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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
4746/2019 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4746/2019
All'udienza del 20/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. DOMENICO MAIALE;
per parte opposta gli Avv.ti ANDREA ORNATI e RAFFAELE ZURLO.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4746/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Domenico Maiale, presso il cui studio, sito in Castel San
IO alla via Guerrasio, II Pal. Onorato, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per Decreto
Ingiuntivo, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 743/2019, con il quale è stato ingiunti al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di € 48.731,01 (di cui € 27.536,93 per il rapporto n.
291274536584 ed € 21.194,08 per il rapporto n. 00000009823154), oltre e accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto quale unico motivo di opposizione, che le somme ingiunte in via monitoria non sono dovute, quanto meno non nell'ammontare richiesto;
che, infatti, sono stati pattuiti interessi usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 743/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato DOMENICO
MAIALE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che rileva Controparte_1
solo ed esclusivamente l'usura originaria, di talchè eventuali superamenti del tasso soglia nel corso dei rapporti non possono essere sanzionati ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, c.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato Controparte_1
le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
743/2019; in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione, coondannare al Parte_1
pagamento, in suo favore, della diversa somma, maggiore o minore somma, che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione e
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza rinviava per la verifica dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010
“ratione temporis” applicabile, ed a tanto provvedeva parte opposta.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile, quindi la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'articolo
281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile al presente giudizio.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'opposizione verte su un unico motivo di doglianza, consistente nella dedotta usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati nei due contratti posti a fondamento del ricorso monitorio, ovvero quello di prestito n. 291274536584 e quello di prestito flessibile PRS/9823154.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto nei termini che seguono.
2.1. - Preliminarmente questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa e della documentazione prodotta dalle parti.
Orbene, tra le diverse ricostruzioni elaborate dall'ausiliario nominato, non appare condivisibile quella elaborata a seguito delle osservazioni controdeduttive formulate dal consulente tecnico di parte opponente
(cfr. pag. 25 della relazione peritale), atteso che il contratto di
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza finanziamento n. 291274536584 non può, come sostenuto da parte opponente, essere qualificato alla stregua di un'operazione rientrante nella categoria dei “crediti personali”, il cui tasso-soglia, nel primo trimestre del 2006 (essendo esso stato stipulato il 20/3/2006), pari al
14,715%, sarebbe stato in concreto superato da quello pattuito. Invero, dalla lettura di tale contratto (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria) risulta scritto: “Scopo del finanziamento: DEBT. CONSOLID
LOANS – ALTRI TIPI DI PRESTITO PERSONALE”. Sicchè, atteso che l'espressione “Consolid loans” sta a significare “Consolidation loans”, cioè un “prestito di consolidamento” volto a raggruppare pregressi debiti in un unico nuovo debito, ne deriva che non può assolutamente essere qualificato ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, nell'alveo della categoria “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle Banche”. Infatti, in base alle Istruzioni della Banca
d'Italia “Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr punto B3) che:
- siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.”.
Ragion per cui, non essendo evidentemente tale prestito destinato a finanziare generiche esigenze di spesa o consumo personali o familiari del mutuatario ne consegue che esso va inquadrato nella Pt_1
categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre € 5.000,00, come acclarato dal C.T.U. nella sua ricostruzione iniziale, con conseguente esclusione dell'usurarietà degli interessi, essendo il
T.A.E.G. del 16,2853%, inferiore a quello soglia del 18,99% (pari al
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza 12,66% aumentato della metà).
Relativamente, poi, al prestito flessibile PRS/9823154 il C.T.U. ha appurato che non sono stati pattuiti interessi usurari, e ciò sia qualificandolo nella categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre € 5.000,00, sia in quella “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle Banche”.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 743/2019 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. – Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e poiché l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di
e, considerate la natura, il valore (€ Parte_1
48.731,01, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), nonché €
268,00 per l'attività di mediazione (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4. - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 743/2019;
2) Condanna alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 4.077,00 (comprensivi dell'attività di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di
[...]
; Parte_1
Così deciso in Salerno il 20/11/2025, con sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co.
