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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3736/2022 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FALLA OMAR;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro già (p.i. ), in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria, già Controparte_2 (p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1103/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 4/17.08.2022 (proc. n. 2607/2022 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto a di pagare, in favore di Parte_1 [...] (cessionaria del credito), la somma di € 6.622,32, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, per un credito derivante da un contratto di finanziamento richiesto dal debitore alla società Consum.it S.p.a. del Gruppo NT SC (creditore originario).
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“Pregiudizialmente nel merito
- Accertare e dire mancante la prova della presunta cessione del credito per cui è causa e per l'effetto e accertare il difetto di legittimazione attiva della opposta e dire improcedibile e/o nullo e revocare il decreto ingiuntivo nel R.G. 2607/2022, D.I. n. 1103/22, del Tribunale di Ragusa, reso in persona del G.U. Dott.ssa E. A. Favara, il 04.08.2022 e notificato il 28.09.2022, con il quale ad istanza della Soc. soc. si ingiunge all'odierno opponente il pagamento della somma residua di Controparte_1
€.6.622,32 oltre interessi e spese relative liquidate in €.540,00 per compensi ed €.145,50 per spese oltre accessori (doc.1). Sempre in via pregiudiziale nel merito
- Accertare e dire mancante la prova per inesistenza e(o nullità della comunicazione dell'avvenuta cessione (cfr. doc. ar del 09.10.2015 (doc.5 monitorio) con intuibili conseguenze anche sul piano degli pagina 1 di 7 effetti interruttivi ai fini della intervenuta prescrizione del credito e dell'obbligazione del contratto principale (corso universitario e campus e credito al consumo doc. 3 monitorio) ove esistente, che si eccepisce espressamente: In via subordinata e nel merito Autorizzare la chiamata in causa del terzo della soc. corrente Controparte_4 in , nella Piazza Salimbeni, 3, p.iva (doc.visura consum.it S.pa.), conseguentemente CP_4 P.IVA_3 e per l'effetto Voglia l'intestato Giudice fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi a norma dell'art. 269 c.p.c.
- Accertare e dire che nessun contratto di beni e servizi relativi a corsi universitari è stato stipulato e/o adempiuto, relativo al finanziamento al consumo per cui è causa e per l'effetto accertare, ove esistente, e dire il contratto di credito de quo nullo per mancanza di causa e/o il credito inesistente e/o prescritto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dire improcedibile e/o nullo e revocare il decreto ingiuntivo nel R.G. 2607/2022, D.I. n. 1103/22, del Tribunale di Ragusa, reso in persona del G.U. Dott.ssa E. A. Favara, il 04.08.2022 e notificato il 28.09.2022, con il quale ad istanza della CP_5 si ingiunge all'odierno opponente il pagamento della somma residua di
[...] Controparte_1
€.6.622,32 oltre interessi e spese relative liquidate in €.540,00 per compensi ed €.145,50 per spese oltre accessori (doc.1)”.
Parte opposta:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010; Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. di € 6.622,32 Controparte_1 Parte_1 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1103/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 4/17.08.2022 (proc. n. 2607/2022 R.G.), su ricorso di (cessionaria del credito), per il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 6.622,32, oltre accessori, derivante da contratto di finanziamento al consumo (rapporto n. 3464506) concesso dalla società Consum.it S.p.a. del Gruppo NT SC (creditore originario), credito successivamente oggetto di trasferimento in favore dell'opposta.
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva in via pregiudiziale la mancanza di prova della cessione del credito per cui è causa ed il difetto di legittimazione attiva della opposta, nonché la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione. Sempre in via pregiudiziale l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito e dell'obbligazione del contratto principale. In via subordinata e nel merito l'opponente chiedeva l'autorizzazione per la chiamata in causa del terzo
[...]
richiedendo altresì che venisse accertata la mancanza di stipula e/o adempimento Controparte_4 del contratto che giustificava detto finanziamento e la nullità del contratto di finanziamento stesso per pagina 2 di 7 mancanza di causa. Il tutto con richiesta di improcedibilità e/o nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2
questa invocava in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto
[...] ingiuntivo opposto e l'assegnazione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. Nel merito l'opposta chiedeva il rigetto delle domande dell'opponente con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque la condanna dell'opponente al pagamento del credito risultante come dovuto, e vittoria di spese e compensi del giudizio monitorio e di opposizione.
Alla prima udienza del 15.03.2023, non ravvisandosi ancora prova adeguata del credito, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente di inefficacia della cessione del credito da (originaria creditrice) a (cessionaria Controparte_4 CP_6 del credito), che si baserebbe sulla presunta mancanza della prova della cessione (con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta) e della comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione.
Invero, nel caso in esame, risulta prodotto agli atti il contratto di cessione del credito da
[...]
(originaria creditrice) a (cessionaria del credito) del 22.06.2015, con il Controparte_4 CP_6 quale la cedente, avente causa della società Consum.it S.p.a. in seguito a documentato atto di fusione per incorporazione, ha ceduto in blocco a la titolarità dei crediti con caratteristiche Controparte_7 indicate nell'atto stesso, tra i quali è catalogabile il credito oggetto di ingiunzione. In seguito a conferimento di ramo di azienda del 29.06.2018, (appartenente al Gruppo Banca IFIS e Controparte_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di è divenuta nuova titolare del Controparte_7 suddetto credito, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Successivamente ha mutato la Controparte_7 Controparte_1 denominazione sociale in e per essa ha agito la società Controparte_1 Controparte_2
società con socio unico
[...] Controparte_1
Parte opposta ha inoltre prodotto la dichiarazione di indirizzata al Controparte_4 debitore ed alla stessa cessionaria con l'espressa indicazione del Parte_1 Controparte_7 credito ceduto e del numero di riferimento del rapporto oggetto di cessione. Risulta infine agli atti l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB di attestante l'importo del Controparte_4 credito relativo al rapporto di finanziamento n. 3464506 (con l'indicazione degli importi ceduti a terzi al 19.06.2015 pari a complessivi € 6.622,32); la materiale disponibilità, da parte di Controparte_1
della predetta documentazione di pertinenza della creditrice cedente, costituisce un ulteriore
[...] elemento di valutazione a favore della prova della cessione.
Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., pagina 3 di 7 sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023). Posto che nella fattispecie per cui è causa risultano già documentati sia i vari passaggi societari che la cessione del credito (individuata dalla produzione del contratto di cessione e dall'estratto dell'elenco dei crediti), si evidenziano altresì altri elementi indiziari, quali in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto (trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito) e la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario [cfr. ordinanza Cass. Civ. n. 10200/2021, alla cui stregua “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU.
4.5.2017 n. 10790)”].
La Suprema Corte ha inoltre confermato, anche recentemente, che ai fini della comunicazione della cessione: fermo l'onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque
“comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. Civ. n. 12734/2021).
In merito alla comunicazione della cessione del credito da a Controparte_4 CP_6
[...
, come esposto dalla giurisprudenza sopra citata, risulterebbe già di per sé sufficiente la notifica del D.I. avvenuta in data 28.09.2022, tuttavia agli atti vi è anche la prova della notifica della comunicazione di cessione al debitore (vedi cartolina di avviso di ricevimento della comunicazione del 9.09.2015 – allegato n. 5 del giudizio monitorio). Detta comunicazione risulta regolarmente trasmessa all'indirizzo di residenza di (in Scicli, Via Villari n. 10) e consegnata a soggetto che Parte_1 si è qualificato all'agente postale quale persona “incaricata” (tale ), come risultante dalla Persona_1 attestazione compiuta dall'agente postale dotata di pubblica fede.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “La relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, Rv. 618236-01, nonchè, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946, Rv. 656665- 01)” (cfr. Cass. Civ. sez. trib. n. 12384/2021). Ed ancora “le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove l'avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (cfr. Cass. Civ. sez. trib. n. 26336/2020).
Le difese articolate da parte opponente sull'eccezione di estraneità appaiono infine insufficienti e comunque non rispettano la procedura della querela di falso;
a nulla rilevano le certificazioni anagrafiche di residenza prodotte in atti della , in quanto non escludono l'esistenza di rapporti Per_1 tra l'opponente ed il soggetto incaricato. La documentazione allegata dall'opposta nel corso del giudizio risulta pertanto sufficiente per il rigetto dell'eccezione.
pagina 4 di 7 Passando all'analisi dei motivi di contestazione articolati dall'opponente in via subordinata, si evidenzia innanzitutto che l'opponente ha espressamente ammesso di aver sottoscritto la richiesta di finanziamento n. 3464506, finalizzata all'iscrizione di un corso di studi universitario presso l'università E-Campus. L'opponente non avrebbe però mai scelto il corso universitario da seguire, in quanto detta decisione sarebbe stata subordinata all'ottenimento ed alla approvazione del predetto finanziamento, di cui non avrebbe avuto più contezza successivamente alla sottoscrizione. Nella sostanza l'opponente eccepisce “l'inesistenza e/o nullità del contratto di credito per cui è causa per mancanza di causa e/o difetto di collegamento negoziale”, facendo richiamo alla disciplina del credito al consumo per la contestualità e finalizzazione della richiesta del credito volto all'acquisto di un bene.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Ciò posto, oltre alla richiesta di finanziamento n. 3464506, l'opposta in sede di costituzione in giudizio ha prodotto la richiesta a firma dell'opponente del 7.12.2009 di immatricolazione al primo anno del corso di laurea in materie giuridiche di E-Campus, con costo esattamente corrispondente all'importo finanziato (€ 3.300,00), completando l'onere probatorio a suo carico. Inoltre, il contratto di finanziamento n. 3464506, verosimilmente stipulato contestualmente alla richiesta di immatricolazione del 7.12.2009 innanzi al medesimo soggetto (E-Campus), contiene la pattuizione di tutte le condizioni economiche del rapporto (TAN, TAEG, numero ed importo rate mensili etc.), dalle quali è possibile ricavare il relativo piano di ammortamento. Nessuna contestazione vi è da parte dell'opponente in merito all'avvenuta erogazione del finanziamento da parte di Consum.it S.p.a. (del Gruppo NT SC) in favore di E-Campus, nonché sulla mancata restituzione dell'importo ingiunto in via monitoria.
pagina 5 di 7 Va rilevata l'inapplicabilità ratione temporis del dettato normativo di cui art. 125 quinquies T.U.B. nella fattispecie in esame, in quanto il contratto di finanziamento oggetto di causa si è definito in data 29.01.2010 (data indicata dall'opponente) o poco prima, in data 7.12.2019, mentre la versione dell'art. 125 quinquies citata dall'opponente (introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010) è entrata in vigore dal 19.09.2010. Al tempo dei fatti in questione, la disciplina giuridica concernente il collegamento negoziale nel credito al consumo era collocata all'interno dell'art. 125, comma 4 T.U.B. (successivamente integralmente trasfusa nell'art. 42 cod. cons.) e prevedeva che in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che aveva effettuato inutilmente la costituzione in mora poteva agire contro il finanziatore, a determinate condizioni e nei limiti del credito concesso, per chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso in esame l'opponente non ha dato prova di aver messo preventivamente in mora l' né ha chiesto la sua chiamata in causa con Controparte_8 l'atto di opposizione.
Va infine rigettato il motivo di contestazione relativo alla presunta intervenuta prescrizione del credito vantato dalla ricorrente. Nello specifico l'opponente rileva la prescrizione dell'obbligo derivante dal rapporto in quanto risalente da oltre dieci anni, prospettando che il termine prescrizionale sarebbe decorso a partire dal primo insoluto del 28.02.2010 (scadenza della prima rata del piano di ammortamento del finanziamento), rispetto al deposito del ricorso monitorio nel 2022, e in mancanza di atti ritenuti validi ai fini interruttivi del termine prescrizionale.
