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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.27213 r.g. dell'anno 2024
TRA
nata a [...] , il [...] , e residente in Parte_1
Ercolano alla via Contrada Montedoro n.53, C.F. , rappresentata C.F._1
e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Garzia Antonietta,
C.F. , con studio in Ercolano, e con lo stesso elett.te dom.ti C.F._2 presso l'avv. Garzia Antonietta con studio in Ercolano, alla via IV novembre n.89 ,
Pec: ; Fax : 08117767378 Email_1
E
L' , C.F. - P.I. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55
(Avvocatura INPS), presso l'avv. Amodio Marzocchella ( ), CodiceFiscale_3 che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Per_1 del 22.03.2024 REP 37875/7313, pec:
[...]
t. Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.12.24 la ricorrente in epigrafe indicata impugnava l'avviso di
1 addebito n.18617833 OL , per la somma complessiva di euro CP_3
7.972,26 per somme indebitamente percepite su prestazione REDDITO DI
CITTADINANZA per il periodo da OTTOBRE 2022 a MARZO 2023.
Ella rilevava che:
- all'epoca della richiesta del reddito di cittadinanza, aveva un isee pari ad
€ 1.445,08 rientrando quindi nei requisiti per l'accesso alla prestazione ( vedi allegato );
- che il nucleo familiare era composta da 5 persone, come si evince dall'isee;
- che il nipote della ricorrente , componente del Parte_2 nucleo, veniva assunto per un breve periodo dalla società ENJOY SALES SRL,
e precisamente dal 19.09.2022 fino al 31.10.2022;
- che la ricorrente trascurava di comunicare attraverso l'adicom che il sig.
Parte_2
era stato assunto;
[...]
- che a causa della mancata comunicazione dell'assunzione del sig.
, alla ricorrente si chiedeva la restituzione di € 7.972,26 Parte_2 come importo percepito indebitamente sulla prestazione del rdc.
- Che tale importo risulta eccessivo e non proporzionato rispetto alla somma percepita dal sig. visto che ha prodotto un Parte_2 reddito di soli 639,94 €
Concludeva: “non avendo sforato l'importo di € 9.360,00 come requisito di accesso al reddito di cittadinanza, vista la somma irrisoria di soli 639,00 € , chiede nell'ipotesi di restituzione semplicemente il reddito percepito dal nipote per quel mese che è stato assunto ,
2) Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme cosi come richieste con l'avviso di addebito n. 313240919544649426 per tutti i motivi esposti nel seguente ricorso e per effetto annullarlo , revocarlo, dichiararlo nullo e/o in efficace.”
2 Si costituiva l'Inps che deduceva e provava che la già in data Parte_1
14.06.2023 riceveva comunicazione con la quale si rendeva noto di aver disposto la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, in ragione della “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3, co. 8 D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”. Eccepiva l'intervenuta decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970,
n. 639, sì come modificato dall'art. 4 del D.L. 19.9.1992 n. 384, conv. in L. 14.11.1992
n. 438, e dall'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n. 98, conv. in L. 15.7.2011 n. 111;
l'improcedibilità del ricorso per mancata proposizione dei rimedi amministrativi, ai sensi dell'art. 443 c.p.c.; l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consentito al giudicante di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. - reputa questo
Giudice che la causa possa essere decisa sulla base delle questioni che seguono, ritenute di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso, fra le più recenti, Cass. nn.
17214/16, 23160/15; Sez. Un. n. 9936/14).
L'Inps ha provato di aver notificato alla ricorrente in data 14.06.2023 comunicazione con la quale si rendeva noto di aver disposto la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, in ragione della “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3, co. 8 D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”.
Parte ricorrente riconosce di non aver comunicato la variazione del reddito familiare e non prova di aver impugnato la revoca del beneficio di cui alla comunicazione del giugno 2023.
L' Art. 7 del D.L. n. 4/2019 e succ. mod. stabilisce al co. 4. “…quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva
3 comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Dunque non rileva la portata della variazione del reddito familiare, come sostenuto dalla , ma l'omissione della sua comunicazione che nel caso in esame è Parte_1 pacifica e riconosciuta anche in ricorso dalla parte ricorrente. La legge determina le conseguenze di tale omissione e l'Inps ha agito nel rispetto di essa.
Il ricorso va dunque rigettato e va revocata la sospensione dell'avviso di addebito n.18617833 , per la somma complessiva di € 7.972,26 Controparte_4 opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto così provvede:
a) rigetta il ricorso e revoca la sospensione dell'avviso di addebito n.18617833
LI , per la somma complessiva di € 7.972,26 CP_3
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1100,00.
Napoli, 30.10.25
Il Giudice
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