TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1323/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Corato al Corso Cavour n. 26, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Savino Arbore dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso in grado di appello;
APPELLANTE contro
; Controparte_1
APPELLATO MA
; CP_2
APPELLATO MA decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 30.1.2025 e riserva del deposito dei motivi entro
30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione, il SI. chiedeva Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione M_IT PR_TASPC 00010609 del Prefetto della Provincia di il 24.05.2023 e notificata a mezzo posta in data 01.06.2023, con la quale veniva erogata CP_1
la sanzione di euro 334,00 oltre le spese di notifica, emessa a seguito del verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n. R992, N. Registro 1751/2022 dell'01.09.2022 adottato dalla
Polizia Locale del Comune di CP_2 L'attore deduceva la tardività della notificazione del predetto verbale di accertamento dell'01.09.2022, in quanto veniva notificato in data 05.12.2022, ovvero oltre il termine massimo di
90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S..
Si costituivano nel giudizio di primo grado il e il CP_2 [...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. Controparte_1
Istruita documentalmente la causa, il Giudice di Pace di confermava l'ordinanza CP_1
ingiunzione M_IT PR_TASPC 00010609 emessa dal Prefetto della Provincia di il CP_1
24.05.2023 a carico di compensando le spese e i compensi di lite tra le Parte_1
parti.
Nello specifico, il giudice di prime cure rilevava quanto segue: Dall'attento esame della documentazione offerta dal ricorrente con alligazione al ricorso introduttivo risulta già che il verbale prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede, così come
[... notificato al ricorrente a mani proprie in data 5.12.2022 da un messo notificatore del CP_2
(Ba), luogo di residenza del ricorrente, è frutto di una rinnovazione a seguito di un CP_3
precedente tentativo di notifica rimasto senza esito. Invero, nel predetto verbale si legge in calce
(prima dell'indicazione del proprietario del mezzo indicato nella contestazione della violazione e dell'agente verbalizzante, nonché delle indicazioni utili alle modalità di pagamento) che la prima notifica era già stata effettuata nei termini di legge all'indirizzo risultante all'archivio nazionale veicoli presso il PRA/DTTSIS. A conferma di ciò il ha prodotto in giudizio altresì CP_2
la copia conforme del verbale che precedentemente aveva tentato di notificare al ricorrente a mezzo posta, dal quale si evince che lo stesso era stato affidato a per la notifica già CP_4 in data 16.9.2022, nonché la copia dell'avviso di ricevimento ritornata alla Polizia Municipale di
attestante la mancata consegna del predetto verbale al destinatario in data 23.9.2022 a causa CP_2 dell'irreperibilità di lui. Da tanto discende la riapertura dei termini per la notifica che, pur avvenuta in data 5.12.2022 a fronte di una violazione commessa in data 1.92022, deve quindi considerarsi oltremodo tempestiva e non tardiva, con la conseguente regolarità del verbale notificato in data 5.12.2022 a mani a mezzo di un messo notificatore del , luogo Controparte_5
di residenza del ricorrente.
Il Giudice di Pace, pertanto, accertata la tempestività della notifica, riteneva l'opposizione infondata, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata e gli atti da quest'ultima derivati.
2. Il giudizio di appello.
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, il SI. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1887/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 27.09.2023, CP_1
pubblicata il 29.09.2023 e non notificata. L'appellante chiedeva l'annullamento della sentenza per Omessa decisione su un punto decisivo della controversia, avendo il giudice di prime cure disatteso i motivi di doglianza spiegati in sede di opposizione.
Deduceva che il giudice di primo grado avesse invero erroneamente ritenuto che la notifica del
“verbale prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta fosse stato frutto di una rinnovazione a seguito di un precedente tentativo di notifica rimasto senza esito” e che la prima notifica fosse già stata effettuata nei termini di legge all'indirizzo risultante dall'archivio nazionale veicoli presso il PRA/DTTSIS (pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza).
Eccepiva, quindi, l'inesatta ricostruzione fattuale della vicenda, rappresentando quanto segue:
-In data 16.09.2022, il affidava a il verbale di contestazione di CP_2 CP_4
violazione al Codice della Strada n. R992, N. Registro 1751/2022 del 01.09.2022, ma detta notifica non andava a buon fine, non per irreperibilità del destinatario ma perché - Parte_1 come si legge dall'avviso di ricevimento ritornato alla Polizia Municipale di - alla data del CP_2
23.09.2022, secondo l'addetto alla notifica di , il destinatario era deceduto. CP_4
-In data 18.11.2022, con nota prot. n. 1751/2022, il Comando di Polizia Municipale del CP_2
chiedeva ai messi notificatori dell'amministrazione del di procedere
[...] Controparte_5
alla notifica del verbale n. R992 nei confronti di e che stessa nota si legge Parte_1 quanto segue: “Vi informiamo che per il soggetto in oggetto è già stata tentata la notifica tramite il servizio postale con esito “sconosciuto” di cui alla raccomandata n. 78543199699-1 del
16/09/2022”.
-In data 05.12.2022, gli Agenti della Polizia Municipale di Corato notificavano il verbale a nel suo domicilio in Corato alla Via Don Minzoni n. 181, consegnandolo Parte_1
nelle mani della SI.ra , moglie convivente. Parte_2
Evidenziava, quindi, che dagli atti e dagli scritti posti in essere dal Comando di Polizia Municipale del e da il destinatario risultava dapprima CP_2 CP_4 Pt_1
“deceduto”, poi “irreperibile” ed infine “sconosciuto”.
Concludeva affermando che la prima notifica del verbale di contestazione da considerarsi efficace doveva essere quella effettuata dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Corato in data
05.12.2022, nelle mani della SI.ra , coniuge convivente, e che la stessa non può che Parte_2 essere tardiva, poiché effettuata dopo il termine massimo di 90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S.; ribadendo altresì che nessun valore poteva essere attribuito al primo accesso effettuato in data
23.09.2022 da per conto del Comando di Polizia Municipale del Comune di , CP_4 CP_2 nei confronti dell'odierno appellante e che la notifica effettuata a mani dalla Polizia Municipale di Corato in data 05.12.2022 non poteva essere considerata quale rinnovazione della notifica effettuata a causa dell'esito negativo del primo accesso.
Alla luce di quanto sinora esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: l'Ill.mo Tribunale di
Taranto, in funzione di Giudice di appello, voglia, così provvedere: 1) accogliere gli spiegati motivi di appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, annullare la citata ordinanza ingiunzione del 24.05.2023, protocollo ordinanza: M_IT PR_TASPC 00010609 24/05/2023 Area
III, Riferimento protocollo procedimento M_IT PR_TASPC 00002131 02/02/2023, emessa dal
Prefetto della Provincia di , notificata in data 08.06.2023; 2) con vittoria di spese, diritti ed CP_1
onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Alla prima udienza del 19.09.2024, il Presidente Istruttore, dott.ssa Stefania D'Errico, disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado n. 3810/2023 presso l'ufficio del Giudice di Pace di
. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, alla successiva udienza del 07.11.2024, il P.I. disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso in appello al . All'esito dell'udienza di CP_2 discussione del 30.01.2025, dichiarata la contumacia degli enti appellati, il P.I. decideva l'appello mediante lettura del dispositivo e riservava il deposito della motivazione entro 30 giorni.
Tanto premesso, venendo ad esaminare il merito della controversia, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
Il codice della strada all'art. 2011 prevede che la notificazione del verbale di contestazione debba avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. Tale termine è da reputarsi perentorio, infatti, il verbale notificato oltre il termine di novante giorni determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento e il venir meno della sanzione pecuniaria (art. 14, Legge 689/81). Nelle ipotesi in cui non si sia potuto identificare l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati in solido, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Per le modalità di notificazione dei verbali di contestazione, il citato articolo 201 richiama le norme del codice di procedura civile in tema di notificazioni (artt. da 137 a 150 c.p.c.), stabilendo che alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale indicati nell'art. 12 C.d.S., dei messi comunali o del funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile.
Circa gli effetti della notifica, trova applicazione il principio generale della c.d. scissione soggettiva degli effetti della notifica introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 149, c.p.c. e dell'articolo 4, comma
3, Legge 20 novembre 1982, n. 890; per cui, come ribadito in modo constante dalla S.C. di
Cassazione anche a Sezioni Unite2, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi.
