Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06783/2025REG.PROV.COLL.
N. 05573/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5573 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eliseo Laurenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marco Papio, 15;
nei confronti
-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 803/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Eliseo Laurenza e Angelo Bonito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- ha partecipato, superando le relative prove, alla procedura concorsuale per titoli ed esami, indetta dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" di Napoli in esecuzione della deliberazione n. 778 in data 09/07/2018, volta alla copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di CPS-tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D (bando pubblicato sul BURC n. 52 del 30.07.2020).
Con Deliberazione n. 79 del 25.01.2021, è stata approvata la graduatoria finale del concorso che ha visto la ricorrente collocata al posto n. 119, con l’attribuzione di un punteggio pari a 58,610.
Avendo l’azienda omesso di vagliare la richiesta, dalla stessa presentata, di ottenere una nuova valutazione dei titoli di carriera e professionali presentati e non avendo riscontrato le ulteriori istanze presentate in data 29.12.2020 ed in data 26.1.2021 e miranti a conseguire l’accesso agli atti delle operazioni valutative compiute dalla commissione giudicatrice, la ricorrente ha proposto ricorso e successivi motivi aggiunti innanzi al TAR Campania, onde conseguire l’annullamento dei provvedimenti suindicati, nella parte in cui, attribuendole il suddetto punteggio, l’avevano collocata al posto n. 119 dell’approvata graduatoria finale, impedendole un celere scorrimento in graduatoria.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati, per violazione dell’art. 97 Cost, dell’art. 8 d.P.R. n. 220 del 27/03/2001, del bando di concorso e dell’art. 3 l n. 241/1990, oltreché per eccesso di potere con riguardo sia al difetto di motivazione e di istruttoria che alla manifesta irragionevolezza.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti di interesse da lei fatto valere con la proposizione del gravame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" di Napoli ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso, e nel merito ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 803/22 il TAR Campania ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la signora -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: error in iudicando ; violazione del bando di concorso; violazione dell’art. 15 octies d. lgs. n. 502/92 del d.P.R. n. 220/01 e del d.P.R. n. 483/97.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, nei limiti dell’interesse fatto valere con la proposizione del gravame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" di Napoli ha preliminarmente reiterato l’eccezione di improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante, ne frattempo assunta presso altra struttura ospedaliera. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.7.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame della preliminare censura di improcedibilità dell’appello articolata dall’Amministrazione appellata.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta il mancato riconoscimento, come titolo di servizio, del periodo di lavoro prestato l’ASL di Caserta quale tecnico radiologo che – in thesi – avrebbe dovuto essere computato tra i “titoli di carriera”, la qual cosa le avrebbe consentito la collocazione in una posizione utile al fine di partecipare al primo degli avvenuti scorrimenti di graduatoria.
L’assunto è infondato.
3.1. Con verbale n. 1/2018 la Commissione, nello stabilire i criteri di valutazione dei titoli di carriera, ha equiparato al servizio di ruolo quello “ … non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari ”.
3.2. Orbene, con tale formula – mutuata dall’art. 20 d.P.R. n. 483/97 – deve chiarimenti intendersi un rapporto di lavoro che, sebbene non a tempo indeterminato, si caratterizzi per il vincolo di subordinazione, con conseguente assoggettamento del dipendente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
3.3. Senonché, nella fattispecie in esame, il rapporto di lavoro prestato presso l’ASL di Caserta è stato giuridicamente qualificato come “co.co.pro”. Più in particolare, esso è sorto per lo svolgimento di attività professionali nell’ambito del progetto denominato “ Screening del carcinoma della mammella ”, e si caratterizzava per l’assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, evincibile sia dall’assenza di un orario prestabilito di lavoro, sia dall’assenza di uno specifico potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, e sia dal fatto che esso era compatibile con eventuali altri impegni lavorativi del prestatore di lavoro, essendo prestato senza vincolo di esclusività con l’Azienda datrice di lavoro.
3.4. Per tali ragioni, in assenza del vincolo di subordinazione, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione non ha tenuto conto di tale titolo lavorativo, non rientrante nel novero di quelli espressamente stabiliti dalla Commissione con il citato verbale n. 1/2018.
3.5. Ne consegue il rigetto della relativa censura.
4. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante lamenta la mancata valutazione, da parte della Commissione della Certificazione PEKIT EXPRESS (c.d. patente europea di informatica).
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, non avendo il titolo in esame alcun collegamento specifico con il profilo professionale messo a concorso, stante il suo carattere del tutto generalista, in quanto “spendibile” in una pluralità di ambiti professionali.
Inoltre, e ad abundantiam , tale titolo non rientrava comunque tra quelli utilmente valutabili, avendo la Commissione circoscritto tale valutazione (verbale 18.12.2019) ai soli Master di primo e di secondo livello, al Dottorato di ricerca ed ai Diplomi universitari di docente o dirigente; categorie, queste ultime, in nessuna delle quali il titolo in esame può essere sussunto.
Per tali ragioni, anche sotto tale profilo gli atti impugnati devono ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
5. Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta l’avere la Commissione considerato come attinenti al profilo professionale posto a concorso soltanto n. 8 corsi da lei seguiti, attribuendole un punteggio di 1,50 sui dodici punti disponibili.
Il motivo è infondato.
5.1. Per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Le commissioni esaminatrici non esercitano una ponderazione di interessi e la loro attività costituisce espressione di un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato alla sussistenza della manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. In tale ambito ricadono le valutazioni sul valore dei titoli e delle pubblicazioni finalizzate a determinare e graduare il valore dei candidati sul piano scientifico; dette valutazioni, ove non attengano a meri dati statistici, sono per definizione opinabili e dunque soggette a fisiologiche criticità proprie di ogni giudizio che, per sua natura, non può pervenire ad un risultato incontrovertibile ” (C.d.S, I, 11.11.2024, n. 1360).
5.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, da un lato non emergono dall’esame dei titoli da parte della Commissione elementi di palese inattendibilità/illogicità/irrazionalità della scelta di ritenere valutabili soltanto otto corsi seguiti dall’appellante.
Sotto altro profilo, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’odierna appellante non ha fornito alcun elemento da cui desumersi un giudizio di sostanziale inattendibilità delle valutazioni della Commissione, es. rappresentando per alcuno dei titoli quale avrebbe dovuto essere la corretta valutazione.
5.3. Per tali ragioni, la relativa censura si colora di tratti di evidente genericità, e va dunque disattesa, pretendendo l’appellante di sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, in assenza di elementi di palese erroneità/illogicità/irrazionalità, vizi che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
6. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO