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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/10/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2647/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZA ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to RUFFINI MILENA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con sentenza n. 89/2020, pubblicata il 04/02/2020 e passata in giudicato– R.G. 3134/2019 – Tribunale Ordinario di PO;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], CP_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , nato a Persona_1
PO (PN) il 24/02/2013;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti in data
17/03/2025, depositate da parte ricorrente in data 16/04/2025 e confermate nelle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 12/09/2025 e cioè “1)
Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente con la madre presso l'abitazione di costei in via Graziani n. 11 a
TA (PN);
2) Prevedere che la madre, sig.ra possa adottare in autonomia Parte_1
Per le decisioni ordinarie inerenti alla vita quotidiana del figlio , in ambito scolastico (ivi compresi permessi per attività extra curriculari e gite scolastiche), extra-scolastico, sportivo e ludico-ricreativo (quali svolgimento attività extra scolastiche, sportive, frequenza centri estivi, ecc). Resta inteso che le decisioni comportanti spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa dovranno essere concordate tra i genitori;
3) Disporre che, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del
Per figlio minore e tenendo in debita considerazione la sua volontà, il padre,
Per
tenga con sé il figlio minore , secondo il seguente Controparte_1
calendario da concordare all'inizio di ogni mese:
I. nelle settimane in cui il padre avrà il turno di mattina: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il martedi' ed il giovedi',
con prelievo alle ore 14:30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21:00;
II. nelle settimane in cui il padre avrà il turno di pomeriggio: un pomeriggio infrasettimanale, con prelievo alle ore 14:30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21:00;
III. a fine settimana alternati, con prelievo il venerdi' alle 14:30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21:00 della domenica;
2 4) Disporre che le vacanze estive vengano equamente ripartire tra la madre e il padre che, entro il 30 maggio di ogni anno e secondo il principio dell'alternanza, concorderanno tra loro i periodi di frequentazione. I periodi di
Per frequentazione estiva del padre con il figlio saranno di 15 giorni consecutivi, o almeno 7 consecutivi;
5) Disporre che il periodo di vacanze natalizie venga equamente suddiviso tra i genitori, indicativamente e preferibilmente per “intere” settimane, ossia dal
23 al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e così via ad anni alterni. Ugualmente avverrà per le vacanze pasquali, da suddividersi in tre giorni ciascuno tra i genitori. Anche in questo caso disporsi che sia il padre a curare il recupero ed il trasporto del figlio da e per l'abitazione materna. Liberi i genitori di accordarsi diversamente nel preminente interesse del minore, ma sempre con un congruo preavviso.
6) Disporre che il signor versi alla signora Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento
Per ordinario del figlio minore , fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Tale somma sarà versata in via anticipata ed in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se in aumento. Rispetto alle modalità di versamento dell'assegno di mantenimento le parti hanno anche raggiunto un accordo, come da scrittura privata sottoscritta il 31.01.2025 che si allega alle presenti conclusioni.
7) Disporre che le spese straordinarie, secondo quanto statuito nel Protocollo
in uso presso il Tribunale di PO, siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le detrazioni fiscali;
8) Disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito al 100% dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di Parte_1
entrambi i genitori al 50%;
3 9) Ferme le ulteriori condizioni della sentenza di scioglimento di matrimonio.
10) Spese di lite interamente rifuse, con accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/05/2023, ha avanzato Parte_1
domanda di modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la sopravvenienza del mancato rispetto del resistente agli accordi assunti con lo scioglimento del matrimonio, sia in punto frequentazione sia in punto mantenimento dei figli. La stessa ha dichiarato che il resistente ha da sempre modificato e adattato di volta in volta, in base alle sue esigenze personali e lavorative, il calendario di visite padre-figli concordato in sede divorzile. Ha
dichiarato, inoltre, che il resistente si è risposato e si è trasferito definitivamente a Busto Arsizio (VA) ad agosto 2022. Tale distanza logistica ha comportato, pertanto, che le visite con i figli, già rade e discontinue, cessassero
Per del tutto, soprattutto con il minore . Infatti, la ricorrente ha dichiarato che quest'ultimo vive esclusivamente con la madre, la quale si occupa del figlio da sola sia dal punto di vista morale-educativo sia dal punto di vista pratico-
organizzativo. Rispetto al figlio , invece, dopo un periodo di convivenza CP_2
presso la nuova residenza del padre, la ricorrente ha sottolineato che il loro rapporto si è definitivamente deteriorato nell'estate del 2022, a causa di continue liti, sfociate nella cacciata di casa di da parte della nuova moglie CP_2
del di lui padre, senza alcuna sua opposizione. Riguardo al mantenimento dei figli, la ricorrente ha dichiarato che il resistente, di sua sponte e senza confrontarsi con la ricorrente, ha sospeso il contributo al mantenimento per il figlio;
tale sua sospensione è stata dal padre giustificata con la presa in CP_2
servizio di presso un ristorante a Varese, che gli ha offerto un lavoro CP_2
Per stagionale a luglio 2022. In merito al figlio , invece, la ricorrente ha dichiarato che va apportata una revisione al contributo del minore in quanto,
rispetto ai tempi del divorzio, sono sopravvenuti motivi per addivenire ad un
4 Per aumento del contributo paterno a favore di , poiché è sopraggiunta una riduzione dei tempi di frequentazione, un aumento delle esigenze del figlio e un miglioramento delle condizioni economiche del padre, il tutto documentato dalla stessa ricorrente in ricorso. Con tale domanda, pertanto, la
Per ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, prevedendo che la stessa possa adottare in autonomia le decisioni ordinarie e straordinarie nell'interesse del figlio necessarie per poter far fronte alle esigenze scolastiche, medico-sanitarie, amministrative, residenziali e ludico-ricreative; nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto l'affido
Per esclusivo del figlio minore in favore della madre, disporsi che la ricorrente possa assumere in autonomia quantomeno le decisioni in ambito scolastico ed in ambito ludico-ricreativo; ha chiesto, in ogni caso, mantenersi
Per la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione della madre in
TA, via Graziani n. 11; ha chiesto di disporsi un calendario dettagliato in atti riguardo alle visite padre-figlio; ha chiesto che il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 350,00 a titolo di contributo omnicomprensivo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo, escluse le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
PO superiori ad € 300,00 per ciascuna voce di spesa annuale, sostenute per il figlio e che andranno suddivise al 50% tra i genitori;
ha chiesto di disporsi l'assegno unico universale a favore della madre al 100%, oltre al godimento al 100% anche delle detrazioni fiscali per oneri relative ai figli;
ferme le ulteriori condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio,
con condanna di parte resistente alla refusione delle spese e competenze di lite tutte.
nel costituirsi nel procedimento il 17/07/2023, Controparte_1
5 contestando quanto asserito e argomentato dal ricorrente, ha chiesto di
Per rigettare la domanda di affido esclusivo del minore alla madre e di attribuzione alla stessa della facoltà di assumete in autonomia ogni decisione che normalmente compete ad entrambi i genitori;
inoltre, in parziale revisione delle condizioni di divorzio fissate con la sentenza n. 81/2020, ha domandato
Per di essere autorizzato a tenere con sé il figlio minore un fine settimana al mese, da concordare con la ricorrente, dal sabato mattina quando andrà a prelevarlo presso l'abitazione della madre fino alla domenica sera quando andrà a riportarlo presso l'abitazione materna, ampliando la permanenza del bambino col padre nel periodo estivo, di almeno un mese consecutivo, dalla fine della scuola, oltre i 15 giorni già previsti per il mese di agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, ferme le ulteriori condizioni già
fissate con la sentenza di divorzio;
ha chiesto di dare atto che il resistente si dichiara disponibile a incrementare il contributo al mantenimento disposto in
Per favore del figlio fino ad euro 200,00 mensili, nulla opponendo sull'integrale assegnazione alla ricorrente dell'assegno unico e rispetto alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, salvo l'urgenza; ha chiesto, altresì, di revocarsi il mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio maggiore , con CP_2
decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione, ferme le ulteriori condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 14/09/2023, i difensori delle parti hanno chiesto un differimento dell'udienza, in quanto pendenti trattative per il raggiungimento di un accordo. Il Giudice relatore, dato atto, ha rinviato la causa al 16/10/2023.
All'esito dell'udienza del 16/10/2023, tenutasi mediante trattazione scritta, il
Giudice relatore, con ordinanza del 17/10/2023, dato atto che le parti non erano pervenute ad una conciliazione della lite, ritenuta necessaria la fissazione di
6 nuova udienza di comparizione onde consentire l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c., ha rinviato la causa al 23/11/2023.
All'esito dell'udienza del 23/11/2023, con ordinanza del 01/12/2023, il Giudice
relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti,
ovvero, in modifica provvisoria dei provvedimenti stabiliti con la sentenza divorzile n. 89/2020 del 16/01/2020, pubblicata in data 04/02/2020, ha disposto
Per che il padre possa tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese, in difetto di diverso accordo il primo fine settimana di ogni mese, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 15
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: ad anni alterni;
ha disposto la revoca del il mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre a favore del figlio maggiorenne , con decorrenza dal Controparte_1 CP_2
mese di luglio 2023; ha disposto che il padre provveda al mantenimento del
Per figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 350,00 mensili;
ha disposto che il padre provveda al
Per pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio , come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di PO e l'Ordine degli Avvocati di PO in data 22
febbraio 2018; ha disposto che l'assegno unico universale sia percepito al 100%
a favore della madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%. Inoltre, ha ordinato alle parti di depositare, entro termine perentorio, laddove non già in atti, documentazione fiscale relativa all'anno 2022 e 2023; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2022; documentazione attestante
7 proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private. E ancora, ha incaricato il Consultorio
competente per il territorio di TA (PN) di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con il figlio, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità. Infine, ha rinviato la causa al 03/05/2024.
In data 24/04/2024, è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato,
dalla quale è emerso che la valutazione del Servizio è iniziata e proseguita che
Per
già incontrava il padre a Brugnera a casa dei nonni. Tale soluzione, hanno descritto gli operatori, era stata concordata tra i genitori e gli avvocati prima dell'invio al Servizio da parte di codesto Tribunale e, pur non avendo caratteristiche di costanza, ha creato una situazione di maggiore tranquillità
Per tra i due genitori, tranquillità in cui ha potuto muoversi senza la perplessità della madre e senza le esigenze del padre collegate alla sua nuova
Per situazione familiare. Ciò ha permesso ad di incontrare il padre,
rimanendo con lui anche alcuni giorni consecutivi in un ambiente a lui familiare (la casa dei nonni) che, nonostante non abbia spazi adeguatissimi,
come una stanza per il resistente e una per il figlio, i quali dormono sul
8 divano, rimane per il minore un luogo frequentato precedentemente alla separazione e pieno di affetti importanti. Dagli incontri avvenuti, gli operatori
Per hanno evidenziato che la madre risulta essere il principale riferimento per e che la stessa assicura al minore un ambiente di crescita adeguato;
le visite del
Per padre sono per momenti che lui condivide con lo stesso e con i nonni, in modo positivo ed adeguato. Il Servizio, dunque, ha dichiarato che la modalità
di affido possibile pare essere quella di un affido condiviso, con collocamento
Per prevalente di con la madre e una frequenza con il padre nel o nei weekend che lo stesso potrà garantire per venire in Friuli come da ordinanza del 01/12/2023 (posto che il padre attualmente svolge un nuovo lavoro a tempo determinato spalmato sulla settimana e con weekend liberi). Per il
Consultorio è parso opportuno che il resistente calendarizzi con precisione i
Per suoi rientri su Brugnera, di modo che abbia con lui, oltre ad una costanza negli incontri, anche la possibilità di anticiparli, attenderli e riempirli di progetti condivisi. Tale calendarizzazione sarà, inoltre, un impegno anche per la madre a far sì che vengano garantiti i weekend del papà, facendo prevalere l'importanza di questo incontro padre-figlio, al di sopra di altri impegni del
Per minore. Nel caso in cui dovesse avere qualche impegno amicale e/o sociale, ciò non escluderebbe che il padre sia colui che accompagna il figlio a tali eventi, sostenendo così anche quella parte genitoriale paterna che lo accompagna alla crescita anche esterna alla famiglia.
All'esito dell'udienza del 03/05/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 09/05/2024, il Giudice relatore ha invitato le parti a conciliare la lite con le seguenti condizioni: “1. fermo restando l'affido condiviso, disporsi
Per che il padre possa tenere con sé il figlio minore con i Controparte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese presso i nonni paterni, in difetto di diverso accordo il secondo fine settimana di ogni mese,
con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la
9 domenica dopo cena;
durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
2. revocarsi il mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre a Controparte_1
favore del figlio maggiorenne , con decorrenza dal mese di luglio 2023; 3. CP_2
disporsi che il padre provveda al mantenimento del figlio Controparte_1
Per
in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti in corso di causa. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
4.
disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle Controparte_1
Per spese straordinarie per il figlio , come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di PO e l'Ordine degli
Avvocati di PO in data 22 febbraio 2018; 5. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% a favore della madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
6. spese di lite compensate”.
Infine, ha rinviato la causa al giorno 11/10/2024 per le deduzioni delle parti.
All'udienza del 11/10/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 14/10/2024, il Giudice relatore, ha così disposto: “osservato che le parti hanno dedotto, quale circostanza sopravvenuta in corso di causa, il trasferimento del padre presso la propria famiglia di origine Controparte_1
in Gaiarine (TV); ritenuto opportuno modificare come segue la proposta conciliativa: in modifica dei provvedimenti stabiliti con la sentenza divorzile
10 n. 89/2020 del 16/01/2020, pubblicata in data 04/02/2020, 1. fermo restando l'affido condiviso, disporsi che il padre possa tenere con sé Controparte_1
Per il figlio minore con i seguenti tempi e le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30, nelle settimane in cui il padre avrà il turno di mattina;
un pomeriggio infrasettimanale, da concordare in base ai turni di lavoro del padre, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30, nella settimana in cui il padre avrà il turno di pomeriggio;
a fine settimana alternati,
dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,30, da concordarsi in base ai turni lavorativi del padre;
durante l'estate per 15 giorni,
anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
2. revocarsi il mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre a favore del figlio maggiorenne , con Controparte_1 CP_2
decorrenza dal mese di luglio 2023; 3. disporsi che il padre Controparte_1
Per provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 200,00 mensili, da Parte_1
versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti in corso di causa. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
4. disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
Per per il figlio , come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di PO e l'Ordine degli Avvocati di PO
in data 22 febbraio 2018; 5. disporsi che l'assegno unico universale sia
11 percepito al 100% a favore della madre, in quanto collocataria prevalente,
mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50% ;
6. spese di lite compensate”. Infine, ha rinviato la causa al 22/11/2024.
All'udienza del 22/11/024, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 26/11/2024, il Giudice relatore ha osservato che le parti avevano aderito solo parzialmente alla proposta conciliativa del Giudice, chiedendo ciascuna delle modificazioni;
considerato che
vi era convergenza sulla modalità di gestione dell'affido condiviso, ritenuto che potessero essere modificati i provvedimenti provvisori, essendo pacifico il trasferimento del padre in
Gaiarine, con possibilità di ampliare i tempi di frequentazione e modificare il mantenimento, ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c., ha così disposto;
“letto e applicato l'art. 473-bis.23 c.p.c., in modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, fermo restando l'affido condiviso, dispone che il padre CP_1
Per possa tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi e le
[...]
seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il martedì ed il giovedì, con prelievo alle 14,30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21,00, nelle settimane in cui il padre avrà il turno di mattina;
un pomeriggio infrasettimanale, da concordare in base ai turni di lavoro del padre, con prelievo alle 14,30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21,00, nella settimana in cui il padre avrà il turno di pomeriggio;
a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì alle 14,30
dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21,00 della domenica, da concordarsi in base ai turni lavorativi del padre;
durante l'estate per 15 giorni consecutivi, o 7 consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
dispone che il padre provveda al Controparte_1
12 Per mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 200,00 mensili, da versarsi in via Parte_1
anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza da dicembre 2024. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
conferma per il resto l'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c. del 1.12.2023” Infine ha rinviato la causa alla fase decisoria.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e in data 16/04/2025, hanno depositato conclusioni congiunte (riportate in epigrafe).
