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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/09/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 331/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a [...], il [...], residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv. Gerolamo Osso (c.f.: C.F._2
- indirizzo di posta elettronica certificata: numero di fax:
[...] Email_1 0982.41579), in virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio sito in AN (CS) alla Via Dogana, 251/E la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: ), nato ad [...], il [...], ivi residente, alla CP_1 CodiceFiscale_3 Via Tamerici, 5 e rappresentato. e difeso dall'avv. Roberta Procopio (C.F. CodiceFiscale_4
- indirizzo di posta elettronica: - numero fax: 0982.41579), in Email_2 virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio sito in AN (CS) alla Via Dogana, 251/E la parte è elettivamente domiciliata.
- Ricorrenti -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato Parte_1 CP_1 il 21.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Cervaro (FR) il 16.05.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 dello stesso comune al n. 2 parte II serie A, precisando che dalla loro unione è nato il [...] a [...] il figlio Persona_1 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la IG.ra è disoccupata, mentre il IG. è dipendente della società Parte_1 CP_1
Alstom Ferroviaria s.p.a. e percepisce una retribuzione lorda annua di circa €35.000,00;
- che da diverso tempo a questa parte sono nati forti contrasti tra di loro a causa della profonda incompatibilità dei rispettivi caratteri, sicché il loro rapporto è andato progressivamente deteriorandosi, rendendo l'unione coniugale assolutamente intollerabile, nonché pregiudizievole per l'interesse di entrambi e del figlio.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 CP_1
.
[...]
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno più opportuno i rispettivi domicili, residenze e dimore;
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento Per_1 condiviso, ma con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale sita in AN (CS), alla Via Tamerici, 5 resta assegnata al marito, con tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici attualmente esistenti. A decorrere dal mese di settembre 2025 la IG.ra trasferirà la propria abitazione di residenza unitamente a Parte_1 quella del figlio nel Comune di Cervaro (FR), alla Via Taverna Vecchia, 1, presso la casa dei genitori e porterà con sé gli effetti personali e la biancheria;
4) il IG. , stante la distanza ed il lavoro svolto da quest'ultimo, potrà tenere con sé il CP_1 figlio liberamente compatibilmente con gli impegni scolastici di e con l'attività Per_1 lavorativa svolta dal medesimo genitore;
5) le festività ricorrenti (24 o 25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, Pasqua o Pasquetta, 25 aprile o 1 maggio) saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre. Nel periodo Natalizio il figlio resterà alternativamente con i genitori dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1 di ciascun anno. Inoltre, il papà, durante il periodo estivo, potrà tenere con sé il figlio per 3 settimane consecutive, periodo che coinciderà con le proprie ferie estive, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. potrà trascorrere con il padre, Per_1 la festa del papà ed il compleanno dello stesso. Le ricorrenze del minore saranno festeggiate dai genitori di comune accordo. Il padre potrà comunicare telefonicamente o per videochiamata con il bambino mediante il telefonino cellulare già in possesso di . La Per_1 madre ed il padre si impegnano, in caso di malattia del figlio, ad avvertire tempestivamente l'altro genitore e a mantenerlo aggiornato sulle condizioni di salute;
in caso di malattia il padre potrà fare visita alla stessa presso la sua abitazione previo accordo telefonico con la madre.
6) il IG. corrisponderà alla moglie per il mantenimento del figlio un assegno mensile CP_1 di €700,00 (settecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dalla data di allontanamento della moglie dalla casa coniugale. Gli assegni per il nucleo familiare dovranno essere percepiti interamente dalla IG.ra . Parte_1
7) le spese straordinarie extra assegno, sono poste a carico delle parti nella misura del 50%.
8) i coniugi con la sottoscrizione del presente atto acconsentono al rilascio dei reciproci passaporti e di quello del minore.
9) le parti, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico, e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa l'una nei confronti dell'altra.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 331/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in relazione al Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario contratto in Cervaro (FR) il 16.05.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 dello stesso comune al n. 2 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Cervaro (FR) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Cervaro (FR) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 331/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a [...], il [...], residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv. Gerolamo Osso (c.f.: C.F._2
- indirizzo di posta elettronica certificata: numero di fax:
[...] Email_1 0982.41579), in virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio sito in AN (CS) alla Via Dogana, 251/E la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: ), nato ad [...], il [...], ivi residente, alla CP_1 CodiceFiscale_3 Via Tamerici, 5 e rappresentato. e difeso dall'avv. Roberta Procopio (C.F. CodiceFiscale_4
- indirizzo di posta elettronica: - numero fax: 0982.41579), in Email_2 virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio sito in AN (CS) alla Via Dogana, 251/E la parte è elettivamente domiciliata.
- Ricorrenti -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato Parte_1 CP_1 il 21.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Cervaro (FR) il 16.05.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 dello stesso comune al n. 2 parte II serie A, precisando che dalla loro unione è nato il [...] a [...] il figlio Persona_1 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la IG.ra è disoccupata, mentre il IG. è dipendente della società Parte_1 CP_1
Alstom Ferroviaria s.p.a. e percepisce una retribuzione lorda annua di circa €35.000,00;
- che da diverso tempo a questa parte sono nati forti contrasti tra di loro a causa della profonda incompatibilità dei rispettivi caratteri, sicché il loro rapporto è andato progressivamente deteriorandosi, rendendo l'unione coniugale assolutamente intollerabile, nonché pregiudizievole per l'interesse di entrambi e del figlio.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 CP_1
.
[...]
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno più opportuno i rispettivi domicili, residenze e dimore;
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento Per_1 condiviso, ma con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale sita in AN (CS), alla Via Tamerici, 5 resta assegnata al marito, con tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici attualmente esistenti. A decorrere dal mese di settembre 2025 la IG.ra trasferirà la propria abitazione di residenza unitamente a Parte_1 quella del figlio nel Comune di Cervaro (FR), alla Via Taverna Vecchia, 1, presso la casa dei genitori e porterà con sé gli effetti personali e la biancheria;
4) il IG. , stante la distanza ed il lavoro svolto da quest'ultimo, potrà tenere con sé il CP_1 figlio liberamente compatibilmente con gli impegni scolastici di e con l'attività Per_1 lavorativa svolta dal medesimo genitore;
5) le festività ricorrenti (24 o 25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, Pasqua o Pasquetta, 25 aprile o 1 maggio) saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre. Nel periodo Natalizio il figlio resterà alternativamente con i genitori dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1 di ciascun anno. Inoltre, il papà, durante il periodo estivo, potrà tenere con sé il figlio per 3 settimane consecutive, periodo che coinciderà con le proprie ferie estive, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. potrà trascorrere con il padre, Per_1 la festa del papà ed il compleanno dello stesso. Le ricorrenze del minore saranno festeggiate dai genitori di comune accordo. Il padre potrà comunicare telefonicamente o per videochiamata con il bambino mediante il telefonino cellulare già in possesso di . La Per_1 madre ed il padre si impegnano, in caso di malattia del figlio, ad avvertire tempestivamente l'altro genitore e a mantenerlo aggiornato sulle condizioni di salute;
in caso di malattia il padre potrà fare visita alla stessa presso la sua abitazione previo accordo telefonico con la madre.
6) il IG. corrisponderà alla moglie per il mantenimento del figlio un assegno mensile CP_1 di €700,00 (settecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dalla data di allontanamento della moglie dalla casa coniugale. Gli assegni per il nucleo familiare dovranno essere percepiti interamente dalla IG.ra . Parte_1
7) le spese straordinarie extra assegno, sono poste a carico delle parti nella misura del 50%.
8) i coniugi con la sottoscrizione del presente atto acconsentono al rilascio dei reciproci passaporti e di quello del minore.
9) le parti, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico, e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa l'una nei confronti dell'altra.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 331/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in relazione al Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario contratto in Cervaro (FR) il 16.05.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 dello stesso comune al n. 2 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Cervaro (FR) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Cervaro (FR) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo