanzia, posto che, una volta terminata Parte_5 l'operazione, avrebbe dovuto cedere gratuitamente le quote ai medesimi, come in effetti ha poi ceduto;
4) vero che nel 2015 il sig. manifestava al sig. il proprio interesse Parte_5 Testimone_1 all'acquisto dell'edificio “3” che sarebbe stato realizzato a ridosso dell'area assegnata a con Parte_1 la scissione di cui al precedente cap. 3; 5) vero che nel 2017 il sig. procurava a Testimone_1 Samac S.r.l. il finanziamento per la lottizzazione attraverso l'UBI Banca, con la quale in data 27/07/2017 sottoscriveva il contratto di mutuo che si mostra al teste (doc. 29 dell'attrice); 6) vero che nel 2018, una volta ultimati i lavori di Samac S.r.l., il sig. manifestava l'interesse di Testimone_1 ad acquistare tutte le unità immobiliari facenti parte della lottizzazione e non ancora vendute, CP_1 unità che Samac S.r.l. si era dichiarata disponibile a cedere;
7) vero che il sig. non Testimone_1 otteneva il finanziamento per la al fine di acquisire la proprietà dei beni di cui al precedente CP_1 cap. 4); 8) vero che una volta ultimati tutti i lavori di emetteva la fattura saldo n. Parte_1 CP_1
06/19 del 15/03/2019 che si mostra al teste (cfr. doc. 10 dell'attrice) e da allora non ha realizzato ulteriori lavori per Si indicano i seguenti testimoni anche per la prova contraria alla quale Parte_1 di essere ammessa sui capitoli avversari: - geom. con studio in Via A. Depretis, Parte_1 Tes_2
n. 89 a Bressana Bottarone (PV); - arch. con studio in Via Beri n. 22 a Trivolzio (PV); - Persona_1 rag. con studio in Viale Matteotti n. 20 a Pavia. Persona_2
Parte convenuta: "Voglia L'Ill.mo Tribunale di Milano, previa (se del caso) remissione in istruttoria per: - l'ammissione di CTU per la quantificazione delle lavorazioni di finitura e relative opere extracapitolato effettivamente eseguite sul cantiere di al fine di ottenere anche l'agibilità Parte_6 relative a: 1) opere di finitura degli immobili acquistati da e 2) opere di ampliamento e Pt_1 ristrutturazione straordinaria degli edifici siti nell'area -distributore lavaggio bar siti in Via Turati n.
31); l'ammissione della richiesta prova per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che il contratto Part preliminare sottoscritto fra e atato 3.12.2018 (doc. nr. 8 fascicolo che le si rammostra CP_1 CP_1 Part venne sottoscritto al solo fine di far transitare una somma di denaro da a l fine di garantire il CP_1 pagamento e la esecuzione dei lavori da parte di l fine di evitare l'emissione della relativa fattura CP_1 ed il conseguente pagamento dell'IVA di legge da parte di 2) vero che il comune di S. Michele Pt_1
Siccomario chiese, al fine di rilasciare l'agibilità, la realizzazione di una serie di opere non previste Part inizialmente ed in particolare: "realizzazione di muretti divisori fra e Samac, rialzo della quota di campagna del terreno, realizzazione di un giardino per anziani", indichi il teste ulteriori opere richieste pagina 2 di 6 dal comune di S. Michele Siccomario;
3) vero che la necessità di tali opere venne evidenziata da CP_1 alla committente 4) vero che venne raggiunto accordo fra in virtù del quale per Pt_1 CP_1 Pt_1 la realizzazione delle opere necessarie al completamento opere ed ottenimento della agibilità da parte del comune di S. Michele Siccomario si utilizzassero le somme a mani di versate da in CP_1 Pt_1 virtù del contratto preliminare del 3.12.2018; 5) vero che la somma di e. 180.000,00 venne fatturata in ragione delle opere extra realizzate dalla favore della soc. 6) vero che tale fattura venne CP_1 Pt_1 emessa su espressa richiesta di a testi: sui capitoli 2, 3, 4 il geom. su tutti i Pt_1 Tes_3 capitoli il sig. sui capitoli 1,4,5,6 il dott. ; accogliere le seguenti Tes_4 Testimone_5
CONCLUSIONI: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: respingere la domanda avanzata da controparte in quanto illegittima e non provata per i motivi indicati in premessa;
in via subordinata ed in dannata ipotesi: riportare il quantum dovuto a quanto risulterà al termine della instauranda istruttoria;
in ogni caso: con vittoria di compensi professionali di giudizio oltre che accessori come per legge e di spese tecniche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, previe le declaratorie del caso, di CP_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 ex art. 2041 c.c. a la somma di euro 180.000,00, o quella differente somma che Parte_1 fosse ritenuta di ragione, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, con rifusione delle spese di lite. A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- in data 3.12.2018 le parti sottoscrivevano un contratto preliminare con cui
[...] si impegnava ad acquistare da un immobile sito in San Martino Pt_1 CP_1
Siccomario, via Turati, al prezzo di euro 680.000,00, oltre iva, versando la somma di euro 250.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
pagina 3 di 6 - le parti concludevano due contratti di appalto, il primo, del 23.06.2017, relativo all'esecuzione di opere edili per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'impianto di distribuzione carburanti, dell'autolavaggio e del locale bar di proprietà dell'attrice siti in San Martino Siccomario per il prezzo di euro 150.000,00, oltre iva, il secondo, del 27.07.2018, per l'esecuzione di opere edili di completamento di un altro edificio commerciale di sua proprietà per il prezzo di euro 704.000,00, iva inclusa;
- una volta eseguiti i lavori per un totale di euro 1.005.400,00, emetteva le CP_1 relative fatture, che venivano interamente pagate da mediante bonifici Parte_1 bancari, l'ultima delle quali il 15.03.2019 di euro 704.000,00 a saldo;
- che non era stata in grado di acquisire la proprietà dell'immobile CP_1 oggetto del contratto preliminare, non provvedeva alla restituzione della caparra di euro 250.000,00 e, in data 23.12.2021, emetteva la fattura n. 40/2021 di euro
180.000,00 per “completamento lavori come da contratto” e, a seguito di ulteriore invito alla restituzione della caparra, rispondeva che da una verifica contabile era risultato che il versamento di euro 250.000,00 saldava la fattura n. 06/19 del
15.03.2019 di euro 704.000,00;
- effettuava a sua volta una verifica contabile dalla quale risultava che la Parte_1 fattura a saldo n. 06/19 del 15.03.2019 di euro 704.000,00 era stata interamente pagata dalla stessa e che la somma ingiustamente trattenuta da non era di CP_1 euro 250.000,00, ma di euro 180.000,00, pari all'importo della suddetta fattura n. 40/2021 del 23.12.2021, che veniva contestata da CP_4
[...]
ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via
[...] principale, di respingere la domanda avanzata da parte attrice in quanto illegittima e non provata;
in via subordinata, chiedeva di riportare il quantum dovuto a quanto risultasse al termine della instauranda istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali di giudizio, oltre che accessori come per legge, e di spese tecniche. In particolare, parte convenuta osservava che:
- nel contratto preliminare concluso tra le parti in data 3.12.2018, che in realtà dissimulava un rapporto di garanzia, non era prevista alcuna somma a titolo di caparra;
- eseguiva tutti i lavori previsti, che non venivano mai contestati da CP_1 [...]
Pt_1
- la somma di euro 180.000,00 regolarmente pagata e fatturata era relativa ai costi maggiori (lavorazioni extra) per la realizzazione delle opere di finitura dei capannoni e di urbanizzazione delle aree.
pagina 4 di 6 All'udienza del 21.01.2025 il Giudice sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: pagamento della somma omnicomprensiva di euro 180.000,00, oltre spese di causa liquidate in euro 4.995,00, oltre iva, cpa e spese generali a carico di parte convenuta. In data 5.03.2025 il Giudice, non essendo stata raggiunta una soluzione conciliativa nel termine assegnato, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva
, con la comparsa in riassunzione introduttiva del presente Parte_1 giudizio, ha limitato la propria domanda alla richiesta di condanna della convenuta
[...]
“a corrispondere ex art. 2041 c.c. a la somma di € 180.000,00”, così CP_1 Parte_1 espressamente rinunciando alle altre domande formulate in giudizio avanti al Tribunale di Pavia. L'art. 2041 c.c. prevede la possibilità per il soggetto impoverito senza giusta causa di chiedere la condanna del soggetto che si è arricchito ingiustificatamente al versamento di un indennizzo. In particolare, tale disposizione normativa, relativa all'azione generale di arricchimento, diretta essenzialmente a evitare spostamenti patrimoniali privi di giustificazione, richiede, per potersi applicare, quattro requisiti: la locupletazione di un determinato soggetto nei confronti di un altro in difetto di valida causa giustificativa, il nesso causale diretto e immediato tra arricchimento e depauperamento – nel senso che “il fatto deve essere unico generatore di entrambi” –, la liceità del fatto generatore (altrimenti si rientrerebbe nell'alveo dell'art. 2043 c.c.) e la sussidiarietà dell'azione. Non è stata contestata la dazione di euro 180.000,00 ma piuttosto è stata giustificata *sia richiamando la stipulazione simulata del contratto preliminare del 3.12.18 (cfr .doc. 8 parte convenuta), contratto dissimulante, tra le stesse parti, un contratto di garanzia;
*sia evidenziando che tale importo sarebbe stato versato in relazione a lavori effettivamente compiuti. Pertanto, quanto alla simulazione si deve richiamare l'art. 1417 c.c. sulla prova della simulazione e quindi evidenziare che se il contratto è stato redatto per iscritto, come nel caso in oggetto, la prova della simulazione (assoluta o relativa) può essere data soltanto mediante contro dichiarazione scritta (cfr Cass. Nr. 471/2003) Si osserva ulteriormente che il capitolo di prova per testi nr.1 con il quale si vorrebbe provare la simulazione non è ammissibile;
e i restanti capitoli che riguardano, invece, il fatto che il transito di denaro (di cui si chiede la restituzione) fosse giustificato dai lavori compiuti, sono generici e si tratta di fatti che avrebbero dovuto essere provati documentalmente, anche mediante una preliminare allegazione tecnica che mettesse in evidenza la contabilità dei lavori con i relativi sal. Dunque, lo stato di fatto dell'immobile al grezzo e le fatture relative ai costi non sono sufficienti a fornire la prova che effettivamente i 180.000,00 euro coprivano lavori commissionati.
pagina 5 di 6 La domanda va quindi accolta, come da domanda di parte attrice la quale ha evidenziato che parte dell'importo versato (la differenza tra 250.000,00 e 180.000,00) è imputabile ai lavori di cui alla fattura nr 6/19 del 15.3.19 (cfr doc.15). Sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la parte convenuta soc. a versare a favore della soc. CP_1 [...]
l'importo di euro 180.000,00 più interessi come in parte motiva. Parte_1
2) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 14.103,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 9 giugno 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 6 di 6