All'udienza del 12/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, ossia l'ultimo trasferimento del padre in Gaiarine presso la propria famiglia di origine, l'aumento dei tempi di
Per frequentazione tra il padre ed , il cambiamento delle condizioni economiche del padre, il raggiungimento dell'autosufficienza economica per il figlio maggiore . CP_2
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della sentenza n. 89/2020, pubblicata il 04/02/2020– R.G. 3134/2019
13 – Tribunale Ordinario di PO,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in PO, in data 17/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2647/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZA ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to RUFFINI MILENA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con sentenza n. 89/2020, pubblicata il 04/02/2020 e passata in giudicato– R.G. 3134/2019 – Tribunale Ordinario di PO;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], CP_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , nato a Persona_1
PO (PN) il 24/02/2013;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti in data
17/03/2025, depositate da parte ricorrente in data 16/04/2025 e confermate nelle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 12/09/2025 e cioè “1)
Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente con la madre presso l'abitazione di costei in via Graziani n. 11 a
TA (PN);
2) Prevedere che la madre, sig.ra possa adottare in autonomia Parte_1
Per le decisioni ordinarie inerenti alla vita quotidiana del figlio , in ambito scolastico (ivi compresi permessi per attività extra curriculari e gite scolastiche), extra-scolastico, sportivo e ludico-ricreativo (quali svolgimento attività extra scolastiche, sportive, frequenza centri estivi, ecc). Resta inteso che le decisioni comportanti spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa dovranno essere concordate tra i genitori;
3) Disporre che, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del
Per figlio minore e tenendo in debita considerazione la sua volontà, il padre,
Per
tenga con sé il figlio minore , secondo il seguente Controparte_1
calendario da concordare all'inizio di ogni mese:
I. nelle settimane in cui il padre avrà il turno di mattina: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il martedi' ed il giovedi',
con prelievo alle ore 14:30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21:00;
II. nelle settimane in cui il padre avrà il turno di pomeriggio: un pomeriggio infrasettimanale, con prelievo alle ore 14:30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21:00;
III. a fine settimana alternati, con prelievo il venerdi' alle 14:30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21:00 della domenica;
2 4) Disporre che le vacanze estive vengano equamente ripartire tra la madre e il padre che, entro il 30 maggio di ogni anno e secondo il principio dell'alternanza, concorderanno tra loro i periodi di frequentazione. I periodi di
Per frequentazione estiva del padre con il figlio saranno di 15 giorni consecutivi, o almeno 7 consecutivi;
5) Disporre che il periodo di vacanze natalizie venga equamente suddiviso tra i genitori, indicativamente e preferibilmente per “intere” settimane, ossia dal
23 al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e così via ad anni alterni. Ugualmente avverrà per le vacanze pasquali, da suddividersi in tre giorni ciascuno tra i genitori. Anche in questo caso disporsi che sia il padre a curare il recupero ed il trasporto del figlio da e per l'abitazione materna. Liberi i genitori di accordarsi diversamente nel preminente interesse del minore, ma sempre con un congruo preavviso.
6) Disporre che il signor versi alla signora Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento
Per ordinario del figlio minore , fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Tale somma sarà versata in via anticipata ed in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se in aumento. Rispetto alle modalità di versamento dell'assegno di mantenimento le parti hanno anche raggiunto un accordo, come da scrittura privata sottoscritta il 31.01.2025 che si allega alle presenti conclusioni.
7) Disporre che le spese straordinarie, secondo quanto statuito nel Protocollo
in uso presso il Tribunale di PO, siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le detrazioni fiscali;
8) Disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito al 100% dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di Parte_1
entrambi i genitori al 50%;
3 9) Ferme le ulteriori condizioni della sentenza di scioglimento di matrimonio.
10) Spese di lite interamente rifuse, con accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/05/2023, ha avanzato Parte_1
domanda di modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la sopravvenienza del mancato rispetto del resistente agli accordi assunti con lo scioglimento del matrimonio, sia in punto frequentazione sia in punto mantenimento dei figli. La stessa ha dichiarato che il resistente ha da sempre modificato e adattato di volta in volta, in base alle sue esigenze personali e lavorative, il calendario di visite padre-figli concordato in sede divorzile. Ha
dichiarato, inoltre, che il resistente si è risposato e si è trasferito definitivamente a Busto Arsizio (VA) ad agosto 2022. Tale distanza logistica ha comportato, pertanto, che le visite con i figli, già rade e discontinue, cessassero
Per del tutto, soprattutto con il minore . Infatti, la ricorrente ha dichiarato che quest'ultimo vive esclusivamente con la madre, la quale si occupa del figlio da sola sia dal punto di vista morale-educativo sia dal punto di vista pratico-
organizzativo. Rispetto al figlio , invece, dopo un periodo di convivenza CP_2
presso la nuova residenza del padre, la ricorrente ha sottolineato che il loro rapporto si è definitivamente deteriorato nell'estate del 2022, a causa di continue liti, sfociate nella cacciata di casa di da parte della nuova moglie CP_2
del di lui padre, senza alcuna sua opposizione. Riguardo al mantenimento dei figli, la ricorrente ha dichiarato che il resistente, di sua sponte e senza confrontarsi con la ricorrente, ha sospeso il contributo al mantenimento per il figlio;
tale sua sospensione è stata dal padre giustificata con la presa in CP_2
servizio di presso un ristorante a Varese, che gli ha offerto un lavoro CP_2
Per stagionale a luglio 2022. In merito al figlio , invece, la ricorrente ha dichiarato che va apportata una revisione al contributo del minore in quanto,
rispetto ai tempi del divorzio, sono sopravvenuti motivi per addivenire ad un
4 Per aumento del contributo paterno a favore di , poiché è sopraggiunta una riduzione dei tempi di frequentazione, un aumento delle esigenze del figlio e un miglioramento delle condizioni economiche del padre, il tutto documentato dalla stessa ricorrente in ricorso. Con tale domanda, pertanto, la
Per ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, prevedendo che la stessa possa adottare in autonomia le decisioni ordinarie e straordinarie nell'interesse del figlio necessarie per poter far fronte alle esigenze scolastiche, medico-sanitarie, amministrative, residenziali e ludico-ricreative; nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto l'affido
Per esclusivo del figlio minore in favore della madre, disporsi che la ricorrente possa assumere in autonomia quantomeno le decisioni in ambito scolastico ed in ambito ludico-ricreativo; ha chiesto, in ogni caso, mantenersi
Per la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione della madre in
TA, via Graziani n. 11; ha chiesto di disporsi un calendario dettagliato in atti riguardo alle visite padre-figlio; ha chiesto che il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 350,00 a titolo di contributo omnicomprensivo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo, escluse le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
PO superiori ad € 300,00 per ciascuna voce di spesa annuale, sostenute per il figlio e che andranno suddivise al 50% tra i genitori;
ha chiesto di disporsi l'assegno unico universale a favore della madre al 100%, oltre al godimento al 100% anche delle detrazioni fiscali per oneri relative ai figli;
ferme le ulteriori condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio,
con condanna di parte resistente alla refusione delle spese e competenze di lite tutte.
nel costituirsi nel procedimento il 17/07/2023, Controparte_1
5 contestando quanto asserito e argomentato dal ricorrente, ha chiesto di
Per rigettare la domanda di affido esclusivo del minore alla madre e di attribuzione alla stessa della facoltà di assumete in autonomia ogni decisione che normalmente compete ad entrambi i genitori;
inoltre, in parziale revisione delle condizioni di divorzio fissate con la sentenza n. 81/2020, ha domandato
Per di essere autorizzato a tenere con sé il figlio minore un fine settimana al mese, da concordare con la ricorrente, dal sabato mattina quando andrà a prelevarlo presso l'abitazione della madre fino alla domenica sera quando andrà a riportarlo presso l'abitazione materna, ampliando la permanenza del bambino col padre nel periodo estivo, di almeno un mese consecutivo, dalla fine della scuola, oltre i 15 giorni già previsti per il mese di agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, ferme le ulteriori condizioni già
fissate con la sentenza di divorzio;
ha chiesto di dare atto che il resistente si dichiara disponibile a incrementare il contributo al mantenimento disposto in
Per favore del figlio fino ad euro 200,00 mensili, nulla opponendo sull'integrale assegnazione alla ricorrente dell'assegno unico e rispetto alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, salvo l'urgenza; ha chiesto, altresì, di revocarsi il mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio maggiore , con CP_2
decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione, ferme le ulteriori condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 14/09/2023, i difensori delle parti hanno chiesto un differimento dell'udienza, in quanto pendenti trattative per il raggiungimento di un accordo. Il Giudice relatore, dato atto, ha rinviato la causa al 16/10/2023.
All'esito dell'udienza del 16/10/2023, tenutasi mediante trattazione scritta, il
Giudice relatore, con ordinanza del 17/10/2023, dato atto che le parti non erano pervenute ad una conciliazione della lite, ritenuta necessaria la fissazione di
6 nuova udienza di comparizione onde consentire l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c., ha rinviato la causa al 23/11/2023.
All'esito dell'udienza del 23/11/2023, con ordinanza del 01/12/2023, il Giudice
relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti,
ovvero, in modifica provvisoria dei provvedimenti stabiliti con la sentenza divorzile n. 89/2020 del 16/01/2020, pubblicata in data 04/02/2020, ha disposto
Per che il padre possa tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese, in difetto di diverso accordo il primo fine settimana di ogni mese, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 15
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: ad anni alterni;
ha disposto la revoca del il mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre a favore del figlio maggiorenne , con decorrenza dal Controparte_1 CP_2
mese di luglio 2023; ha disposto che il padre provveda al mantenimento del
Per figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 350,00 mensili;
ha disposto che il padre provveda al
Per pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio , come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di PO e l'Ordine degli Avvocati di PO in data 22
febbraio 2018; ha disposto che l'assegno unico universale sia percepito al 100%
a favore della madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%. Inoltre, ha ordinato alle parti di depositare, entro termine perentorio, laddove non già in atti, documentazione fiscale relativa all'anno 2022 e 2023; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2022; documentazione attestante
7 proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private. E ancora, ha incaricato il Consultorio
competente per il territorio di TA (PN) di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con il figlio, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità. Infine, ha rinviato la causa al 03/05/2024.
In data 24/04/2024, è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato,
dalla quale è emerso che la valutazione del Servizio è iniziata e proseguita che
Per
già incontrava il padre a Brugnera a casa dei nonni. Tale soluzione, hanno descritto gli operatori, era stata concordata tra i genitori e gli avvocati prima dell'invio al Servizio da parte di codesto Tribunale e, pur non avendo caratteristiche di costanza, ha creato una situazione di maggiore tranquillità
Per tra i due genitori, tranquillità in cui ha potuto muoversi senza la perplessità della madre e senza le esigenze del padre collegate alla sua nuova
Per situazione familiare. Ciò ha permesso ad di incontrare il padre,
rimanendo con lui anche alcuni giorni consecutivi in un ambiente a lui familiare (la casa dei nonni) che, nonostante non abbia spazi adeguatissimi,
come una stanza per il resistente e una per il figlio, i quali dormono sul
8 divano, rimane per il minore un luogo frequentato precedentemente alla separazione e pieno di affetti importanti. Dagli incontri avvenuti, gli operatori
Per hanno evidenziato che la madre risulta essere il principale riferimento per e che la stessa assicura al minore un ambiente di crescita adeguato;
le visite del
Per padre sono per momenti che lui condivide con lo stesso e con i nonni, in modo positivo ed adeguato. Il Servizio, dunque, ha dichiarato che la modalità
di affido possibile pare essere quella di un affido condiviso, con collocamento
Per prevalente di con la madre e una frequenza con il padre nel o nei weekend che lo stesso potrà garantire per venire in Friuli come da ordinanza del 01/12/2023 (posto che il padre attualmente svolge un nuovo lavoro a tempo determinato spalmato sulla settimana e con weekend liberi). Per il
Consultorio è parso opportuno che il resistente calendarizzi con precisione i
Per suoi rientri su Brugnera, di modo che abbia con lui, oltre ad una costanza negli incontri, anche la possibilità di anticiparli, attenderli e riempirli di progetti condivisi. Tale calendarizzazione sarà, inoltre, un impegno anche per la madre a far sì che vengano garantiti i weekend del papà, facendo prevalere l'importanza di questo incontro padre-figlio, al di sopra di altri impegni del
Per minore. Nel caso in cui dovesse avere qualche impegno amicale e/o sociale, ciò non escluderebbe che il padre sia colui che accompagna il figlio a tali eventi, sostenendo così anche quella parte genitoriale paterna che lo accompagna alla crescita anche esterna alla famiglia.
