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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco
Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4044 del 2023, promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BOSCO FERDINANDO – attore - Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ) Controparte_3 CodiceFiscale_4
Contr EREDI ED AVENTI CAUSA DI DE QU FU Per_1
EREDI ED AVENTI CAUSA DI DE QU NN FU Per_2
EREDI ED AVENTI CAUSA DI DE QU FU CP_5 Per_2
EREDI ED AVENTI CAUSA DI DE QU FU CP_6 Per_2
Par EREDI ED AVENTI CAUSA DI FU Pt_1 CP_7 Per_2
EREDI ED AVENTI CAUSA DI QU FU Per_1 Per_2
EREDI ED AVENTI CAUSA DI QU FU CP_8 Per_2
EREDI ED AVENTI CAUSA DI QU FU CP_9 Per_2 quali intestatari della proprietà sugli immobili così catastalmente censiti:
Catasto terreni - Comune di Nervesa della Battaglia - Prov. Treviso
- Fg. 11 - part. 692 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 20 mq.
- Fg. 11 - part. 693 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 25 mq.
- Fg. 11 - part. 742 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup.
7.847 mq.
- Fg. 11 - part. 743 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 198 mq.
- convenuti contumaci -
* * *
OGGETTO: Usucapione;
CONCLUSIONI:
- per parte attrice:
1 “A) NEL MERITO:
1) accertarsi e dichiararsi che il Sig. , (c.f. ), nato a [...]_5
Nervesa della Battaglia (TV) il 17.04.1943, è proprietario, per acquisto per maturata usucapione, degli
immobili, così catastalmente censiti: Catasto terreni - Comune di Nervesa della Battaglia - Prov.
Treviso,
- Fg. 11 - part. 692 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 20 mq.
- Fg. 11 - part. 693 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 25 mq.
- Fg. 11 - part. 742 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup.
7.847 mq.
- Fg. 11 - part. 743 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 198 mq.
con ogni provvedimento conseguente;
2) ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari (responsabile dell'Ufficio Provinciale
del Territorio dell'Agenzia Entrate) la trascrizione della conseguente sentenza, con esonero da responsabilità”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio (c.f. ), Parte_1 Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...] Cont
), EREDI ED AVENTI CAUSA DI DE QU FU EREDI ED AVENTI C.F._4 Per_1
Par DI FU EREDI ED AVENTI CAUSA DI DE QU CP_10 CP_11 Per_2
FU EREDI ED AVENTI CAUSA DI DE QU FU CP_5 Per_2 CP_6 Per_2
EREDI ED AVENTI CAUSA DI DE QU FU EREDI ED AVENTI CP_7 Per_2
CAUSA DI QU FU EREDI ED AVENTI CAUSA DI QU FU Per_1 Per_2 CP_8
EREDI ED AVENTI CAUSA FU chiedendo la Per_2 Controparte_12 Per_2 declaratoria dell'acquisto per usucapione della piena proprietà sugli immobili censiti al Catasto terreni -
Comune di Nervesa della Battaglia (TV), così catastalmente individuati, ovvero:
- Fg. 11 - part. 692 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 20 mq.
- Fg. 11 - part. 693 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 25 mq.
- Fg. 11 - part. 742 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup.
7.847 mq.
- Fg. 11 - part. 743 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 198 mq.
L'attore ha individuato, quali legittimati passivi, i soggetti formalmente intestatari dei diritti di proprietà ed usufrutto su detti immobili, nonché eventuali eredi ed aventi causa dei predetti.
A tal riguardo, ha inoltre specificato:
- che i terreni sono formalmente intestati ai seguenti 10 soggetti, ovvero:
(fu CP_13 Per_1
(fu CP_14 Per_2
(fu Controparte_15 Per_2
nato a [...] il [...] Controparte_1
2 (fu Controparte_16 Per_2
(fu Controparte_17 Per_2 fu Controparte_18 Per_2
Controparte_19
(fu
[...] Per_2
nato a [...] il [...] Controparte_20
oltre a due usufruttuari;
- che l'unico intestatario vivente, , ha già riconosciuto il possesso Controparte_1 ultraventennale dell'odierno attore con dichiarazione scritta prodotta in atti;
- che l'altro intestatario conosciuto, , è da poco deceduto, avendo tuttavia già Controparte_20 riconosciuto in vita l'esistenza del possesso ultraventennale dell'odierno attore;
- che figli del predetto sono e , ritualmente evocati in Controparte_2 Controparte_3
giudizio;
- che, invece, tutti gli altri 8 cointestatari dell'immobile e i 2 usufruttuari sono nati nei primi anni del
1900, in quanto parenti degli ascendenti di e (questi ultimi nati nel Controparte_20 CP_1
1940 e 1941).
