CASS
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. LI AR n. a Como il 12/2/1975 2. GH MA CO n. a Soresina il 10/6/1980 avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 5/3/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la memoria a firma dell'Avv. Paolo Chironi, difensore di LI AR;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv.ti Paolo Chironi e Vincenzo Bettinelli, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Cremona in data 11/1/2023, assolveva LI AR dal reato ascrittogli al capo 31) e riqualificava il reato di cui al capo 13) ex artt. 110,367 cod.pen., 1 QL Penale Sent. Sez. 2 Num. 2629 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/12/2024 rideterminando, all'esito, la pena per le residue imputazioni nella misura di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 3.666 di multa. Confermava l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio nei confronti di GH MA CO. Agli imputati si addebita di aver fatto parte di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio, in particolare delitti di ricettazione e riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva, nonché la realizzazione di plurimi reati-fine ascritti agli imputati singolarmente o in concorso. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: l'Avv. Paolo Chironi nell'interesse di LI AR 2.1 La violazione degli artt. 441, comma 5, e 603, comma 1, cod.proc.pen. in relazione al mancato espletamento di perizia fonica in ordine al delitto di riciclaggio relativo all'autovettura Golf di cui al capo 24). Il difensore, premesso che, alla stregua delle affermazioni dei giudici d'appello, la responsabilità del prevenuto per il capo 24) riposa esclusivamente sul tenore dell'intercettazione di cui al progr. 234 del 13/2/2020, segnala che della telefonata esistono in atti due trascrizioni a firma del medesimo ufficiale di P.g., l'una in data 13 febbraio 2020, dalla quale risultano espressioni incomprensibili, la seconda del 31 agosto seguente più dettagliata. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, nel disattendere le censure difensive sul punto, ha rimarcato che il ricorrente avrebbe potuto contestare la bontà della seconda trascrizione subordinando l'accesso al giudizio abbreviato all'esperimento di perizia fonica sulla conversazione in questione. Secondo la difesa, tuttavia, per validare o meno la trascrizione sarebbe stato sufficiente l'ascolto diretto da parte del Collegio della intercettazione ovvero la Corte avrebbe potuto disporre officiosamente nuova trascrizione mediante perizia sicché alla luce della motivazione resa risulta integrato il vizio denunziato;
2.2 la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla doppia e differente trascrizione della intercettazione n. 234 con esclusione della prova a discarico. Secondo il difensore la Corte territoriale nel valutare il gravame difensivo relativo al capo 24) ha rilevato la necessità di una perizia fonica senza, tuttavia, motivare congruamente sul punto e senza che avesse proceduto all'ascolto diretto della conversazione, facendo ricorso a mere illazioni circa la verosimiglianza della seconda trascrizione rispetto alla prima. Per tal via la Corte ha di fatto eliminato la prova a discarico contenuta nella registrazione, operando un travisamento della stessa;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di OR CA in ordine al soprannome attribuito al LI e con riguardo al reato associativo contestato al capo 36). 2 Il difensore assume che dalla telefonata intercettata il 20/2/2020 emerge che OR CA conversando con IN AL attribuiva al ricorrente il nomignolo "Parker", mutuandolo dal protagonista di un noto film che aveva rifiutato di unirsi ad una banda, traendo dalla circostanza elementi a conforto dell'estraneità del prevenuto al contesto associativo. Aggiunge che, poiché la Corte territoriale ha contestato siffatto riferimento, la stessa, a norma dell'art. 441, comma 5, cod.proc.pen., avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'interpretazione da dare al nomignolo, assumendo all'uopo il OR stesso;
2.4 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova con riguardo al delitto associativo. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe disatteso la prova a discarico costituita dai contenuti dell'intercettazione OR-IN sulla base di mere illazioni e travisando la prova in atti;
2.5 la mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione del delitto di riciclaggio di cui al capo 13) nel reato ex artt.110, 367 cod.pen. in concorso con CC AM, nonostante risulti in atti che l'imputato non ha mai avuto contatti con la CC e senza fornire la dovuta motivazione sull'esistenza degli elementi costitutivi della ritenuta simulazione;
2.6 la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conoscenza dell'illiceità della demolizione dell'autovettura di cui al capo 10). Il difensore sostiene che non può ritenersi raggiunta una prova resistente al ragionevole dubbio in relazione alla consapevolezza del LI circa la provenienza delittuosa dell'autovettura in contestazione dal momento che risulta in atti che l'imputato chiese per ben due volte al proprio datore di lavoro, IN Paolo, cosa dovesse fare dei resti del veicolo, già in parte cannibalizzato;