2, c.p.c., non essendosi opposte alla stessa, ed allegazione al verbale.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4746/2019
All'udienza del 20/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. DOMENICO MAIALE;
per parte opposta gli Avv.ti ANDREA ORNATI e RAFFAELE ZURLO.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4746/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Domenico Maiale, presso il cui studio, sito in Castel San
IO alla via Guerrasio, II Pal. Onorato, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per Decreto
Ingiuntivo, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 743/2019, con il quale è stato ingiunti al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di € 48.731,01 (di cui € 27.536,93 per il rapporto n.
291274536584 ed € 21.194,08 per il rapporto n. 00000009823154), oltre e accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto quale unico motivo di opposizione, che le somme ingiunte in via monitoria non sono dovute, quanto meno non nell'ammontare richiesto;
che, infatti, sono stati pattuiti interessi usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 743/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato DOMENICO
MAIALE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che rileva Controparte_1
solo ed esclusivamente l'usura originaria, di talchè eventuali superamenti del tasso soglia nel corso dei rapporti non possono essere sanzionati ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, c.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato Controparte_1
le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
743/2019; in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione, coondannare al Parte_1
pagamento, in suo favore, della diversa somma, maggiore o minore somma, che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione e
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza rinviava per la verifica dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010
“ratione temporis” applicabile, ed a tanto provvedeva parte opposta.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile, quindi la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'articolo
281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile al presente giudizio.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'opposizione verte su un unico motivo di doglianza, consistente nella dedotta usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati nei due contratti posti a fondamento del ricorso monitorio, ovvero quello di prestito n. 291274536584 e quello di prestito flessibile PRS/9823154.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto nei termini che seguono.
2.1. - Preliminarmente questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa e della documentazione prodotta dalle parti.
Orbene, tra le diverse ricostruzioni elaborate dall'ausiliario nominato, non appare condivisibile quella elaborata a seguito delle osservazioni controdeduttive formulate dal consulente tecnico di parte opponente
(cfr. pag. 25 della relazione peritale), atteso che il contratto di
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza finanziamento n. 291274536584 non può, come sostenuto da parte opponente, essere qualificato alla stregua di un'operazione rientrante nella categoria dei “crediti personali”, il cui tasso-soglia, nel primo trimestre del 2006 (essendo esso stato stipulato il 20/3/2006), pari al
14,715%, sarebbe stato in concreto superato da quello pattuito. Invero, dalla lettura di tale contratto (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria) risulta scritto: “Scopo del finanziamento: DEBT. CONSOLID
LOANS – ALTRI TIPI DI PRESTITO PERSONALE”. Sicchè, atteso che l'espressione “Consolid loans” sta a significare “Consolidation loans”, cioè un “prestito di consolidamento” volto a raggruppare pregressi debiti in un unico nuovo debito, ne deriva che non può assolutamente essere qualificato ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, nell'alveo della categoria “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle Banche”. Infatti, in base alle Istruzioni della Banca
d'Italia “Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr punto B3) che:
- siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.”.
Ragion per cui, non essendo evidentemente tale prestito destinato a finanziare generiche esigenze di spesa o consumo personali o familiari del mutuatario ne consegue che esso va inquadrato nella Pt_1
categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre € 5.000,00, come acclarato dal C.T.U. nella sua ricostruzione iniziale, con conseguente esclusione dell'usurarietà degli interessi, essendo il
T.A.E.G. del 16,2853%, inferiore a quello soglia del 18,99% (pari al
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza 12,66% aumentato della metà).
Relativamente, poi, al prestito flessibile PRS/9823154 il C.T.U. ha appurato che non sono stati pattuiti interessi usurari, e ciò sia qualificandolo nella categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre € 5.000,00, sia in quella “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle Banche”.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 743/2019 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. – Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e poiché l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di
e, considerate la natura, il valore (€ Parte_1
48.731,01, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), nonché €
268,00 per l'attività di mediazione (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4. - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 743/2019;
2) Condanna alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 4.077,00 (comprensivi dell'attività di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di
[...]
; Parte_1
Così deciso in Salerno il 20/11/2025, con sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co.
2, c.p.c., non essendosi opposte alla stessa, ed allegazione al verbale.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4746/2019 - Sentenza