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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 4193/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSI CHRISTIAN ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALONZO ANTONINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
CAPOTORTI VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in MILANO, via SAVARE' n. 01.
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e il ricorrente e l' CP_3
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045679000, notificata il 04.03.2024, limitatamente agli avvisi di addebito opposti: n. 59620160003332643000, n. 59620160008142460000, n.
59620170005288858000, n. 59620180004127957000 e n. 59620180008777351000 e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_2
liquida in complessivi € 4.000,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
ALESSI CHRISTIAN, antistatario, compensando quelle del rapporto processuale costituito con l' . Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.03.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045679000, per il complessivo importo di € 28.277,60, limitatamente agli avvisi di addebito n.
59620160003332643000 per € 2.760,56, asseritamente notificato il 22.06.2016 e relativo a contributi IVS 2015; n. 59620160008142460000 per € 2.734,66, asseritamente CP_2
notificato il 28.11.2016 e relativo a contributi IVS 2015; n. 59620170005288858000 CP_2
per € 5.491,11, asseritamente notificato il 18.11.2017 e relativo a contributi CP_4
2016; n. 59620180004127957000 per € 4.135,32, asseritamente notificato il 25.08.2018 e relativo a contributi IVS anno 2017; n. 59620180008777351000 per € 1.822,75, CP_2
asseritamente notificato il 20.02.2019 e relativo a contributi IVS 2017 e 2018, CP_2
deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, l' CP_5
e l' previdenziale - quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...] CP_6
degli avvisi di addebito opposti mentre l la notifica del 31.10.2022, a mani CP_3
dell'interessata, dell'intimazione di pagamento n. 29620229000904630000, relativa agli
AVA n. 59620160003332643000, n. 59620160008142460000, n. 59620170005288858000 nonché altra intimazione di pagamento n. 29620229018465656000, relativa agli AVA n.
59620180004127957000 e n. 59620180008777351000, senza però fornire prova della notifica - ed entrambi contestando la fondatezza della domanda della quale chiedevano il rigetto variamente argomentando. La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dal ricorrente e dall' con le quali le parti insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie CP_3
conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 50 comma secondo del D.P.R. n. 602/73 per omessa notifica di un'intimazione di pagamento, lamentata da parte ricorrente, deve osservarsi che la notifica dell'intimazione non è di regola prevista neanche per l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo, di talché a maggior ragione non è necessaria ai fini dell'emissione e della notifica della comunicazione preventiva (“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R.
n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”, Cass., S.U. n. 19667/2014).
Ciò detto, l' ha comunque prodotto in atti la prova che la citata comunicazione CP_3
preventiva di fermo amministrativo, è stata preceduta dall'intimazione di pagamento n.
29620229000904630000, notificata a mani della ricorrente, in data 31.10.2022, relativa agli
AVA n. 59620160003332643000, n. 59620160008142460000, n. 59620170005288858000.
La parte ricorrente lamenta, altresì, la mancata regolare notifica dei succitati avvisi di addebito richiamati nell' opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202300045679000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' relativamente agli AVA n. CP_2
59620160003332643000, n. 59620170005288858000, n. 59620180004127957000 e n.
59620180008777351000, si evince che l'Istituto per ciascuno avviso di addebito - tranne per l'AVA n. 59620160008142460000, consegnato a persona diversa dal destinatario, in assenza di prova della consegna della raccomandata informativa (CAN) - ha depositato la sola cartolina della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza, ma non vi è prova che ad essa sia seguita la raccomandata informativa, la cd. CAD, necessaria per il perfezionamento dell'iter notificatorio (cfr. Cass. Sez. Unite n. 10012/21 “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”).
Orbene, anche ove detta normativa non risulti direttamente applicabile alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata, non è dubbio che la prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto, che ha indubbiamente natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o di averne avuto conoscenza.
L' non ha dimostrato che sia stato portato a conoscenza del destinatario, assente al CP_2
momento dell'accesso dell'Ufficiale postale, il deposito degli AVA presso l'ufficio postale e le modalità per procedere al ritiro presso di esso;
sicché i succitati avvisi di addebito tutti notificati per compiuta giacenza non possono - in ogni caso - ritenersi validamente notificati;
parimenti per l'AVA n. 59620160008142460000, la notifica risulta nulla perché
l'atto è stato consegnato a persona diversa dal destinatario in assenza dell'annotazione di convivenza col medesimo e senza che vi sia prova della prescritta consegna al destinatario della raccomandata informativa (CAN). Diverso, invece, l'esito della notifica se la consegna della raccomandata fosse avvenuta nelle mani di un familiare convivente “…la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente col destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso…” (cfr. Cass. ord. 4160/2022).
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito opposti non possono ritenersi validamente notificati e i relativi crediti portati appaiono irrimediabilmente prescritti.
Ove poi si volesse ritenere valida la notifica, in data 22.06.2016, dell'AVA n.
59620160003332643000 e la notifica, in data 28.11.2016, dell'AVA n.
59620160008142460000, non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli stessi (22.06.2016 e 28.11.2016) e precedente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, stante che la relativa intimazione di pagamento, n. 29620229000904630000, è stata notificata dall' il CP_3
31.10.2022, in data successiva al decorso della prescrizione quinquennale maturato per l'AVA n. 59620160003332643000 il 29.04.2022 (22.06.2021 + 311 giorni, applicando la normativa COVID) e per l'AVA n. 59620160008142460000 il 28.11.2021, non trovando applicazione, la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo
COVID (dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021) atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato ad essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995 e la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là dell'anzidetto periodo, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Ammettendo, invece, come validamente notificato in data 18.11.2017, l'AVA n.
59620170005288858000, l'intimazione di pagamento notificata il 31.10.2022, risulterebbe validamente eseguita entro il termine di prescrizione quinquennale (18.11.2022).
Tutto ciò chiarito, il ricorrente lamenta anche la mancata notifica di altra intimazione di pagamento, n. 29620229018465656000 emessa in data 25.11.2022 e relativa all'AVA n.
59620180004127957000 e all'AVA n. 59620180008777351000, asseritamente notificati, rispettivamente il 25.08.2018 ed il 20.02.2019.
Ammettendo, per ipotesi, valide dette notifiche, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata per i suddetti AVA rispettivamente il 25.08.2023 e il 20.02.2024.
Ed invero, l' ha prodotto al cartiglio di causa solamente l'atto di intimazione n. CP_3
29620229018465656000 del 25.11.2022, senza provare l'avvenuta notifica all'interessato.
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito opposti, alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, eseguita il 04.03.2024 - e non già il
09.03.2024, come asserito dal ricorrente, stante che la data corretta della consegna risulta dalla cartolina prodotta in atti dall' - per le anzidette ragioni, risulterebbero anch'essi CP_3
irrimediabilmente prescritti unitamente ai crediti portati.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate e distratte in parte CP_2
dispositiva, mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti dell' che, a rigore, non è legittimata Controparte_7
passivamente per le impugnazioni delle intimazioni di pagamento finalizzata alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. civili, Sent. 7514/2022:
“ La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata emessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass 19 giugno 2019
n.16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.”).
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/02/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/01/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 4193/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSI CHRISTIAN ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALONZO ANTONINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
CAPOTORTI VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in MILANO, via SAVARE' n. 01.
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e il ricorrente e l' CP_3
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045679000, notificata il 04.03.2024, limitatamente agli avvisi di addebito opposti: n. 59620160003332643000, n. 59620160008142460000, n.
59620170005288858000, n. 59620180004127957000 e n. 59620180008777351000 e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_2
liquida in complessivi € 4.000,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
ALESSI CHRISTIAN, antistatario, compensando quelle del rapporto processuale costituito con l' . Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.03.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045679000, per il complessivo importo di € 28.277,60, limitatamente agli avvisi di addebito n.
59620160003332643000 per € 2.760,56, asseritamente notificato il 22.06.2016 e relativo a contributi IVS 2015; n. 59620160008142460000 per € 2.734,66, asseritamente CP_2
notificato il 28.11.2016 e relativo a contributi IVS 2015; n. 59620170005288858000 CP_2
per € 5.491,11, asseritamente notificato il 18.11.2017 e relativo a contributi CP_4
2016; n. 59620180004127957000 per € 4.135,32, asseritamente notificato il 25.08.2018 e relativo a contributi IVS anno 2017; n. 59620180008777351000 per € 1.822,75, CP_2
asseritamente notificato il 20.02.2019 e relativo a contributi IVS 2017 e 2018, CP_2
deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, l' CP_5
e l' previdenziale - quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...] CP_6
degli avvisi di addebito opposti mentre l la notifica del 31.10.2022, a mani CP_3
dell'interessata, dell'intimazione di pagamento n. 29620229000904630000, relativa agli
AVA n. 59620160003332643000, n. 59620160008142460000, n. 59620170005288858000 nonché altra intimazione di pagamento n. 29620229018465656000, relativa agli AVA n.
59620180004127957000 e n. 59620180008777351000, senza però fornire prova della notifica - ed entrambi contestando la fondatezza della domanda della quale chiedevano il rigetto variamente argomentando. La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dal ricorrente e dall' con le quali le parti insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie CP_3
conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 50 comma secondo del D.P.R. n. 602/73 per omessa notifica di un'intimazione di pagamento, lamentata da parte ricorrente, deve osservarsi che la notifica dell'intimazione non è di regola prevista neanche per l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo, di talché a maggior ragione non è necessaria ai fini dell'emissione e della notifica della comunicazione preventiva (“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R.
n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”, Cass., S.U. n. 19667/2014).
Ciò detto, l' ha comunque prodotto in atti la prova che la citata comunicazione CP_3
preventiva di fermo amministrativo, è stata preceduta dall'intimazione di pagamento n.
29620229000904630000, notificata a mani della ricorrente, in data 31.10.2022, relativa agli
AVA n. 59620160003332643000, n. 59620160008142460000, n. 59620170005288858000.
La parte ricorrente lamenta, altresì, la mancata regolare notifica dei succitati avvisi di addebito richiamati nell' opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202300045679000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' relativamente agli AVA n. CP_2
59620160003332643000, n. 59620170005288858000, n. 59620180004127957000 e n.
59620180008777351000, si evince che l'Istituto per ciascuno avviso di addebito - tranne per l'AVA n. 59620160008142460000, consegnato a persona diversa dal destinatario, in assenza di prova della consegna della raccomandata informativa (CAN) - ha depositato la sola cartolina della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza, ma non vi è prova che ad essa sia seguita la raccomandata informativa, la cd. CAD, necessaria per il perfezionamento dell'iter notificatorio (cfr. Cass. Sez. Unite n. 10012/21 “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”).
Orbene, anche ove detta normativa non risulti direttamente applicabile alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata, non è dubbio che la prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto, che ha indubbiamente natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o di averne avuto conoscenza.
L' non ha dimostrato che sia stato portato a conoscenza del destinatario, assente al CP_2
momento dell'accesso dell'Ufficiale postale, il deposito degli AVA presso l'ufficio postale e le modalità per procedere al ritiro presso di esso;
sicché i succitati avvisi di addebito tutti notificati per compiuta giacenza non possono - in ogni caso - ritenersi validamente notificati;
parimenti per l'AVA n. 59620160008142460000, la notifica risulta nulla perché
l'atto è stato consegnato a persona diversa dal destinatario in assenza dell'annotazione di convivenza col medesimo e senza che vi sia prova della prescritta consegna al destinatario della raccomandata informativa (CAN). Diverso, invece, l'esito della notifica se la consegna della raccomandata fosse avvenuta nelle mani di un familiare convivente “…la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente col destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso…” (cfr. Cass. ord. 4160/2022).
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito opposti non possono ritenersi validamente notificati e i relativi crediti portati appaiono irrimediabilmente prescritti.
Ove poi si volesse ritenere valida la notifica, in data 22.06.2016, dell'AVA n.
59620160003332643000 e la notifica, in data 28.11.2016, dell'AVA n.
59620160008142460000, non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli stessi (22.06.2016 e 28.11.2016) e precedente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, stante che la relativa intimazione di pagamento, n. 29620229000904630000, è stata notificata dall' il CP_3
31.10.2022, in data successiva al decorso della prescrizione quinquennale maturato per l'AVA n. 59620160003332643000 il 29.04.2022 (22.06.2021 + 311 giorni, applicando la normativa COVID) e per l'AVA n. 59620160008142460000 il 28.11.2021, non trovando applicazione, la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo
COVID (dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021) atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato ad essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995 e la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là dell'anzidetto periodo, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Ammettendo, invece, come validamente notificato in data 18.11.2017, l'AVA n.
59620170005288858000, l'intimazione di pagamento notificata il 31.10.2022, risulterebbe validamente eseguita entro il termine di prescrizione quinquennale (18.11.2022).
Tutto ciò chiarito, il ricorrente lamenta anche la mancata notifica di altra intimazione di pagamento, n. 29620229018465656000 emessa in data 25.11.2022 e relativa all'AVA n.
59620180004127957000 e all'AVA n. 59620180008777351000, asseritamente notificati, rispettivamente il 25.08.2018 ed il 20.02.2019.
Ammettendo, per ipotesi, valide dette notifiche, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata per i suddetti AVA rispettivamente il 25.08.2023 e il 20.02.2024.
Ed invero, l' ha prodotto al cartiglio di causa solamente l'atto di intimazione n. CP_3
29620229018465656000 del 25.11.2022, senza provare l'avvenuta notifica all'interessato.
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito opposti, alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, eseguita il 04.03.2024 - e non già il
09.03.2024, come asserito dal ricorrente, stante che la data corretta della consegna risulta dalla cartolina prodotta in atti dall' - per le anzidette ragioni, risulterebbero anch'essi CP_3
irrimediabilmente prescritti unitamente ai crediti portati.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate e distratte in parte CP_2
dispositiva, mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti dell' che, a rigore, non è legittimata Controparte_7
passivamente per le impugnazioni delle intimazioni di pagamento finalizzata alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. civili, Sent. 7514/2022:
“ La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata emessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass 19 giugno 2019
n.16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.”).
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/02/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/01/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino