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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V. 2502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di SQ Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 2502/2025 promosso da:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VITALE EDOARDO e dell'avv. PERRI ROBERTA
ricorrente per l'adozione del maggiorenne Persona_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – , nato a [...] il [...], residente a [...]nel Frignano Controparte_1
(MO), coniugato e senza figli, ha proposto domanda di adozione del maggiorenne , Persona_1 nato a [...] il [...], celibe.
Il ricorrente adottante, cittadino italiano, è coniugato con dal 2013 Controparte_2
(convivenza dal 2011), madre di . Persona_1
La domanda è fondata e può essere accolta.
2. – Entrambi, adottante ed adottando, sono cittadini italiani. Non sussiste dunque alcun elemento di internazionalità.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone
pagina 1 di 3 che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19/5/1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (38) e della differenza di età con l'adottando (19).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)” nonché quella sugli assensi prevista dall'art. 297 c.c.
All'udienza presidenziale del 29/10/2025, sono stati acquisiti i consensi e l'assenso della moglie dell'adottante e madre dell'adottando.
ha dichiarato: confermo il consenso ad adottare , figlio Controparte_1 Persona_1 di mia moglie;
abbiamo con convissuto dal 2011 e ci siamo sposati nel Controparte_2
2013 e ha sempre vissuto con noi e lo considero come fosse mio figlio Per_1
ha dichiarato: manifesto il consenso ad essere adottato da Persona_1 [...]
, il marito di mia madre con il quale ho vissuto da quando ero piccolo e che considero CP_1 come fosse mio padre. Non ho rapporto con mio padre biologico. Sono cittadino italiano da ottobre
2024.
ha dichiarato: esprimo l'assenso a che mio figlio Controparte_2 Persona_1 sia adottato da mio marito per le ragioni che già loro hanno detto. Non ho più Controparte_1 rapporti con il mio ex marito (siamo divorziati) e padre di da quando abbiamo divorziato nel Per_1
2011 e non so niente di lui, che non si è fatto più vivo anche con . Per_1
Il padre dell'adottando, è risultato irreperibile (v. tentata notifica negativa Persona_2 alla sua residenza di Modena e successiva notifica ex art. 143 cpc), così che può procedersi all'adozione anche senza l'acquisizione del suo assenso, ai sensi dell'art. 297 co. 2 ultima parte cod. civ.
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottando a sancire legalmente il rapporto familiare di fatto instaurato con il ricorrente, marito della madre.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed pagina 2 di 3 identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione ad ogni conseguente effetto, compresa l'anteposizione del cognome al proprio da parte dell'adottato ex art. 299 co. 1 e 3 CP_1
c.c.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di (cognome) (nome), nato a [...] il [...], da Per_1 Per_1 parte di (cognome) (nome), nato a Modena il [...], ad [...] CP_1 CP_1 conseguente effetto;
II – dichiara che antepone il cognome al proprio;
Persona_1 CP_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29/10/2025
Il Presidente estensore
CA Di SQ
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di SQ Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 2502/2025 promosso da:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VITALE EDOARDO e dell'avv. PERRI ROBERTA
ricorrente per l'adozione del maggiorenne Persona_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – , nato a [...] il [...], residente a [...]nel Frignano Controparte_1
(MO), coniugato e senza figli, ha proposto domanda di adozione del maggiorenne , Persona_1 nato a [...] il [...], celibe.
Il ricorrente adottante, cittadino italiano, è coniugato con dal 2013 Controparte_2
(convivenza dal 2011), madre di . Persona_1
La domanda è fondata e può essere accolta.
2. – Entrambi, adottante ed adottando, sono cittadini italiani. Non sussiste dunque alcun elemento di internazionalità.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone
pagina 1 di 3 che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19/5/1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (38) e della differenza di età con l'adottando (19).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)” nonché quella sugli assensi prevista dall'art. 297 c.c.
All'udienza presidenziale del 29/10/2025, sono stati acquisiti i consensi e l'assenso della moglie dell'adottante e madre dell'adottando.
ha dichiarato: confermo il consenso ad adottare , figlio Controparte_1 Persona_1 di mia moglie;
abbiamo con convissuto dal 2011 e ci siamo sposati nel Controparte_2
2013 e ha sempre vissuto con noi e lo considero come fosse mio figlio Per_1
ha dichiarato: manifesto il consenso ad essere adottato da Persona_1 [...]
, il marito di mia madre con il quale ho vissuto da quando ero piccolo e che considero CP_1 come fosse mio padre. Non ho rapporto con mio padre biologico. Sono cittadino italiano da ottobre
2024.
ha dichiarato: esprimo l'assenso a che mio figlio Controparte_2 Persona_1 sia adottato da mio marito per le ragioni che già loro hanno detto. Non ho più Controparte_1 rapporti con il mio ex marito (siamo divorziati) e padre di da quando abbiamo divorziato nel Per_1
2011 e non so niente di lui, che non si è fatto più vivo anche con . Per_1
Il padre dell'adottando, è risultato irreperibile (v. tentata notifica negativa Persona_2 alla sua residenza di Modena e successiva notifica ex art. 143 cpc), così che può procedersi all'adozione anche senza l'acquisizione del suo assenso, ai sensi dell'art. 297 co. 2 ultima parte cod. civ.
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottando a sancire legalmente il rapporto familiare di fatto instaurato con il ricorrente, marito della madre.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed pagina 2 di 3 identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione ad ogni conseguente effetto, compresa l'anteposizione del cognome al proprio da parte dell'adottato ex art. 299 co. 1 e 3 CP_1
c.c.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di (cognome) (nome), nato a [...] il [...], da Per_1 Per_1 parte di (cognome) (nome), nato a Modena il [...], ad [...] CP_1 CP_1 conseguente effetto;
II – dichiara che antepone il cognome al proprio;
Persona_1 CP_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29/10/2025
Il Presidente estensore
CA Di SQ
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