Orbene, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo (e così anche nel finanziamento) la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ. n. 17798/2011, conforme Cass. Civ. n. 2301/2004, da ultimo vedi: Tribunale di Torino, sez. I, 23.07.2021, n. 3760, Tribunale di Reggio Calabria, sez. II, 1.02.2021 n. 140). Altrettanto pacifico in giurisprudenza risulta il computo del termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ. n. 19291/2010). Ed ancora, in caso di inadempimento del debitore, e qualora il creditore si sia avvalso della facoltà di risolvere il contratto o comunque di chiedere l'immediata restituzione dell'intero (art. 1819 c.c.), la prescrizione decennale inizia a decorre non più dalla data dell'ultima rata del mutuo non adempiuto ma da quella, diversa, di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. ex multis, Tribunale Savona, 2.07.2020 n. 314). Ciò in quanto il mutuatario non potrà più avvalersi di tale modalità frazionata di restituzione del capitale.
Nel caso che ci occupa, il finanziamento decorre dal 29.01.2010 (come riportato nell'estratto conto allegato al fascicolo monitorio) ed il piano di ammortamento in 18 rate mensili consecutive a partire dal 28.02.2010 si è concluso per effetto della intervenuta decadenza dal beneficio del termine di cui alla lettera di Consum.it del 30.12.2010 (vedi doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). La decorrenza del termine di prescrizione decennale risulta essere stato interrotto dalla notifica della comunicazione di cessione del credito con richiesta di pagamento inviata a mezzo della raccomandata del 6.10.2015 regolarmente ricevuta dall'opponente in data 9.10.2015; l'avvenuta ricezione della richiesta di pagamento deve infatti ritenersi regolare per i motivi ampliamente sopra esposti. Successivamente i termini di prescrizione sono stati nuovamente interrotti dal deposito e dalla notifica del ricorso monitorio nel 2022.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve ritenersi infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3736/2022:
rigetta l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1103/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 4/17.08.2022 (proc. n. 2607/2022 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'attore a pagare a e per essa a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida nell'importo di €. 2.540,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 2.12.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3736/2022 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FALLA OMAR;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro già (p.i. ), in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria, già Controparte_2 (p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1103/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 4/17.08.2022 (proc. n. 2607/2022 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto a di pagare, in favore di Parte_1 [...] (cessionaria del credito), la somma di € 6.622,32, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, per un credito derivante da un contratto di finanziamento richiesto dal debitore alla società Consum.it S.p.a. del Gruppo NT SC (creditore originario).
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“Pregiudizialmente nel merito
- Accertare e dire mancante la prova della presunta cessione del credito per cui è causa e per l'effetto e accertare il difetto di legittimazione attiva della opposta e dire improcedibile e/o nullo e revocare il decreto ingiuntivo nel R.G. 2607/2022, D.I. n. 1103/22, del Tribunale di Ragusa, reso in persona del G.U. Dott.ssa E. A. Favara, il 04.08.2022 e notificato il 28.09.2022, con il quale ad istanza della Soc. soc. si ingiunge all'odierno opponente il pagamento della somma residua di Controparte_1
€.6.622,32 oltre interessi e spese relative liquidate in €.540,00 per compensi ed €.145,50 per spese oltre accessori (doc.1). Sempre in via pregiudiziale nel merito
- Accertare e dire mancante la prova per inesistenza e(o nullità della comunicazione dell'avvenuta cessione (cfr. doc. ar del 09.10.2015 (doc.5 monitorio) con intuibili conseguenze anche sul piano degli pagina 1 di 7 effetti interruttivi ai fini della intervenuta prescrizione del credito e dell'obbligazione del contratto principale (corso universitario e campus e credito al consumo doc. 3 monitorio) ove esistente, che si eccepisce espressamente: In via subordinata e nel merito Autorizzare la chiamata in causa del terzo della soc. corrente Controparte_4 in , nella Piazza Salimbeni, 3, p.iva (doc.visura consum.it S.pa.), conseguentemente CP_4 P.IVA_3 e per l'effetto Voglia l'intestato Giudice fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi a norma dell'art. 269 c.p.c.
- Accertare e dire che nessun contratto di beni e servizi relativi a corsi universitari è stato stipulato e/o adempiuto, relativo al finanziamento al consumo per cui è causa e per l'effetto accertare, ove esistente, e dire il contratto di credito de quo nullo per mancanza di causa e/o il credito inesistente e/o prescritto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dire improcedibile e/o nullo e revocare il decreto ingiuntivo nel R.G. 2607/2022, D.I. n. 1103/22, del Tribunale di Ragusa, reso in persona del G.U. Dott.ssa E. A. Favara, il 04.08.2022 e notificato il 28.09.2022, con il quale ad istanza della CP_5 si ingiunge all'odierno opponente il pagamento della somma residua di
[...] Controparte_1
€.6.622,32 oltre interessi e spese relative liquidate in €.540,00 per compensi ed €.145,50 per spese oltre accessori (doc.1)”.
Parte opposta:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010; Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. di € 6.622,32 Controparte_1 Parte_1 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1103/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 4/17.08.2022 (proc. n. 2607/2022 R.G.), su ricorso di (cessionaria del credito), per il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 6.622,32, oltre accessori, derivante da contratto di finanziamento al consumo (rapporto n. 3464506) concesso dalla società Consum.it S.p.a. del Gruppo NT SC (creditore originario), credito successivamente oggetto di trasferimento in favore dell'opposta.
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva in via pregiudiziale la mancanza di prova della cessione del credito per cui è causa ed il difetto di legittimazione attiva della opposta, nonché la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione. Sempre in via pregiudiziale l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito e dell'obbligazione del contratto principale. In via subordinata e nel merito l'opponente chiedeva l'autorizzazione per la chiamata in causa del terzo
[...]
richiedendo altresì che venisse accertata la mancanza di stipula e/o adempimento Controparte_4 del contratto che giustificava detto finanziamento e la nullità del contratto di finanziamento stesso per pagina 2 di 7 mancanza di causa. Il tutto con richiesta di improcedibilità e/o nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2
questa invocava in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto
[...] ingiuntivo opposto e l'assegnazione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. Nel merito l'opposta chiedeva il rigetto delle domande dell'opponente con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque la condanna dell'opponente al pagamento del credito risultante come dovuto, e vittoria di spese e compensi del giudizio monitorio e di opposizione.
Alla prima udienza del 15.03.2023, non ravvisandosi ancora prova adeguata del credito, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente di inefficacia della cessione del credito da (originaria creditrice) a (cessionaria Controparte_4 CP_6 del credito), che si baserebbe sulla presunta mancanza della prova della cessione (con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta) e della comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione.
Invero, nel caso in esame, risulta prodotto agli atti il contratto di cessione del credito da
[...]
(originaria creditrice) a (cessionaria del credito) del 22.06.2015, con il Controparte_4 CP_6 quale la cedente, avente causa della società Consum.it S.p.a. in seguito a documentato atto di fusione per incorporazione, ha ceduto in blocco a la titolarità dei crediti con caratteristiche Controparte_7 indicate nell'atto stesso, tra i quali è catalogabile il credito oggetto di ingiunzione. In seguito a conferimento di ramo di azienda del 29.06.2018, (appartenente al Gruppo Banca IFIS e Controparte_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di è divenuta nuova titolare del Controparte_7 suddetto credito, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Successivamente ha mutato la Controparte_7 Controparte_1 denominazione sociale in e per essa ha agito la società Controparte_1 Controparte_2
società con socio unico
[...] Controparte_1
Parte opposta ha inoltre prodotto la dichiarazione di indirizzata al Controparte_4 debitore ed alla stessa cessionaria con l'espressa indicazione del Parte_1 Controparte_7 credito ceduto e del numero di riferimento del rapporto oggetto di cessione. Risulta infine agli atti l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB di attestante l'importo del Controparte_4 credito relativo al rapporto di finanziamento n. 3464506 (con l'indicazione degli importi ceduti a terzi al 19.06.2015 pari a complessivi € 6.622,32); la materiale disponibilità, da parte di Controparte_1
della predetta documentazione di pertinenza della creditrice cedente, costituisce un ulteriore
[...] elemento di valutazione a favore della prova della cessione.
Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., pagina 3 di 7 sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023). Posto che nella fattispecie per cui è causa risultano già documentati sia i vari passaggi societari che la cessione del credito (individuata dalla produzione del contratto di cessione e dall'estratto dell'elenco dei crediti), si evidenziano altresì altri elementi indiziari, quali in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto (trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito) e la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario [cfr. ordinanza Cass. Civ. n. 10200/2021, alla cui stregua “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU.
4.5.2017 n. 10790)”].
La Suprema Corte ha inoltre confermato, anche recentemente, che ai fini della comunicazione della cessione: fermo l'onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque
“comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. Civ. n. 12734/2021).
In merito alla comunicazione della cessione del credito da a Controparte_4 CP_6
[...
, come esposto dalla giurisprudenza sopra citata, risulterebbe già di per sé sufficiente la notifica del D.I. avvenuta in data 28.09.2022, tuttavia agli atti vi è anche la prova della notifica della comunicazione di cessione al debitore (vedi cartolina di avviso di ricevimento della comunicazione del 9.09.2015 – allegato n. 5 del giudizio monitorio). Detta comunicazione risulta regolarmente trasmessa all'indirizzo di residenza di (in Scicli, Via Villari n. 10) e consegnata a soggetto che Parte_1 si è qualificato all'agente postale quale persona “incaricata” (tale ), come risultante dalla Persona_1 attestazione compiuta dall'agente postale dotata di pubblica fede.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “La relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, Rv. 618236-01, nonchè, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946, Rv. 656665- 01)” (cfr. Cass. Civ. sez. trib. n. 12384/2021). Ed ancora “le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove l'avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (cfr. Cass. Civ. sez. trib. n. 26336/2020).
Le difese articolate da parte opponente sull'eccezione di estraneità appaiono infine insufficienti e comunque non rispettano la procedura della querela di falso;
a nulla rilevano le certificazioni anagrafiche di residenza prodotte in atti della , in quanto non escludono l'esistenza di rapporti Per_1 tra l'opponente ed il soggetto incaricato. La documentazione allegata dall'opposta nel corso del giudizio risulta pertanto sufficiente per il rigetto dell'eccezione.
pagina 4 di 7 Passando all'analisi dei motivi di contestazione articolati dall'opponente in via subordinata, si evidenzia innanzitutto che l'opponente ha espressamente ammesso di aver sottoscritto la richiesta di finanziamento n. 3464506, finalizzata all'iscrizione di un corso di studi universitario presso l'università E-Campus. L'opponente non avrebbe però mai scelto il corso universitario da seguire, in quanto detta decisione sarebbe stata subordinata all'ottenimento ed alla approvazione del predetto finanziamento, di cui non avrebbe avuto più contezza successivamente alla sottoscrizione. Nella sostanza l'opponente eccepisce “l'inesistenza e/o nullità del contratto di credito per cui è causa per mancanza di causa e/o difetto di collegamento negoziale”, facendo richiamo alla disciplina del credito al consumo per la contestualità e finalizzazione della richiesta del credito volto all'acquisto di un bene.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Ciò posto, oltre alla richiesta di finanziamento n. 3464506, l'opposta in sede di costituzione in giudizio ha prodotto la richiesta a firma dell'opponente del 7.12.2009 di immatricolazione al primo anno del corso di laurea in materie giuridiche di E-Campus, con costo esattamente corrispondente all'importo finanziato (€ 3.300,00), completando l'onere probatorio a suo carico. Inoltre, il contratto di finanziamento n. 3464506, verosimilmente stipulato contestualmente alla richiesta di immatricolazione del 7.12.2009 innanzi al medesimo soggetto (E-Campus), contiene la pattuizione di tutte le condizioni economiche del rapporto (TAN, TAEG, numero ed importo rate mensili etc.), dalle quali è possibile ricavare il relativo piano di ammortamento. Nessuna contestazione vi è da parte dell'opponente in merito all'avvenuta erogazione del finanziamento da parte di Consum.it S.p.a. (del Gruppo NT SC) in favore di E-Campus, nonché sulla mancata restituzione dell'importo ingiunto in via monitoria.
pagina 5 di 7 Va rilevata l'inapplicabilità ratione temporis del dettato normativo di cui art. 125 quinquies T.U.B. nella fattispecie in esame, in quanto il contratto di finanziamento oggetto di causa si è definito in data 29.01.2010 (data indicata dall'opponente) o poco prima, in data 7.12.2019, mentre la versione dell'art. 125 quinquies citata dall'opponente (introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010) è entrata in vigore dal 19.09.2010. Al tempo dei fatti in questione, la disciplina giuridica concernente il collegamento negoziale nel credito al consumo era collocata all'interno dell'art. 125, comma 4 T.U.B. (successivamente integralmente trasfusa nell'art. 42 cod. cons.) e prevedeva che in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che aveva effettuato inutilmente la costituzione in mora poteva agire contro il finanziatore, a determinate condizioni e nei limiti del credito concesso, per chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso in esame l'opponente non ha dato prova di aver messo preventivamente in mora l' né ha chiesto la sua chiamata in causa con Controparte_8 l'atto di opposizione.
Va infine rigettato il motivo di contestazione relativo alla presunta intervenuta prescrizione del credito vantato dalla ricorrente. Nello specifico l'opponente rileva la prescrizione dell'obbligo derivante dal rapporto in quanto risalente da oltre dieci anni, prospettando che il termine prescrizionale sarebbe decorso a partire dal primo insoluto del 28.02.2010 (scadenza della prima rata del piano di ammortamento del finanziamento), rispetto al deposito del ricorso monitorio nel 2022, e in mancanza di atti ritenuti validi ai fini interruttivi del termine prescrizionale.
Orbene, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo (e così anche nel finanziamento) la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ. n. 17798/2011, conforme Cass. Civ. n. 2301/2004, da ultimo vedi: Tribunale di Torino, sez. I, 23.07.2021, n. 3760, Tribunale di Reggio Calabria, sez. II, 1.02.2021 n. 140). Altrettanto pacifico in giurisprudenza risulta il computo del termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ. n. 19291/2010). Ed ancora, in caso di inadempimento del debitore, e qualora il creditore si sia avvalso della facoltà di risolvere il contratto o comunque di chiedere l'immediata restituzione dell'intero (art. 1819 c.c.), la prescrizione decennale inizia a decorre non più dalla data dell'ultima rata del mutuo non adempiuto ma da quella, diversa, di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. ex multis, Tribunale Savona, 2.07.2020 n. 314). Ciò in quanto il mutuatario non potrà più avvalersi di tale modalità frazionata di restituzione del capitale.
Nel caso che ci occupa, il finanziamento decorre dal 29.01.2010 (come riportato nell'estratto conto allegato al fascicolo monitorio) ed il piano di ammortamento in 18 rate mensili consecutive a partire dal 28.02.2010 si è concluso per effetto della intervenuta decadenza dal beneficio del termine di cui alla lettera di Consum.it del 30.12.2010 (vedi doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). La decorrenza del termine di prescrizione decennale risulta essere stato interrotto dalla notifica della comunicazione di cessione del credito con richiesta di pagamento inviata a mezzo della raccomandata del 6.10.2015 regolarmente ricevuta dall'opponente in data 9.10.2015; l'avvenuta ricezione della richiesta di pagamento deve infatti ritenersi regolare per i motivi ampliamente sopra esposti. Successivamente i termini di prescrizione sono stati nuovamente interrotti dal deposito e dalla notifica del ricorso monitorio nel 2022.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve ritenersi infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3736/2022:
rigetta l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1103/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 4/17.08.2022 (proc. n. 2607/2022 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'attore a pagare a e per essa a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida nell'importo di €. 2.540,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 2.12.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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