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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1267/2022 del ruolo generale contenzioso assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
14.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
E LO SS (C.F.: ) in proprio ed in qualità di Pt_4 C.F._4
eredi di deceduto in data 7.08.2022, tutti rappresentanti e difesi Parte_1
come da mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione dall'avv.to Eugenio
Battaglia, presso il cui studio in Catanzaro Vico 1° Piazza Roma n° 7, elettivamente domiciliano.
- RICORRENTI IN RIASSUNZIONE –
E
(C.F. E P.IVA ) in persona del sindaco in Controparte_1 P.IVA_1
qualità di legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso - in virtù di procura posta in calce al presente atto nonché DGM
n° 79 del 13.10.2022 - dall'avvocato Crescenzio Santuori , presso il cui studio sito in
Catanzaro, Via Santa Maria di Mezzogiorno n° 17, ha eletto domicilio.
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : voglia l'Eccc.ma Corte di Appello adita, quale giudice di rinvio, uniformandosi ai principi fissati dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza rescindente resa tra le parti in data 16.05.2022 n. 15509, ed altresì in accoglimento di tutte le deduzioni, eccezioni, domande e conclusioni rassegnate dagli odierni attori in riassunzione, allora appellati, dinanzi alla Corte distrettuale di Catanzaro con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel citato giudizio n. 652/2013, che qui si trascrivono: voglia l'On.le Corte D'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, dichiarare per le causali di cui in premessa l'inammissibilità del gravame;
gradatamente rigettarlo in quando infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di legittimità, del precedente giudizio di appello, nonché del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per il Comune Resistente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere l'atto di appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della Sentenza Controparte_1
impugnata:
- previa disposizione di nuova CTU finalizzata ad accertare la proprietà della strada in cui è avvenuto il sinistro, trattandosi di attività non preclusa dall'Ordinanza rescindente n° 15509/2022 per le ragioni dedotte in narrativa (cfr. supra sub. 1), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , Controparte_1
ente sprovvisto della qualità di proprietario e/o gestore e quindi non tenuto alla manutenzione della strada ove è accaduto il sinistro mortale dell'1.1.2003;
2 - rigettare in toto l'originaria domanda degli odierni appellati, siccome infondata in fatto e in diritto e carente dei presupposti di legge;
- in via subordinata, e salvo gravame, riconoscere e dichiarare il concorso di colpa, prevalente e comunque proporzionale alla condotte del conducente del veicolo nell'accadimento del sinistro de quo, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cc;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado.
Con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 302/2013, depositata in data
4.02.2013 il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta dagli attori, accertando la responsabilità del ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. Controparte_1
per il sinistro occorso al loro congiunto in data 1.01.2003, che ne Persona_1
cagionava la morte, condannando il predetto Comune al risarcimento del danno da corrispondersi nella somma di € 252.364,00 oltre ad interessi per come specificati nella parte motiva della sentenza.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto superato l'eccezione preliminare sollevata in primo grado dal , afferente alla propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, richiamando a fondamento della propria decisione sia il verbale redatto dai carabinieri di Maida nell'immediatezza del sinistro, munito di fede privilegiata fino a querela di falso, in cui veniva espressamente indicato che la strada fosse comunale e ricadesse nel , sia l'attestazione contenuta nel fascicolo di parte Controparte_1
attorea, proveniente dall'ufficio tecnico del comune di Maida che certificava testualmente “ che il luogo in cui si è verificato il sinistro ricade nel comune di
”. CP_1
Nel merito ha ritenuto fondata la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., per essere il sinistro verificatosi in una strada di montagna, a più curve successive, priva di segnaletica orizzontale e verticale e sprovvista di guard rail di protezione, con
3 riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore degli attori, con applicazione ai fini della liquidazione, della tabella redatta dal Tribunale di Milano.
2.La sentenza di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il , con atto Controparte_1
d'appello ritualmente notificato in data 16 maggio 2013, con cui ha contestato la decisione del giudice di prime cure per aver rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dallo stesso formulata e, nel merito, per aver errato nel riconoscere sussistente l'insidia nel tratto di strada per cui è causa, nonché per mancanza del nesso eziologico, per non aver tenuto conto che il sinistro fosse esclusivamente da ascrivere alla condotta di guida imprudente del , sul quale Pt_1
veniva rilevato un elevato tasso alcolemico.
Gli appellati si sono costituiti nella fase di gravame evidenziando la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure e chiedendo pertanto il rigetto dell'appello proposto.
La corte d'appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disponendo CTU al fine di accertare chi fosse l'ente proprietario della strada ove è avvenuto il sinistro per cui è causa.
All'esito ha pronunciato la sentenza n. 422/2017 del 10.03.2017 con cui, in accoglimento dell'appello e discostandosi dalla risultanze della disposta CTU, riconosciuta la fondatezza del motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione passiva del e, assorbito ogni altro motivo di appello, ha rigettato Controparte_1
la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
3.L'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
Con ricorso in Cassazione depositato in data 16 aprile 2018 gli attori hanno contestato la decisione assunta dalla Corte d'appello, chiedendo una pronuncia di nullità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c. in relazione all'art. 2 comma 6 lettera D del d.lgs. n. 285/2002 e dell'art. 3 comma 1
n. 52 del nuovo Codice della Strada, nonché in relazione agli artt. 825 c.c. ed art. 2051
4 c.c.; hanno dedotto inoltre la violazione dell'art. 360, comma 1 n° 5 per evidente vizio di motivazione in relazione al punto in cui la CTU ha accertato che l'ente proprietario della strada ove è avvenuto l'incidente è il Comune di , mentre la Corte ha CP_1
ritenuto la strada appartenente al CP_2
Nel giudizio di legittimità si è costituito il resistendo con Controparte_1
controricorso.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15509/2022, depositata in data 16 maggio 2022 ha cassato la sentenza d'appello, rinviando all'intestata Corte , in diversa composizione, per una nuova decisione e liquidazione delle spese di lite del giudizio di Cassazione.
In sintesi la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello non ha valorizzato il profilo fattuale costituito dall'inerenza della strada nel territorio del Comune di CP_1
e la circostanza che la strada è certamente utilizzata per il pubblico transito.
In particolare i giudici di legittimità hanno testualmente affermato che “ La corte territoriale si è discostata, quindi, dai principi già affermati da questa Corte, in particolare da quanto affermato da Cass. 3 n. 191 del 12.01.1996: “il che, CP_1
anche in mancanza di una titolarità “ de Jure”, esercita di fatto la gestione di una strada consentendone l'utilizzazione in concreto per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'utenza si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati dall'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale e non abbia quindi efficacia fra le predette parti”.
4. Il nuovo giudizio di rinvio dinnanzi all'intestata Corte d'Appello.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 1.09.2022, gli odierni ricorrenti richiamando tutte le ragioni, deduzioni ed eccezioni contenute nella comparsa costitutiva depositata nel giudizio d'appello n° 625/2013, alla luce del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza rescindente n. 15509/2022, hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto dal e la conferma della Controparte_1
5 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 302/2013, che aveva accolto l'originaria domanda attorea.
Si è costituito nella presente fase rescissoria il deducendo: Controparte_1
-che la decisione della presente causa non può prescindere dall'effettivo accertamento dell'Amministrazione proprietaria del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro mortale del Sig. , in quanto tale gravata dagli obblighi di manutenzione Persona_2
e custodia e che pertanto si rende necessario disporre il rinnovo della CTU.
Ha poi reiterato i motivi di appello già proposti nel primo giudizio dinnanzi alla Corte
d'Appello ovvero:
- la mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti e la conseguente nullità della sentenza e carenza di motivazione su parti essenziali della domanda;
- la violazione dell'art. 132, comma 2, n° 4 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cc. 3.1., nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto erroneamente di poter superare l'eccezione riferita al difetto di legittimazione sostanziale del
[...]
limitandosi a richiamare, da un parte, il verbale dei Carabinieri di Maida CP_1
(non ritualmente depositato da controparte nel giudizio di primo grado) e un'attestazione proveniente dall'Ufficio Tecnico del Maida;
CP_1
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il verbale dei carabinieri fosse munito di fede privilegiata, in quanto l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Quindi da tale disposizione normativa si evince che i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero i fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o personali considerazioni logiche, non hanno efficacia probatoria assistita dalla fede privilegiata;
-la mancanza di insidia o di pericolo occulto, la mancanza del nesso eziologico e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cc. Sul punto ha ribadito che il tratto di strada per cui è causa, al momento dell'incidente, si presentava asfaltato e privo di
6 qualsivoglia anomalia avente le caratteristiche dell'insidia e/o del trabocchetto, nonché la circostanza che il conducente fosse perfettamente a conoscenza dello stato della strada, avendola percorsa innumerevoli volte e, quantomeno, nel viaggio d'andata.
Quindi era a conoscenza anche della mancanza di barriere laterali.
Ha dedotto in ogni caso che nessuna insidia possa ravvisarsi nella mancata predisposizione dei guard rail, considerato che le cause del sinistro sono semmai da ricondurre all'anomala condotta di guida del giovane conducente che, in presenza di una fitta nebbia e di un fondo stradale bagnato a causa di un violento temporale, seppure in stato di ebbrezza, ha continuato la propria marcia a velocità sostenuta rispetto al contesto di riferimento, scegliendo di non arrestare il veicolo e/o di astenersi dal guidare, con conseguente esclusione del nesso eziologico tra mancanza del guard rail e sinistro, da addebitare esclusivamente alla condotta imprudente del . Pt_1
Ha evidenziato che la scelta di condurre il veicolo in stato di ebbrezza (in violazione dell'art. 186 del D.Lgs. n° 285/1992, secondo cui “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche”) interrompe il nesso causale tra lo stato manutentivo della strada e l'evento, rappresentando una causa efficiente e autonoma del sinistro, contraria alle norme di diligenza e prudenza di cui all'art. 1227, comma 2, cc “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”;
-la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. poiché, anche in siffatta ipotesi, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso dei beni demaniali esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione se è idoneo a interrompere il nesso causale, così configurando il “caso fortuito” necessario per escludere la responsabilità oggettiva in questione;
- il concorso di colpa e la violazione dell'art. 1227, comma 1, cc., con conseguente riduzione della responsabilità del Sul punto ha dedotto che il mancato CP_1
riscontro di tracce di frenata sull'asfalto dimostra come il non fosse nelle Pt_1
condizioni di poter controllare il veicolo lanciato a velocità inadeguata (30 km/h rispetto al limite di 15-20 km/h suggerito dal CTP del di per guidare in Per_3 CP_1
7 sicurezza), sebbene vi fosse spazio a sufficienza per evitare la fuoriuscita del mezzo, trattandosi di strada caratterizzata da un ampio raggio di curvatura e dalla presenza di una banchina abbastanza larga.
All'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
5.Le valutazioni della Corte
5.1. Il collegio deve innanzitutto rilevare la tempestività del ricorso in riassunzione ove si consideri che l'ordinanza della Suprema Corte è stata pubblicata in data
16.05.2022 e l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato al Controparte_1
in data 5.09.2022, considerata la sospensione feriale dei termini.
5.2. Nel merito il collegio deve evidenziare che trovandoci di fronte ad un giudizio rescissorio di carattere prosecutorio in assenza dell'intervento dello ius superveniens, il semplice mutamento della giurisprudenza di legittimità non può spiegare per quanto detto efficacia sulla decisione del giudice di rinvio, che è tenuto ad attenersi alle prescrizioni scaturenti dalla sentenza della Corte di Cassazione per effetto della quale gli è stato devoluto il giudizio ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c.(in tal senso Cass. Civ. ordinanza n.22657 /2020).
Ne consegue che il perimetro del giudizio è fissato dall'osservanza del principio di diritto dettato dalla Cassazione, dalle domande già proposte nella fase del giudizio in cui è stata emanata la sentenza cassata e dal giudicato formatosi sui fatti e le circostanze non impugnate o comunque dati per presupposti dalla sentenza di
Cassazione.
Tanto premesso la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha cassato la pronuncia della Corte d'Appello n. 422/2017 ha richiamato il seguente principio di diritto al quale il collegio deve attenersi “ il che, anche in mancanza di una CP_1
titolarità “ de Jure”, esercita di fatto la gestione di una strada consentendone
l'utilizzazione in concreto per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che
l'utenza si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi
8 danneggiati dall'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale e non abbia quindi efficacia fra le predette parti”.
In applicazione dei su esposti principi al caso di specie il collegio non può non rilevare che il CTU correttamente aveva innanzitutto descritto il tratto di strada per cui è causa con il preciso riferimento catastale indicato al foglio 5 del Comune di , CP_1
particella 44 (vedi pag. 5 della CTU). Sempre la CTU disposta in grado di appello ha dato atto dell'acquisizione di un'attestazione rilasciata dall'amministrazione provinciale in data 28 luglio 2014 in cui si riportano gli stessi riferimenti catastali summenzionati e si dà atto che la strada che congiunge la Jacurso-Jencarella, non è annoverata tra le strade provinciali.
A pag. 7 dell'elaborato peritale si legge testualmente che “ la strada in questione è una strada consortile….costruita dal Consorzio di Bonifica della Piana di S.Eufemia come strada vicinale per il collegamento di fondi rustici alle strade comunali. E' ad uso pubblico…. con protrazione dell'uso “da tempo immemorabile” con la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persona qualificate all'appartenenza ad una comunità territoriale”.
La CTU richiamando, infine , proprio il principio di diritto di cui la Suprema Corte chiede l'applicazione all'intestata Corte d'Appello, ha chiarito espressamente che è irrilevante la circostanza che il non abbia la titolarità de jure della Controparte_1
strada, avendo esercitato sulla stessa un potere di fatto, per cui è obbligato a gestirla, adottando ogni misura idonea ad evitare danni a terzi (pag. 8 dell'elaborato peritale).
Peraltro a prescindere dalla dichiarazioni dell'ufficio tecnico del CP_1 CP_1
sulla mancanza di atti di gestione o di manutenzione della strada da parte del CP_1
medesimo, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che comprovano che la gestione di quel tratto di strada appartenga al . CP_1 CP_1
Innanzitutto gli attori hanno allegato al fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado la determina dell'ufficio tecnico del che risarcisce il danno subito Controparte_1
9 dall'autovettura di un utente proprio in località “Farillusa” di direzione Maida, CP_1
ovvero nel medesimo luogo oggetto del sinistro per cui è causa, riconoscendo che la manutenzione di quel tratto di strada spettasse proprio al . Controparte_1
Gli stessi carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto hanno verbalizzato che il sinistro si è verificato alle ore 5:00 nel Comune di in località Farillusa, a CP_1
dimostrazione che i carabinieri operanti sul territorio, già al momento della redazione del verbale, consideravano il luogo del sinistro come ricadente nel territorio di . CP_1
Peraltro i carabinieri per avere certezza in merito al territorio su cui si è verificato l'incidente hanno chiesto conferma all'ufficio tecnico del che, con Controparte_3
apposita relazione (fascicolo di parte attorea del giudizio di primo grado, allegato nella presente fase) ha attestato che il luogo in cui è avvenuto il sinistro ricade nel ed è posto ad oltre 200 metri oltre il confine giurisdizionale del Controparte_1
Controparte_3
L'altro dato è rappresentato dalla relazione al progetto della strada redatto il 21 aprile
1970 dall'ing. richiamata a pag. 4 dell'elaborato peritale in cui si legge Persona_4
che “la strada ha inizio nei pressi del cimitero dell'abitato di Maida e congiungerà la
Provinciale Maida-S.Pietro a Maida con la Comunale Jacurso-Provinciale Cortale-
Filadelfia”(pag. 4 della CTU).
Lo stesso CTP dell'ente convenuto da un lato ha affermato che la località Farillusa, indicata nel verbale dei Carabinieri, non risulta in agro del Comune di , mentre CP_1
la strada Farillusa che non è oggetto della controversia, risulta nell'elenco delle strade comunali.
Risulta quindi una certa contraddittorietà delle conclusioni alle quali è pervenuto il
CTP non avendo il predetto chiarito se la strada Farillusa sia strada collocata in luogo diverso da quello che i carabinieri hanno qualificato come località Farillusa.
Trattasi di dati che tutti convergono in maniera univoca nel ritenere che la gestione di fatto di quel tratto di strada fosse di competenza del , pur in Controparte_1
mancanza di formale verbale di consegna da parte del Consorzio di Bonifica ed è in
10 linea con le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU nominato dalla Corte
d'Appello.
Da ultimo deve ritenersi del tutto irrilevante la considerazione del CTP sulla mancanza di collaudo della strada, posto che non è mai stato precluso l'uso pubblico della stessa in ragione di tale mancanza.
Si aggiunga che l'eventuale incertezza sulla gestione del tratto di strada oggetto del sinistro avrebbe tutt'al più potuto condurre al riconoscimento di una responsabilità concorsuale del di e della Provincia di Catanzaro, ove il Controparte_3 CP_1
citato in giudizio lo avesse richiesto, ma giammai alla conclusione di ritenere CP_1
che nessun ente sia responsabile per la gestione e manutenzione di una strada aperta all'uso pubblico, non potendo le inadempienze della pubblica amministrazione che non ha proceduto alla regolarizzazione degli atti concernenti la titolarità de jure della strada, ricadere sugli attori, che hanno individuato il legittimato passivo dell'azione in base alla documentazione in atti.
Né può procedersi al rinnovo della CTU richiesto dal nella presente fase, CP_1
essendo il CTU nominato nel primo giudizio d'appello pervenuto alle stesse conclusioni poste a fondamento della presente decisione ed avendo richiamato nel proprio elaborato lo stesso principio di diritto richiamato dalla Suprema Corte nell'ordinanza summenzionata.
Ne consegue che essendo stato accertato per convergenza di indizi e per esclusione di altri responsabili che la gestione in fatto di quel tratto di strada fosse di competenza del
, gravava sullo stesso l'adozione di ogni misura idonea ad evitare Controparte_1
danni a terzi, con conseguente sussistenza di responsabilità del ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c.
5.3. Deve a questo punto essere esaminata la domanda di merito proposta dagli attori, nonché i rilievi e le eccezioni sollevati dal nel corso del giudizio. Controparte_1
Giova all'uopo precisare che Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata,
11 tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della
Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. (Cass. Civ ordinanza n. 15143/2021).
Il collegio deve altresì precisare che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado;
pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass. Civ. sentenza n. 14813 del 26.05.2023).
5.3.1. In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, che è stata riproposta dal nel Controparte_1
presente giudizio di rinvio.
In particolare l'ente ha contestato che il giudice di prime cure non ha esplicitato in sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto di non prendere in considerazione le richieste istruttorie formulate da parte attrice, né ha chiarito i motivi per i quali ha ritenuto di non sospendere il giudizio a fronte dell'espressa richiesta formulata dal in CP_1
attesa che intervenisse la definizione del giudizio pendente dinanzi il Tribunale di
Roma instaurato tra gli eredi dell'altro giovane deceduto ( ) e le altre Persona_5
parti (proprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro) e il Parte_1
. Controparte_1
12 Ora posto che la mancata pronuncia su un'istanza istruttoria da parte del giudice di merito, non integra, di per sé, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (sentenze 3 febbraio 2000, n. 1203, 7 luglio 2005, n. 14304, 29 settembre 2006, n. 21249, e 28 maggio 2013, n. 13205), trattasi di motivo che appare assolutamente infondato.
Ed invero il giudice di prime cure ha esaminato le richieste istruttorie formulate dalle parti ed ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione sulla scorta dei documenti prodotti senza la necessità di assunzione dei mezzi di prova costituendi (vedi ordinanza del 30.07.2008 emessa nel giudizio di primo grado).
Quanto all'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa, per come da richiesta formulata nel foglio delle conclusioni costituente parte integrante del verbale del 23.01.2012, richiesta già formulata con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c., non può certo la stessa essere considerata una domanda sulla quale il giudice non ha statuito, trattandosi di mera istanza da ritenersi implicitamente rigettata posto che il giudice di prime cure ha ritenuto che non ricorresse un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio , tanto che ha pronunciato la sentenza appellata.
5.3.2. I rilievi del convenuto , sempre reiterati nella presente fase, in ordine CP_1
alla legittimazione passiva del come fondata su sole prove indirette CP_1
(rappresentate dal verbale dei carabinieri e dall'attestazione del circa Controparte_3
la titolarità della strada oggetto del sinistro), nonché le contestazioni relative alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. devono essere esaminati congiuntamente ed entrambi superati, alla luce delle motivazioni già esplicitate dal collegio al punto 5.2 della presente sentenza.
In altre parole a prescindere dal rilievo che il verbale dei carabinieri non possa essere munito di fede privilegiata nel certificare la titolarità del luogo oggetto del sinistro,
13 costituisce sicuramente un elemento da valutare unitamente alle altre prove già acquisite per affermare che la gestione della strada oggetto del sinistro spettasse al convenuto, per come già ampiamente chiarito. CP_1
5.3.4. La contestazione della difesa del in ordine alla mancanza di insidia o CP_1
di pericolo occulto sul tratto di strada per cui è causa, è smentita dal dato incontestabile che il sinistro è avvenuto all'uscita di una curva, in assenza di segnaletica ed in mancanza del guard rail che avrebbe quanto meno potuto attenuare l'impatto ed evitare che l'auto condotta da finisse nella scarpata sottostante. Persona_2
Sul punto il nei propri scritti difensivi ha affermato che il conducente del CP_1
veicolo non avrebbe adeguato la propria velocità di guida al tratto di strada oggetto del sinistro, alle condizioni di asfalto bagnato e che si era posto alla guida senza aver allacciato la cintura di sicurezza;
inoltre che avrebbe scelto di condurre il veicolo in stato di ebbrezza, tutte circostanze idonee ad interrompere il nesso causale tra lo stato manutentivo della strada e l'evento.
Trattasi di assunti totalmente sforniti di prova mancando agli atti qualunque elemento idoneo a provare che il conducente del veicolo non avesse adeguato la velocità di guida alle condizioni della strada o che avesse nel sangue un tasso alcolemico superiore a quello consentito all'epoca dei fatti.
Ed invero il anche nel presente giudizio di rinvio fa riferimento ad indagini CP_1
che sono state archiviate per morte del reo, ma nulla è dato rinvenire nella documentazione agli atti, tanto più che i fascicoli di parte convenuta relativi al primo grado di giudizio ed al procedimento d'appello risultano ritirati dalla difesa del e non depositati nella presente fase. Controparte_1
Con specifico riferimento agli atti della procura viene reiterata la doglianza in ordine al fatto che il giudice di prime cure non avrebbe disposto l'ordine di esibizione dallo stesso richiesto in primo grado con la memoria 184 c.p.c..
Senonché come ha avuto modo di chiarire più volte la giurisprudenza di legittimità
l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi
14 non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante, che non ha provato di aver chiesto tali atti alla Procura e che l'accesso e l'estrazione di copia dei predetti gli siano stati negati.
Né l'ente convenuto avrebbe potuto provare per testi, come pure ha chiesto di provare, la circostanza che il conducente del veicolo si trovasse in stato di ebrezza, essendo necessario un dato oggettivo e scientifico sull'effettiva quantità di alcool presente nel sangue del conducente del veicolo, in atti mancante.
Quanto alla circostanza secondo la quale il conducente del veicolo viaggiasse senza la cintura di sicurezza allacciata, tale fatto non è stato allegato dal , Controparte_1
con la comparsa di risposta, né le difese dell'ente convenuto in parte qua sono state precisate con la memoria 183 c.p.c.
Giova all'uopo evidenziare che in base alla disciplina applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado, gli atti introduttivi, inclusa la comparsa di risposta del
[...]
andavano precisati con la memoria 183 c.p.c., essendo la memoria 184 c.p.c. CP_1
destinata esclusivamente a chiedere i mezzi di prova sui fatti già allegati e precisati dalle parti in precedenza, ma non ad ampliare la ricostruzione del fatto con l'introduzione di elementi non allegati entro il maturare delle preclusioni assertive.
Tanto chiarito emerge per tabulas che nulla era stato allegato sul mancato uso della cintura di sicurezza da parte del entro i termini su evidenziati e quindi la Pt_1
richiesta di prova testi contenuta a pag. 3 della memoria 184 c.p.c. sulla specifica circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza e sul rinvenimento di tutti gli occupanti del veicolo all'esterno dell'auto, si palesa come inammissibile.
5.3.5. In merito alla rilevanza della condotta del danneggiato quale elemento idoneo ad integrare il fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. non è stato provato alcun comportamento colposo del conducente del veicolo nell'uso dei beni demaniali, tale da esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione.
La stessa circostanza sostenuta dalla difesa del secondo la quale il veicolo CP_1
viaggiasse a velocità elevata in relazione allo stato dei luoghi (asfalto bagnato e ridotta visibilità) è smentita dalla documentazione agli atti.
15 Ed invero nel proprio verbale i carabinieri hanno attestato, dall'esame dello stato dei luoghi, che non fosse presente alcuna segnaletica orizzontale e verticale, quindi non vi sono elementi di prova per sostenere che il veicolo non avrebbe dovuto superare i 15-
20 km/h.
Peraltro l'affermazione che l'auto viaggiasse ad una velocità pari almeno a 30 km/h
è una mera ipotesi formulata dal CTP del (vedi comparsa costitutiva del CP_1
relativa alla presente fase di giudizio) ; in ogni caso qualora il Controparte_1
veicolo avesse dovuto procedere ad una velocità di 20 km/h, lo stesso CTP del CP_1
ipotizza che la macchina viaggiasse ad una velocità di 30 km/h, che non può certo dirsi eccessiva, rispetto a quella unilateralmente fissata dal convenuto in 15/20 km/h, in assenza di segnaletica che indicasse il limite di velocità in quel tratto di strada.
Ciò rappresenta una presunzione volta semmai ad escludere e non ad affermare ex art. 1227 comma 1 c.c. il concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Pt_1
Quanto infine all'affermata discrezionalità della PA nel predisporre le barriere protettive, per smentire quanto sostenuto dall'ente pubblico è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10916/2017 secondo la quale in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
Trattasi di principio affermato in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, rispetto al quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di
16 contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal dm. LL.PP. n. 223 del 1992.
Il principio risulta chiaramente applicabile al caso di specie, in cui la strada di montagna era fiancheggiata da una scarpata e sprovvista di qualsivoglia barriera laterale di protezione.
Non possono essere esaminate da questo collegio le statuizioni del primo grado afferenti al quantum riconosciuto agli odierni ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, che non erano state devolute alla Corte nel primo giudizio di appello e sulle quali si è formato giudicato implicito.
Pertanto per le ragioni ampiamente esposte la domanda proposta dagli attori, odierni ricorrenti, deve essere accolta ed il va condannato al pagamento Controparte_1
della somma di € 252.364,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi per come riconosciuti dalla sentenza di primo grado.
6.Le spese di lite.
Le spese di lite, incluse quelle della disposta CTU liquidate nella precedente fase d'appello, seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, vigente al momento della presente pronuncia (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 19989 del 13.07.2021), con la precisazione che devono essere liquidate in base al predetto D.M. le spese del primo grado, della precedente fase d'appello e della presente fase, con applicazione dello scaglione compreso tra €
52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere liquidate invece con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 5426 dell' 11/03/2005). Pertanto dette spese vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come in dispositivo, sempre con applicazione dello scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
PQM
17 La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, all'esito del rinvio operato dalla Suprema Corte di Cassazione così decide:
1)accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il in Controparte_1
persona del in qualità di legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_4
favore dei ricorrenti in epigrafe indicati della somma di € 252.364,00 oltre alla rivalutazione ed interessi per come chiarito in parte motiva;
2)condanna il in persona del Sindaco in qualità di legale Controparte_1
rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dei ricorrenti in epigrafe indicati, in solido fra loro, che vengono liquidate in € 508,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) condanna il in persona del Sindaco in qualità di legale Controparte_1
rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite della precedente fase d'appello in favore dei ricorrenti in epigrafe indicati, in solido fra loro, che vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
4) pone a carico del le spese della CTU per come liquidate Controparte_1
nella precedente fase d'Appello;
5) condanna il in persona del Sindaco in qualità di legale Controparte_1
rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti in epigrafe indicati, in solido fra loro, che vengono liquidate in € 34,50 per esborsi ed € 7.290,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
18 6) condanna il in persona del Sindaco in qualità di legale Controparte_1
rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite della presente fase d'appello in favore dei ricorrenti in epigrafe indicati, in solido fra loro, che vengono liquidate in € 1.153,50 per esborsi ed € 14.317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 6 ottobre 2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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