CASS
Sentenza 9 ottobre 2020
Sentenza 9 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2020, n. 28241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28241 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AN Nato a NO IR il 15/10/1964 avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Veter. e udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di riesame presentata da IO IN avverso il provvedimento emesso il 25 ottobre 2019 dal GIP del medesimo tribunale, con cui è stato disposto il sequestro preventivo avente ad oggetto le targhe e la carta di circolazione del veicolo Renault Scenic di sua proprietà, in relazione al reato di insolvenza fraudolenta in ordine al quale è indagato. Si contesta all'indagato di avere con il veicolo oggetto di sequestro evaso il pedaggio autostradale in reiterate occasioni nell'arco di tempo ricompreso tra il 14 febbraio e il 18 giugno 2019, accodandosi ad altre vetture lungo le corsie telepass o viacard. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il IN deducendo: 2.1 violazione di legge penale e processuale in quanto il collegio del riesame ha valutato erroneamente la data di deposito dell'atto di avvio del medesimo procedimento, ritenendolo avvenuto il 18 novembre 2019. Rileva al riguardo il ricorrente che il provvedimento di sequestro è stato emesso il 25 ottobre 2019; è stato notificato alla parte il 2 novembre 2019 ed è stato impugnato con richiesta di riesame depositata nella Penale Sent. Sez. 2 Num. 28241 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/07/2020 cancelleria del Tribunale di Benevento 1'8 novembre 2019 I termini pertanto risultano rispettati dalla difesa, mentre la deliberazione non è stata adottata correttamente in quanto non è intervenuta entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione degli atti, prescritto dall'articolo 324 comma cinque codice procedura penale. Il tribunale ha respinto la relativa eccezione sottolineando che l'udienza è stata fissata entro i 10 giorni dal momento di ricezione degli atti processuali, ma tale affermazione è erronea poiché l'istanza di riesame è stata depositata 1'8 novembre e non il 18 novembre. Ne consegue la inefficacia della misura cautelare per violazione del termine perentorio previsto dall'articolo 324 comma cinque cod. proc.pen.. 2.2 Nel merito il ricorrente deduce che dai dati probatori emerge alla stregua di un fatto notorio che il veicolo sottoposto a sequestro era condotto da una terza persona, stretto familiare dell'indagato. Non è condivisibile l'ordinanza impugnata laddove prevede una sorta di inversione dell'onere della prova a carico dell'ignaro indagato, mentre è principio giuridico consolidato che è illegittimo il sequestro del veicolo se condotto da una terza persona ed incombe sul pubblico ministero l'onere di dimostrare situazioni concrete da cui desumere l'esistenza di una condotta riconducibile ad un interesse di una terza persona estranea ai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1 Con la prima censura si sostiene l'inefficacia della misura cautelare per effetto della violazione del termine previsto dall'articolo 324 comma cinque cod.proc.pen., in forza del quale il tribunale deve emettere il provvedimento con cui respinge o accoglie la richiesta di riesame nel termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, a pena di inefficacia della misura cautelare. La censura è manifestamente infondata, poiché la norma fa riferimento agli atti del fascicolo su cui si basa la richiesta di misura e non soltanto all'istanza di riesame. Nel provvedimento impugnato il tribunale rileva che l'istanza di riesame è stata depositata a Benevento ed è pervenuta a Santa Maria Capua Vetere il 19 novembre. Gli atti del fascicolo processuale sono pervenuti al tribunale del riesame il 2 dicembre e l'udienza è stata fissata 1'8 dicembre. E' evidente che il termine non decorre dalla data di presentazione dell'istanza di riesame, ma dalla data di ricezione degli atti del fascicolo che, a detta del tribunale, sono pervenuti soltanto il 2 dicembre 2019, affermazione che non risulta contestata dal ricorrente. Il tribunale ha emesso il provvedimento di merito entro i 10 giorni previsti dalla norma suindicata, previa celebrazione dell'udienza camerale, nel rispetto dei termini di legge, conformandosi al dettato di questa Corte secondo cui, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari - nella specie di provvedimento di sequestro - nella ipotesi in cui la trasmissione degli atti al Tribunale sia frazionata, il termine dei dieci giorni, entro il quale deve intervenire la decisione, decorre dalla data nella quale 2 dieci giorni, entro il quale deve intervenire r. d-ecisibne, decorre dalla data nella qua9 gli atti siano acquisiti nella loro necessaria completezza (Sez. 1, n. 1386 del 31/03/1993 - dep. 11/05/1993, Giampaolo, Rv. 19470801). 1.2 Anche la seconda censura è manifestamente infondata poiché il ricorrente lamenta l'illegittimità del sequestro dell'autovettura di sua proprietà, assumendo che la condotta a lui contestata sia stata posta in essere dal figlio, che aveva la disponibilità del veicolo. Il tribunale ha adeguatamente risposto sul punto, precisando che il IN risulta indagato proprio nella sua qualità di proprietario del veicolo attraverso il quale è stato commesso il reato e che l'assunto difensivo che il veicolo fosse guidato dal figlio risulta al momento del tutto apodittico e privo di riscontro probatorio, in quanto tutti i documenti del fascicolo come anche il decreto di esecuzione del sequestro comprovano che il veicolo era nella sua disponibilità. Ma va in ogni caso rilevato che il sequestro preventivo non presuppone gravi indizi di colpevolezza nei confronti del titolare del bene sottoposto a sequestro, ma soltanto che si tratti di cosa pertinente al reato, la cui libera disponibilità possa aggravare le conseguenze o agevolare la commissione di altri reati. Anche recentemente è stato ribadito che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore,. sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cosé in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca). (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018 - dep. 20/12/2018, CERVINO AN, Rv. 27469101) 2.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Roma 7/7/2020 Il consigliere estensore Il Presidente M aniela NO DE CA tLLt-
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di riesame presentata da IO IN avverso il provvedimento emesso il 25 ottobre 2019 dal GIP del medesimo tribunale, con cui è stato disposto il sequestro preventivo avente ad oggetto le targhe e la carta di circolazione del veicolo Renault Scenic di sua proprietà, in relazione al reato di insolvenza fraudolenta in ordine al quale è indagato. Si contesta all'indagato di avere con il veicolo oggetto di sequestro evaso il pedaggio autostradale in reiterate occasioni nell'arco di tempo ricompreso tra il 14 febbraio e il 18 giugno 2019, accodandosi ad altre vetture lungo le corsie telepass o viacard. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il IN deducendo: 2.1 violazione di legge penale e processuale in quanto il collegio del riesame ha valutato erroneamente la data di deposito dell'atto di avvio del medesimo procedimento, ritenendolo avvenuto il 18 novembre 2019. Rileva al riguardo il ricorrente che il provvedimento di sequestro è stato emesso il 25 ottobre 2019; è stato notificato alla parte il 2 novembre 2019 ed è stato impugnato con richiesta di riesame depositata nella Penale Sent. Sez. 2 Num. 28241 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/07/2020 cancelleria del Tribunale di Benevento 1'8 novembre 2019 I termini pertanto risultano rispettati dalla difesa, mentre la deliberazione non è stata adottata correttamente in quanto non è intervenuta entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione degli atti, prescritto dall'articolo 324 comma cinque codice procedura penale. Il tribunale ha respinto la relativa eccezione sottolineando che l'udienza è stata fissata entro i 10 giorni dal momento di ricezione degli atti processuali, ma tale affermazione è erronea poiché l'istanza di riesame è stata depositata 1'8 novembre e non il 18 novembre. Ne consegue la inefficacia della misura cautelare per violazione del termine perentorio previsto dall'articolo 324 comma cinque cod. proc.pen.. 2.2 Nel merito il ricorrente deduce che dai dati probatori emerge alla stregua di un fatto notorio che il veicolo sottoposto a sequestro era condotto da una terza persona, stretto familiare dell'indagato. Non è condivisibile l'ordinanza impugnata laddove prevede una sorta di inversione dell'onere della prova a carico dell'ignaro indagato, mentre è principio giuridico consolidato che è illegittimo il sequestro del veicolo se condotto da una terza persona ed incombe sul pubblico ministero l'onere di dimostrare situazioni concrete da cui desumere l'esistenza di una condotta riconducibile ad un interesse di una terza persona estranea ai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1 Con la prima censura si sostiene l'inefficacia della misura cautelare per effetto della violazione del termine previsto dall'articolo 324 comma cinque cod.proc.pen., in forza del quale il tribunale deve emettere il provvedimento con cui respinge o accoglie la richiesta di riesame nel termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, a pena di inefficacia della misura cautelare. La censura è manifestamente infondata, poiché la norma fa riferimento agli atti del fascicolo su cui si basa la richiesta di misura e non soltanto all'istanza di riesame. Nel provvedimento impugnato il tribunale rileva che l'istanza di riesame è stata depositata a Benevento ed è pervenuta a Santa Maria Capua Vetere il 19 novembre. Gli atti del fascicolo processuale sono pervenuti al tribunale del riesame il 2 dicembre e l'udienza è stata fissata 1'8 dicembre. E' evidente che il termine non decorre dalla data di presentazione dell'istanza di riesame, ma dalla data di ricezione degli atti del fascicolo che, a detta del tribunale, sono pervenuti soltanto il 2 dicembre 2019, affermazione che non risulta contestata dal ricorrente. Il tribunale ha emesso il provvedimento di merito entro i 10 giorni previsti dalla norma suindicata, previa celebrazione dell'udienza camerale, nel rispetto dei termini di legge, conformandosi al dettato di questa Corte secondo cui, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari - nella specie di provvedimento di sequestro - nella ipotesi in cui la trasmissione degli atti al Tribunale sia frazionata, il termine dei dieci giorni, entro il quale deve intervenire la decisione, decorre dalla data nella quale 2 dieci giorni, entro il quale deve intervenire r. d-ecisibne, decorre dalla data nella qua9 gli atti siano acquisiti nella loro necessaria completezza (Sez. 1, n. 1386 del 31/03/1993 - dep. 11/05/1993, Giampaolo, Rv. 19470801). 1.2 Anche la seconda censura è manifestamente infondata poiché il ricorrente lamenta l'illegittimità del sequestro dell'autovettura di sua proprietà, assumendo che la condotta a lui contestata sia stata posta in essere dal figlio, che aveva la disponibilità del veicolo. Il tribunale ha adeguatamente risposto sul punto, precisando che il IN risulta indagato proprio nella sua qualità di proprietario del veicolo attraverso il quale è stato commesso il reato e che l'assunto difensivo che il veicolo fosse guidato dal figlio risulta al momento del tutto apodittico e privo di riscontro probatorio, in quanto tutti i documenti del fascicolo come anche il decreto di esecuzione del sequestro comprovano che il veicolo era nella sua disponibilità. Ma va in ogni caso rilevato che il sequestro preventivo non presuppone gravi indizi di colpevolezza nei confronti del titolare del bene sottoposto a sequestro, ma soltanto che si tratti di cosa pertinente al reato, la cui libera disponibilità possa aggravare le conseguenze o agevolare la commissione di altri reati. Anche recentemente è stato ribadito che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore,. sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cosé in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca). (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018 - dep. 20/12/2018, CERVINO AN, Rv. 27469101) 2.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Roma 7/7/2020 Il consigliere estensore Il Presidente M aniela NO DE CA tLLt-