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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 723/2025
TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile
ORDINANZA
Il Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà,
RILEVATO che, in data 25 marzo 2025, parte ricorrente ha depositato ricorso ex
art. 696-bis c.p.c. e che, in data 26 marzo 2025 (ore 12:00), lo scrivente magistrato ha emesso decreto di fissazione di udienza per il giorno 9 giugno 2025, onerando parte ricorrente di notificare, entro il giorno 20 maggio 2025, il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza alla controparte;
PRESO ATTO della nota di deposito del 26 marzo 2025 (ore 15:59) di parte ricorrente, con la quale “l'Avv. Luca Di Eugenio, quale procuratore e difensore - in
forza della procura alle liti versata in atti (contemplante in potere di rinunciare) - del
DOTT. Cod. Fisc. , DICHIARA DI Controparte_1 C.F._1
RINUNCIARE come in effetti rinuncia, agli atti del procedimento indicato in epigrafe,
fissato per l'udienza del 9 giugno 2025 dinanzi alla Dott.ssa Lorenza Pedullà ed
erroneamente introdotto - per effetto di un refuso - ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. anziché
dell'art.696 c.p.c.. Chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del procedimento,
senza pronuncia sulle spese (stante la mancata notifica alla controparte)”;
LETTO l'art. 306 c.c., a mente del quale il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver tout court provveduto, a cagione di un errore nel ricorso, alla notificazione
1 dello stesso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della parte resistente, la quale, per l'effetto, non potrà costituirsi in giudizio,
con il corollario per cui non si rivela necessaria la relativa accettazione rispetto alla rinuncia agli atti del giudizio operata dal procuratore di parte ricorrente, espressamente facoltizzato a rinunciare agli atti, come da procura allegata al ricorso sottoscritta dalla parte personalmente;
RITENUTO che nulla debba essere disposto sulle spese di lite, in ragione della mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;
P.Q.M.
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento;
2. NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Teramo, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
2
TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile
ORDINANZA
Il Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà,
RILEVATO che, in data 25 marzo 2025, parte ricorrente ha depositato ricorso ex
art. 696-bis c.p.c. e che, in data 26 marzo 2025 (ore 12:00), lo scrivente magistrato ha emesso decreto di fissazione di udienza per il giorno 9 giugno 2025, onerando parte ricorrente di notificare, entro il giorno 20 maggio 2025, il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza alla controparte;
PRESO ATTO della nota di deposito del 26 marzo 2025 (ore 15:59) di parte ricorrente, con la quale “l'Avv. Luca Di Eugenio, quale procuratore e difensore - in
forza della procura alle liti versata in atti (contemplante in potere di rinunciare) - del
DOTT. Cod. Fisc. , DICHIARA DI Controparte_1 C.F._1
RINUNCIARE come in effetti rinuncia, agli atti del procedimento indicato in epigrafe,
fissato per l'udienza del 9 giugno 2025 dinanzi alla Dott.ssa Lorenza Pedullà ed
erroneamente introdotto - per effetto di un refuso - ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. anziché
dell'art.696 c.p.c.. Chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del procedimento,
senza pronuncia sulle spese (stante la mancata notifica alla controparte)”;
LETTO l'art. 306 c.c., a mente del quale il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver tout court provveduto, a cagione di un errore nel ricorso, alla notificazione
1 dello stesso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della parte resistente, la quale, per l'effetto, non potrà costituirsi in giudizio,
con il corollario per cui non si rivela necessaria la relativa accettazione rispetto alla rinuncia agli atti del giudizio operata dal procuratore di parte ricorrente, espressamente facoltizzato a rinunciare agli atti, come da procura allegata al ricorso sottoscritta dalla parte personalmente;
RITENUTO che nulla debba essere disposto sulle spese di lite, in ragione della mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;
P.Q.M.
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento;
2. NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Teramo, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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