2.6 il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del LI per il riciclaggio contestato al capo 23), avendo la Corte di merito trascurato la rilevanza dell'errore concernente gli orari relativi agli spostamenti di GH MA, illogicamente escludendo che il medesimo possa aver direttamente effettuato la pressatura della scocca del veicolo;
2.7 la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova del dolo con riguardo al capo 33). Il difensore deduce che, sebbene il LI abbia provveduto alla pressatura della scocca, ciò ha fatto senza alcuna consapevolezza della provenienza da delitto dell'autovettura, stante la presenza sul luogo di IN AL, deputato ai controlli amministrativi sui veicoli;
2.8 la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale valorizzato un recente precedente specifico relativo a condanna in relazione alla quale è stata avanzata richiesta di revisione. L'Avv. Vincenzo Bettinelli nell'interesse di GH MA CO 3.L'inosservanza di norme processuali con riguardo all'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze dei dati c.d. esterni delle comunicazioni del telefono cellulare del GH, raccolte 3 a, in forza del decreto del P.m. in data 25/6/2020, su cui si fonda la responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestati. Il difensore eccepisce che la Corte d'Appello ha violato l'art. 191 cod.proc.pen. laddove ha ritenuto insussistente la dedotta inutilizzabilità dei dati tratti dai tabulati telefonici, reputando legittimo il provvedimento del P.m. sebbene sprovvisto di adeguata motivazione e nonostante l'acquisizione possa avvenire solo sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria sorretto da specifica motivazione in ordine alla ricorrenza di esigenze istruttorie;
3.1 l'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale disatteso le doglianze difensive concernenti il difetto dell'elemento soggettivo limitandosi ad affermarne la sussistenza sulla base di una precedente condanna definitiva relativa ad una ipotesi di ricettazione, senza considerare adeguatamente che il ricorrente era un dipendente regolarmente assunto, prima, dalla DA CA s.r.l. e in seguito dalla Nuova autodemolizione srl, società facenti capo alla famiglia IN, ed addetto allo smontaggio dei veicoli;
3.2 l'erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto ex art. 416 cod.pen. Il difensore sostiene che nella specie difettano autonomi elementi di prova circa la partecipazione del GH alla contestata associazione a delinquere. La Corte territoriale non ha considerato il rapporto di lavoro subordinato che legava il GH alla DA CA e non ha indicato gli elementi dai quali ha desunto la coscienza e volontà del medesimo di far parte del sodalizio, dal quale non ha ricevuto alcuna utilità; 3.3 la violazione degli artt. 62 bis, 114 e 133 cod.pen. Il difensore lamenta che i giudici d'appello al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche non hanno tenuto conto del buon comportamento processuale del ricorrente, dell'osservanza della misura cautelare impostagli, della scelta di un rito alternativo, circostanze che avrebbero dovuto incidere sulla commisurazione della pena anche con riguardo agli aumenti operati a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di LI AR sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo in relazione al capo 24) con motivazione ampia, giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche atte ad integrare i vizi denunziati dalla difesa. Con riguardo alla duplice trascrizione della conversazione di cui al progr. 234 i giudici d'appello hanno evidenziato che non esiste alcuna inconciliabilità contenutistica tra le due versioni, la prima delle quali, stesa subito dopo l'ascolto della conversazione incriminante, risulta più sintetica, essendo sfuggite all'operante alcune espressioni segnalate con puntini di sospensione, percepite e trascritte in sede di riascolto. Al riguardo v'è da aggiungere che la frase "...ieri sera ho schiacciato la macchina" valorizzata in sede di merito quale prova della 4 pressatura della scocca della Golf da parte del prevenuto è stata oggetto di specifica contestazione al LI in sede di interrogatorio di garanzia ed egli non negò di averla pronunziata ma ebbe a spiegare nella circostanza che probabilmente aveva parlato al plurale ("...hanno schiacciato"), tesi ribadita in sede di memoria ex art. 415 bis cod.proc.pen. sebbene contrastata dal contesto dialogico, circostanza che conferma la correttezza e completezza della trascrizione effettuata in sede di riascolto il 31/8/2020. L'affermazione dei giudici d'appello secondo cui l'eventuale contestazione dei contenuti della intercettazione avrebbe legittimato la difesa a sollecitarne la trascrizione nelle forme della perizia in sede di richiesta del giudizio abbreviato costituisce un rilievo che non implica, contrariamente a quanto sostiene il difensore, l'esistenza di dubbi interpretativi circa la portata indiziante della conversazione né tantomeno si traduce in una frattura logica nel discorso giustificativo, avendo la sentenza impugnata evidenziato la continuità e omogeneità tra le due trascrizioni confluite in atti, ritenendo superfluo ogni approfondimento ulteriore con accesso ai supporti in assenza di specifiche deduzioni circa rilevanti e decisive difformità ricostruttive del colloquio intercorso tra il prevenuto e la moglie, tali da imporre l'integrazione officiosa del compendio acquisito. 