Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 7849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7849 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02380/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2025, proposto da
HI ES RN Mirisage, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. N.0062289 del 14 febbraio 2025 del SUI presso la Prefettura di Napoli notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta 2022/100388 all'’assunzione del ricorrente di cui all’istanza MOD B2020 NA5607462720 del 27 gennaio 2022; nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Napoli gli ha revocato il nulla osta all'assunzione.
Il ricorrente espone che: - in data 27 gennaio 2022 la Sig.ra DA LL presentava al SUI presso la Prefettura di Napoli istanza di rilascio del nulla osta per l'assunzione del ricorrente, quale lavoratore subordinato alle proprie dipendenze presso la propria attività di affittacamere in Napoli, Via Toledo n. 55 (Palazzo della Porta); - in data 5 agosto 2022 il SUI presso la Prefettura di Napoli emetteva il nulla osta 2022/100388; - in data 2 maggio 2023 il ricorrente otteneva dall'Ambasciata d'Italia a Colombo (Sri Lanka) visto di ingresso per lavoro subordinato n. 041180811 valido sino al 15 maggio 2024; - giunto in Italia (Napoli) in data 7 giugno 2023, al richiedente veniva comunicato dalla datrice di lavoro che il rapporto di lavoro non poteva essere instaurato in quanto l'attività di affittacamere presso cui doveva essere impiegato non aveva ricevuto le necessarie autorizzazioni da parte del SUAP presso il Comune di Napoli ed anzi era stato emesso divieto di prosecuzione dell'attività ivi svolta in data 30 maggio 2023; - con comunicazione PEC in data 7 giugno 2023 e18 settembre 2023, il ricorrente chiedeva al SUI presso la Prefettura di Napoli di disporre la convocazione delle parti, anche in vista della valutazione con riguardo al rilascio di un permesso per attesa occupazione in favore dell'incolpevole lavoratore straniero; - con provvedimento del 14 febbraio 2025, notificato in pari data, la Prefettura revocava il nulla osta all’ingresso per l’assenza del datore di lavoro e la mancanza della documentazione.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della revoca per violazione dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs. 286/1998 anche in relazione all'art. 22, comma 11, D.Lgs. cit. e alla Circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dell'Interno, lamentando, in sostanza, che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro era dipesa da causa non riconducibile al lavoratore straniero; che il lavoratore aveva chiesto alla Prefettura due volte di essere convocato per esaminare la propria posizione, senza però ottenere risposta; l'Amministrazione nel constatare l'impossibilità di terminare il procedimento con la stipula del contratto di soggiorno, avrebbe dovuto valutare la concessione di un permesso per attesa occupazione al lavoratore straniero in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs. 286/1998 e della Circolare Ministeriale del 20 agosto 2007.
Si è costituito il Ministro dell’Interno argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1235 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto considerato che, nel peculiare caso di specie, il divieto di prosecuzione dell’attività di affittacamere esercitata dal datore di lavoro richiedente il nulla osta in favore del ricorrente adottato dal comune di Napoli ha determinato l’impossibilità sopravvenuta per il datore di lavoro di procedere all’assunzione del ricorrente. Per cui, considerata la buona fede del ricorrente, che è entrato sul territorio nazionale sulla base di un valido nulla osta e si è da subito adoperato per richiedere la convocazione alla Prefettura, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare n.3836 del 20027 e nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità, andava valutata la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato.
Le peculiarità della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR UZ | AN LL |
IL SEGRETARIO