Da tale principio discende, in tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, che sia da considerarsi tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine previsto dall'articolo 201 del Codice della Strada, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, essendo invece irrilevante la data di ricezione da parte del destinatario (si veda sul punto
Cass., sentenza n. 7765 del 16 aprile 2015; v. anche la perspicua Cassazione civile, Sez. II,
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. ordinanza n. 28388 del 28 novembre 2017: “In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.”; nonché
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4453 del 20 marzo 2012: “In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni [ora novanta giorni, n.d.r.] dall'accertamento, previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi”).
Pertanto, anche nelle ipotesi in cui non sia possibile consegnare il verbale nelle mani del trasgressore (art 140 c.p.c.), per accertare il rispetto del termine dei 90 giorni non deve farsi riferimento al momento della ricezione del verbale da parte del destinatario, bensì a quello della consegna dell'atto da notificare presso gli uffici postali o comunali preposti alla notifica.
In altri termini, affinché il suddetto termine perentorio venga rispettato, è sufficiente che l'atto di accertamento venga consegnato all'ufficiale giudiziario, al messo notificatore o all'ufficio postale entro i 90 giorni previsti dalla legge.
In applicazione di tali principi, il giudice di prime cure ha correttamente confermato la cartella di pagamento, avendo l'amministrazione comunale fornito la prova di aver attivato il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza- ingiunzione impugnata entro i 90 giorni previsti dall'art. 201, C.d.S..
Alla luce della documentazione prodotta in primo grado e allegata nel presente giudizio di appello, la notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza-ingiunzione impugnata si è svolto nei seguenti termini: - In data 16.09.2022, il affidava a la notifica del verbale CP_2 CP_4
di contestazione di violazione al Codice della Strada n. R992, N. Registro 1751/2022 dell'01.09.2022;
- La notifica non andava a buon fine poiché - come si legge dall'avviso di ricevimento raccomandata n. 78543199699-1 - alla data del 23.09.2022, secondo l'addetto di
[...]
preposto alla notifica, il destinatario risultava deceduto (si CP_4 Parte_1 vd. motivo della mancata consegna indicato nella parte esterna della busta inviata all'ente locale) e, al contempo, irreperibile (come si legge nella cartolina verde c.d. CP_6
);
[...]
- In data 18.11.2022, con nota prot. n. 1751/2022, il Comando di Polizia Municipale del chiedeva ai messi notificatori dell'amministrazione del CP_2 CP_5
di procedere alla notifica del verbale n. R992 nei confronti di
[...] Parte_1 informandoli che era “già stata tentata la notifica tramite il servizio postale” e che questa sortiva esito negativo poiché il destinatario risultava “sconosciuto” (si vd. raccomandata n.
78543199699-1 del 16/09/2022);
- In data 05.12.2022, gli Agenti della Polizia Municipale di Corato notificavano il verbale a nel suo domicilio in Corato alla Via Don Minzoni n. 181, Parte_1
consegnandolo nelle mani della SI.ra , moglie convivente. Parte_2
È evidente, dunque, che - a distanza di soli quindici giorni dall'accertamento effettuato dalla Polizia
Locale di - l'amministrazione comunale in data 16.09.2022 affidava all'ufficio CP_2 CP_4
l'incarico di notificare il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza-ingiunzione impugnata;
che, tuttavia, la notifica non andava a buon fine per ragioni non imputabili all'amministrazione comunale, la quale, appreso dell'esito negativo, in data 18.11.2022 riattivava tempestivamente il processo notificatorio, conservando in tal modo gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria, non essendo peraltro ancora decorso il termine perentorio previsto dalla legge
(01.12.2022).
Pertanto, conformemente al principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, nel caso di specie non vi sono motivi per ritenere che l'esito negativo della notifica sia dipeso dal comportamento negligente del notificante, avendo l'amministrazione comunale diligentemente riattivato il procedimento notificatorio, dopo aver appreso dall'ufficio postale l'esito negativo della prima notifica effettuata.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, a nulla rileva quanto indicato dall'addetto dell'ufficio di nell'avviso di ricevimento ritornato al mittente per CP_4 mancata notifica al destinatario;
segnatamente, l'indicazione del motivo di mancata consegna dapprima per decesso e poi per irreperibilità del destinatario si è rilevata erronea, né essendo dato sapere da quale fonte l'addetto abbia potuto reperire l'informazione circa il decesso del destinatario e la sua presunta irreperibilità.
In conclusione, atteso che il perfezionamento della notificazione dal lato del soggetto notificante coincide con il momento della consegna dell'atto da notificare al soggetto a ciò incaricato, essendo il procedimento notificatorio iniziato in data 16.09.2022 con la consegna dell'atto all'ufficio a ciò deputato, come non disconosce lo stesso appellante, e poiché i 90 giorni decorrenti dall'accertamento della violazione (verbale di contestazione dell'01.09.2022) venivano a scadere nel giorno 01.12.2022, l'amministrazione ha diligentemente espletato quanto di sua competenza nel termine previsto, riattivando il procedimento notificatorio non appena appreso l'esito negativo del primo accesso, non potendosi ascrivere a responsabilità dell'Ente notificante il successivo tempo impiegato dal diverso soggetto materialmente incaricato della notifica.
Da ciò ne discende che l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato, e per l'effetto la sentenza di primo grado n. 1887/2023, emessa il 27.09.2023 e pubblicata il 29.09.2023 va integralmente confermata, con tutte le conseguenze di legge.
Ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite del presente grado.
L'appellante deve essere, infine, condannato al pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. n. 115 del 2012.
PTM
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico;
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in persona del Sindaco p.t., nonché CP_2 Controparte_1
, avente ad oggetto: Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
[...]
(violazione del codice della strada), così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di n. 1887/2023 - n. 3810/2023 R.G., emessa il 27.09.2023 e pubblicata il 29.09.2023; CP_1
2) Spese compensate;
3) Accerta e dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. n. 115 del 2012.
Taranto, 12.02.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 201 Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
…omissis… 2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. 2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. 2 Secondo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell'atto notificato;
principio, questo, la cui applicazione si impone – al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo – ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell'atto da notificare (quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell'atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d'imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543; Cass., 27 giugno 2024, n. 17722).
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1323/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Corato al Corso Cavour n. 26, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Savino Arbore dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso in grado di appello;
APPELLANTE contro
; Controparte_1
APPELLATO MA
; CP_2
APPELLATO MA decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 30.1.2025 e riserva del deposito dei motivi entro
30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione, il SI. chiedeva Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione M_IT PR_TASPC 00010609 del Prefetto della Provincia di il 24.05.2023 e notificata a mezzo posta in data 01.06.2023, con la quale veniva erogata CP_1
la sanzione di euro 334,00 oltre le spese di notifica, emessa a seguito del verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n. R992, N. Registro 1751/2022 dell'01.09.2022 adottato dalla
Polizia Locale del Comune di CP_2 L'attore deduceva la tardività della notificazione del predetto verbale di accertamento dell'01.09.2022, in quanto veniva notificato in data 05.12.2022, ovvero oltre il termine massimo di
90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S..
Si costituivano nel giudizio di primo grado il e il CP_2 [...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. Controparte_1
Istruita documentalmente la causa, il Giudice di Pace di confermava l'ordinanza CP_1
ingiunzione M_IT PR_TASPC 00010609 emessa dal Prefetto della Provincia di il CP_1
24.05.2023 a carico di compensando le spese e i compensi di lite tra le Parte_1
parti.
Nello specifico, il giudice di prime cure rilevava quanto segue: Dall'attento esame della documentazione offerta dal ricorrente con alligazione al ricorso introduttivo risulta già che il verbale prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede, così come
[... notificato al ricorrente a mani proprie in data 5.12.2022 da un messo notificatore del CP_2
(Ba), luogo di residenza del ricorrente, è frutto di una rinnovazione a seguito di un CP_3
precedente tentativo di notifica rimasto senza esito. Invero, nel predetto verbale si legge in calce
(prima dell'indicazione del proprietario del mezzo indicato nella contestazione della violazione e dell'agente verbalizzante, nonché delle indicazioni utili alle modalità di pagamento) che la prima notifica era già stata effettuata nei termini di legge all'indirizzo risultante all'archivio nazionale veicoli presso il PRA/DTTSIS. A conferma di ciò il ha prodotto in giudizio altresì CP_2
la copia conforme del verbale che precedentemente aveva tentato di notificare al ricorrente a mezzo posta, dal quale si evince che lo stesso era stato affidato a per la notifica già CP_4 in data 16.9.2022, nonché la copia dell'avviso di ricevimento ritornata alla Polizia Municipale di
attestante la mancata consegna del predetto verbale al destinatario in data 23.9.2022 a causa CP_2 dell'irreperibilità di lui. Da tanto discende la riapertura dei termini per la notifica che, pur avvenuta in data 5.12.2022 a fronte di una violazione commessa in data 1.92022, deve quindi considerarsi oltremodo tempestiva e non tardiva, con la conseguente regolarità del verbale notificato in data 5.12.2022 a mani a mezzo di un messo notificatore del , luogo Controparte_5
di residenza del ricorrente.
Il Giudice di Pace, pertanto, accertata la tempestività della notifica, riteneva l'opposizione infondata, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata e gli atti da quest'ultima derivati.
2. Il giudizio di appello.
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, il SI. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1887/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 27.09.2023, CP_1
pubblicata il 29.09.2023 e non notificata. L'appellante chiedeva l'annullamento della sentenza per Omessa decisione su un punto decisivo della controversia, avendo il giudice di prime cure disatteso i motivi di doglianza spiegati in sede di opposizione.
Deduceva che il giudice di primo grado avesse invero erroneamente ritenuto che la notifica del
“verbale prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta fosse stato frutto di una rinnovazione a seguito di un precedente tentativo di notifica rimasto senza esito” e che la prima notifica fosse già stata effettuata nei termini di legge all'indirizzo risultante dall'archivio nazionale veicoli presso il PRA/DTTSIS (pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza).
Eccepiva, quindi, l'inesatta ricostruzione fattuale della vicenda, rappresentando quanto segue:
-In data 16.09.2022, il affidava a il verbale di contestazione di CP_2 CP_4
violazione al Codice della Strada n. R992, N. Registro 1751/2022 del 01.09.2022, ma detta notifica non andava a buon fine, non per irreperibilità del destinatario ma perché - Parte_1 come si legge dall'avviso di ricevimento ritornato alla Polizia Municipale di - alla data del CP_2
23.09.2022, secondo l'addetto alla notifica di , il destinatario era deceduto. CP_4
-In data 18.11.2022, con nota prot. n. 1751/2022, il Comando di Polizia Municipale del CP_2
chiedeva ai messi notificatori dell'amministrazione del di procedere
[...] Controparte_5
alla notifica del verbale n. R992 nei confronti di e che stessa nota si legge Parte_1 quanto segue: “Vi informiamo che per il soggetto in oggetto è già stata tentata la notifica tramite il servizio postale con esito “sconosciuto” di cui alla raccomandata n. 78543199699-1 del
16/09/2022”.
-In data 05.12.2022, gli Agenti della Polizia Municipale di Corato notificavano il verbale a nel suo domicilio in Corato alla Via Don Minzoni n. 181, consegnandolo Parte_1
nelle mani della SI.ra , moglie convivente. Parte_2
Evidenziava, quindi, che dagli atti e dagli scritti posti in essere dal Comando di Polizia Municipale del e da il destinatario risultava dapprima CP_2 CP_4 Pt_1
“deceduto”, poi “irreperibile” ed infine “sconosciuto”.
Concludeva affermando che la prima notifica del verbale di contestazione da considerarsi efficace doveva essere quella effettuata dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Corato in data
05.12.2022, nelle mani della SI.ra , coniuge convivente, e che la stessa non può che Parte_2 essere tardiva, poiché effettuata dopo il termine massimo di 90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S.; ribadendo altresì che nessun valore poteva essere attribuito al primo accesso effettuato in data
23.09.2022 da per conto del Comando di Polizia Municipale del Comune di , CP_4 CP_2 nei confronti dell'odierno appellante e che la notifica effettuata a mani dalla Polizia Municipale di Corato in data 05.12.2022 non poteva essere considerata quale rinnovazione della notifica effettuata a causa dell'esito negativo del primo accesso.
Alla luce di quanto sinora esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: l'Ill.mo Tribunale di
Taranto, in funzione di Giudice di appello, voglia, così provvedere: 1) accogliere gli spiegati motivi di appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, annullare la citata ordinanza ingiunzione del 24.05.2023, protocollo ordinanza: M_IT PR_TASPC 00010609 24/05/2023 Area
III, Riferimento protocollo procedimento M_IT PR_TASPC 00002131 02/02/2023, emessa dal
Prefetto della Provincia di , notificata in data 08.06.2023; 2) con vittoria di spese, diritti ed CP_1
onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Alla prima udienza del 19.09.2024, il Presidente Istruttore, dott.ssa Stefania D'Errico, disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado n. 3810/2023 presso l'ufficio del Giudice di Pace di
. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, alla successiva udienza del 07.11.2024, il P.I. disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso in appello al . All'esito dell'udienza di CP_2 discussione del 30.01.2025, dichiarata la contumacia degli enti appellati, il P.I. decideva l'appello mediante lettura del dispositivo e riservava il deposito della motivazione entro 30 giorni.
Tanto premesso, venendo ad esaminare il merito della controversia, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
Il codice della strada all'art. 2011 prevede che la notificazione del verbale di contestazione debba avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. Tale termine è da reputarsi perentorio, infatti, il verbale notificato oltre il termine di novante giorni determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento e il venir meno della sanzione pecuniaria (art. 14, Legge 689/81). Nelle ipotesi in cui non si sia potuto identificare l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati in solido, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Per le modalità di notificazione dei verbali di contestazione, il citato articolo 201 richiama le norme del codice di procedura civile in tema di notificazioni (artt. da 137 a 150 c.p.c.), stabilendo che alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale indicati nell'art. 12 C.d.S., dei messi comunali o del funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile.
Circa gli effetti della notifica, trova applicazione il principio generale della c.d. scissione soggettiva degli effetti della notifica introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 149, c.p.c. e dell'articolo 4, comma
3, Legge 20 novembre 1982, n. 890; per cui, come ribadito in modo constante dalla S.C. di
Cassazione anche a Sezioni Unite2, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi.
Da tale principio discende, in tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, che sia da considerarsi tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine previsto dall'articolo 201 del Codice della Strada, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, essendo invece irrilevante la data di ricezione da parte del destinatario (si veda sul punto
Cass., sentenza n. 7765 del 16 aprile 2015; v. anche la perspicua Cassazione civile, Sez. II,
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. ordinanza n. 28388 del 28 novembre 2017: “In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.”; nonché
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4453 del 20 marzo 2012: “In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni [ora novanta giorni, n.d.r.] dall'accertamento, previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi”).
Pertanto, anche nelle ipotesi in cui non sia possibile consegnare il verbale nelle mani del trasgressore (art 140 c.p.c.), per accertare il rispetto del termine dei 90 giorni non deve farsi riferimento al momento della ricezione del verbale da parte del destinatario, bensì a quello della consegna dell'atto da notificare presso gli uffici postali o comunali preposti alla notifica.
In altri termini, affinché il suddetto termine perentorio venga rispettato, è sufficiente che l'atto di accertamento venga consegnato all'ufficiale giudiziario, al messo notificatore o all'ufficio postale entro i 90 giorni previsti dalla legge.
In applicazione di tali principi, il giudice di prime cure ha correttamente confermato la cartella di pagamento, avendo l'amministrazione comunale fornito la prova di aver attivato il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza- ingiunzione impugnata entro i 90 giorni previsti dall'art. 201, C.d.S..
Alla luce della documentazione prodotta in primo grado e allegata nel presente giudizio di appello, la notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza-ingiunzione impugnata si è svolto nei seguenti termini: - In data 16.09.2022, il affidava a la notifica del verbale CP_2 CP_4
di contestazione di violazione al Codice della Strada n. R992, N. Registro 1751/2022 dell'01.09.2022;
- La notifica non andava a buon fine poiché - come si legge dall'avviso di ricevimento raccomandata n. 78543199699-1 - alla data del 23.09.2022, secondo l'addetto di
[...]
preposto alla notifica, il destinatario risultava deceduto (si CP_4 Parte_1 vd. motivo della mancata consegna indicato nella parte esterna della busta inviata all'ente locale) e, al contempo, irreperibile (come si legge nella cartolina verde c.d. CP_6
);
[...]
- In data 18.11.2022, con nota prot. n. 1751/2022, il Comando di Polizia Municipale del chiedeva ai messi notificatori dell'amministrazione del CP_2 CP_5
di procedere alla notifica del verbale n. R992 nei confronti di
[...] Parte_1 informandoli che era “già stata tentata la notifica tramite il servizio postale” e che questa sortiva esito negativo poiché il destinatario risultava “sconosciuto” (si vd. raccomandata n.
78543199699-1 del 16/09/2022);
- In data 05.12.2022, gli Agenti della Polizia Municipale di Corato notificavano il verbale a nel suo domicilio in Corato alla Via Don Minzoni n. 181, Parte_1
consegnandolo nelle mani della SI.ra , moglie convivente. Parte_2
È evidente, dunque, che - a distanza di soli quindici giorni dall'accertamento effettuato dalla Polizia
Locale di - l'amministrazione comunale in data 16.09.2022 affidava all'ufficio CP_2 CP_4
l'incarico di notificare il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza-ingiunzione impugnata;
che, tuttavia, la notifica non andava a buon fine per ragioni non imputabili all'amministrazione comunale, la quale, appreso dell'esito negativo, in data 18.11.2022 riattivava tempestivamente il processo notificatorio, conservando in tal modo gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria, non essendo peraltro ancora decorso il termine perentorio previsto dalla legge
(01.12.2022).
Pertanto, conformemente al principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, nel caso di specie non vi sono motivi per ritenere che l'esito negativo della notifica sia dipeso dal comportamento negligente del notificante, avendo l'amministrazione comunale diligentemente riattivato il procedimento notificatorio, dopo aver appreso dall'ufficio postale l'esito negativo della prima notifica effettuata.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, a nulla rileva quanto indicato dall'addetto dell'ufficio di nell'avviso di ricevimento ritornato al mittente per CP_4 mancata notifica al destinatario;
segnatamente, l'indicazione del motivo di mancata consegna dapprima per decesso e poi per irreperibilità del destinatario si è rilevata erronea, né essendo dato sapere da quale fonte l'addetto abbia potuto reperire l'informazione circa il decesso del destinatario e la sua presunta irreperibilità.
In conclusione, atteso che il perfezionamento della notificazione dal lato del soggetto notificante coincide con il momento della consegna dell'atto da notificare al soggetto a ciò incaricato, essendo il procedimento notificatorio iniziato in data 16.09.2022 con la consegna dell'atto all'ufficio a ciò deputato, come non disconosce lo stesso appellante, e poiché i 90 giorni decorrenti dall'accertamento della violazione (verbale di contestazione dell'01.09.2022) venivano a scadere nel giorno 01.12.2022, l'amministrazione ha diligentemente espletato quanto di sua competenza nel termine previsto, riattivando il procedimento notificatorio non appena appreso l'esito negativo del primo accesso, non potendosi ascrivere a responsabilità dell'Ente notificante il successivo tempo impiegato dal diverso soggetto materialmente incaricato della notifica.
Da ciò ne discende che l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato, e per l'effetto la sentenza di primo grado n. 1887/2023, emessa il 27.09.2023 e pubblicata il 29.09.2023 va integralmente confermata, con tutte le conseguenze di legge.
Ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite del presente grado.
L'appellante deve essere, infine, condannato al pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. n. 115 del 2012.
PTM
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico;
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in persona del Sindaco p.t., nonché CP_2 Controparte_1
, avente ad oggetto: Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
[...]
(violazione del codice della strada), così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di n. 1887/2023 - n. 3810/2023 R.G., emessa il 27.09.2023 e pubblicata il 29.09.2023; CP_1
2) Spese compensate;
3) Accerta e dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. n. 115 del 2012.
Taranto, 12.02.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 201 Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
…omissis… 2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. 2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. 2 Secondo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell'atto notificato;
principio, questo, la cui applicazione si impone – al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo – ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell'atto da notificare (quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell'atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d'imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543; Cass., 27 giugno 2024, n. 17722).