All'esito dell'udienza del 03/05/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 09/05/2024, il Giudice relatore ha invitato le parti a conciliare la lite con le seguenti condizioni: “1. fermo restando l'affido condiviso, disporsi
Per che il padre possa tenere con sé il figlio minore con i Controparte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese presso i nonni paterni, in difetto di diverso accordo il secondo fine settimana di ogni mese,
con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la
9 domenica dopo cena;
durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
2. revocarsi il mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre a Controparte_1
favore del figlio maggiorenne , con decorrenza dal mese di luglio 2023; 3. CP_2
disporsi che il padre provveda al mantenimento del figlio Controparte_1
Per
in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti in corso di causa. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
4.
disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle Controparte_1
Per spese straordinarie per il figlio , come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di PO e l'Ordine degli
Avvocati di PO in data 22 febbraio 2018; 5. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% a favore della madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
6. spese di lite compensate”.
Infine, ha rinviato la causa al giorno 11/10/2024 per le deduzioni delle parti.
All'udienza del 11/10/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 14/10/2024, il Giudice relatore, ha così disposto: “osservato che le parti hanno dedotto, quale circostanza sopravvenuta in corso di causa, il trasferimento del padre presso la propria famiglia di origine Controparte_1
in Gaiarine (TV); ritenuto opportuno modificare come segue la proposta conciliativa: in modifica dei provvedimenti stabiliti con la sentenza divorzile
10 n. 89/2020 del 16/01/2020, pubblicata in data 04/02/2020, 1. fermo restando l'affido condiviso, disporsi che il padre possa tenere con sé Controparte_1
Per il figlio minore con i seguenti tempi e le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30, nelle settimane in cui il padre avrà il turno di mattina;
un pomeriggio infrasettimanale, da concordare in base ai turni di lavoro del padre, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30, nella settimana in cui il padre avrà il turno di pomeriggio;
a fine settimana alternati,
dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,30, da concordarsi in base ai turni lavorativi del padre;
durante l'estate per 15 giorni,
anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
2. revocarsi il mantenimento ordinario e straordinario dovuto dal padre a favore del figlio maggiorenne , con Controparte_1 CP_2
decorrenza dal mese di luglio 2023; 3. disporsi che il padre Controparte_1
Per provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 200,00 mensili, da Parte_1
versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti in corso di causa. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
4. disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
Per per il figlio , come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di PO e l'Ordine degli Avvocati di PO
in data 22 febbraio 2018; 5. disporsi che l'assegno unico universale sia
11 percepito al 100% a favore della madre, in quanto collocataria prevalente,
mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50% ;
6. spese di lite compensate”. Infine, ha rinviato la causa al 22/11/2024.
All'udienza del 22/11/024, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 26/11/2024, il Giudice relatore ha osservato che le parti avevano aderito solo parzialmente alla proposta conciliativa del Giudice, chiedendo ciascuna delle modificazioni;
considerato che
vi era convergenza sulla modalità di gestione dell'affido condiviso, ritenuto che potessero essere modificati i provvedimenti provvisori, essendo pacifico il trasferimento del padre in
Gaiarine, con possibilità di ampliare i tempi di frequentazione e modificare il mantenimento, ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c., ha così disposto;
“letto e applicato l'art. 473-bis.23 c.p.c., in modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, fermo restando l'affido condiviso, dispone che il padre CP_1
Per possa tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi e le
[...]
seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il martedì ed il giovedì, con prelievo alle 14,30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21,00, nelle settimane in cui il padre avrà il turno di mattina;
un pomeriggio infrasettimanale, da concordare in base ai turni di lavoro del padre, con prelievo alle 14,30 dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21,00, nella settimana in cui il padre avrà il turno di pomeriggio;
a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì alle 14,30
dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21,00 della domenica, da concordarsi in base ai turni lavorativi del padre;
durante l'estate per 15 giorni consecutivi, o 7 consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
dispone che il padre provveda al Controparte_1
12 Per mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 200,00 mensili, da versarsi in via Parte_1
anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza da dicembre 2024. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
conferma per il resto l'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c. del 1.12.2023” Infine ha rinviato la causa alla fase decisoria.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e in data 16/04/2025, hanno depositato conclusioni congiunte (riportate in epigrafe).
All'udienza del 12/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, ossia l'ultimo trasferimento del padre in Gaiarine presso la propria famiglia di origine, l'aumento dei tempi di
Per frequentazione tra il padre ed , il cambiamento delle condizioni economiche del padre, il raggiungimento dell'autosufficienza economica per il figlio maggiore . CP_2
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della sentenza n. 89/2020, pubblicata il 04/02/2020– R.G. 3134/2019
13 – Tribunale Ordinario di PO,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in PO, in data 17/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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