Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 135/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 135/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.ta, assistita e difesa dall'Avv. Gianclemente Berardini (c.f. del foro di Avezzano, C.F._2 elett.te dom.ta presso il suo studio in Avezzano alla via G. Garibaldi n. 339/E giusta procura in calce al ricorso;
e
(c.f. ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._3
residente in [...], rapp.to, assistito e difeso, dall'Avv. Domenicantonio Angeloni (c.f. del foro di Avezzano, C.F._4 elett.te dom.to presso il suo studio in Celano alla via Stazione n. 24;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1
CONDIZIONI
1. i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2. il marito rimarrà a vivere nella casa coniugale, luogo dell'attuale residenza, in cui si concorda di lasciare integri tutti gli arredi esistenti, ad eccezione di quelli personali della moglie che provvederà ad asportare, mentre la moglie si impegnerà a trasferire la propria residenza presso lo stesso comune o quello limitrofo di Avezzano ove i figlioli frequentano, attualmente, la scuola, nel tempo strettamente necessario per reperire un appartamento in affitto per sé e i suoi figlioli che con lei si trasferiranno ed ove porterà la propria residenza anagrafica, il tutto al massimo entro 6 mesi della omologa della sentenza;
3. i figli, ancora minorenni, continueranno a stare con la madre, nell'abitazione di cui sopra individuata quale residenza abituale e attuale e fin quando la madre non troverà collocazione presso un altro appartamento (come detto), con affidamento condiviso con il padre ma con collocazione prevalente presso di lei. Ovviamente la responsabilità genitoriale è affidata ad entrambi i genitori, in osservanza del principio della “bigenitorialità”, intesa quale diritto della prole ad avere un rapporto completo e stabile con entrambi, mentre, la responsabilità per le decisioni di straordinaria amministrazione sono assunte congiuntamente da entrambi i genitori, previo incontro concordato, ivi comprese le decisioni in merito alla salute dei minori e alle relative spese. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione sono assunte da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere adottate dal genitore presso cui si trovano i minori al momento che se ne rende necessaria l'adozione;
4. il padre avrà la facoltà di avere i figli minori con sé il fine settimana, a settimane alterne ed a cominciare dalla firma del presente, dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica.
Ancora, nelle giornate del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21,00 dopo cena, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna. Ovviamente, quanto appena convenuto, rappresenta il contenuto minimo del diritto di visita, pertanto il padre potrà vedere i figli o tenerli con sé, anche in giorni ed in momenti ulteriori rispetto a quelli prima convenuti,
2 purché ciò avvenga, nell'esclusivo interesse degli stessi, in ragione delle loro esigenze, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figlioli e loro necessità e desideri ma soprattutto previo preavviso e concordamento con la madre per le concrete modalità di attuazione;
5. i figli staranno con il padre, ad anni alterni, a cominciare dalle prossime festività Pasquali dalle ore 12:00 del giorno di Pasqua alle ore 19:00 del giorno di Pasquetta;
6.altresì, i figli trascorreranno ad anni alterni con il padre le festività di Natale dalle ore 12:00 del giorno 24 dicembre alle ore 19:00 del giorno 25 dicembre;
7.Ancora, i figli, ad anni alterni, trascorreranno con il padre la fine dell'anno dalle ore 12:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del primo gennaio immediatamente successivo;
8.altresì, i figli, poi, trascorreranno con il padre due settimane l'anno, anche a settimane non consecutive, durante le loro vacanze estive, previo concordamento tra i genitori ed in base alle loro rispettive eventuali ferie, con preferenza almeno entro il 31 maggio di ogni anno;
9. il tutto sempre con l'elasticità del caso, in ragione delle preminenti esigenze comunque espresse dai figlioli e tenuto conto anche di eventuali improrogabili impegni, lavorativi e/o personali, dei coniugi;
10. in caso di contrattempi e/o imprevisti, ovvero di impedimenti dovuti a ragioni di lavoro, i genitori s'impegnano, reciprocamente, a dare adeguata comunicazione della variazione con preavviso di un giorno, ove possibile. Parimenti i genitori si impegnano a favorire l'eventuale recupero degli incontri con i minori, qualora non potessero aver luogo nei giorni e tempi stabiliti per imprevisti o contrattempi. Le parti devono farsi reciproco obbligo di comunicarsi sempre i propri recapiti, anche telefonici, mettendosi altresì reciprocamente a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località diverse dal luogo di residenza quando hanno con sé i figli;
11. il padre, con diploma di laurea in Scienze politiche, è impiegato presso la ditta
EC snc con sede in S.P. 19 ultrafucense Borgo 14 in Celano, con reddito medio di c.ca € 6.000,oo annuo (All. n. 4), verserà alla madre, con diploma di istruzione superiore fino a settembre disoccupata ed ora svolgente lavoro presso la Scuola dell'infanzia Madonna del
Passo con contratto a tempo indeterminato con un reddito di c.ca € 800,00 mensili (All. n. 5), quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 300,00 (seicento euro/00) per ognuno e così per complessivi € 600,00 (seicento euro/00), entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie da indicare ovvero direttamente nelle mani della stessa. Detta somma sarà
3 rivalutata, annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT. Altresì, le parti dichiara che la madre si gioverà dell'intero importo previsto per deduzioni/detrazioni ed altri benefici, come l'attuale assegno unico, per i figli a carico pari ad € 398,00 mensili;
12. il padre contribuirà, altresì, a quanto necessario per le spese straordinarie, mediche e non, che dovessero rendersi necessarie per i figli e nella quota del 50% delle stesse, rimborsandolo, su richiesta del coniuge collocatario, con le stesse modalità di cui sopra: dette spese sono meglio specificate nel Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano, a cui si rimanda. Ove la spesa fosse di importo eccessivamente oneroso (è da intendersi per eccessivamente onerosa la spesa di € 500,00), ciascun genitore provvederà al pagamento anticipato della propria quota, dietro esibizione di preventivo;
13. i coniugi sin da ora prestano, reciproco consenso, all'espatrio indi al rilascio o rinnovo del passaporto e della carta d'identità, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi documenti;
14. nulla a titolo di mantenimento o altro è preteso o dovuto tra i coniugi, i quali, di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili, mentre dichiarano di essere in età lavorativa ed autonomi;
in particolare che il marito possiede, altresì, un immobile nel tenimmento del Comune di Celano (All. n. 6 ) e possiede un'autovettura, Ford Fiesta targata
CK248- PG lui intestata, mentre la moglie è in occupazione, seppur a tempo parziale, con un reddito come sopra indicato, non possiede beni immobili e possiede un'autovettura, Opel
Meriva Targata ET264NT a lei intestata;
il marito è titolare di una semplice Postepay e la moglie, di un conto acceso presso BancaWidiba.it solo nel 2024 (All. n. 7).-.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 25.02.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi Pt_1 Parte_2 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in data 29-06-2013 in Avezzano (AQ e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune Anno 2013, Numero 19, Parte II Serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione sono nati due figli: il 13-12-2013 in Avezzano e Persona_1
il 05-04-2018 in Avezzano, con loro conviventi in Celano in quella Persona_2 che è stata l'ultima residenza comune, sopra indicata, alla via Fuori Mercato n. 32.
4 All'udienza del 16 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate alla tutela dei figli e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e al collocamento dei figli:
3. i figli, ancora minorenni, continueranno a stare con la madre, nell'abitazione di cui sopra individuata quale residenza abituale e attuale e fin quando la madre non troverà collocazione presso un altro appartamento (come detto), con affidamento condiviso con il padre ma con collocazione prevalente presso di lei.
-al diritto di visita paterno:
4. il padre avrà la facoltà di avere i figli minori con sé il fine settimana, a settimane alterne ed a cominciare dalla firma del presente, dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica.
5 Ancora, nelle giornate del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21,00 dopo cena, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna. Ovviamente, quanto appena convenuto, rappresenta il contenuto minimo del diritto di visita, pertanto il padre potrà vedere i figli o tenerli con sé, anche in giorni ed in momenti ulteriori rispetto a quelli prima convenuti, purché ciò avvenga, nell'esclusivo interesse degli stessi, in ragione delle loro esigenze, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figlioli e loro necessità e desideri ma soprattutto previo preavviso e concordamento con la madre per le concrete modalità di attuazione;
5. i figli staranno con il padre, ad anni alterni, a cominciare dalle prossime festività Pasquali dalle ore 12:00 del giorno di Pasqua alle ore 19:00 del giorno di Pasquetta;
6.altresì, i figli trascorreranno ad anni alterni con il padre le festività di Natale dalle ore 12:00 del giorno 24 dicembre alle ore 19:00 del giorno 25 dicembre;
7.Ancora, i figli, ad anni alterni, trascorreranno con il padre la fine dell'anno dalle ore 12:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del primo gennaio immediatamente successivo;
8.altresì, i figli, poi, trascorreranno con il padre due settimane l'anno, anche a settimane non consecutive, durante le loro vacanze estive, previo concordamento tra i genitori ed in base alle loro rispettive eventuali ferie, con preferenza almeno entro il 31 maggio di ogni anno;
-all'assegno di mantenimento per le figlie:
11. il padre, con diploma di laurea in Scienze politiche, è impiegato presso la ditta
EC snc con sede in S.P. 19 ultrafucense Borgo 14 in Celano, con reddito medio di c.ca € 6.000,oo annuo (All. n. 4), verserà alla madre, con diploma di istruzione superiore fino a settembre disoccupata ed ora svolgente lavoro presso la Scuola dell'infanzia Madonna del
Passo con contratto a tempo indeterminato con un reddito di c.ca € 800,00 mensili (All. n. 5), quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 300,00 (seicento euro/00) per ognuno e così per complessivi € 600,00 (seicento euro/00), entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie da indicare ovvero direttamente nelle mani della stessa. Detta somma sarà rivalutata, annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT. Altresì, le parti dichiara che la madre si gioverà dell'intero importo previsto per deduzioni/detrazioni ed altri benefici, come l'attuale assegno unico, per i figli a carico pari ad € 398,00 mensili;
12. il padre contribuirà, altresì, a quanto necessario per le spese straordinarie, mediche e non, che dovessero rendersi necessarie per i figli e nella quota del 50% delle stesse, rimborsandolo,
6 su richiesta del coniuge collocatario, con le stesse modalità di cui sopra: dette spese sono meglio specificate nel Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano, a cui si rimanda. Ove la spesa fosse di importo eccessivamente oneroso (è da intendersi per eccessivamente onerosa la spesa di € 500,00), ciascun genitore provvederà al pagamento anticipato della propria quota, dietro esibizione di preventivo.
14. nulla a titolo di mantenimento o altro è preteso o dovuto tra i coniugi”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al
Numero 19, Parte II Serie A, Anno 2013.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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