2. Anche il terzo e quarto motivo sono palesemente infondati. Il difensore sostiene che poiché CA OR in una conversazione con IN AL si era riferito all'imputato con il soprannome di "Parker" la circostanza deporrebbe per l'estraneità del ricorrente al sodalizio giacché detto nomignolo sarebbe evocativo di un personaggio cinematografico che, rispettoso della legalità, aveva rifiutato di unirsi ad una banda criminale. Si tratta di una mera suggestione che, come ritenuto dalla Corte territoriale, non trova riscontri di sorta e non ha alcuna attitudine a tradursi in una prova a discarico. La difesa assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto farsi carico delle ragioni per cui l'imputato godeva del cennato appellativo, procedendo officiosamente a sentire il OR senza, tuttavia, confrontarsi con i plurimi elementi probatori richiamati dalla sentenza impugnata alle pag. 132 e seguenti a conferma della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso sub 36) e trascurando del tutto i rigorosi confini della rinnovazione istruttoria in ipotesi di giudizio abbreviato. Né la motivazione reiettiva rassegnata dalla sentenza impugnata mostra profili di contraddittorietà o illogicità manifesta laddove evidenzia l'assertività della prospettazione difensiva in ordine ad una circostanza, comunque, priva di decisività a fronte della trama argomentativa posta a fondamento del giudizio di responsabilità per l'addebito associativo. 3. Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al quinto motivo che denunzia l'omessa motivazione in relazione alla riqualificazione del capo 13). La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda alle pagg. 126 e 127, rimarcando gli esiti delle intercettazioni dai quali emergono i contatti tra l'imputato e CC LV, 5 DDL, padre dell'intestataria della Lancia Y, sottoposta a fermo amministrativo per debiti di natura erariale, e la condivisione da parte del ricorrente della decisione del CC di far demolire il veicolo simulandone il furto, operazione cui il LI provvedeva personalmente mentre Aurora CC denunziava falsamente la sottrazione del veicolo. La Corte, alla luce della ricostruzione operata, ha ritenuto che l'imputato avesse concorso nel reato presupposto ex art. 367 cod.pen. con conseguente operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648bis cod.pen. Risulta, pertanto, insussistente il vizio lamentato, avendo la sentenza impugnata dato conto delle emergenze probatorie dalle quali ha desunto la partecipazione criminosa del ricorrente al delitto di cui all'art. 367 cod.pen., che costituisce antecedente logico-giuridico del riciclaggio originariamente contestato. 4. I motivi sesto, settimo e ottavo, che denunziano il vizio della motivazione in relazione ai delitti di riciclaggio contestati ai capi 10), 23) e 33), sono strutturati in fatto e nella sostanza reiterativi di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un apparato giustificato privo di lacune e frizioni logiche. In particolare, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione alla pressatura della scocca dell'autovettura Kia Rio di cui al capo 10), richiamando a sostegno della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo la conversazione intrattenuta dall'imputato con IN Paolo, della quale ha fornito un'interpretazione logica e coerente con le modalità operative della Nuova Autodemolizione s.r.l. ( pagg. 125/126). Anche in relazione al capo 23) i giudici d'appello (pagg. 127/128) hanno fornito esauriente risposta alle censure difensive, illustrando ampiamente le ragioni che rendono insostenibile l'alternativa tesi difensiva che vorrebbe il coimputato GH autore della pressatura della scocca della Toyta Rav 4 di cui in incolpazione. Quanto al capo 33), pacifica l'ascrivibilità al prevenuto della pressatura della scocca della Fiat Panda sottratta nella notte tra il 15 e 16 gennaio 2020, ammessa dal LI sia in sede di perquisizione che di interrogatorio di garanzia, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato la sussistenza del dolo con argomenti con i quali la difesa non si confronta puntualmente, replicando la tesi che l'attività di demolizione era stata effettuata alla presenza di IN AL, cui spettano i preventivi controlli amministrativi in relazione al veicolo. La difesa con le richiamate censure tende ad una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che risulta esente da patenti illogicità o decisivi travisamenti. 5. Il conclusivo motivo che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di non poter accedere al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. richiamando, oltre la gravità dei fatti a giudizio, i plurimi precedenti contro il patrimonio che 6 o- militano a carico del prevenuto, tra cui uno recente e specifico per fatti di riciclaggio. La difesa appunta i propri rilievi su una circostanza postuma ed estranea al processo, ovvero l'avvenuta presentazione, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata, di istanza di revisione in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 6/6/2023, senza confrontarsi in termini puntuali con la motivazione reiettiva. 6. Il primo motivo nell'interesse di GH MA CO è manifestamente infondato. Il difensore deduce l'inutilizzabilità dei dati tratti dai tabulati telefonici acquisiti giusta provvedimento del P.m. che risulterebbe non adeguatamente motivato circa le ragioni che rendevano necessaria l'apprensione. Sul punto la Corte territoriale ha reso una motivazione congrua alle pagg. 98 e 99 rispetto alla quale la difesa esprime un mero e generico dissenso. Al riguardo è opportuno chiarire che l'acquisizione è stata disposta dal P.m. con decreto del 15/6/2020, in epoca, quindi, antecedente il varo del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha modificato l'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,prevedendo in via transitoria al comma 1-bis che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi". Questa Corte ha in proposito precisato che la disciplina transitoria in questione ha efficacia retroattiva, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum" ed è applicabile anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte sia stata investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Rv. 284600-01; Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Rv. 285419-01; Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Rv. 284104-01). Nella specie, deve rilevarsi che la colpevolezza dell'imputato è stata argomentata dalla sentenza impugnata non ricorrendo ai soli dati esteriori del traffico telefonico, ma a numerosi altri elementi indizianti, dotati di autonoma forza probatoria, avendo i giudici di merito in concreto fatto corretta applicazione della vigente regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati. 7. Il secondo motivo è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure in punto di dolo. La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo sul punto con ampia motivazione con la quale il ricorrente non si rapporta in termini puntuali e conferenti. 7 0511, Invero, la sentenza impugnata (pag. 99) ha legittimamente richiamato quale elemento emblematico del dolo del prevenuto in ordine agli addebiti di riciclaggio elevati a suo carico la condanna definitiva per la ricettazione dell'Alfa Romeo Mito, accertata il 19/5/2020 all'interno della DA Autoricambi s.r.I., ove veniva, altresì, rinvenuta anche la Fiat Panda tg FD461YE provento di furto consumato quello stesso giorno e già cannibalizzata con l'asportazione di pezzi di ricambio da immettere sul mercato. Si tratta, infatti, di episodio che, seppur separatamente giudicato a seguito dell'arresto del prevenuto, di IN IP, di IN PI e di coloro che avevano eseguito il furto del veicolo, si inserisce a pieno titolo nell'attività delittuosa del sodalizio, la cui operatività è contestata fino al mese di giugno 2020. I giudici territoriali hanno tratto dalla ricostruzione investigativa di detto episodio, avvenuta anche sulla scorta delle immagini della telecamera di sorveglianza, elementi a sostegno del fatto che il compito precipuo dell'imputato fosse quello di procedere il più sollecitamente possibile allo smontaggio dei veicoli di provenienza illecita, occupandosi di seguito, frequentemente, anche del trasferimento dei pezzi di ricambio presso il magazzino allestito presso la ex Citman. La sentenza impugnata ha, altresì, confutato con argomenti dotati di persuasività e coerenza logica la tesi difensiva che pretende di ricondurre in via esclusiva al rapporto di prestazione d'opera alle dipendenze delle società dei IN l'attività espletata dal prevenuto e per ciascuna delle ipotesi di reato contestate al ricorrente ha effettuato una puntuale ricognizione degli esiti probatori che riscontrano la prospettazione accusatoria, contrastando radicalmente l'assunto relativo al difetto di consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei veicoli di volta in volta smembrati. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi criticamente con le valutazioni reiettive della Corte territoriale, attesta i propri rilievi sulla valenza dimostrativa riconosciuta al reato fine in giudicato, che non compendia né esaurisce le risultanze valorizzate a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente. 8. Risulta inammissibile per genericità anche il terzo motivo che revoca in dubbio la partecipazione del GH all'associazione contestata al capo 36). Il ricorrente reitera rilievi che la Corte di merito ha ampiamente scrutinato e disatteso con una trama giustificativa esente da criticità logiche (pagg. 114-117), evidenziando le emergenze che sostanziano l'illecito sotto il profilo materiale e denotando l'affectio societatis da parte dell'imputato. 9. Le doglianze di cui al conclusivo motivo che lamentano il diniego delle attenuanti generiche (non è stato dato alcuno sviluppo argomentativo alla violazione dell'art. 114 cod.pen. indicata in rubrica) sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata alle pagg. 117-118 ha ampiamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta difensiva, richiamando in senso ostativo i plurimi precedenti che militano a carico dell'imputato, escludendo profili di meritevolezza connessi alla condotta processuale come 8 (99L pure la possibilità di apprezzare, al fine dell'invocata mitigazione sanzionatoria, la scelta del rito abbreviato ovvero la condotta tenuta in fase cautelare. 10. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid n e
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la memoria a firma dell'Avv. Paolo Chironi, difensore di LI AR;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv.ti Paolo Chironi e Vincenzo Bettinelli, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Cremona in data 11/1/2023, assolveva LI AR dal reato ascrittogli al capo 31) e riqualificava il reato di cui al capo 13) ex artt. 110,367 cod.pen., 1 QL Penale Sent. Sez. 2 Num. 2629 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/12/2024 rideterminando, all'esito, la pena per le residue imputazioni nella misura di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 3.666 di multa. Confermava l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio nei confronti di GH MA CO. Agli imputati si addebita di aver fatto parte di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio, in particolare delitti di ricettazione e riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva, nonché la realizzazione di plurimi reati-fine ascritti agli imputati singolarmente o in concorso. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: l'Avv. Paolo Chironi nell'interesse di LI AR 2.1 La violazione degli artt. 441, comma 5, e 603, comma 1, cod.proc.pen. in relazione al mancato espletamento di perizia fonica in ordine al delitto di riciclaggio relativo all'autovettura Golf di cui al capo 24). Il difensore, premesso che, alla stregua delle affermazioni dei giudici d'appello, la responsabilità del prevenuto per il capo 24) riposa esclusivamente sul tenore dell'intercettazione di cui al progr. 234 del 13/2/2020, segnala che della telefonata esistono in atti due trascrizioni a firma del medesimo ufficiale di P.g., l'una in data 13 febbraio 2020, dalla quale risultano espressioni incomprensibili, la seconda del 31 agosto seguente più dettagliata. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, nel disattendere le censure difensive sul punto, ha rimarcato che il ricorrente avrebbe potuto contestare la bontà della seconda trascrizione subordinando l'accesso al giudizio abbreviato all'esperimento di perizia fonica sulla conversazione in questione. Secondo la difesa, tuttavia, per validare o meno la trascrizione sarebbe stato sufficiente l'ascolto diretto da parte del Collegio della intercettazione ovvero la Corte avrebbe potuto disporre officiosamente nuova trascrizione mediante perizia sicché alla luce della motivazione resa risulta integrato il vizio denunziato;
2.2 la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla doppia e differente trascrizione della intercettazione n. 234 con esclusione della prova a discarico. Secondo il difensore la Corte territoriale nel valutare il gravame difensivo relativo al capo 24) ha rilevato la necessità di una perizia fonica senza, tuttavia, motivare congruamente sul punto e senza che avesse proceduto all'ascolto diretto della conversazione, facendo ricorso a mere illazioni circa la verosimiglianza della seconda trascrizione rispetto alla prima. Per tal via la Corte ha di fatto eliminato la prova a discarico contenuta nella registrazione, operando un travisamento della stessa;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di OR CA in ordine al soprannome attribuito al LI e con riguardo al reato associativo contestato al capo 36). 2 Il difensore assume che dalla telefonata intercettata il 20/2/2020 emerge che OR CA conversando con IN AL attribuiva al ricorrente il nomignolo "Parker", mutuandolo dal protagonista di un noto film che aveva rifiutato di unirsi ad una banda, traendo dalla circostanza elementi a conforto dell'estraneità del prevenuto al contesto associativo. Aggiunge che, poiché la Corte territoriale ha contestato siffatto riferimento, la stessa, a norma dell'art. 441, comma 5, cod.proc.pen., avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'interpretazione da dare al nomignolo, assumendo all'uopo il OR stesso;
2.4 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova con riguardo al delitto associativo. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe disatteso la prova a discarico costituita dai contenuti dell'intercettazione OR-IN sulla base di mere illazioni e travisando la prova in atti;
2.5 la mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione del delitto di riciclaggio di cui al capo 13) nel reato ex artt.110, 367 cod.pen. in concorso con CC AM, nonostante risulti in atti che l'imputato non ha mai avuto contatti con la CC e senza fornire la dovuta motivazione sull'esistenza degli elementi costitutivi della ritenuta simulazione;
2.6 la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conoscenza dell'illiceità della demolizione dell'autovettura di cui al capo 10). Il difensore sostiene che non può ritenersi raggiunta una prova resistente al ragionevole dubbio in relazione alla consapevolezza del LI circa la provenienza delittuosa dell'autovettura in contestazione dal momento che risulta in atti che l'imputato chiese per ben due volte al proprio datore di lavoro, IN Paolo, cosa dovesse fare dei resti del veicolo, già in parte cannibalizzato;
2.6 il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del LI per il riciclaggio contestato al capo 23), avendo la Corte di merito trascurato la rilevanza dell'errore concernente gli orari relativi agli spostamenti di GH MA, illogicamente escludendo che il medesimo possa aver direttamente effettuato la pressatura della scocca del veicolo;
2.7 la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova del dolo con riguardo al capo 33). Il difensore deduce che, sebbene il LI abbia provveduto alla pressatura della scocca, ciò ha fatto senza alcuna consapevolezza della provenienza da delitto dell'autovettura, stante la presenza sul luogo di IN AL, deputato ai controlli amministrativi sui veicoli;
2.8 la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale valorizzato un recente precedente specifico relativo a condanna in relazione alla quale è stata avanzata richiesta di revisione. L'Avv. Vincenzo Bettinelli nell'interesse di GH MA CO 3.L'inosservanza di norme processuali con riguardo all'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze dei dati c.d. esterni delle comunicazioni del telefono cellulare del GH, raccolte 3 a, in forza del decreto del P.m. in data 25/6/2020, su cui si fonda la responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestati. Il difensore eccepisce che la Corte d'Appello ha violato l'art. 191 cod.proc.pen. laddove ha ritenuto insussistente la dedotta inutilizzabilità dei dati tratti dai tabulati telefonici, reputando legittimo il provvedimento del P.m. sebbene sprovvisto di adeguata motivazione e nonostante l'acquisizione possa avvenire solo sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria sorretto da specifica motivazione in ordine alla ricorrenza di esigenze istruttorie;
3.1 l'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale disatteso le doglianze difensive concernenti il difetto dell'elemento soggettivo limitandosi ad affermarne la sussistenza sulla base di una precedente condanna definitiva relativa ad una ipotesi di ricettazione, senza considerare adeguatamente che il ricorrente era un dipendente regolarmente assunto, prima, dalla DA CA s.r.l. e in seguito dalla Nuova autodemolizione srl, società facenti capo alla famiglia IN, ed addetto allo smontaggio dei veicoli;
3.2 l'erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto ex art. 416 cod.pen. Il difensore sostiene che nella specie difettano autonomi elementi di prova circa la partecipazione del GH alla contestata associazione a delinquere. La Corte territoriale non ha considerato il rapporto di lavoro subordinato che legava il GH alla DA CA e non ha indicato gli elementi dai quali ha desunto la coscienza e volontà del medesimo di far parte del sodalizio, dal quale non ha ricevuto alcuna utilità; 3.3 la violazione degli artt. 62 bis, 114 e 133 cod.pen. Il difensore lamenta che i giudici d'appello al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche non hanno tenuto conto del buon comportamento processuale del ricorrente, dell'osservanza della misura cautelare impostagli, della scelta di un rito alternativo, circostanze che avrebbero dovuto incidere sulla commisurazione della pena anche con riguardo agli aumenti operati a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di LI AR sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo in relazione al capo 24) con motivazione ampia, giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche atte ad integrare i vizi denunziati dalla difesa. Con riguardo alla duplice trascrizione della conversazione di cui al progr. 234 i giudici d'appello hanno evidenziato che non esiste alcuna inconciliabilità contenutistica tra le due versioni, la prima delle quali, stesa subito dopo l'ascolto della conversazione incriminante, risulta più sintetica, essendo sfuggite all'operante alcune espressioni segnalate con puntini di sospensione, percepite e trascritte in sede di riascolto. Al riguardo v'è da aggiungere che la frase "...ieri sera ho schiacciato la macchina" valorizzata in sede di merito quale prova della 4 pressatura della scocca della Golf da parte del prevenuto è stata oggetto di specifica contestazione al LI in sede di interrogatorio di garanzia ed egli non negò di averla pronunziata ma ebbe a spiegare nella circostanza che probabilmente aveva parlato al plurale ("...hanno schiacciato"), tesi ribadita in sede di memoria ex art. 415 bis cod.proc.pen. sebbene contrastata dal contesto dialogico, circostanza che conferma la correttezza e completezza della trascrizione effettuata in sede di riascolto il 31/8/2020. L'affermazione dei giudici d'appello secondo cui l'eventuale contestazione dei contenuti della intercettazione avrebbe legittimato la difesa a sollecitarne la trascrizione nelle forme della perizia in sede di richiesta del giudizio abbreviato costituisce un rilievo che non implica, contrariamente a quanto sostiene il difensore, l'esistenza di dubbi interpretativi circa la portata indiziante della conversazione né tantomeno si traduce in una frattura logica nel discorso giustificativo, avendo la sentenza impugnata evidenziato la continuità e omogeneità tra le due trascrizioni confluite in atti, ritenendo superfluo ogni approfondimento ulteriore con accesso ai supporti in assenza di specifiche deduzioni circa rilevanti e decisive difformità ricostruttive del colloquio intercorso tra il prevenuto e la moglie, tali da imporre l'integrazione officiosa del compendio acquisito. 2. Anche il terzo e quarto motivo sono palesemente infondati. Il difensore sostiene che poiché CA OR in una conversazione con IN AL si era riferito all'imputato con il soprannome di "Parker" la circostanza deporrebbe per l'estraneità del ricorrente al sodalizio giacché detto nomignolo sarebbe evocativo di un personaggio cinematografico che, rispettoso della legalità, aveva rifiutato di unirsi ad una banda criminale. Si tratta di una mera suggestione che, come ritenuto dalla Corte territoriale, non trova riscontri di sorta e non ha alcuna attitudine a tradursi in una prova a discarico. La difesa assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto farsi carico delle ragioni per cui l'imputato godeva del cennato appellativo, procedendo officiosamente a sentire il OR senza, tuttavia, confrontarsi con i plurimi elementi probatori richiamati dalla sentenza impugnata alle pag. 132 e seguenti a conferma della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso sub 36) e trascurando del tutto i rigorosi confini della rinnovazione istruttoria in ipotesi di giudizio abbreviato. Né la motivazione reiettiva rassegnata dalla sentenza impugnata mostra profili di contraddittorietà o illogicità manifesta laddove evidenzia l'assertività della prospettazione difensiva in ordine ad una circostanza, comunque, priva di decisività a fronte della trama argomentativa posta a fondamento del giudizio di responsabilità per l'addebito associativo. 3. Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al quinto motivo che denunzia l'omessa motivazione in relazione alla riqualificazione del capo 13). La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda alle pagg. 126 e 127, rimarcando gli esiti delle intercettazioni dai quali emergono i contatti tra l'imputato e CC LV, 5 DDL, padre dell'intestataria della Lancia Y, sottoposta a fermo amministrativo per debiti di natura erariale, e la condivisione da parte del ricorrente della decisione del CC di far demolire il veicolo simulandone il furto, operazione cui il LI provvedeva personalmente mentre Aurora CC denunziava falsamente la sottrazione del veicolo. La Corte, alla luce della ricostruzione operata, ha ritenuto che l'imputato avesse concorso nel reato presupposto ex art. 367 cod.pen. con conseguente operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648bis cod.pen. Risulta, pertanto, insussistente il vizio lamentato, avendo la sentenza impugnata dato conto delle emergenze probatorie dalle quali ha desunto la partecipazione criminosa del ricorrente al delitto di cui all'art. 367 cod.pen., che costituisce antecedente logico-giuridico del riciclaggio originariamente contestato. 4. I motivi sesto, settimo e ottavo, che denunziano il vizio della motivazione in relazione ai delitti di riciclaggio contestati ai capi 10), 23) e 33), sono strutturati in fatto e nella sostanza reiterativi di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un apparato giustificato privo di lacune e frizioni logiche. In particolare, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione alla pressatura della scocca dell'autovettura Kia Rio di cui al capo 10), richiamando a sostegno della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo la conversazione intrattenuta dall'imputato con IN Paolo, della quale ha fornito un'interpretazione logica e coerente con le modalità operative della Nuova Autodemolizione s.r.l. ( pagg. 125/126). Anche in relazione al capo 23) i giudici d'appello (pagg. 127/128) hanno fornito esauriente risposta alle censure difensive, illustrando ampiamente le ragioni che rendono insostenibile l'alternativa tesi difensiva che vorrebbe il coimputato GH autore della pressatura della scocca della Toyta Rav 4 di cui in incolpazione. Quanto al capo 33), pacifica l'ascrivibilità al prevenuto della pressatura della scocca della Fiat Panda sottratta nella notte tra il 15 e 16 gennaio 2020, ammessa dal LI sia in sede di perquisizione che di interrogatorio di garanzia, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato la sussistenza del dolo con argomenti con i quali la difesa non si confronta puntualmente, replicando la tesi che l'attività di demolizione era stata effettuata alla presenza di IN AL, cui spettano i preventivi controlli amministrativi in relazione al veicolo. La difesa con le richiamate censure tende ad una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che risulta esente da patenti illogicità o decisivi travisamenti. 5. Il conclusivo motivo che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di non poter accedere al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. richiamando, oltre la gravità dei fatti a giudizio, i plurimi precedenti contro il patrimonio che 6 o- militano a carico del prevenuto, tra cui uno recente e specifico per fatti di riciclaggio. La difesa appunta i propri rilievi su una circostanza postuma ed estranea al processo, ovvero l'avvenuta presentazione, in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata, di istanza di revisione in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 6/6/2023, senza confrontarsi in termini puntuali con la motivazione reiettiva. 6. Il primo motivo nell'interesse di GH MA CO è manifestamente infondato. Il difensore deduce l'inutilizzabilità dei dati tratti dai tabulati telefonici acquisiti giusta provvedimento del P.m. che risulterebbe non adeguatamente motivato circa le ragioni che rendevano necessaria l'apprensione. Sul punto la Corte territoriale ha reso una motivazione congrua alle pagg. 98 e 99 rispetto alla quale la difesa esprime un mero e generico dissenso. Al riguardo è opportuno chiarire che l'acquisizione è stata disposta dal P.m. con decreto del 15/6/2020, in epoca, quindi, antecedente il varo del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha modificato l'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,prevedendo in via transitoria al comma 1-bis che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi". Questa Corte ha in proposito precisato che la disciplina transitoria in questione ha efficacia retroattiva, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum" ed è applicabile anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte sia stata investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Rv. 284600-01; Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Rv. 285419-01; Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Rv. 284104-01). Nella specie, deve rilevarsi che la colpevolezza dell'imputato è stata argomentata dalla sentenza impugnata non ricorrendo ai soli dati esteriori del traffico telefonico, ma a numerosi altri elementi indizianti, dotati di autonoma forza probatoria, avendo i giudici di merito in concreto fatto corretta applicazione della vigente regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati. 7. Il secondo motivo è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure in punto di dolo. La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo sul punto con ampia motivazione con la quale il ricorrente non si rapporta in termini puntuali e conferenti. 7 0511, Invero, la sentenza impugnata (pag. 99) ha legittimamente richiamato quale elemento emblematico del dolo del prevenuto in ordine agli addebiti di riciclaggio elevati a suo carico la condanna definitiva per la ricettazione dell'Alfa Romeo Mito, accertata il 19/5/2020 all'interno della DA Autoricambi s.r.I., ove veniva, altresì, rinvenuta anche la Fiat Panda tg FD461YE provento di furto consumato quello stesso giorno e già cannibalizzata con l'asportazione di pezzi di ricambio da immettere sul mercato. Si tratta, infatti, di episodio che, seppur separatamente giudicato a seguito dell'arresto del prevenuto, di IN IP, di IN PI e di coloro che avevano eseguito il furto del veicolo, si inserisce a pieno titolo nell'attività delittuosa del sodalizio, la cui operatività è contestata fino al mese di giugno 2020. I giudici territoriali hanno tratto dalla ricostruzione investigativa di detto episodio, avvenuta anche sulla scorta delle immagini della telecamera di sorveglianza, elementi a sostegno del fatto che il compito precipuo dell'imputato fosse quello di procedere il più sollecitamente possibile allo smontaggio dei veicoli di provenienza illecita, occupandosi di seguito, frequentemente, anche del trasferimento dei pezzi di ricambio presso il magazzino allestito presso la ex Citman. La sentenza impugnata ha, altresì, confutato con argomenti dotati di persuasività e coerenza logica la tesi difensiva che pretende di ricondurre in via esclusiva al rapporto di prestazione d'opera alle dipendenze delle società dei IN l'attività espletata dal prevenuto e per ciascuna delle ipotesi di reato contestate al ricorrente ha effettuato una puntuale ricognizione degli esiti probatori che riscontrano la prospettazione accusatoria, contrastando radicalmente l'assunto relativo al difetto di consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei veicoli di volta in volta smembrati. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi criticamente con le valutazioni reiettive della Corte territoriale, attesta i propri rilievi sulla valenza dimostrativa riconosciuta al reato fine in giudicato, che non compendia né esaurisce le risultanze valorizzate a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente. 8. Risulta inammissibile per genericità anche il terzo motivo che revoca in dubbio la partecipazione del GH all'associazione contestata al capo 36). Il ricorrente reitera rilievi che la Corte di merito ha ampiamente scrutinato e disatteso con una trama giustificativa esente da criticità logiche (pagg. 114-117), evidenziando le emergenze che sostanziano l'illecito sotto il profilo materiale e denotando l'affectio societatis da parte dell'imputato. 9. Le doglianze di cui al conclusivo motivo che lamentano il diniego delle attenuanti generiche (non è stato dato alcuno sviluppo argomentativo alla violazione dell'art. 114 cod.pen. indicata in rubrica) sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata alle pagg. 117-118 ha ampiamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta difensiva, richiamando in senso ostativo i plurimi precedenti che militano a carico dell'imputato, escludendo profili di meritevolezza connessi alla condotta processuale come 8 (99L pure la possibilità di apprezzare, al fine dell'invocata mitigazione sanzionatoria, la scelta del rito abbreviato ovvero la condotta tenuta in fase cautelare. 10. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid n e