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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3386/2025 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con il
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 patrocinio dell'avv. IS FRANCESCO e dell'avv. Parte_8
IS LO, elettivamente domiciliato in VIA LARIO, 26 MILANO contro con il patrocinio dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO e dell'avv. Controparte_1
TI RI OV, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 MILANO
Oggetto: retribuzione ferie
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 19-3-
25, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo
2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del
pagina 1 di 9 CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie
2016 laddove esclude l'indennità per Flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie
2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo
FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016
(“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità PDM Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016
(Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità
Flessibilità PDM); 3) conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute
e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo sino al 31.12.2024, nelle seguenti misure, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito: -
[...]
euro 6.591 - euro 3.834 - euro Pt_1 Parte_2 Parte_3
5.149 - euro 4.645 - euro 6.070 - Parte_4 Parte_5
euro 5.602 - euro 5.314 o quali altri ritenuti dovuti, Parte_7 Parte_6 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”.
Premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta come macchinisti, i ricorrenti hanno lamentato che, durante i giorni di ferie, la societa' datrice di lavoro aveva erogato i soli elementi retributivi fissi e non gli elementi variabili ed accessori, se non nei limiti di cui all'art. 31. Comma 5 del CIA. pagina 2 di 9 In punto di diritto ha dedotto la nullita' della disposizione dei contratti aziendali per contrarieta' con la normativa UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
La questione oggetto del presente giudizio e' stata gia' affrontata dal Tribunale di Milano, con le sentenze n. 1703/2018 e n. 2000/2018, e dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 649/19: tali sentenze -le cui conclusioni ed argomentazioni sono integralmente condivise dal giudicante e vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- hanno riconosciuto il diritto dei macchinisti a percepire, per ogni giorni di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile “incentivo per attivita' di condotta” e “indennita' di riserva”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, previa declaratoria della nullita' delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione di tali voci nella retribuzione da corrispondere durante le ferie.
Gia' nella sentenza n. 13425/2019 la Cassazione ha chiarito la sussistenza di una nozione europea di “retribuzione”, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'interpretazione della Corte di Giustizia, comprensiva degli importi pecuniari che compensano “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e degli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, mentre sono esclusi “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni “.
E' noto che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessita' di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse: nessun rilievo puo', quindi, essere attribuito al fatto che l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 sia attuazione di direttive differenti rispetto alla Direttiva 2003/88/CE.
pagina 3 di 9 Nella recente sentenza n. 18160/2023 la S.C., in relazione al computo della retribuzione dovuta durante le ferie a i macchinisti dipendenti di ha ribadito: “Di tali principi CP_2 si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).”.
In particolare la pronuncia sopra citata ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di
Milano nella parte in cui ha“…verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e
l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie).
Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito”.
Per quanto riguarda l'indennita' prevista dall'art. 77, pt. 2, C.C.N.L. (“assenza dalla residenza”), il Tribunale di Milano ha affermato che, “nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie. Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro. Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in pagina 4 di 9 primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista di
Trenord, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto). Sul punto, al di là del richiamo alle disposizioni del
CCNL sopra citate, non si rinvengono difese o contestazioni specifiche da parte della società convenuta” (Tribunale di Milano, 9 dicembre 2020, n. 2333).
Il suddetto orientamento risulta del tutto condivisibile in quanto sulla natura dell'emolumento in parola debbono farsi considerazioni diametralmente opposte a quelle relative alla voce di cui all'art. 77, pt. 1, C.C.N.L.: deve, quindi, essere disapplicato l'art. 77, pt.
2.4 del c.c.n.l. nella parte in cui non include, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, la voce
“assenza dalla residenza”.
Per le medesime ragioni di cui alla voce “assenza dalla residenza”, deve essere parimenti accolta la domanda relativa all'indennità di utilizzazione professionale variabile posto che anche quest'ultima è, senza dubbio, un emolumento strettamente correlato allo svolgimento della mansione e finalizzato a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività lavorativa
(sul punto, si vedano anche Trib. Milano, Sez. Lav., 29 marzo 2021, n. 207; Trib. Milano, Sez.
Lav., 22 luglio 2021, n. 1986).
Le recenti sentenze della Cassazione n. 13972/2024 e 13932/2024 hanno confermato le sentenze n. 1470/21 e 966/22 della Corte d'Appello di Milano che riguardavano il computo delle voci suddette nella retribuzione dovuta durante le ferie ai macchinisti dipendenti di
Trenitalia s.p.a.
Per quanto concerne l'indennità Flessibilità orario di cui all'art. 83 del CCNL A.F. del 2016, presente con regolarità nelle buste paga prodotte con la dicitura “Flessib. PDM diurna/notturna”, nella sentenza n. 374/24 la Corte d'appello di Milano ha affermato: ““Le indennità “diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro. In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: […] l'art. 83 punto 4 CCNL 2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione di servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie”. pagina 5 di 9 Infine, per quanto riguarda l'indennità per lavoro notturno di cui all'art. 75 del CCNL A.F. del
2016; nella sentenza n. 347/24 gia' citata la Corte d'Appello di Milano ha affermato: “Le indennità notturne rientrano a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE. Infatti, per i macchinisti e i capitreno, che per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore” (punto 1.6 artt.
22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art 27 CCNL 2016); ciò significa che il lavoro può iniziare
e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore. Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci)”
Appare evidente che le indennita' e voci variabili indicati in ricorso sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del ricorrente.
I ricorrenti hanno quindi diritto di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennita' di assenza dalla residenza e dell'indennita' di utilizzazione/condotta e chilometrica, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito.
Per quanto riguarda l'incidenza delle voci in esame sulla retribuzione percepita durante le ferie e la configurabilita' o meno di un effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie si richiamano integralmente le sentenza sopra citate.
Inoltre nella sentenza n. 730/22 la Corte di Appello di Milano ha precisato: “…l'asserita incidenza irrisoria di detta indennità sulla retribuzione annua dell'appellato, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei cedolini paga in atti, da cui emergono importi non trascurabili erogati al lavoratore a tale titolo;
inoltre, come evidenziato nel precedente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, non pare corretto limitare il raffronto alla sola prospettiva annuale, risultando maggiormente aderente alla ratio dell'istituto valorizzare anche la prospettiva mensile. In tale prospettiva l'entità del divario risulta apprezzabile e va altresì considerato che valutazioni condotte sul più breve arco temporale del mese possono rivestire in concreto portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie”. pagina 6 di 9 Il ricorrente ha quindi diritto di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennita' di assenza dalla residenza e dell'indennita' di utilizzazione professionale, dell'indennita' PDM Cargo e dell'indennita' lavoro notturno, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito.
Per quanto riguarda la quantificazione degli importi dovuti, la convenuta sostiene che le differenze retributive andrebbero limitate al solo periodo di quattro settimane per ciascun anno, richiamando in particolare, quanto affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di
Giustizia (CGUE del 13.1.2022, nella causa C-514/20) e dalla Corte di Cassazione (sentenza del 23/06/2022, n.20216). Nello specifico, quest'ultima pronuncia ha affermato che i periodi eccedenti le quattro settimane ricadrebbero in “una materia non regolata dal diritto dell'Unione
e rimessa, invece, alle parti collettive”.
Tali considerazioni potrebbero valere nel caso in cui la contrattazione collettiva applicata prevedesse un numero di giorni di ferie superiore a quattro settimane, vale a dire superiore a ventotto giorni: per i giorni ulteriori si dovrebbe applicare, ai fini del calcolo della retribuzione, quanto previsto dal c.c.n.l. e non potrebbe trovare applicazione la giurisprudenza sopra citata della Corte di Giustizia.
Peraltro l'art. 30 CCNL applicato dalla convenuta dispone: “Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
- 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
- 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
- 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
- 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg”
Nel caso di specie nulla viene dedotto circa l'anzianita' e l'articolazione oraria della prestazione dei ricorrenti.
Ne' puo' assumere rilievo l'eventuale fruizione, in concreto, di un numero superiore di giorni di ferie a causa della mancata fruizione, nell'anno precedente, di tutti i giorni maturati.
Sempre in tema di quantum la societa convenuta sostiene l'erroneita' del conteggio avversario, in quanto “ancorato alla giornate di effettiva presenza in luogo dei 26 giorni mensili sui quali è invece calcolata la retribuzione mensile in base al vigente CCNL”
pagina 7 di 9 Anche tale tesi non puo' essere condivisa e deve pertanto essere valorizzato il dato concreto.
La convenuta richiama l'art. 68, comma 6, del c.c.n.l.
Peraltro tale norma disciplina la retribuzione fissa e, pertanto, il divisore 26 deve intendersi utilizzabile solo per tale retribuzione.
Per quanto riguarda, invece, le voci oggetto del presente giudizio risulta piu' corretto il criterio dell'effettivita'.
Infatti, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza europea, la retribuzione delle ferie deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione relativa alla effettiva attivita' svolta e non alla sola parte fissa della medesima.
La societa' convenuta ha infine eccepito la prescrizione.
L'eccezione e' infondata.
La Cassazione, nella sentenza n. 26246/ 22 ha chiarito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro dei ricorrenti e' ancora in corso e quindi il termine prescrizionale non era ancora decorso al momento della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La societa' convenuta e' pertanto tenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: euro 6.591,00 - Parte_1
euro 3.834,00- euro 5.149,00 - Parte_2 Parte_3 [...]
euro 4.645,00 - euro 6.070,00 - Parte_4 Parte_5 Parte_7
euro 5.602,00 - euro 5.314,00
[...] Parte_6
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, pagina 8 di 9 accerta la nullita' dell'art. 31, punto 5 del contratto aziendale 2016, dell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Attività Ferroviarie 2016, dell'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016, dell'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016; dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennita' di assenza dalla residenza e dell'indennita' di utilizzazione professionale, dell'indennita' PDM Cargo e dell'indennita' lavoro notturno, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna la convenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo:
euro 6.591,00 - euro 3.834,00- Parte_1 Parte_2 Pt_3
euro 5.149,00 - euro 4.645,00 -
[...] Parte_4 Parte_5
euro 6.070,00 - euro 5.602,00 -
[...] Parte_7 Parte_6 euro 5.314,00; condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
4.000,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3386/2025 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con il
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 patrocinio dell'avv. IS FRANCESCO e dell'avv. Parte_8
IS LO, elettivamente domiciliato in VIA LARIO, 26 MILANO contro con il patrocinio dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO e dell'avv. Controparte_1
TI RI OV, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 MILANO
Oggetto: retribuzione ferie
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 19-3-
25, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo
2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del
pagina 1 di 9 CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie
2016 laddove esclude l'indennità per Flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie
2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo
FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016
(“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità PDM Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016
(Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità
Flessibilità PDM); 3) conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute
e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo sino al 31.12.2024, nelle seguenti misure, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito: -
[...]
euro 6.591 - euro 3.834 - euro Pt_1 Parte_2 Parte_3
5.149 - euro 4.645 - euro 6.070 - Parte_4 Parte_5
euro 5.602 - euro 5.314 o quali altri ritenuti dovuti, Parte_7 Parte_6 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”.
Premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta come macchinisti, i ricorrenti hanno lamentato che, durante i giorni di ferie, la societa' datrice di lavoro aveva erogato i soli elementi retributivi fissi e non gli elementi variabili ed accessori, se non nei limiti di cui all'art. 31. Comma 5 del CIA. pagina 2 di 9 In punto di diritto ha dedotto la nullita' della disposizione dei contratti aziendali per contrarieta' con la normativa UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
La questione oggetto del presente giudizio e' stata gia' affrontata dal Tribunale di Milano, con le sentenze n. 1703/2018 e n. 2000/2018, e dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 649/19: tali sentenze -le cui conclusioni ed argomentazioni sono integralmente condivise dal giudicante e vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- hanno riconosciuto il diritto dei macchinisti a percepire, per ogni giorni di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile “incentivo per attivita' di condotta” e “indennita' di riserva”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, previa declaratoria della nullita' delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione di tali voci nella retribuzione da corrispondere durante le ferie.
Gia' nella sentenza n. 13425/2019 la Cassazione ha chiarito la sussistenza di una nozione europea di “retribuzione”, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'interpretazione della Corte di Giustizia, comprensiva degli importi pecuniari che compensano “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e degli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, mentre sono esclusi “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni “.
E' noto che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessita' di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse: nessun rilievo puo', quindi, essere attribuito al fatto che l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 sia attuazione di direttive differenti rispetto alla Direttiva 2003/88/CE.
pagina 3 di 9 Nella recente sentenza n. 18160/2023 la S.C., in relazione al computo della retribuzione dovuta durante le ferie a i macchinisti dipendenti di ha ribadito: “Di tali principi CP_2 si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).”.
In particolare la pronuncia sopra citata ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di
Milano nella parte in cui ha“…verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e
l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie).
Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito”.
Per quanto riguarda l'indennita' prevista dall'art. 77, pt. 2, C.C.N.L. (“assenza dalla residenza”), il Tribunale di Milano ha affermato che, “nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie. Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro. Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in pagina 4 di 9 primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista di
Trenord, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto). Sul punto, al di là del richiamo alle disposizioni del
CCNL sopra citate, non si rinvengono difese o contestazioni specifiche da parte della società convenuta” (Tribunale di Milano, 9 dicembre 2020, n. 2333).
Il suddetto orientamento risulta del tutto condivisibile in quanto sulla natura dell'emolumento in parola debbono farsi considerazioni diametralmente opposte a quelle relative alla voce di cui all'art. 77, pt. 1, C.C.N.L.: deve, quindi, essere disapplicato l'art. 77, pt.
2.4 del c.c.n.l. nella parte in cui non include, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, la voce
“assenza dalla residenza”.
Per le medesime ragioni di cui alla voce “assenza dalla residenza”, deve essere parimenti accolta la domanda relativa all'indennità di utilizzazione professionale variabile posto che anche quest'ultima è, senza dubbio, un emolumento strettamente correlato allo svolgimento della mansione e finalizzato a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività lavorativa
(sul punto, si vedano anche Trib. Milano, Sez. Lav., 29 marzo 2021, n. 207; Trib. Milano, Sez.
Lav., 22 luglio 2021, n. 1986).
Le recenti sentenze della Cassazione n. 13972/2024 e 13932/2024 hanno confermato le sentenze n. 1470/21 e 966/22 della Corte d'Appello di Milano che riguardavano il computo delle voci suddette nella retribuzione dovuta durante le ferie ai macchinisti dipendenti di
Trenitalia s.p.a.
Per quanto concerne l'indennità Flessibilità orario di cui all'art. 83 del CCNL A.F. del 2016, presente con regolarità nelle buste paga prodotte con la dicitura “Flessib. PDM diurna/notturna”, nella sentenza n. 374/24 la Corte d'appello di Milano ha affermato: ““Le indennità “diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro. In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: […] l'art. 83 punto 4 CCNL 2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione di servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie”. pagina 5 di 9 Infine, per quanto riguarda l'indennità per lavoro notturno di cui all'art. 75 del CCNL A.F. del
2016; nella sentenza n. 347/24 gia' citata la Corte d'Appello di Milano ha affermato: “Le indennità notturne rientrano a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE. Infatti, per i macchinisti e i capitreno, che per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore” (punto 1.6 artt.
22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art 27 CCNL 2016); ciò significa che il lavoro può iniziare
e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore. Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci)”
Appare evidente che le indennita' e voci variabili indicati in ricorso sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del ricorrente.
I ricorrenti hanno quindi diritto di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennita' di assenza dalla residenza e dell'indennita' di utilizzazione/condotta e chilometrica, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito.
Per quanto riguarda l'incidenza delle voci in esame sulla retribuzione percepita durante le ferie e la configurabilita' o meno di un effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie si richiamano integralmente le sentenza sopra citate.
Inoltre nella sentenza n. 730/22 la Corte di Appello di Milano ha precisato: “…l'asserita incidenza irrisoria di detta indennità sulla retribuzione annua dell'appellato, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei cedolini paga in atti, da cui emergono importi non trascurabili erogati al lavoratore a tale titolo;
inoltre, come evidenziato nel precedente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, non pare corretto limitare il raffronto alla sola prospettiva annuale, risultando maggiormente aderente alla ratio dell'istituto valorizzare anche la prospettiva mensile. In tale prospettiva l'entità del divario risulta apprezzabile e va altresì considerato che valutazioni condotte sul più breve arco temporale del mese possono rivestire in concreto portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie”. pagina 6 di 9 Il ricorrente ha quindi diritto di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennita' di assenza dalla residenza e dell'indennita' di utilizzazione professionale, dell'indennita' PDM Cargo e dell'indennita' lavoro notturno, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito.
Per quanto riguarda la quantificazione degli importi dovuti, la convenuta sostiene che le differenze retributive andrebbero limitate al solo periodo di quattro settimane per ciascun anno, richiamando in particolare, quanto affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di
Giustizia (CGUE del 13.1.2022, nella causa C-514/20) e dalla Corte di Cassazione (sentenza del 23/06/2022, n.20216). Nello specifico, quest'ultima pronuncia ha affermato che i periodi eccedenti le quattro settimane ricadrebbero in “una materia non regolata dal diritto dell'Unione
e rimessa, invece, alle parti collettive”.
Tali considerazioni potrebbero valere nel caso in cui la contrattazione collettiva applicata prevedesse un numero di giorni di ferie superiore a quattro settimane, vale a dire superiore a ventotto giorni: per i giorni ulteriori si dovrebbe applicare, ai fini del calcolo della retribuzione, quanto previsto dal c.c.n.l. e non potrebbe trovare applicazione la giurisprudenza sopra citata della Corte di Giustizia.
Peraltro l'art. 30 CCNL applicato dalla convenuta dispone: “Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
- 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
- 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
- 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
- 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg”
Nel caso di specie nulla viene dedotto circa l'anzianita' e l'articolazione oraria della prestazione dei ricorrenti.
Ne' puo' assumere rilievo l'eventuale fruizione, in concreto, di un numero superiore di giorni di ferie a causa della mancata fruizione, nell'anno precedente, di tutti i giorni maturati.
Sempre in tema di quantum la societa convenuta sostiene l'erroneita' del conteggio avversario, in quanto “ancorato alla giornate di effettiva presenza in luogo dei 26 giorni mensili sui quali è invece calcolata la retribuzione mensile in base al vigente CCNL”
pagina 7 di 9 Anche tale tesi non puo' essere condivisa e deve pertanto essere valorizzato il dato concreto.
La convenuta richiama l'art. 68, comma 6, del c.c.n.l.
Peraltro tale norma disciplina la retribuzione fissa e, pertanto, il divisore 26 deve intendersi utilizzabile solo per tale retribuzione.
Per quanto riguarda, invece, le voci oggetto del presente giudizio risulta piu' corretto il criterio dell'effettivita'.
Infatti, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza europea, la retribuzione delle ferie deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione relativa alla effettiva attivita' svolta e non alla sola parte fissa della medesima.
La societa' convenuta ha infine eccepito la prescrizione.
L'eccezione e' infondata.
La Cassazione, nella sentenza n. 26246/ 22 ha chiarito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro dei ricorrenti e' ancora in corso e quindi il termine prescrizionale non era ancora decorso al momento della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La societa' convenuta e' pertanto tenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: euro 6.591,00 - Parte_1
euro 3.834,00- euro 5.149,00 - Parte_2 Parte_3 [...]
euro 4.645,00 - euro 6.070,00 - Parte_4 Parte_5 Parte_7
euro 5.602,00 - euro 5.314,00
[...] Parte_6
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, pagina 8 di 9 accerta la nullita' dell'art. 31, punto 5 del contratto aziendale 2016, dell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Attività Ferroviarie 2016, dell'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016, dell'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016; dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennita' di assenza dalla residenza e dell'indennita' di utilizzazione professionale, dell'indennita' PDM Cargo e dell'indennita' lavoro notturno, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna la convenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo:
euro 6.591,00 - euro 3.834,00- Parte_1 Parte_2 Pt_3
euro 5.149,00 - euro 4.645,00 -
[...] Parte_4 Parte_5
euro 6.070,00 - euro 5.602,00 -
[...] Parte_7 Parte_6 euro 5.314,00; condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
4.000,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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