A sostegno dei propri assunti di merito, l'attore ha inoltre:
1) rappresentato di aver esercitato, sull'immobile di cui sopra, un possesso pacifico, continuato, ultraventennale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
L'attore ha più in particolare dedotto quanto segue, ovvero:
“2) che, infatti, il Sig. , per lo meno da 30 anni (e, quindi, sicuramente da oltre Parte_1
20 anni), provvedeva inizialmente alla coltivazione dei predetti terreni (Nervesa della Battaglia - TV -
Foglio 11, partt. 692, 693, 742 e 743) traendone per sè i frutti;
e, poi, provvedeva, su di essi, a sfalciare
l'erba, a tagliare gli alberi e a bonificarli da rovi e sterpaglie;
3) che, inoltre, da oltre 20 anni il Sig. almeno una volta alla settimana passeggia Parte_1
e trascorre il tempo libero sui predetti terreni (Nervesa della Battaglia - TV - Foglio 11, partt. 692, 693,
742 e 743) e concede al figlio di trascorrere il tempo libero sui predetti terreni, Parte_2 autorizzandolo, inoltre, a parcheggiare stabilmente una roulotte (doc n° 7 - foto n° 13);
4) che, inoltre, da oltre 20 anni il Sig. circa 6/7 volte all'anno organizza feste Parte_1
private (cui si accede su invito del Sig. ) sui predetti terreni (Nervesa della Parte_1
Battaglia - TV - Foglio 11, partt. 692, 693, 742 e 743) ed autorizza il figlio ad Parte_2
utilizzare i medesimi terreni, sempre per organizzare feste private cui si accede su invito;
5) che nessun altro soggetto accede ai predetti terreni se non autorizzato dal Sig. Parte_1
;
[...]
6) che il Sig. da oltre 25 anni provvede a tagliare gli arbusti ed a potare gli Parte_1
alberi che crescono lungo i confini dei terreni oggetto di usucapione e di cui ai punti precedenti, in
3 modo che formino sui medesimi confini una barriera naturale che impedisce l'ingresso dall'esterno
(doc. n° 7);
7) che, conseguentemente, il possesso esercitato dal Sig. sui terreni in Nervesa Parte_1 della Battaglia (TV), Foglio 11, partt. 692, 693, 742 e 743 è, pure, esclusivo, in quanto da oltre 20 anni,
solamente il Sig. coltiva, traendone per sè i frutti ed utilizza i predetti terreni di Parte_1
causa, escludendo l'accesso a terzi tramite la barriera naturale di cui al punto precedente (salvo i casi
in cui invita altre persone);
8) che, a fronte di ciò, da oltre 20 anni:
- nè il Sig. , tuttora vivente, cui tali immobili sono ancora formalmente intestati;
Controparte_1
- nè il Sig. (altro cointestatario, ma recentemente deceduto in data Controparte_20
08.04.2023) o suoi successori;
- nè i successori degli altri 8 cointestatari deceduti (docc. nn. 1, 2, 3, 4), nè eventuali altri terzi, hanno
mai esercitato alcuna potestà e/o diritto sui predetti terreni, nè vi hanno fatto accesso;
9) che, quindi, nessuno ha mai reagito al potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà esercitato dal Sig. sugli immobili di causa;
Parte_1
10) che, inoltre, dalle ispezioni ipotecarie presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del
Territorio, non risulta dal 1988, data della meccanizzazione (quindi da oltre 34 anni), alcuna
trascrizione e/o iscrizione, a favore o contro, riferita ai terreni in possesso del Sig. Parte_1
(Nervesa della Battaglia (TV), Foglio 11, partt. 692, 693, 742 e 743 cfr. docc. nn. 10, 11, 12,
[...]
13);
11) che quindi sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti necessari all'acquisto della proprietà
degli immobili sopraindicati per usucapione da parte dell'attore Sig. , (c.f. Parte_1 [...]
)” C.F._5
L'attore ha pertanto chiesto di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti diversi da , e e, nel Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 merito, di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dei precitati terreni.
