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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile composta dai magistrati:
AR LI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Rossella MILONE Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello di cui al n. 1078/2024 R.G., promossa con ricorso in appello depositato in data 10/4/2024
da
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo e Annalisa Pelucchi ed elettivamente dom.to presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in via della Pt_1
Guastalla n. 6, come da delega in atti
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lista Controparte_1 ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore in , via Vincenzo Monti n. Pt_1
8, come da delega in atti,
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 240/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 4/3/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 11 per il : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_1 rejectis, - accogliere l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza resa nel giudizio RG 29256/2023 dal Tribunale di Milano, sez. I^ civile, n. 2410/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, notificata in data 11 marzo 2024, respingere l'opposizione proposta da confermando Parte_2
l'ordinanza n. 11414/2023 del 26 giugno 2023. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna”. per : “In via preliminare, dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello trattandosi di eccezioni nuove e/o l'improcedibilità per manifesta infondatezza del medesimo;
- Nel merito e in via principale, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 2410/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Dott.ssa Letizia D'Elia, pubblicata il 04.03.2024, all'esito del giudizio rubricato al R.G.N 29256/2023, e convalidare l'accoglimento del ricorso presentato dal sig. avverso CP_1
l'ordinanza n. 11414/2023 del 23 giugno 2023 emessa dal;
Parte_1
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, dell'appello proposto, modificare l'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 11414/2023 emessa dal in data 26.06.2023, riducendo la sanzione pecuniaria al Parte_1 minimo edittale e non applicando la confisca del mezzo targato XA812RD;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado In data 18/6/2023 la Polizia Locale di contestava a Pt_1 Controparte_1
(in via Harar n. 29) la violazione dell'art. 22, comma 2, della Legge Regionale Pt_1 della Lombardia n. 6/10, poiché sorpreso ad effettuare “commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione alle limitazioni stabilite dal Sindaco come da O.S. P.G. n. 186198/2011 e s.m.i. All'atto ispettivo l'attività era aperta e attiva. Nella località vietata sopra indicata in occasione della manifestazione “Concerto Tiziano Ferro” il trasgressore effettuava la vendita di una bottiglietta d'acqua cl.
0.50 come accertato dagli operanti alle ore 18.15. Acquirente generalizzato in separati atti. Sequestro merci e attrezzature n. 4/171/23 e sequestro veicolo n. 4/171/23/bis. Effettuati rilievi fotografici”.
pagina 2 di 11 La contestazione veniva elevata con il verbale n. 81262691. Gli operanti, oltre a indicare la sanzione pecuniaria applicabile, disponevano a carico del trasgressore il sequestro amministrativo delle merci (n. 30 bottiglie acqua da 50 cl, n. 6 bottiglie di bibita aloe da 50 cl, kg. 20 di frutta mista, indicate come immediatamente deperibili), delle attrezzature e dell'autoveicolo per uso speciale modello CP_2
GTDR75, targato XA812RD, meglio descritti nel verbale di sequestro amministrativo2. I beni sequestrati venivano successivamente confiscati con ordinanza n. 11414, emessa dall'ente territoriale in data 26/6/20233 con contestuale ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000,00.
Con ricorso depositato il 31/7/2023, proponeva opposizione Parte_3 avverso la summenzionata ordinanza, chiedendone, in via principale, l'annullamento e, in subordine, concludendo per la riduzione della sanzione pecuniaria al minimo edittale, con esclusione della confisca. A sostegno dell'opposizione il ricorrente contestava la sussistenza dell'illecito amministrativo e, comunque, la sproporzione della sanzione pecuniaria/confisca comminata, allegando:
-di essere titolare di regolare autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di tipo B (itinerante) n. 15566, rilasciata in data 16/5/2023 dal di Pt_1
; Pt_1
- che il giorno dell'accertamento, in occasione di un evento musicale, si era posizionato a circa un chilometro di distanza dalla Stadio San Siro-Meazza, convinto di poter sostare in quell'area, e di avere venduto una sola bottiglietta d'acqua del valore di € 1,00;
- di trovarsi in difficoltà economiche per il recente acquisto del mezzo e poiché con il solo reddito dell'attività commerciale provvedeva al sostentamento del nucleo familiare, in cui risultava inserita la figlia minore.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma Parte_1 dell'ordinanza impugnata. L'ente territoriale sosteneva che l'ordinanza del Sindaco P.G. n. 186198/2011 vietava espressamente il commercio itinerante in occasione di eventi sportivi o musicali nella zona di San Siro-Meazza, che ricomprendeva via Harar tra le aree interdette. All'udienza del 4/3/2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione e annullando l'ordinanza di confisca e di ingiunzione emessa dal , con conseguente restituzione a dei beni confiscati Parte_1 Parte_2
e condanna dell'ente territoriale al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Milano riteneva fondata l'opposizione, rilevando che l'ordinanza impugnata era priva di una motivazione concreta e puntuale, tale da giustificare le restrizioni imposte al commercio itinerante nella zona di San Siro-Meazza. Richiamato l'art. 22 della L.R. Lombardia n. 6/2010, il Giudice di primo grado:
- riteneva che eventuali limitazioni potessero essere introdotte solo in presenza di comprovate esigenze di viabilità, igiene o pubblico interesse;
- evidenziava come l' Ordinanza del Sindaco P.G. n. 186198/2011 e s.m.i. si limitassero a richiami generici, privi di un effettivo supporto argomentativo, facendo riferimento a esigenze di ordine pubblico e mobilità risalenti al 1992, senza alcun riscontro attuale;
- che l'assenza di una motivazione adeguata appariva difficilmente compatibile con “il divieto «di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa», in ragione della circostanza che «è già presente un numero di n. 96 operatori muniti di concessione di posteggio di cui n. 55 TA (panini e bibite) e n. 41 Non-TA (bandiere e gadget)»;
- che gli operanti non avevano accertato alcun concreto pregiudizio alla sicurezza o alla mobilità riconducibile alla condotta posta in essere, così come contestata. Ne conseguiva, previa la disapplicazione dell'Ordinanza del Sindaco P.G. n. 186198/2011 e s.m.i., l'annullamento dell'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione n. 11414/2023 impugnata.
Il giudizio di secondo grado Con ricorso in appello, depositato in data 10/4/2024, il impugnava la Parte_1 decisione, articolando un unico motivo di gravame rubricato “Erronea disapplicazione dell'ordinanza sindacale. Erronea interpretazione della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante: articoli 22, comma 2, 27, comma 6, 33, comma 1, e 16 comma 2 lett. k della l.r. 6/2010”.
In data 21/6/2024 si era costituito chiedendo il rigetto del gravame, in Parte_2 quanto inammissibile ex artt. 345 e 348-bis cpc e infondato nel merito.
All' odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti ed all'esito è stata pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli argomenti delle parti L'appellante, con articolato motivo di gravame, ha censurato la sentenza impugnata sotto molteplici profili. In particolare:
- ha contestato la disapplicazione dell'Ordinanza del Sindaco, ritenuta presupposto normativo della violazione contestata ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L.R. n. 6/2010 pagina 4 di 11 poiché, in tesi, eventuali considerazioni sulla sproporzione della sanzione avrebbero potuto incidere sulla sua entità, ma mai avrebbero potuto giustificare la disapplicazione di un atto generale previsto dalla legge;
- ha eccepito che il ricorrente non aveva sollevato specifiche censure sul provvedimento sanzionatorio né contestato la condotta materiale, sostenendo che il Tribunale di Milano aveva superato i limiti della disapplicazione incidentale previsti dall'art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E;
- ha ribadito la legittimità dell'Ordinanza del Sindaco P.G. n. 186198/2011 e s.m.i., evidenziando che il divieto di commercio itinerante nella zona dello stadio San Siro- Meazza durante eventi pubblici rispondeva a esigenze di sicurezza e gestione della mobilità, in considerazione dell'elevato afflusso di persone;
- ha affermato che la sanzione/confisca erano derivate dall'esercizio dell'attività commerciale in un'area espressamente vietata e che in occasione dell'accertamento la Polizia Locale aveva provveduto a rilievi fotografici4. L'appellato ha contestato il motivo d'appello formulato dall , Parte_4 ritenendolo privo di fondamento e ha riproposto la domanda subordinata di riduzione della sanzione e di esclusione della confisca, invocando i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in relazione al valore del mezzo confiscato e ai danni subiti durante il sequestro, per i quali ha ritenuto responsabile il ai sensi dell'art. 2051 Pt_1 Parte_1 cod. civ.
L'illecito amministrativo L'appello, a giudizio della Corte, è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. La normativa di riferimento, nel caso di specie, è costituita dalla Legge Regionale della Lombardia n. 6/2010, che contiene la disciplina in materia di commercio, riservata alla competenza c.d. residuale o esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. La potestà esclusiva attribuita alle Regioni in materia di commercio giustifica le prescrizioni, anche sanzionatorie, contenute nella legge regionale5. La violazione contestata all'appellato rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 2, L.R. cit., che dispone: “2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.” L'art. 27, comma 6-bis, L.R. cit. stabilisce che: “Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”. La definizione di “attrezzature”, ai fini dell'applicazione delle norme relative al commercio su aree pubbliche, è contenuta nell'art. 16, comma 2, lett. k), L.R. cit., che così recita: “attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci”. Le norme, che qui vengono in rilievo, rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, come si può desumere dall'art. 16 L.R. Lombardia n. 6/10, che al comma 1 recita: “La presente sezione (nella quale si collocano gli artt. 21 e 27 sopra richiamati) disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale” e, più in generale, dal rilievo che si tratta di norme volte a regolare aspetti della concorrenza fra imprese, materia disciplinata dal TFUE.
Il ha documentato che, con Ordinanza Sindacale P.G. 186198/2011 Parte_1 del 11/3/2011 e con successiva ordinanza di modifica e integrazione n. 290354/2016, sono state individuate le aree oggetto di divieti del commercio su area pubblica, effettuata in forma itinerante, nella zona di San Siro-Meazza nelle giornate in cui si svolgono manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative, con l'indicazione – per l'intera giornata- delle aree inibite all'attività di commercio.
Il verbale n. 8126269 del 18/6/2023, redatto dagli agenti della Polizia Locale di , Pt_1 attesta che all'atto dell'accertamento svolgeva attività di Controparte_1 commercio in via Harar, area ricompresa nel perimetro vietato dalle citate ordinanze sindacali, e che, in tale contesto, vendeva alle ore 18.15 una bottiglietta d'acqua da cl. 0,50. Come noto, il verbale dell'autorità accertatrice fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale (ex multis, cfr. Cass. civ. sez. II civ. n. 21405/2004; Cass. civ. sez. II n. 6819/2013; Cass. civ., sez. II n. 1764/2021). Il Comune di ha prodotto in giudizio anche rilievi fotografici, dai quali emerge Pt_1 non solo l'apertura dell'attività e la presenza dell'autoveicolo dell'appellato attrezzato per la vendita, ma anche la vendita di una bottiglietta d'acqua a due avventrici. non ha contestato il valore di piena prova ex art. 2700 cod. Parte_3 civ. del verbale di accertamento, ha genericamente negato di avere posta in essere l'attività di vendita e non ha formulato contestazioni in ordine ai rilievi fotografici prodotti. L'appellato ha eccepito l'assenza di responsabilità per avere ignorato, senza colpa, l'esistenza dello specifico divieto di vendita per cui è causa “convinto di poter sostare senza incorrere in alcun divieto essendosi fermato non nelle immediate vicinanze dello
pagina 6 di 11 Stadio e quindi in un'area in cui poter regolarmente svolgere la propria attività di commercio itinerante”6. Con tale linea difensiva, il ricorrente ha introdotto la questione della sua buona fede e dell'errore scusabile.
La giurisprudenza di legittimità, quanto all'elemento soggettivo, ritiene:
- che l'art. 3 della l. n. 689/81 ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere superata fornendo prova contraria di aver agito senza colpa7;
- che è onere del trasgressore dimostrare la violazione della norma in buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto e che ha rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della condotta materiale, il convincimento della liceità del suo operato8;
- che la responsabilità dell'autore della violazione non è esclusa dalla semplice ignoranza circa la sussistenza dei presupposti dell'illecito amministrativo contestato, ma occorre che tale stato non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza9. L'applicazione di tali principi, al caso oggetto di esame, porta la Corte a ritenere che il con la produzione documentale/fotografica in precedenza Parte_1 menzionata, ha fornito piena prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo contestato.
a contrario, non ha fornito prova di avere agito con Controparte_1
l'ordinaria diligenza, non potendo lo stesso aver ignorato l'ambito di operatività dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio a lui concessa e le disposizioni vigenti sin dal 2016. Tali conclusioni portano la Corte a discostarsi dalla pronuncia impugnata, in punto sussistenza dell'illecito amministrativo, risultando non dirimente la questione, valutata dal Giudice di primo grado d'ufficio, relativa all'assenza di un'adeguata motivazione del provvedimento amministrativo opposto. Il giudizio ex art. 22 l. n. 689/81 è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria da parte della p.A.. Il Giudice dell'opposizione è chiamato ai sensi dell'art. 23 l. n. 689/81 a ricostruire l'intero rapporto sanzionatorio, nei limiti dei motivi fatti valere dal trasgressore con il ricorso in opposizione. Nell'ordinanza opposta è descritta la condotta imputata a Controparte_1
(per avere effettuato la vendita in località vietata dall'Ordinanza Sindacale P.G. n. 186198/2011 e s.m.i.), con richiamo espresso all'art. 22, comma 2, della L.R. Lombardia n. 6/2010. Ne consegue che la violazione di tale disposizione, in relazione all'ordinanza n. 11414/2023, deve ritenersi accertata.
La sanzione pecuniaria e la confisca Ciò posto, la Corte è chiamata ad esaminare la congruità ai sensi dell'art. 11 della l. n. 689/81 della sanzione pecuniaria erogata e la legittimità della disposta confisca, che l'appellato ha ritenuto sproporzionate e irragionevoli. In tesi, la concreta tenuità della violazione (vendita di una bottiglietta d'acqua) e il valore dell'autoveicolo avrebbero dovuto portare il Giudice di primo grado a determinare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, senza confisca dei beni sequestrati, e ciò per garantire il rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale e della Corte CEDU, che escludono la legittimità di confische automatiche. Il ha ribadito la legittimità della confisca, richiamando la definizione Parte_1 di attrezzature data dall'art. 16, comma 2, lett. K della citata legge regionale e che espressamente ricomprende “i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione di merci”.
Richiamati i criteri di determinazione della sanzione amministrativa previsti dall'art. 11 l. n. 689/81, la Corte ritiene che una valutazione in concreto della condotta contestata all'appellato, la personalità del trasgressore (assenza di precedenti per analoghe violazioni e la titolarità di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio itinerante n. 15566) e le sue condizioni economiche (attività di commercio da cui trae redditi per il sostentamento del nucleo familiare con prole minore, quale circostanza allegata e non contestata dall'ente territoriale) giustifichino, in ossequio al principio di proporzionalità, la rideterminazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale (€ 500,00), con esclusione della confisca dei beni.
Quanto del provvedimento ablatorio di natura sanzionatoria, il Collegio ritiene di dare continuità a quanto già affermato, in un caso analogo, da questa Corte con sentenza n. 951/2025, ove si legge: “-risulta condivisibile la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto sproporzionata la sanzione accessoria della confisca dell'autoveicolo, in cumulo con la sanzione pecuniaria e la confisca delle merci, per la violazione commessa in concreto da soggetto munito di regolare autorizzazione al commercio itinerante (“effettuava la vendita di alimenti a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posizionatosi in precedenza”); -la legge regionale che prevede tale sanzione può, quindi, essere disapplicata per contrarietà all'art. 49 CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), che al comma 3 statuisce che “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”. La norma si riferisce testualmente ai «reati», ma, come osservato in dottrina, deve essere applicata a tutte le sanzioni che, pagina 8 di 11 secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, a sua volta ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU, abbiano carattere sostanzialmente penale. La sanzione accessoria della confisca, in cumulo con la sanzione pecuniaria e con la confisca delle merci, riveste carattere particolarmente afflittivo, privando il trasgressore di uno strumento necessario per svolgere l'attività lavorativa, e la norma che la prevede può, quindi, essere assimilata, ai fini che qui interessano, alle norme suscettibili di disapplicazione. La disapplicazione delle norme interne per contrasto con l'art. 49 cit. è stata ammessa dalla Corte di Giustizia con la sentenza CGUE 8.3.2022 C-205/20”.
Per una miglior comprensione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, la Corte ritiene utile riportare i paragrafi 31, 37 e 39 della citata decisione:
§ 31 “…il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili […] Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene, detto principio di proporzionalità, che l'articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo”;
§ 37 “…il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione, l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”;
§ 39 “…nell'ipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest'ultimo”. pagina 9 di 11 L'effetto diretto del principio di proporzionalità sancito dalla CGUE consente alla parte interessata di invocare il principio e di richiedere la disapplicazione di norme nazionali contrastanti, onde ottenere sanzioni più adeguate al caso concreto.
Il principio della proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto al disvalore del fatto illecito commesso, è stato riconosciuto - in ambito interno - anche dalla Corte Costituzionale10. Il principio trova il proprio fondamento nelle necessità di dare attuazione ad un sistema sanzionatorio che adempia, contestualmente, alla funzione di difesa sociale (interessi pubblici tutelati dalla disposizione che prevede l'illecito amministrativo) ed a quella di tutela delle posizioni dei singoli individui sulla base dell'art. 3 Cost.11. Con un recente intervento12 la Corte Costituzionale ha espressamente richiamato il cit. art. 49 CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), ricordando:
- che a tale disposizione sovranazionale “la Corte di giustizia ha attribuito recentemente effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri (Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, in causa C.205/20, NE). Effetto diretto che implica, in particolare, il potere del giudice nazionale di disapplicare, anche solo parzialmente, eventuali disposizioni statali che, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, lo vincolino a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità del reato”;
- che la tutela del primato del diritto dell'Unione può essere assicurata “sia da ciascun giudice attraverso il rimedio della disapplicazione della legge nazionale incompatibile nel caso concreto, sia da questa Corte attraverso la dichiarazione della sua illegittimità costituzionale per contrasto con la norma unionale”. Il principio di proporzionalità nella sanzione amministrativa impone che la sanzione sia adeguata, necessaria e non eccedente rispetto alla gravità della violazione commessa e all'obiettivo che l'amministrazione intende raggiungere. Questo principio, codificato anche nella legge 241/1990, mira a garantire un giusto bilanciamento tra la tutela dell'interesse pubblico e i diritti del cittadino, evitando misure eccessivamente gravose.
La sanzione, come rideterminata dalla Corte, risponde ai principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale. In tali conclusioni risultano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Regolamento delle spese di lite Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda e alla non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto dal nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2410/2024 del Controparte_1
Tribunale di Milano pubblicata in data 4/3/2024, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata ridetermina in € 500,00 la sanzione pecuniaria di cui all'ordinanza prot. n. 11414/2023 del Comune di Milano Direzione Sicurezza Urbana del 26/6/2023 e conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la predetta ordinanza relativamente alla disposta confisca;
- dichiara le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, in data 24/9/2025
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente AR Galioto
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. n. 2 fascicolo di primo grado del . Parte_1 2 Doc. 3 fascicolo di primo grado del . Parte_1 3 Doc. 1 fascicolo di primo grado del . Parte_1 pagina 3 di 11 4 Doc. n. 6 del fascicolo di parte del . Parte_1 5 Corte Cost. n. 199/2006. pagina 5 di 11 6 Ricorso ex art. 22 l. n. 689/81 pag. 2 e 3. 7 Cass. sez. II civ. n. 13610/2007. 8 Cass. sez. II ord. n. 20219/2018. 9 Cass. sez. Lav. n. 6018/2019. pagina 7 di 11 10 Corte Costituzionale sentenza n. 246/2022. 11 Corte Costituzionale sentenza n. 112/2019. 12 Corte Costituzionale sentenza n. 7/2025. pagina 10 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile composta dai magistrati:
AR LI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Rossella MILONE Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello di cui al n. 1078/2024 R.G., promossa con ricorso in appello depositato in data 10/4/2024
da
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo e Annalisa Pelucchi ed elettivamente dom.to presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in via della Pt_1
Guastalla n. 6, come da delega in atti
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lista Controparte_1 ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore in , via Vincenzo Monti n. Pt_1
8, come da delega in atti,
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 240/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 4/3/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 11 per il : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_1 rejectis, - accogliere l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza resa nel giudizio RG 29256/2023 dal Tribunale di Milano, sez. I^ civile, n. 2410/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, notificata in data 11 marzo 2024, respingere l'opposizione proposta da confermando Parte_2
l'ordinanza n. 11414/2023 del 26 giugno 2023. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna”. per : “In via preliminare, dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello trattandosi di eccezioni nuove e/o l'improcedibilità per manifesta infondatezza del medesimo;
- Nel merito e in via principale, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 2410/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Dott.ssa Letizia D'Elia, pubblicata il 04.03.2024, all'esito del giudizio rubricato al R.G.N 29256/2023, e convalidare l'accoglimento del ricorso presentato dal sig. avverso CP_1
l'ordinanza n. 11414/2023 del 23 giugno 2023 emessa dal;
Parte_1
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, dell'appello proposto, modificare l'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 11414/2023 emessa dal in data 26.06.2023, riducendo la sanzione pecuniaria al Parte_1 minimo edittale e non applicando la confisca del mezzo targato XA812RD;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado In data 18/6/2023 la Polizia Locale di contestava a Pt_1 Controparte_1
(in via Harar n. 29) la violazione dell'art. 22, comma 2, della Legge Regionale Pt_1 della Lombardia n. 6/10, poiché sorpreso ad effettuare “commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione alle limitazioni stabilite dal Sindaco come da O.S. P.G. n. 186198/2011 e s.m.i. All'atto ispettivo l'attività era aperta e attiva. Nella località vietata sopra indicata in occasione della manifestazione “Concerto Tiziano Ferro” il trasgressore effettuava la vendita di una bottiglietta d'acqua cl.
0.50 come accertato dagli operanti alle ore 18.15. Acquirente generalizzato in separati atti. Sequestro merci e attrezzature n. 4/171/23 e sequestro veicolo n. 4/171/23/bis. Effettuati rilievi fotografici”.
pagina 2 di 11 La contestazione veniva elevata con il verbale n. 81262691. Gli operanti, oltre a indicare la sanzione pecuniaria applicabile, disponevano a carico del trasgressore il sequestro amministrativo delle merci (n. 30 bottiglie acqua da 50 cl, n. 6 bottiglie di bibita aloe da 50 cl, kg. 20 di frutta mista, indicate come immediatamente deperibili), delle attrezzature e dell'autoveicolo per uso speciale modello CP_2
GTDR75, targato XA812RD, meglio descritti nel verbale di sequestro amministrativo2. I beni sequestrati venivano successivamente confiscati con ordinanza n. 11414, emessa dall'ente territoriale in data 26/6/20233 con contestuale ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000,00.
Con ricorso depositato il 31/7/2023, proponeva opposizione Parte_3 avverso la summenzionata ordinanza, chiedendone, in via principale, l'annullamento e, in subordine, concludendo per la riduzione della sanzione pecuniaria al minimo edittale, con esclusione della confisca. A sostegno dell'opposizione il ricorrente contestava la sussistenza dell'illecito amministrativo e, comunque, la sproporzione della sanzione pecuniaria/confisca comminata, allegando:
-di essere titolare di regolare autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di tipo B (itinerante) n. 15566, rilasciata in data 16/5/2023 dal di Pt_1
; Pt_1
- che il giorno dell'accertamento, in occasione di un evento musicale, si era posizionato a circa un chilometro di distanza dalla Stadio San Siro-Meazza, convinto di poter sostare in quell'area, e di avere venduto una sola bottiglietta d'acqua del valore di € 1,00;
- di trovarsi in difficoltà economiche per il recente acquisto del mezzo e poiché con il solo reddito dell'attività commerciale provvedeva al sostentamento del nucleo familiare, in cui risultava inserita la figlia minore.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma Parte_1 dell'ordinanza impugnata. L'ente territoriale sosteneva che l'ordinanza del Sindaco P.G. n. 186198/2011 vietava espressamente il commercio itinerante in occasione di eventi sportivi o musicali nella zona di San Siro-Meazza, che ricomprendeva via Harar tra le aree interdette. All'udienza del 4/3/2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione e annullando l'ordinanza di confisca e di ingiunzione emessa dal , con conseguente restituzione a dei beni confiscati Parte_1 Parte_2
e condanna dell'ente territoriale al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Milano riteneva fondata l'opposizione, rilevando che l'ordinanza impugnata era priva di una motivazione concreta e puntuale, tale da giustificare le restrizioni imposte al commercio itinerante nella zona di San Siro-Meazza. Richiamato l'art. 22 della L.R. Lombardia n. 6/2010, il Giudice di primo grado:
- riteneva che eventuali limitazioni potessero essere introdotte solo in presenza di comprovate esigenze di viabilità, igiene o pubblico interesse;
- evidenziava come l' Ordinanza del Sindaco P.G. n. 186198/2011 e s.m.i. si limitassero a richiami generici, privi di un effettivo supporto argomentativo, facendo riferimento a esigenze di ordine pubblico e mobilità risalenti al 1992, senza alcun riscontro attuale;
- che l'assenza di una motivazione adeguata appariva difficilmente compatibile con “il divieto «di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa», in ragione della circostanza che «è già presente un numero di n. 96 operatori muniti di concessione di posteggio di cui n. 55 TA (panini e bibite) e n. 41 Non-TA (bandiere e gadget)»;
- che gli operanti non avevano accertato alcun concreto pregiudizio alla sicurezza o alla mobilità riconducibile alla condotta posta in essere, così come contestata. Ne conseguiva, previa la disapplicazione dell'Ordinanza del Sindaco P.G. n. 186198/2011 e s.m.i., l'annullamento dell'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione n. 11414/2023 impugnata.
Il giudizio di secondo grado Con ricorso in appello, depositato in data 10/4/2024, il impugnava la Parte_1 decisione, articolando un unico motivo di gravame rubricato “Erronea disapplicazione dell'ordinanza sindacale. Erronea interpretazione della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante: articoli 22, comma 2, 27, comma 6, 33, comma 1, e 16 comma 2 lett. k della l.r. 6/2010”.
In data 21/6/2024 si era costituito chiedendo il rigetto del gravame, in Parte_2 quanto inammissibile ex artt. 345 e 348-bis cpc e infondato nel merito.
All' odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti ed all'esito è stata pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli argomenti delle parti L'appellante, con articolato motivo di gravame, ha censurato la sentenza impugnata sotto molteplici profili. In particolare:
- ha contestato la disapplicazione dell'Ordinanza del Sindaco, ritenuta presupposto normativo della violazione contestata ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L.R. n. 6/2010 pagina 4 di 11 poiché, in tesi, eventuali considerazioni sulla sproporzione della sanzione avrebbero potuto incidere sulla sua entità, ma mai avrebbero potuto giustificare la disapplicazione di un atto generale previsto dalla legge;
- ha eccepito che il ricorrente non aveva sollevato specifiche censure sul provvedimento sanzionatorio né contestato la condotta materiale, sostenendo che il Tribunale di Milano aveva superato i limiti della disapplicazione incidentale previsti dall'art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E;
- ha ribadito la legittimità dell'Ordinanza del Sindaco P.G. n. 186198/2011 e s.m.i., evidenziando che il divieto di commercio itinerante nella zona dello stadio San Siro- Meazza durante eventi pubblici rispondeva a esigenze di sicurezza e gestione della mobilità, in considerazione dell'elevato afflusso di persone;
- ha affermato che la sanzione/confisca erano derivate dall'esercizio dell'attività commerciale in un'area espressamente vietata e che in occasione dell'accertamento la Polizia Locale aveva provveduto a rilievi fotografici4. L'appellato ha contestato il motivo d'appello formulato dall , Parte_4 ritenendolo privo di fondamento e ha riproposto la domanda subordinata di riduzione della sanzione e di esclusione della confisca, invocando i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in relazione al valore del mezzo confiscato e ai danni subiti durante il sequestro, per i quali ha ritenuto responsabile il ai sensi dell'art. 2051 Pt_1 Parte_1 cod. civ.
L'illecito amministrativo L'appello, a giudizio della Corte, è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. La normativa di riferimento, nel caso di specie, è costituita dalla Legge Regionale della Lombardia n. 6/2010, che contiene la disciplina in materia di commercio, riservata alla competenza c.d. residuale o esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. La potestà esclusiva attribuita alle Regioni in materia di commercio giustifica le prescrizioni, anche sanzionatorie, contenute nella legge regionale5. La violazione contestata all'appellato rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 2, L.R. cit., che dispone: “2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.” L'art. 27, comma 6-bis, L.R. cit. stabilisce che: “Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”. La definizione di “attrezzature”, ai fini dell'applicazione delle norme relative al commercio su aree pubbliche, è contenuta nell'art. 16, comma 2, lett. k), L.R. cit., che così recita: “attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci”. Le norme, che qui vengono in rilievo, rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, come si può desumere dall'art. 16 L.R. Lombardia n. 6/10, che al comma 1 recita: “La presente sezione (nella quale si collocano gli artt. 21 e 27 sopra richiamati) disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale” e, più in generale, dal rilievo che si tratta di norme volte a regolare aspetti della concorrenza fra imprese, materia disciplinata dal TFUE.
Il ha documentato che, con Ordinanza Sindacale P.G. 186198/2011 Parte_1 del 11/3/2011 e con successiva ordinanza di modifica e integrazione n. 290354/2016, sono state individuate le aree oggetto di divieti del commercio su area pubblica, effettuata in forma itinerante, nella zona di San Siro-Meazza nelle giornate in cui si svolgono manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative, con l'indicazione – per l'intera giornata- delle aree inibite all'attività di commercio.
Il verbale n. 8126269 del 18/6/2023, redatto dagli agenti della Polizia Locale di , Pt_1 attesta che all'atto dell'accertamento svolgeva attività di Controparte_1 commercio in via Harar, area ricompresa nel perimetro vietato dalle citate ordinanze sindacali, e che, in tale contesto, vendeva alle ore 18.15 una bottiglietta d'acqua da cl. 0,50. Come noto, il verbale dell'autorità accertatrice fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale (ex multis, cfr. Cass. civ. sez. II civ. n. 21405/2004; Cass. civ. sez. II n. 6819/2013; Cass. civ., sez. II n. 1764/2021). Il Comune di ha prodotto in giudizio anche rilievi fotografici, dai quali emerge Pt_1 non solo l'apertura dell'attività e la presenza dell'autoveicolo dell'appellato attrezzato per la vendita, ma anche la vendita di una bottiglietta d'acqua a due avventrici. non ha contestato il valore di piena prova ex art. 2700 cod. Parte_3 civ. del verbale di accertamento, ha genericamente negato di avere posta in essere l'attività di vendita e non ha formulato contestazioni in ordine ai rilievi fotografici prodotti. L'appellato ha eccepito l'assenza di responsabilità per avere ignorato, senza colpa, l'esistenza dello specifico divieto di vendita per cui è causa “convinto di poter sostare senza incorrere in alcun divieto essendosi fermato non nelle immediate vicinanze dello
pagina 6 di 11 Stadio e quindi in un'area in cui poter regolarmente svolgere la propria attività di commercio itinerante”6. Con tale linea difensiva, il ricorrente ha introdotto la questione della sua buona fede e dell'errore scusabile.
La giurisprudenza di legittimità, quanto all'elemento soggettivo, ritiene:
- che l'art. 3 della l. n. 689/81 ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere superata fornendo prova contraria di aver agito senza colpa7;
- che è onere del trasgressore dimostrare la violazione della norma in buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto e che ha rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della condotta materiale, il convincimento della liceità del suo operato8;
- che la responsabilità dell'autore della violazione non è esclusa dalla semplice ignoranza circa la sussistenza dei presupposti dell'illecito amministrativo contestato, ma occorre che tale stato non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza9. L'applicazione di tali principi, al caso oggetto di esame, porta la Corte a ritenere che il con la produzione documentale/fotografica in precedenza Parte_1 menzionata, ha fornito piena prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo contestato.
a contrario, non ha fornito prova di avere agito con Controparte_1
l'ordinaria diligenza, non potendo lo stesso aver ignorato l'ambito di operatività dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio a lui concessa e le disposizioni vigenti sin dal 2016. Tali conclusioni portano la Corte a discostarsi dalla pronuncia impugnata, in punto sussistenza dell'illecito amministrativo, risultando non dirimente la questione, valutata dal Giudice di primo grado d'ufficio, relativa all'assenza di un'adeguata motivazione del provvedimento amministrativo opposto. Il giudizio ex art. 22 l. n. 689/81 è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria da parte della p.A.. Il Giudice dell'opposizione è chiamato ai sensi dell'art. 23 l. n. 689/81 a ricostruire l'intero rapporto sanzionatorio, nei limiti dei motivi fatti valere dal trasgressore con il ricorso in opposizione. Nell'ordinanza opposta è descritta la condotta imputata a Controparte_1
(per avere effettuato la vendita in località vietata dall'Ordinanza Sindacale P.G. n. 186198/2011 e s.m.i.), con richiamo espresso all'art. 22, comma 2, della L.R. Lombardia n. 6/2010. Ne consegue che la violazione di tale disposizione, in relazione all'ordinanza n. 11414/2023, deve ritenersi accertata.
La sanzione pecuniaria e la confisca Ciò posto, la Corte è chiamata ad esaminare la congruità ai sensi dell'art. 11 della l. n. 689/81 della sanzione pecuniaria erogata e la legittimità della disposta confisca, che l'appellato ha ritenuto sproporzionate e irragionevoli. In tesi, la concreta tenuità della violazione (vendita di una bottiglietta d'acqua) e il valore dell'autoveicolo avrebbero dovuto portare il Giudice di primo grado a determinare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, senza confisca dei beni sequestrati, e ciò per garantire il rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale e della Corte CEDU, che escludono la legittimità di confische automatiche. Il ha ribadito la legittimità della confisca, richiamando la definizione Parte_1 di attrezzature data dall'art. 16, comma 2, lett. K della citata legge regionale e che espressamente ricomprende “i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione di merci”.
Richiamati i criteri di determinazione della sanzione amministrativa previsti dall'art. 11 l. n. 689/81, la Corte ritiene che una valutazione in concreto della condotta contestata all'appellato, la personalità del trasgressore (assenza di precedenti per analoghe violazioni e la titolarità di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio itinerante n. 15566) e le sue condizioni economiche (attività di commercio da cui trae redditi per il sostentamento del nucleo familiare con prole minore, quale circostanza allegata e non contestata dall'ente territoriale) giustifichino, in ossequio al principio di proporzionalità, la rideterminazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale (€ 500,00), con esclusione della confisca dei beni.
Quanto del provvedimento ablatorio di natura sanzionatoria, il Collegio ritiene di dare continuità a quanto già affermato, in un caso analogo, da questa Corte con sentenza n. 951/2025, ove si legge: “-risulta condivisibile la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto sproporzionata la sanzione accessoria della confisca dell'autoveicolo, in cumulo con la sanzione pecuniaria e la confisca delle merci, per la violazione commessa in concreto da soggetto munito di regolare autorizzazione al commercio itinerante (“effettuava la vendita di alimenti a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posizionatosi in precedenza”); -la legge regionale che prevede tale sanzione può, quindi, essere disapplicata per contrarietà all'art. 49 CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), che al comma 3 statuisce che “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”. La norma si riferisce testualmente ai «reati», ma, come osservato in dottrina, deve essere applicata a tutte le sanzioni che, pagina 8 di 11 secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, a sua volta ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU, abbiano carattere sostanzialmente penale. La sanzione accessoria della confisca, in cumulo con la sanzione pecuniaria e con la confisca delle merci, riveste carattere particolarmente afflittivo, privando il trasgressore di uno strumento necessario per svolgere l'attività lavorativa, e la norma che la prevede può, quindi, essere assimilata, ai fini che qui interessano, alle norme suscettibili di disapplicazione. La disapplicazione delle norme interne per contrasto con l'art. 49 cit. è stata ammessa dalla Corte di Giustizia con la sentenza CGUE 8.3.2022 C-205/20”.
Per una miglior comprensione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, la Corte ritiene utile riportare i paragrafi 31, 37 e 39 della citata decisione:
§ 31 “…il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili […] Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene, detto principio di proporzionalità, che l'articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo”;
§ 37 “…il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione, l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”;
§ 39 “…nell'ipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest'ultimo”. pagina 9 di 11 L'effetto diretto del principio di proporzionalità sancito dalla CGUE consente alla parte interessata di invocare il principio e di richiedere la disapplicazione di norme nazionali contrastanti, onde ottenere sanzioni più adeguate al caso concreto.
Il principio della proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto al disvalore del fatto illecito commesso, è stato riconosciuto - in ambito interno - anche dalla Corte Costituzionale10. Il principio trova il proprio fondamento nelle necessità di dare attuazione ad un sistema sanzionatorio che adempia, contestualmente, alla funzione di difesa sociale (interessi pubblici tutelati dalla disposizione che prevede l'illecito amministrativo) ed a quella di tutela delle posizioni dei singoli individui sulla base dell'art. 3 Cost.11. Con un recente intervento12 la Corte Costituzionale ha espressamente richiamato il cit. art. 49 CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), ricordando:
- che a tale disposizione sovranazionale “la Corte di giustizia ha attribuito recentemente effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri (Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, in causa C.205/20, NE). Effetto diretto che implica, in particolare, il potere del giudice nazionale di disapplicare, anche solo parzialmente, eventuali disposizioni statali che, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, lo vincolino a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità del reato”;
- che la tutela del primato del diritto dell'Unione può essere assicurata “sia da ciascun giudice attraverso il rimedio della disapplicazione della legge nazionale incompatibile nel caso concreto, sia da questa Corte attraverso la dichiarazione della sua illegittimità costituzionale per contrasto con la norma unionale”. Il principio di proporzionalità nella sanzione amministrativa impone che la sanzione sia adeguata, necessaria e non eccedente rispetto alla gravità della violazione commessa e all'obiettivo che l'amministrazione intende raggiungere. Questo principio, codificato anche nella legge 241/1990, mira a garantire un giusto bilanciamento tra la tutela dell'interesse pubblico e i diritti del cittadino, evitando misure eccessivamente gravose.
La sanzione, come rideterminata dalla Corte, risponde ai principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale. In tali conclusioni risultano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Regolamento delle spese di lite Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda e alla non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto dal nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2410/2024 del Controparte_1
Tribunale di Milano pubblicata in data 4/3/2024, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata ridetermina in € 500,00 la sanzione pecuniaria di cui all'ordinanza prot. n. 11414/2023 del Comune di Milano Direzione Sicurezza Urbana del 26/6/2023 e conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la predetta ordinanza relativamente alla disposta confisca;
- dichiara le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, in data 24/9/2025
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente AR Galioto
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. n. 2 fascicolo di primo grado del . Parte_1 2 Doc. 3 fascicolo di primo grado del . Parte_1 3 Doc. 1 fascicolo di primo grado del . Parte_1 pagina 3 di 11 4 Doc. n. 6 del fascicolo di parte del . Parte_1 5 Corte Cost. n. 199/2006. pagina 5 di 11 6 Ricorso ex art. 22 l. n. 689/81 pag. 2 e 3. 7 Cass. sez. II civ. n. 13610/2007. 8 Cass. sez. II ord. n. 20219/2018. 9 Cass. sez. Lav. n. 6018/2019. pagina 7 di 11 10 Corte Costituzionale sentenza n. 246/2022. 11 Corte Costituzionale sentenza n. 112/2019. 12 Corte Costituzionale sentenza n. 7/2025. pagina 10 di 11