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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 36748 dell'anno 2023 promossa da:
con sede legale in Monte Compatri (RM), – Cap 00077, (P. Iva: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Mauro Santopietro (C.F. ) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
Contro
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, Via Guglielmo Cappa n.35, Controparte_1 codice fiscale ,rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per C.F._3 decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Carbone
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.10339/2023, emesso dal Tribunale civile di Roma in data 9/6/2023 e notificato il 13/6/2023
CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola sui seguenti motivi: -Incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri, quale foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., essendo la sede legale della Soc. opponente sita in Monte Compatri;
-Mancato avvio della procedura di mediazione avendo la Riforma Cartabia inserito nel D. Lgs n.28/2010 il nuovo art. 5 bis dedicato all'opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito della mediazione obbligatoria;
-Genericità del ricorso per d.i.
-Pagamenti effettuati: il Sig. ha già percepito la somma di € 5.750,00 in data 28.7.2022 come CP_1 da assegno n. 023719753-08 (cfr. doc. 3), nonché n. 2 bonifici di € 2.500,00 ciascuno effettuati rispettivamente in data 2.11.2022 e 17.11.2022 (cfr. doc.4).
- Assenza di messa in mora.
-Fatture insufficienti per fornire prova del credito.
-Emissione degli assegni di solo a garanzia (per poi - a fine lavori - saldare i lavori Parte_1 subappaltati a mezzo bonifico bancario una volta percepito il compenso dal committente finiti i lavori, con successiva riconsegna dei titoli).
Sulla scorta di tali motivi parte opponente ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare:• Revocare, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà già concessa al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n. 10339/2023 R.G. 17190/2023, posto che la presente opposizione è fondata su prova scritta (pagamenti già effettuati) e di pronta soluzione, e ricorrendone, altresì i gravi motivi come ampiamente argomentato nella parte motiva. • Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri, per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, revocare e/o annullare il d.i. n. 10339/2023 R.G. 17190/2023, dichiarandolo privo di effetti. • Accertare e dichiarare la mancanza dell'avvio della mediazione obbligatoria ex art. 5 bis del D.Lgs n. 28/2010 così come modificato dal D. Lgs n. 149/2022 e, per l'effetto, concedere termine per esperire quanto normativamente previsto. • Accertare e dichiarare, in virtù dei pagamenti effettuati, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace e, per l'effetto, revocare e/o annullare il d.i. n. 10339/2023 R.G. 17190/2023, dichiarandolo privo di effetti. In via principale: • Accertare e dichiarare che nulla deve la al Sig. , per tutti i motivi esposti in Parte_1 Controparte_1 narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o privo di ogni effetto l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 10339/23 del 09.06.2023 e notificato il 13.06.2023 emesso dal Tribunale di Roma – Dott.ssa Mariella Santoni R.G. 17190/23. • Condannare il Sig.
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui sopra, nella somma che il Controparte_1
Giudice riterrà equitativamente di giustizia, e comunque, nei limiti del valore della domanda. In via riconvenzionale: • Accertare e dichiarare, altresì, che la è creditrice nei confronti del Parte_1
Sig. della complessiva somma di € 16.200,00 per tutte le causali ed i titoli di cui Controparte_1 al presente atto, e condannare il Sig. al pagamento della somma di € 16.200,00 in favore della CP_1 ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia e comunque Parte_1 nello scaglione del valore della domanda entro la competenza dell'Organo Giudicante. In via subordinata:• revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, in ogni caso, accertati gli importi già corrisposti dalla e i reali rapporti di debito/credito fra parte opponente e parte Parte_1 opposta, anche operate le opportune compensazioni, comunque condannare il Sig. , al CP_1 pagamento in favore della della somma residua dovuta ovvero in quella maggiore o Controparte_2 minor somma che sarà ritenuta di giustizia e comunque nello scaglione del valore della domanda entro la competenza dell'Organo Giudicante. • Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare i pagamenti già effettuati dalla in favore Controparte_2 del Sig. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando la minor cifra dovuta a CP_1 quest'ultimo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, spese forfetarie 15% ex art. 14 L.P., da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Costituitasi in giudizio la parte attrice in senso sostanziale ha controdedotto relativamente ad ogni motivo di opposizione e ha concluso chiedendo: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla difesa della sig.ra perché assolutamente infondata, in fatto ed in
Parte_1 diritto, oltre che del tutto carente di prova. In ogni caso, rigettare le domande avanzate nei confronti del sig. nonché le eccezioni da quest'ultima formulate, Controparte_3 Parte_1 perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto carenti di prova, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.10339/2023 emesso dal Tribunale civile di Roma in data 9/6/2023, oggetto di opposizione. In via subordinata, condannare la al pagamento in
Parte_1 favore del sig. delle somme ritenute provate e di giustizia. Condannare, inoltre, la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dal sig. a causa dell'inadempimento della
Parte_1 CP_1 medesima che verranno quantificati in corso di causa ovvero determinati in via
Parte_1 equitativa. Rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale avanzata dalla nei
Parte_1 confronti del sig. , perché del tutto infondata, in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente CP_1 carente di prova e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito dalla stessa asseritamente vantato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CA”.
L'eccezione di incompetenza territoriale va rigettata. Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (tra le tante, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310; Cass. n. 24903/20005, Cass. n. 3989/2011, Cass. n. 21769/2016).
Nel caso in esame parte opponente si è limitata a sollevare l'eccezione in relazione al solo criterio di cui all'art. 19 cpc (che riguarda il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, ipotesi qui certamente ricorrente), ma nulla ha eccepito quanto al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.
E' parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione da parte della parte creditrice prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Stabilisce la legge vigente che quando una parte intraprende un ricorso per decreto ingiuntivo la mediazione non è obbligatoria. Si può, invece, avviare solo dopo che il giudice ha deciso di concedere o meno la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. La mediazione, quindi, diventa condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione e dopo la pronuncia in prima udienza sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Passando al merito va osservato che nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato specificato che la causale sottostante agli assegni bancari é costituita dai lavori realizzati dal sig. in favore della CP_1 ed indicati nelle fatture nn.1-12-15-16 e 28 del 2022, per complessivi € 17.249,00. Parte_1
E' incontestato che al Signor la abbia consegnato n.3 assegni bancari, di € CP_1 Parte_1
5.750,00 ciascuno, per un totale di € 17.250, e che l'importo totale dei tre assegni corrisponda proprio all'importo complessivo delle fatture emesse. E' altrettanto pacifico che il primo dei tre titoli di credito è stato correttamente pagato, mentre gli altri due sono risultati impagati.
Orbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (ex multis Cass. N. 25599/2024) l'emissione di un assegno utilizzato per realizzare un fine di garanzia è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933. In più la richiamata pronuncia fa riferimento all'art. 1988 c.c. che disciplina la promessa di pagamento. Secondo tale norma la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Parte opponente sotto tale profilo non ha assolto l'onere di provare la fondatezza dell'eccezione sollevata.
L'avvenuto pagamento del primo dei tre assegni bancari smentisce l'assunto di parte opponente secondo cui gli assegni avrebbero avuto la funzione di garanzia dell'adempimento.
Non risulta, inoltre, che né il completo ed esatto adempimento né l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto delle fatture sono stati in alcuna occasione né in alcun modo messi in discussione nel corso di tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, risalendo solo all'opposizione a decreto ingiuntivo la prima contestazione del credito azionato.
Tutti i motivi di contestazione del credito, quindi, sono risultati infondati.
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta, al pari della domanda riconvenzionale del tutto sfornita di prova.
Nulla può essere riconosciuto né liquidato facendo ricorso all'equità (come richiesto da parte opposta) a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, essendo necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo (Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015).