E' stata autorizzata dal Presidente del Tribunale la notifica per pubblici proclami.
I convenuti, pur regolarmente citati, sono rimasti contumaci, nonostante la ritualità della notifica.
La causa è stata istruita documentalmente ex art. 171 ter c.p.c. oltre che con assunzione di prova per testimoni sui capitoli n. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di cui alla I memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, limitando l'assunzione a due testimoni a scelta dell'attore.
Sono stati sentiti i testimoni e . Testimone_1 Testimone_2
All'esito di detto incombente istruttorio, la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e disposto procedersi a discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo. 4 * * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata per i motivi che si vanno ad esporre, essendo emersa in particolare la sussistenza di un esercizio, da parte dell'attore, in ordine agli immobili per cui è causa, di un possesso pacifico, continuato, ultraventennale e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
E' infatti emerso, all'esito dell'istruttoria documentale espletata:
- che sono stati ritualmente evocati in giudizio i soggetti che risultano formalmente intestatari del terreno per cui è causa (cfr. visure prodotte, planimetrie, perizia asseverata);
- che vi è corrispondenza tra il terreno per cui è causa e le rappresentazioni fotografiche prodotte dall'attrice (cfr. perizia asseverata, prodotta quale documento 20 e relativi allegati, oltre all'esito delle testimonianze assunte);
- che , per lo meno da 30 anni ha provveduto inizialmente alla coltivazione dei Parte_1
predetti terreni traendone per sé i frutti, per poi provvedere a sfalciare l'erba, a tagliare gli alberi e a bonificarli da rovi e sterpaglie;
- che il predetto, da oltre 20 anni, almeno una volta alla settimana passeggia e trascorre il tempo libero sui predetti terreni, concedendo al figlio di trascorrere il tempo libero sui predetti terreni, Pt_2 autorizzandolo, inoltre, a parcheggiare stabilmente una roulotte e ad organizzare delle feste tra amici e parenti (alle quali si accede su invito del figlio e autorizzazione dell'attore).
I testimoni sentiti hanno inoltre confermato che i fondi di cui si discute sono stati utilizzati in via esclusiva da - e da soggetti dallo stesso direttamente autorizzati - da almeno ventanni, Parte_1 con richiamo al contenuto delle dichiarazioni rese a verbale dell'udienza del 3 aprile 2025.
Dell'attendibilità dei testimoni non vi è motivo di dubitare.
, infatti, è da ritenersi indifferente rispetto alla lite, oltre che frequentatore Testimone_2 abituale dei luoghi di causa.
Per quanto concerna la posizione di , per quanto lo stesso sia cognato del Testimone_1 figlio dell'attore, in assenza di eccezione di incapacità a testimoniare e non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 9456 del 6 aprile 2023), si ritiene comunque attendibile quanto riferito dallo stesso, in quanto coerente rispetto alla testimonianza del Tes_2 oltre che rispetto alla natura dei rapporti tra le parti e dei luoghi per cui è causa.
Si ritiene, quindi, che l'attore abbia esercitato sugli immobili per cui è causa un possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Si è pertanto verificato, a favore dell'attore, l'acquisto a titolo originario per usucapione del corrispondente diritto reale di piena proprietà, ex art. 1158 c.c., in ordine ai terreni per cui è causa,
5 catastalmente censiti al Catasto terreni del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) e così catastalmente individuati, ovvero:
- Fg. 11 - part. 692 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 20 mq.
- Fg. 11 - part. 693 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 25 mq.
- Fg. 11 - part. 742 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup.
7.847 mq.
- Fg. 11 - part. 743 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 198 mq.
Va per l'effetto ordinata la trascrizione della presente sentenza e le conseguenti volturazioni catastali.
Stante la natura della causa e la contumacia dei convenuti, oltre che in assenza di specifiche domande sul punto, non vi è luogo alla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di piena proprietà, in capo all'attore, sui terreni per cui è causa, catastalmente censiti al Catasto terreni - Comune di Nervesa della Battaglia
(TV), così catastalmente individuati, ovvero:
- Fg. 11 - part. 692 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 20 mq.
- Fg. 11 - part. 693 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 25 mq.
- Fg. 11 - part. 742 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup.
7.847 mq.
- Fg. 11 - part. 743 - Cat. Semin. Arbor. - Classe 3 - Sup. 198 mq.
2) ordina la trascrizione della presente sentenza e le conseguenti volturazioni catastali;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 4 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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