Decreto cautelare 29 settembre 2021
Ordinanza cautelare 3 novembre 2021
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 19/06/2025, n. 12030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12030 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09364/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9364 del 2021, proposto da
AT IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito territoriale di Agrigento 9 agosto 2021, prot. 12341 del 9 agosto 2021, a mezzo del quale l'amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Agrigento per la classe di concorso ADAA-ADEE-ADMM-ADSS nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e con il DM 51/2021;
- dei decreti prot. n. 12366 del 9 agosto 2021 e n. 13421 del 3 settembre 2021 dell'Ambito territoriale di Agrigento, di ripubblicazione delle graduatorie GPS e GPS aggiuntive di prima fascia laddove non include il nominativo di parte ricorrente;
- per quanto occorrer possa del D.M. n. 51/2021 laddove le clausole di cui agli art. 1 e 2, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del D.M. Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;
- della circolare del Ministero dell’Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della professionalità docente conseguita all'estero;
e per la declaratoria in via cautelare
del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali delle supplenze per l'anno scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento;
nonché per la condanna in forma specifica
delle amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 29 settembre 2021, il sig. AT IA ha contestato la sua esclusione dagli elenchi aggiuntivi relativi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), disposta dalla p.a resistente in ragione del fatto che lo stesso non aveva ottenuto, alla data del 31 luglio 2021, il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita all’estero, come prescritto dal D.M. n. 51/2021.
A sostegno delle proprie doglianze, il ricorrente ha dedotto:
- di aver conseguito in Romania il titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno e di aver presentato la domanda di riconoscimento del suddetto titolo conseguito all’estero in data 24 luglio 2021;
- di aver presentato, sempre in data 24 luglio 2021, domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Agrigento, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7, lett. e) dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020 per i candidati che avevano conseguito il titolo di abilitazione all’estero ed erano in attesa della definizione della procedura per il suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente).
2. Con decreto cautelare Tar Lazio, III- bis , 29 settembre 2021, n. 5951 il Presidente della sezione competente alla trattazione del ricorso ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione con le modalità indicate con l’ordinanza Tar Lazio, III-bis, 6 gennaio 2019, n. 836.
3. Il 7 ottobre 2021 il ricorrente ha depositato la prova dell’avvenuta notificazione per pubblici proclami, versando in atti l’attestazione di avvenuta pubblicazione, in data 6 ottobre 2021, di quanto previsto dal decreto cautelare Tar Lazio, III- bis , n. 5484/2021.
4. Con ordinanza Tar Lazio, III- bis , 3 novembre 2021, n. 6077, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, evidenziando che « il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell’art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere, anche attraverso gli uffici comunali, il relativo recapito» .
5. Tale decisione è stata impugnata da parte ricorrente con gravame iscritto al r.g. n. 10550/2021.
6. Con ordinanza Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2022, n. 693, il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare.
7. A fronte di ciò in data 14 novembre 2022, parte ricorrente ha avanzato una nuova domanda di misure cautelari, chiedendo a questo Tribunale – in sostanza – di ritornare sulla propria decisione.
8. Con ordinanza Tar Lazio, IV- bis , 23 marzo 2023, n. 1986, questo Tribunale ha rigettato la nuova domanda cautelare, sottolineando che in assenza di nuove circostanze di fatto la domanda cautelare non poteva « essere validamente riproposta stante l’inibizione contenuta nell’art. 58 c.p.a.» .
9. All’udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato – vista le note depositate da parte ricorrente in data 13 marzo 2025 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Al più approfondito esame proprio della fase di merito – e tenuto conto delle pronunce intervenute medio tempore su casi analoghi (cfr. Tar Lazio, IV- bis , 23 gennaio 2024, n. 1237 e 24 gennaio 2025, n. 1475, nonché da ultimo Tar Lazio, IV- bis , 28 aprile 2025, n. 8120) – il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato in considerazione della circostanza che nel caso di specie:
a) non erano noti al ricorrente gli indirizzi dei controinteressati;
b) che al fine di conoscere gli indirizzi dei controinteressati il ricorrente (in data 20 settembre 2021, prima della scadenza del termine per proporre ricorso) ha presentato un’istanza di accesso all’amministrazione;
c) che con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, notificato in data 29 settembre 2021, in assenza di un formale riscontro a suddetta istanza di accesso, ha chiesto, poi, di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami in considerazione dell’elevato numero di controinteressati nonché della impossibilità di individuare gli indirizzi degli stessi;
d) che – come già evidenziato supra – con decreto Tar Lazio, III- bis , 29 settembre 2021, n. 5951 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione;
e) che parte ricorrente ha dato prova di aver provveduto a integrare il contraddittorio nei termini prescritti da questo Tribunale quando ancora il termine per l’impugnazione degli atti gravati non era ancora decorso.
11. Tanto premesso in rito, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei termini e nei limiti di cui in motivazione, come da giurisprudenza costante di questo Tribunale cui occorre dare continuità (cfr. ancora Tar Lazio, IV-bis, 23 gennaio 2024, n. 1237 e 24 gennaio 2025, n. 1475, nonché da ultimo 28 aprile 2025, n. 8120).
11.1 Al riguardo, deve innanzitutto premettersi che:
- l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante la disciplina per le “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, prevede testualmente, all’art. 7, comma 1, lett. e) che «nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara […] i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo »;
- il successivo decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021, adottato in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 2020, ha disciplinato l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto di cui alla ridetta ordinanza, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto;
- l’art. 1 del richiamato D.M. 51 del 2021 ha testualmente previsto che « nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (termine poi esteso al 31 luglio). Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente »;
- infine l’art. 7 del ridetto D.M. rinvia all’O.M. n. 60 del 2020 e al D.D. 21 luglio 2020, n. 858 per tutto quanto ivi non espressamente previsto.
11.2. Chiarito quanto sopra, la questione oggetto del presente giudizio riguarda la condizione di coloro che, avendo conseguito all’estero l’abilitazione per l’insegnamento ed avendo presentato nei termini previsti per la partecipazione alla procedura la relativa domanda per il riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. 206 del 2007, hanno chiesto l’iscrizione con riserva degli elenchi aggiuntivi delle GPS.
L’amministrazione ha infatti inteso limitare l’applicazione della previsione di cui alla richiamata lett. e), comma 4, dell’art. 7 della ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 esclusivamente agli aspiranti ad essere iscritti nelle GPS originarie e non anche a coloro che avessero successivamente maturato tale condizione al fine di potersi iscrivere negli elenchi aggiuntivi di cui al successivo D.M. 51/2021, ritenendo che, in quest’ultimo caso, alla scadenza fissata del 31 luglio 2021, dovesse essere già intervenuto il decreto di riconoscimento del titolo estero ai sensi d.lgs. n. 206 del 2007, non essendo sufficiente, ai fini dell’iscrizione, sia pure con riserva, la sola presentazione della domanda di riconoscimento al Ministero competente.
11.3. Ritiene il Collegio che siffatta interpretazione restrittiva dell’amministrazione appaia illegittima per contrasto con quanto previsto con la richiamata disposizione (art. 7, comma 1 lett. e) di cui all’O.M. 60 del 2020), della quale il successivo D.M. 51/2021 risulta essere meramente attuativo, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della richiamata ordinanza ministeriale, ai sensi del quale « ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro ».
I c.d “elenchi aggiuntivi” delle GPS, infatti, in base alla stessa disciplina ministeriale e, prima ancora, alla previsione normativa di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si configurano come un aggiornamento delle presupposte graduatorie provinciali, consentendo un ampliamento della platea dei docenti cui poter assegnare per l’anno scolastico 2021-2022 le supplenze con contratto a tempo determinato, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per accedere alle stesse.
La previsione normativa da ultimo richiamata non distingue i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nelle GPS da quelli utili per l’iscrizione nei corrispondenti elenchi aggiuntivi, dovendosi intendere che, per entrambi, possa essere consentita l’iscrizione, « anche con riserva di accertamento del titolo, (di) coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 ».
Ne consegue che, avendo l’amministrazione con la precedente O.M. n. 60 del 2020 consentito l’iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all’estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non può non essere estesa anche ai fini dell’iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all’art. 7 dell’anzidetto decreto ministeriale all’O.M. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi non disciplinato.
12. Il ricorso deve dunque trovare accoglimento per quanto attiene all’esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS in cui ha chiesto di essere inserito, non essendo controverso il fatto che lo stesso abbia effettivamente presentato, nei termini anzidetti, la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero.
13. Le spese di lite – ivi comprese quelle della fase cautelare – possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e dei profili di novità di alcune delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO