TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10755 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 29114/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 25.06.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Franco Muratori Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Raspini CP_1
APPELLATA
, con il patrocinio dell'avv. Elena De Rosa Controparte_2
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23637/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 Nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha CP_1 Parte_1 convenuto in giudizio, con atto rubricato ex artt. 615 e 617 cpc, l' CP_1 Controparte_2
e la , esponendo di aver ricevuto, in data 1.7.2022, la notifica della
[...] Controparte_3 intimazione di pagamento n. 09720229010285846000, e proponendo opposizione avverso la medesima, nei limiti delle seguenti cartelle di pagamento, ad essa sottese: cartella 097 2016 015973086 000, asseritamente notificata in data 30.1.2017, ente creditore CP_3
per infrazioni al codice della strada del 2012, per euro 449,99;
[...] cartella 097 2019 0052319479 000, asseritamente notificata in data 21.5.2019, ente creditore
[...]
, per infrazioni al codice della strada del 2015, per euro 304,58; CP_1
1 cartella 097 2019 0073211428 000, asseritamente notificata in data 4.8.2019, ente creditore
[...]
, per infrazioni al codice della strada del 2015, per euro 303,43. CP_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in merito ai predetti crediti, né dagli enti impositori né tantomeno dall' , non avendo mai Controparte_4 ricevuto la notifica né dei verbali di accertamento delle violazioni né tantomeno delle successive cartelle di pagamento.
A motivo, dell'opposizione, ha quindi argomentato:
a) l'omessa notifica delle cartelle;
b) l'omessa notifica dei verbali di accertamento di infrazione;
c) la prescrizione dei crediti;
d) l'illegittima applicazione della maggiorazione applicata ex art. 27 co. 6 L. 689/81.
1.2 Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione introdotta dal sig. a termini dell'art. 615 c.p.c., non potendo essere il Pt_1 sollecito di pagamento notificato al debitore assimilato all'atto di precetto menzionato dalla norma del codice di rito. ha dedotto, inoltre, che gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati, ed ha CP_1 argomentato la legittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.
1.3 Si è costituita in giudizio anche l' , che ha contestato la Controparte_2 domanda del ricorrente, deducendone l'infondatezza.
La convenuta ha in primo luogo dedotto che le cartelle di pagamento oggetto di causa erano state regolarmente notificate al debitore e che, prima dell'intimazione oggetto dell'impugnazione, l' CP_5 aveva, altresì, notificato al sig. in data 18.9.2018, anche un preavviso di fermo Pt_1 amministrativo.
1.4 Rimasta contumace la , il Giudice di Pace, con la sentenza n. 23637/2022, ha Controparte_6 rigettato la domanda in quanto infondata. In particolare, ha preliminarmente dichiarato l'ammissibilità della impugnazione, ha, quindi, accertato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, il mancato decorso del termine di prescrizione nonché la legittima maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.
1.5 Il sig. ha appellato la sentenza, chiedendo la riforma per i seguenti motivi: Parte_1
a) “violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., art. 22 e ss. d.lgs. 82/2005 – omessa pronuncia”, con il quale la parte si duole del mancato accoglimento dell'eccezione formulata in prima udienza, quando il sig. a affermato: “Si disconosce ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
2719 c.c. la documentazione relativa alla notifica delle cartelle depositata dall'Agente della
Riscossione, priva di attestazione di conformità al relativo originale – di cui si nega l'esistenza.
2 Inoltre, gli avvisi di ricevimento prodotti in seguito agli avvisi di deposito dell'atto nella casa del comune non sono riconducibili alle cartelle n. 09720190052319479000 e 09720190073211428000, non si legge la data del timbro postale, la firma apposta non è riconducibile al sig. … La Pt_1 documentazione di si disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c. e artt. 22 e ss. D.Lgs. CP_1
82/2005 (CAD) in quanto prive di attestazione di conformità valida, l'attestazione ivi contenuta non soddisfa i requisiti di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale”;
b) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2943 e 1219 cod. civ.”, e ciò a fonte della nullità delle notifiche delle cartelle, per i seguenti motivi:
- quanto alla cartella n. 0972016015973086000 che risulterebbe notificata alla “figlia”, non era stata fornita prova dell'invio della raccomandata informativa in quanto “non viene prodotto alcun avviso, né la relativa raccomandata e/o un prospetto riepilogativo delle Poste”;
- quanto alle cartelle di pagamento nn. 09720190052319479000 e 09720190073211428000 notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mancava la prova dell'invio della CAD, non essendo stato prodotto il relativo documento né gli avvisi di ricevimento prodotti erano collegabili ad alcun avviso ex art. 139/140 c.p.c.
c) “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27, comma 6, della l. 689/1981”.
1.6 Costituitesi l' e rimasta contumace la pur all'esito del rinnovo CP_5 CP_1 CP_3 della citazione, acquisto il fascicolo del primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 Sui motivi di appello
2.1 Con il primo motivo di appello, la parte denuncia l'omesso esame delle contestazioni avanzate in primo grado, nelle quali, segnatamente, egli aveva, ai sensi dell'art. 2719 c.c., contestato la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia, ed evidenziato il mancato deposito degli originali.
Il motivo di appello è privo di fondamento.
Sotto tale profilo va premesso che le contestazioni relative alla documentazione attinente alla procedura notificatoria prodotta in copia, sono prive della necessaria specificità, sicché devono ritenersi inidonee ai fini di cui all'art. 2719 c.c. (cfr ex multis Cassazione civile sez. II, 21/09/2021,
n. 25496: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può risolversi in clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va svolta in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; con specifico riferimento alle carelle di pagamento, cfe anche Cass. ord. 8604/2025: “In tema di notifica della cartella di pagamento, se
l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende
3 contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento”, e Cass. ord. 23426/2020: “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica
-, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso)”.
Segnatamente, a suffragio del generico disconoscimento, la parte si doleva:
a) che la documentazione depositata fosse priva di attestazione di conformità all'originale: da tale mancanza tuttavia non discende una ricaduta immediata sulla efficacia probatoria del documento, in assenza di circostanziato disconoscimento;
b) che l'avviso di ricevimento relativo agli avvisi di deposito degli atti presso la casa comunale ex art. 140 cpc non fossero riconducibili alle cartelle per cui è causa: tale circostanza è tuttavia smentita, in ragione della corrispondenza tra il numero delle raccomandate spedite al sig. ex art. 140 Pt_1 cpc, di cui ai prospetti riepilogativi emessi da nn. rispettivamente 57323408543-5 Controparte_7
e 57324856707-4, con indicazione, per ciascuna, della cartella alla quale si riferivano, rispettivamente nn. 09720190052319479000 e 09720190073211428000 - ed il numero delle raccomandate indicato negli avvisi di ricevimento, in atti, recante firma per ricevuta a fronte dell'avvenuta consegna;
c) che il timbro postale non fosse leggibile: il timbro, tuttavia, pienamente leggibile in tutti i documenti prodotti;
d) che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 140 cpc non fosse a lui riconducibile. Anche tale argomentazione è priva di fondamento, visto che:
4 - la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale (cfr. Cass. ordinanza n. 24780 del 08/10/2018), sicché, esclusa la necessità della redazione di una relata di notifica, essa può essere consegnata, oltre che al destinatario, anche agli altri soggetti indicati all'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001, recante regolamento postale per la raccomandata ordinaria;
né occorre che dall'avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale risulti la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n.
6492 del 16/3/2018, Cass. n. 27479 del 30/12/2016); ne consegue l'irrilevanza della circostanza che la raccomodata non sia stata ricevuta personalmente dal destinatario (che quindi non ha apposto la firma), bensì da altro dei soggetti indicati nel citato art. 39, che hanno apposto la loro firma, benché non agevolmente leggibile;
- ove poi venisse al contrario dedotta l'apocrifa della firma non in quanto illeggibile (con conseguente applicazione dell'art. 39 cit.), ma in quanto apparentemente riconducibile allo stesso destinatario, una tale deduzione avrebbe potuto può dirsi ammissibile solo ove accompagnata da formale querela di falso, che è invece mancata.
2.2 Con il secondo motivo d'appello il sig. si duole del capo della sentenza in cui il GdP ha Pt_1 accertato che la documentazione prodotta da e da fosse idonea a provare CP_5 CP_1
l'avvenuta notifica degli atti sottesi, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Anche tale doglianza è infondata.
Al riguardo, la cartella n. 0972016015973086000 è stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, e ricevuta dalla figlia in data 30.1.2017. Si legge nella relata “Della consegna ho informato il destinatario tramite raccomandata”. Sebbene la parte affermi che non vi sia prova della spedizione di tale raccomandata, in quanto “non viene prodotto alcun avviso, né la relativa raccomandata e/o un prospetto riepilogativo delle Poste”, deve di contro evidenziarsi che per la raccomodata in parola non è previsto l'avviso di ricevimento;
che, benché la parte ne assuma la mancanza, è stato di contro effettivamente depositato il prospetto riepilogativo delle poste, e che, ove la parte volesse assumere che la raccomodata spedita non conteneva l'avviso di notifica, della relativa prova doveva ritenersi onerato il sig. ex art. 1335 cc. Pt_1
Quanto alle cartelle di pagamento nn. 09720190052319479000 e 09720190073211428000 notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sono in atti i relativi CAD, sottoscritti per ricevuta al momento della consegna (in date 21.5.2019 e 28.9.2019), ricollegabili alle cartelle in argomento come da indicazioni già richiamate nell'esaminare il primo motivo di appello (cfr. prospetto riepilogativo, recante il
5 numero delle raccomodate spedite ex art. 140 cpc, in relazione alle cartelle in pagamento in parola, e
A/R delle relative raccomandate, recanti firma per ricevuta).
Stante la regolare notifica delle cartelle, risulta inammissibile ogni doglianza in ordine all'asserita omessa notifica degli atti presupposti, che avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 30 gg dalla notifica delle cartelle (cfr. Cass. sent. n. 22080/2017: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Né è maturata la pretesa prescrizione, in quanto:
a) le cartelle di pagamento nn. 09720190052319479000 e 09720190073211428000 sono state notificate nel 2019; è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento del 2022, quindi il termine quinquennale è stato rispettato;
b) la cartella n. 0972016015973086000 è stata notificata in data 30.1.2017; la prescrizione è stata poi interrotta con la notifica del preavviso di fermo amministrativo 0978020190002295400 (notifica ex art. 140 cpc del 18/9/2019), nella quale si intimava il pagamento, tra l'altro, degli importi di cui alla cartella di pagamento citata (cfr. fascicolo di primo grado di ), E' seguita, infine la notifica CP_5 dell'intimazione di pagamento n. 09720229010285846000, in data 1.7.2022, nel rispetto del termine quinquennale.
Tanto considerato, anche il secondo motivo d'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
2.3 Con il terzo motivo d'appello il sig. a impugnato il capo della sentenza in cui il giudice Pt_1 di primo grado ha ritenuto legittima la maggiorazione di cui all'art. 27 L. 689/1981.
Al riguardo, sebbene inizialmente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. II sez., n. 3701 del
16.02.2007) avesse ritenuto che il disposto di cui all'art. 203, comma 3, del CdS derogasse all'art. 27, comma 6, L.n. 689/1981 (a mente del quale “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”), tale orientamento è stato ampiamente superato dalla univoca giurisprudenza successiva.
Ed, infatti, deve rilevarsi che:
- la maggiorazione del 10% semestrale ha natura di sanzione aggiuntiva (cfr. Corte Cost. sent. n.
Corte Cost 14.7.1999 n. 308);
6 - a mente dell'art. 206, comma 1, CdS "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204, salvo quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, u.c., la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalla stessa L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27";
- il richiamo all'art. 27 deve intendersi riferito all'intero articolo e non solo alle modalità di riscossione mediante ruoli (conclusione alla quale si giunge in quanto: a) il rinvio è relativo all'art. 27 nella sua interezza e non a singoli commi del medesimo;
b) l'art. 203, comma 3, CdS, mentre contiene una deroga espressa alla L. n. 689 del 1981, art. 17, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma 6; c) la funzione della maggiorazione del 10% semestrale di cui all'art. 27, comma 6, L.
n. 689/1981 è anche quella di assorbire gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, visto che gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 c.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27; cfr. Cass. Civ. sent. n.
21259/2016, parte motiva);
- la maggiorazione del 10% deve quindi ritenersi dovuta (cfr. in tal senso, la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile sez. VI, 01/02/2016, n.1884: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché
è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21259: “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; Cassazione civile sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del
1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione
a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”).
Il motivo d'appello deve pertanto ritenersi privo di fondamento.
3. Sulle spese del grado
7 Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate nel dispositivo in ragione della soccombenza dell'appellante, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Spese irripetibili nei rapporti con la , non costituita. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna il sig. a rimborsare ad e Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del presente grado di giudizio che liquida in 300,00 euro ciascuna per compensi, CP_1 oltre accessori di legge;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con la , rimasta contumace. Controparte_3
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione a parte appellante dell'art 13 comma 1 quater
T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n.
228.
Roma, 11.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 29114/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 25.06.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Franco Muratori Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Raspini CP_1
APPELLATA
, con il patrocinio dell'avv. Elena De Rosa Controparte_2
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23637/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 Nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha CP_1 Parte_1 convenuto in giudizio, con atto rubricato ex artt. 615 e 617 cpc, l' CP_1 Controparte_2
e la , esponendo di aver ricevuto, in data 1.7.2022, la notifica della
[...] Controparte_3 intimazione di pagamento n. 09720229010285846000, e proponendo opposizione avverso la medesima, nei limiti delle seguenti cartelle di pagamento, ad essa sottese: cartella 097 2016 015973086 000, asseritamente notificata in data 30.1.2017, ente creditore CP_3
per infrazioni al codice della strada del 2012, per euro 449,99;
[...] cartella 097 2019 0052319479 000, asseritamente notificata in data 21.5.2019, ente creditore
[...]
, per infrazioni al codice della strada del 2015, per euro 304,58; CP_1
1 cartella 097 2019 0073211428 000, asseritamente notificata in data 4.8.2019, ente creditore
[...]
, per infrazioni al codice della strada del 2015, per euro 303,43. CP_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in merito ai predetti crediti, né dagli enti impositori né tantomeno dall' , non avendo mai Controparte_4 ricevuto la notifica né dei verbali di accertamento delle violazioni né tantomeno delle successive cartelle di pagamento.
A motivo, dell'opposizione, ha quindi argomentato:
a) l'omessa notifica delle cartelle;
b) l'omessa notifica dei verbali di accertamento di infrazione;
c) la prescrizione dei crediti;
d) l'illegittima applicazione della maggiorazione applicata ex art. 27 co. 6 L. 689/81.
1.2 Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione introdotta dal sig. a termini dell'art. 615 c.p.c., non potendo essere il Pt_1 sollecito di pagamento notificato al debitore assimilato all'atto di precetto menzionato dalla norma del codice di rito. ha dedotto, inoltre, che gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati, ed ha CP_1 argomentato la legittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.
1.3 Si è costituita in giudizio anche l' , che ha contestato la Controparte_2 domanda del ricorrente, deducendone l'infondatezza.
La convenuta ha in primo luogo dedotto che le cartelle di pagamento oggetto di causa erano state regolarmente notificate al debitore e che, prima dell'intimazione oggetto dell'impugnazione, l' CP_5 aveva, altresì, notificato al sig. in data 18.9.2018, anche un preavviso di fermo Pt_1 amministrativo.
1.4 Rimasta contumace la , il Giudice di Pace, con la sentenza n. 23637/2022, ha Controparte_6 rigettato la domanda in quanto infondata. In particolare, ha preliminarmente dichiarato l'ammissibilità della impugnazione, ha, quindi, accertato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, il mancato decorso del termine di prescrizione nonché la legittima maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.
1.5 Il sig. ha appellato la sentenza, chiedendo la riforma per i seguenti motivi: Parte_1
a) “violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., art. 22 e ss. d.lgs. 82/2005 – omessa pronuncia”, con il quale la parte si duole del mancato accoglimento dell'eccezione formulata in prima udienza, quando il sig. a affermato: “Si disconosce ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
2719 c.c. la documentazione relativa alla notifica delle cartelle depositata dall'Agente della
Riscossione, priva di attestazione di conformità al relativo originale – di cui si nega l'esistenza.
2 Inoltre, gli avvisi di ricevimento prodotti in seguito agli avvisi di deposito dell'atto nella casa del comune non sono riconducibili alle cartelle n. 09720190052319479000 e 09720190073211428000, non si legge la data del timbro postale, la firma apposta non è riconducibile al sig. … La Pt_1 documentazione di si disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c. e artt. 22 e ss. D.Lgs. CP_1
82/2005 (CAD) in quanto prive di attestazione di conformità valida, l'attestazione ivi contenuta non soddisfa i requisiti di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale”;
b) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2943 e 1219 cod. civ.”, e ciò a fonte della nullità delle notifiche delle cartelle, per i seguenti motivi:
- quanto alla cartella n. 0972016015973086000 che risulterebbe notificata alla “figlia”, non era stata fornita prova dell'invio della raccomandata informativa in quanto “non viene prodotto alcun avviso, né la relativa raccomandata e/o un prospetto riepilogativo delle Poste”;
- quanto alle cartelle di pagamento nn. 09720190052319479000 e 09720190073211428000 notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mancava la prova dell'invio della CAD, non essendo stato prodotto il relativo documento né gli avvisi di ricevimento prodotti erano collegabili ad alcun avviso ex art. 139/140 c.p.c.
c) “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27, comma 6, della l. 689/1981”.
1.6 Costituitesi l' e rimasta contumace la pur all'esito del rinnovo CP_5 CP_1 CP_3 della citazione, acquisto il fascicolo del primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 Sui motivi di appello
2.1 Con il primo motivo di appello, la parte denuncia l'omesso esame delle contestazioni avanzate in primo grado, nelle quali, segnatamente, egli aveva, ai sensi dell'art. 2719 c.c., contestato la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia, ed evidenziato il mancato deposito degli originali.
Il motivo di appello è privo di fondamento.
Sotto tale profilo va premesso che le contestazioni relative alla documentazione attinente alla procedura notificatoria prodotta in copia, sono prive della necessaria specificità, sicché devono ritenersi inidonee ai fini di cui all'art. 2719 c.c. (cfr ex multis Cassazione civile sez. II, 21/09/2021,
n. 25496: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può risolversi in clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va svolta in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; con specifico riferimento alle carelle di pagamento, cfe anche Cass. ord. 8604/2025: “In tema di notifica della cartella di pagamento, se
l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende
3 contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento”, e Cass. ord. 23426/2020: “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica
-, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso)”.
Segnatamente, a suffragio del generico disconoscimento, la parte si doleva:
a) che la documentazione depositata fosse priva di attestazione di conformità all'originale: da tale mancanza tuttavia non discende una ricaduta immediata sulla efficacia probatoria del documento, in assenza di circostanziato disconoscimento;
b) che l'avviso di ricevimento relativo agli avvisi di deposito degli atti presso la casa comunale ex art. 140 cpc non fossero riconducibili alle cartelle per cui è causa: tale circostanza è tuttavia smentita, in ragione della corrispondenza tra il numero delle raccomandate spedite al sig. ex art. 140 Pt_1 cpc, di cui ai prospetti riepilogativi emessi da nn. rispettivamente 57323408543-5 Controparte_7
e 57324856707-4, con indicazione, per ciascuna, della cartella alla quale si riferivano, rispettivamente nn. 09720190052319479000 e 09720190073211428000 - ed il numero delle raccomandate indicato negli avvisi di ricevimento, in atti, recante firma per ricevuta a fronte dell'avvenuta consegna;
c) che il timbro postale non fosse leggibile: il timbro, tuttavia, pienamente leggibile in tutti i documenti prodotti;
d) che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 140 cpc non fosse a lui riconducibile. Anche tale argomentazione è priva di fondamento, visto che:
4 - la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale (cfr. Cass. ordinanza n. 24780 del 08/10/2018), sicché, esclusa la necessità della redazione di una relata di notifica, essa può essere consegnata, oltre che al destinatario, anche agli altri soggetti indicati all'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001, recante regolamento postale per la raccomandata ordinaria;
né occorre che dall'avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale risulti la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n.
6492 del 16/3/2018, Cass. n. 27479 del 30/12/2016); ne consegue l'irrilevanza della circostanza che la raccomodata non sia stata ricevuta personalmente dal destinatario (che quindi non ha apposto la firma), bensì da altro dei soggetti indicati nel citato art. 39, che hanno apposto la loro firma, benché non agevolmente leggibile;
- ove poi venisse al contrario dedotta l'apocrifa della firma non in quanto illeggibile (con conseguente applicazione dell'art. 39 cit.), ma in quanto apparentemente riconducibile allo stesso destinatario, una tale deduzione avrebbe potuto può dirsi ammissibile solo ove accompagnata da formale querela di falso, che è invece mancata.
2.2 Con il secondo motivo d'appello il sig. si duole del capo della sentenza in cui il GdP ha Pt_1 accertato che la documentazione prodotta da e da fosse idonea a provare CP_5 CP_1
l'avvenuta notifica degli atti sottesi, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Anche tale doglianza è infondata.
Al riguardo, la cartella n. 0972016015973086000 è stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, e ricevuta dalla figlia in data 30.1.2017. Si legge nella relata “Della consegna ho informato il destinatario tramite raccomandata”. Sebbene la parte affermi che non vi sia prova della spedizione di tale raccomandata, in quanto “non viene prodotto alcun avviso, né la relativa raccomandata e/o un prospetto riepilogativo delle Poste”, deve di contro evidenziarsi che per la raccomodata in parola non è previsto l'avviso di ricevimento;
che, benché la parte ne assuma la mancanza, è stato di contro effettivamente depositato il prospetto riepilogativo delle poste, e che, ove la parte volesse assumere che la raccomodata spedita non conteneva l'avviso di notifica, della relativa prova doveva ritenersi onerato il sig. ex art. 1335 cc. Pt_1
Quanto alle cartelle di pagamento nn. 09720190052319479000 e 09720190073211428000 notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sono in atti i relativi CAD, sottoscritti per ricevuta al momento della consegna (in date 21.5.2019 e 28.9.2019), ricollegabili alle cartelle in argomento come da indicazioni già richiamate nell'esaminare il primo motivo di appello (cfr. prospetto riepilogativo, recante il
5 numero delle raccomodate spedite ex art. 140 cpc, in relazione alle cartelle in pagamento in parola, e
A/R delle relative raccomandate, recanti firma per ricevuta).
Stante la regolare notifica delle cartelle, risulta inammissibile ogni doglianza in ordine all'asserita omessa notifica degli atti presupposti, che avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 30 gg dalla notifica delle cartelle (cfr. Cass. sent. n. 22080/2017: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Né è maturata la pretesa prescrizione, in quanto:
a) le cartelle di pagamento nn. 09720190052319479000 e 09720190073211428000 sono state notificate nel 2019; è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento del 2022, quindi il termine quinquennale è stato rispettato;
b) la cartella n. 0972016015973086000 è stata notificata in data 30.1.2017; la prescrizione è stata poi interrotta con la notifica del preavviso di fermo amministrativo 0978020190002295400 (notifica ex art. 140 cpc del 18/9/2019), nella quale si intimava il pagamento, tra l'altro, degli importi di cui alla cartella di pagamento citata (cfr. fascicolo di primo grado di ), E' seguita, infine la notifica CP_5 dell'intimazione di pagamento n. 09720229010285846000, in data 1.7.2022, nel rispetto del termine quinquennale.
Tanto considerato, anche il secondo motivo d'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
2.3 Con il terzo motivo d'appello il sig. a impugnato il capo della sentenza in cui il giudice Pt_1 di primo grado ha ritenuto legittima la maggiorazione di cui all'art. 27 L. 689/1981.
Al riguardo, sebbene inizialmente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. II sez., n. 3701 del
16.02.2007) avesse ritenuto che il disposto di cui all'art. 203, comma 3, del CdS derogasse all'art. 27, comma 6, L.n. 689/1981 (a mente del quale “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”), tale orientamento è stato ampiamente superato dalla univoca giurisprudenza successiva.
Ed, infatti, deve rilevarsi che:
- la maggiorazione del 10% semestrale ha natura di sanzione aggiuntiva (cfr. Corte Cost. sent. n.
Corte Cost 14.7.1999 n. 308);
6 - a mente dell'art. 206, comma 1, CdS "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204, salvo quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, u.c., la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalla stessa L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27";
- il richiamo all'art. 27 deve intendersi riferito all'intero articolo e non solo alle modalità di riscossione mediante ruoli (conclusione alla quale si giunge in quanto: a) il rinvio è relativo all'art. 27 nella sua interezza e non a singoli commi del medesimo;
b) l'art. 203, comma 3, CdS, mentre contiene una deroga espressa alla L. n. 689 del 1981, art. 17, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma 6; c) la funzione della maggiorazione del 10% semestrale di cui all'art. 27, comma 6, L.
n. 689/1981 è anche quella di assorbire gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, visto che gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 c.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27; cfr. Cass. Civ. sent. n.
21259/2016, parte motiva);
- la maggiorazione del 10% deve quindi ritenersi dovuta (cfr. in tal senso, la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile sez. VI, 01/02/2016, n.1884: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché
è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21259: “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; Cassazione civile sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del
1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione
a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”).
Il motivo d'appello deve pertanto ritenersi privo di fondamento.
3. Sulle spese del grado
7 Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate nel dispositivo in ragione della soccombenza dell'appellante, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Spese irripetibili nei rapporti con la , non costituita. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna il sig. a rimborsare ad e Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del presente grado di giudizio che liquida in 300,00 euro ciascuna per compensi, CP_1 oltre accessori di legge;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con la , rimasta contumace. Controparte_3
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione a parte appellante dell'art 13 comma 1 quater
T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n.
228.
Roma, 11.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
8