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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1063 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1063 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...]( ) CP_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. DI GHIONNO BARBARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DI GHIONNO BARBARA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 10/06/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie , ed maggiorenni;
Persona_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi dichiarano di essere in grado, singolarmente, di provvedere al proprio mantenimento e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e ragione;
2) la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto Per_3 studentessa, continuerà a vivere con la madre;
3) la Sig.ra ed il Sig. si impegnano a partecipare in maniera paritetica CP_1 Controparte_2 al mantenimento della figlia in base alle possibilità economiche di ciascuno, come è avvenuto Per_3 sino ad oggi;
4) alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia dovranno contribuire entrambi Per_3
i genitori nella misura del 50% ciascuno, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, fintanto che la figlia continuerà a vivere con la madre e non sarà economicamente autosufficiente;
5) si dà atto che di comune accordo le parti hanno stabilito che l'assegno unico sarà interamente erogato a favore della Sig.ra CP_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
il 29.12.1994 in San Martino Sannita (BN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino Sannita (BN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 1994 );
pagina 2 di 3 c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1063 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...]( ) CP_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. DI GHIONNO BARBARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DI GHIONNO BARBARA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 10/06/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie , ed maggiorenni;
Persona_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi dichiarano di essere in grado, singolarmente, di provvedere al proprio mantenimento e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e ragione;
2) la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto Per_3 studentessa, continuerà a vivere con la madre;
3) la Sig.ra ed il Sig. si impegnano a partecipare in maniera paritetica CP_1 Controparte_2 al mantenimento della figlia in base alle possibilità economiche di ciascuno, come è avvenuto Per_3 sino ad oggi;
4) alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia dovranno contribuire entrambi Per_3
i genitori nella misura del 50% ciascuno, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, fintanto che la figlia continuerà a vivere con la madre e non sarà economicamente autosufficiente;
5) si dà atto che di comune accordo le parti hanno stabilito che l'assegno unico sarà interamente erogato a favore della Sig.ra CP_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
il 29.12.1994 in San Martino Sannita (BN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino Sannita (BN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 1994 );
pagina 2 di 3 c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3