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione al Decreto ingiuntivo n. n.10339/2023, emesso dal Tribunale civile di Roma in data 9/6/2023 e notificato il 13/6/2023 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1 rigetta la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale avanzata da parte opposta;
dichiara tenuta e condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la a pagare le spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 21.2.2025
Si comunichi Il g.o.t.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 36748 dell'anno 2023 promossa da:
con sede legale in Monte Compatri (RM), – Cap 00077, (P. Iva: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Mauro Santopietro (C.F. ) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
Contro
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, Via Guglielmo Cappa n.35, Controparte_1 codice fiscale ,rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per C.F._3 decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Carbone
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.10339/2023, emesso dal Tribunale civile di Roma in data 9/6/2023 e notificato il 13/6/2023
CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola sui seguenti motivi: -Incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri, quale foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., essendo la sede legale della Soc. opponente sita in Monte Compatri;
-Mancato avvio della procedura di mediazione avendo la Riforma Cartabia inserito nel D. Lgs n.28/2010 il nuovo art. 5 bis dedicato all'opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito della mediazione obbligatoria;
-Genericità del ricorso per d.i.
-Pagamenti effettuati: il Sig. ha già percepito la somma di € 5.750,00 in data 28.7.2022 come CP_1 da assegno n. 023719753-08 (cfr. doc. 3), nonché n. 2 bonifici di € 2.500,00 ciascuno effettuati rispettivamente in data 2.11.2022 e 17.11.2022 (cfr. doc.4).
- Assenza di messa in mora.
-Fatture insufficienti per fornire prova del credito.
-Emissione degli assegni di solo a garanzia (per poi - a fine lavori - saldare i lavori Parte_1 subappaltati a mezzo bonifico bancario una volta percepito il compenso dal committente finiti i lavori, con successiva riconsegna dei titoli).
Sulla scorta di tali motivi parte opponente ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare:• Revocare, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà già concessa al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n. 10339/2023 R.G. 17190/2023, posto che la presente opposizione è fondata su prova scritta (pagamenti già effettuati) e di pronta soluzione, e ricorrendone, altresì i gravi motivi come ampiamente argomentato nella parte motiva. • Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri, per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, revocare e/o annullare il d.i. n. 10339/2023 R.G. 17190/2023, dichiarandolo privo di effetti. • Accertare e dichiarare la mancanza dell'avvio della mediazione obbligatoria ex art. 5 bis del D.Lgs n. 28/2010 così come modificato dal D. Lgs n. 149/2022 e, per l'effetto, concedere termine per esperire quanto normativamente previsto. • Accertare e dichiarare, in virtù dei pagamenti effettuati, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace e, per l'effetto, revocare e/o annullare il d.i. n. 10339/2023 R.G. 17190/2023, dichiarandolo privo di effetti. In via principale: • Accertare e dichiarare che nulla deve la al Sig. , per tutti i motivi esposti in Parte_1 Controparte_1 narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o privo di ogni effetto l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 10339/23 del 09.06.2023 e notificato il 13.06.2023 emesso dal Tribunale di Roma – Dott.ssa Mariella Santoni R.G. 17190/23. • Condannare il Sig.
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui sopra, nella somma che il Controparte_1
Giudice riterrà equitativamente di giustizia, e comunque, nei limiti del valore della domanda. In via riconvenzionale: • Accertare e dichiarare, altresì, che la è creditrice nei confronti del Parte_1
Sig. della complessiva somma di € 16.200,00 per tutte le causali ed i titoli di cui Controparte_1 al presente atto, e condannare il Sig. al pagamento della somma di € 16.200,00 in favore della CP_1 ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia e comunque Parte_1 nello scaglione del valore della domanda entro la competenza dell'Organo Giudicante. In via subordinata:• revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, in ogni caso, accertati gli importi già corrisposti dalla e i reali rapporti di debito/credito fra parte opponente e parte Parte_1 opposta, anche operate le opportune compensazioni, comunque condannare il Sig. , al CP_1 pagamento in favore della della somma residua dovuta ovvero in quella maggiore o Controparte_2 minor somma che sarà ritenuta di giustizia e comunque nello scaglione del valore della domanda entro la competenza dell'Organo Giudicante. • Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare i pagamenti già effettuati dalla in favore Controparte_2 del Sig. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando la minor cifra dovuta a CP_1 quest'ultimo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, spese forfetarie 15% ex art. 14 L.P., da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Costituitasi in giudizio la parte attrice in senso sostanziale ha controdedotto relativamente ad ogni motivo di opposizione e ha concluso chiedendo: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla difesa della sig.ra perché assolutamente infondata, in fatto ed in
Parte_1 diritto, oltre che del tutto carente di prova. In ogni caso, rigettare le domande avanzate nei confronti del sig. nonché le eccezioni da quest'ultima formulate, Controparte_3 Parte_1 perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto carenti di prova, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.10339/2023 emesso dal Tribunale civile di Roma in data 9/6/2023, oggetto di opposizione. In via subordinata, condannare la al pagamento in
Parte_1 favore del sig. delle somme ritenute provate e di giustizia. Condannare, inoltre, la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dal sig. a causa dell'inadempimento della
Parte_1 CP_1 medesima che verranno quantificati in corso di causa ovvero determinati in via
Parte_1 equitativa. Rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale avanzata dalla nei
Parte_1 confronti del sig. , perché del tutto infondata, in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente CP_1 carente di prova e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito dalla stessa asseritamente vantato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CA”.
L'eccezione di incompetenza territoriale va rigettata. Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (tra le tante, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310; Cass. n. 24903/20005, Cass. n. 3989/2011, Cass. n. 21769/2016).
Nel caso in esame parte opponente si è limitata a sollevare l'eccezione in relazione al solo criterio di cui all'art. 19 cpc (che riguarda il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, ipotesi qui certamente ricorrente), ma nulla ha eccepito quanto al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.
E' parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione da parte della parte creditrice prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Stabilisce la legge vigente che quando una parte intraprende un ricorso per decreto ingiuntivo la mediazione non è obbligatoria. Si può, invece, avviare solo dopo che il giudice ha deciso di concedere o meno la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. La mediazione, quindi, diventa condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione e dopo la pronuncia in prima udienza sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Passando al merito va osservato che nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato specificato che la causale sottostante agli assegni bancari é costituita dai lavori realizzati dal sig. in favore della CP_1 ed indicati nelle fatture nn.1-12-15-16 e 28 del 2022, per complessivi € 17.249,00. Parte_1
E' incontestato che al Signor la abbia consegnato n.3 assegni bancari, di € CP_1 Parte_1
5.750,00 ciascuno, per un totale di € 17.250, e che l'importo totale dei tre assegni corrisponda proprio all'importo complessivo delle fatture emesse. E' altrettanto pacifico che il primo dei tre titoli di credito è stato correttamente pagato, mentre gli altri due sono risultati impagati.
Orbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (ex multis Cass. N. 25599/2024) l'emissione di un assegno utilizzato per realizzare un fine di garanzia è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933. In più la richiamata pronuncia fa riferimento all'art. 1988 c.c. che disciplina la promessa di pagamento. Secondo tale norma la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Parte opponente sotto tale profilo non ha assolto l'onere di provare la fondatezza dell'eccezione sollevata.
L'avvenuto pagamento del primo dei tre assegni bancari smentisce l'assunto di parte opponente secondo cui gli assegni avrebbero avuto la funzione di garanzia dell'adempimento.
Non risulta, inoltre, che né il completo ed esatto adempimento né l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto delle fatture sono stati in alcuna occasione né in alcun modo messi in discussione nel corso di tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, risalendo solo all'opposizione a decreto ingiuntivo la prima contestazione del credito azionato.
Tutti i motivi di contestazione del credito, quindi, sono risultati infondati.
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta, al pari della domanda riconvenzionale del tutto sfornita di prova.
Nulla può essere riconosciuto né liquidato facendo ricorso all'equità (come richiesto da parte opposta) a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, essendo necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo (Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015).
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione al Decreto ingiuntivo n. n.10339/2023, emesso dal Tribunale civile di Roma in data 9/6/2023 e notificato il 13/6/2023 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1 rigetta la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale avanzata da parte opposta;
dichiara tenuta e condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la a pagare le spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 21.2.2025
Si comunichi Il g.o.t.
Sonia Suppressa