TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Sezione lavoro e previdenza
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
N.R.G. 5742/2021
Il Giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 cpc entro il termine del 11/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta
DA
, ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di IA (NA), rappresentato e difeso dall'Avv.to MASCOLO
SALVATORE, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Castellammare di
IA (NA) alla Via S. Maria dell'Orto n.38
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SICILIANO ROSA MARIA, con la quale elett.te domicilia in Torre del Greco
(NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente resistente
OGGETTO: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.12021, , premesso di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze della sino al 31.08.2019 con la CP_2
qualifica di collaboratore Professionale, profilo tecnico della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha convenuto in giudizio l'azienda sanitaria, affinché fosse accertato il proprio diritto alla remunerazione dell'attività integrativa svolta in esecuzione del progetto approvato con decreto n. 17 del
19.02.2019 dalla Regione Campania. Il ricorrente esponeva che la Direzione Generale per la tutela della Sicurezza sui luoghi di Lavoro, con nota del 20.04.2020, comunicava il raggiungimento degli obiettivi LEA anno 2019 ragion per cui con determina n. 146 del
23.06.2020 del Dipartimento di Prevenzione, venivano quantificate e liquidate le somme da corrispondere al personale impegnato nell'anno 2019 nelle suddette attività di vigilanza sui luoghi di lavoro.
Tra i destinatari di questa integrazione salariale, tuttavia, non figurava il ricorrente al quale veniva corrisposta solo la somma € 80.00 a titolo di pronta disponibilità pomeridiana.
Il pertanto, premesso di aver richiesto invano alla Pt_1 CP_2
l'integrazione salariale de qua, ha adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare il proprio il diritto alla liquidazione delle somme spettanti per la partecipazione al progetto per l'anno 2019 delle attività di Vigilanza sui Luoghi di Lavoro, in misura proporzionale agli altri dipendenti con la qualifica e profilo di il tutto Pt_2
previo annullamento e/o disapplicazione della determina dirigenziale n. 146 del
23.06.2020 e con conseguente ordine alla di provvedere alla CP_2
rideterminazione e riliquidazione delle somme spettanti .
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è ritualmente costituita l' CP_2
che, sulla base di varie argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza della
[...]
pretesa azionata.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'audizione dei soli testi di parte ricorrente e, all'esito del deposito delle note di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In un'ottica di logica, prima ancora che giuridica, conseguenzialità, occorre individuare la perimetrazione precisa del contenzioso sulla base delle istanze attoree promosse e delle conseguenti, speculari, contestazioni ed eccezioni sollevate dalla parte resistente.
Pag. 2 di 6 Orbene, il ricorrente lamenta la inadeguata liquidazione in proprio favore delle somme spettanti per la partecipazione al progetto per l'anno 2019 delle attività di Vigilanza sui luoghi di lavoro nonostante la Direzione
[...]
Sistema Sanitario Regionale con nota del Controparte_3
20.04.2020 avesse comunicato il raggiungimento degli obbiettivi LEA assegnati e, circostanza ancor più grave, nonostante gli altri dipendenti con pari qualifica e profilo professionale fossero stati regolarmente remunerati per la partecipazione al progetto.
La , specularmente ha sostenuto che la mancata assegnazione al CP_2
dipendente delle somme stanziate per il progetto de quo è giustificata dalla circostanza che l'attività del Servizio SPSAL di EL di IA (in cui lavorava anche il ricorrente) avrebbe avuto un concreto avvio solo a partire dal mese di giugno 2019, ovvero dalla nomina del DO , in Persona_1 sostituzione dell'ing. , quale nuovo Responsabile del servizio;
Persona_2
che agli atti del servizio non è stato possibile rilevare la partecipazione al progetto del ricorrente per l'assenza di reports da parte del in merito Pt_1 alle attività di vigilanza svolte e che, infine, in occasione dell'incontro svoltosi a maggio 2019 con i tecnici del SPSAL, lo stesso aveva negato la Pt_1
propria collaborazione essendo prossimo al pensionamento ragion per cui il ricorrente aveva effettivamente prestato servizio solo per i primi 10 giorni di giugno per poi assentarsi fino alla data del 1.09.2019 ( ultimo giorno di servizio prima del pensionamento).
Tutto quanto precisato in ordine alle posizioni di ciascuna parte, deve preliminarmente evidenziarsi che, dall'attento scrutinio della documentazione prodotta dalle parti è risultato pacificamente provato che gli obiettivi fissati dalla
Regione Campania per l'anno 2019 sono stati raggiunti (cfr. nota della
Direzione Generale per la tutela della Sicurezza sui luoghi di Lavoro del
20.04.2020) e che in ragione di tanto con la determina n. 146 del 23.06.2020 del Dipartimento di Prevenzione, veniva disposto il pagamento di una voce retributiva aggiuntiva in favore di tutto il personale impegnato nell'anno 2019 nelle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro.
Pag. 3 di 6 E' dunque pacifico che il risultato prefissato per l'anno 2019 sia stato complessivamente raggiunto dal servizio di cui faceva parte anche il ricorrente.
E' stato dimostrato, sia documentalmente che all'esito della prova orale, che, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa dell'Azienda sanitaria, il ricorrente almeno fino al mese di maggio 2019 ha predisposto reports riferiti all'attività espletata che venivano controfirmati dall'allora responsabile del servizio Ing.
. Per_2
Questi, ascoltato in qualità di testimone, ha effettivamente confermato che il
“ha sempre predisposto i reports mensili delle attività rese sia di Pt_1 verifica che ispettive”, specificando inoltre “in quanto responsabile del servizio”, era egli proprio a controllare e firmare i suddetti reports dimostrando così di avere piena consapevolezza dell'impegno profuso dal ricorrente in esecuzione del progetto almeno fino al maggio 2019.
Anche il secondo teste di parte ricorrente, ha confermato Testimone_1 che: “ il ricorrente per il 2019 per il periodo in cui è stato assegnato al Servizio ha partecipato alle attività progettuali effettuando le visite ed attività ispettive in maniera regolare e continua”.
Viceversa, per i mesi di giugno, luglio e agosto (precedenti alla data del pensionamento del , nulla risulta dimostrato in merito alla Pt_1
partecipazione al servizio di prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro oggetto del progetto. Al contrario, la ha prodotto la nota nr. prot 507/2022 CP_4
nella quale il nuovo responsabile del servizio, Dr. , riferiva che in Persona_1
occasione della riunione con i tecnici dello Spsal, Parte_1 dimostrava chiaramente di non avere intenzioni collaborative atteso l'imminente pensionamento.
In conclusione, la prova raccolta ha consentito di ritenere acclarata la partecipazione del ricorrente alle attività oggetto del progetto finanziato dalla
Regione Campania almeno sino al maggio 2019, ovvero finché l'Ing. Per_2
è stato responsabile del servizio e ha attestato, sottoscrivendo i relativi
[...]
reports, la concreta attività svolta dal ricorrente.
Pertanto, la domanda attorea in parte qua merita accoglimento.
Pag. 4 di 6 Per tali motivi, premessa la illegittimità della determina dirigenziale n. 146 del
23.06.2020, nella parte in cui è stata liquidata a solo la Parte_1 somma di € 80.00 quale corrispettivo per l'attività pomeridiana svolta, va dichiarato il diritto del ricorrente ad una integrazione salariale per aver partecipato al progetto finanziato dalla Regione Campania alla stregua degli altri dipendenti che, con pari qualifica e mansioni, hanno ricevuto l'indennità oggi rivendicata.
Per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda, va condannata la
[...]
, in p.l.r.p.t. a corrispondere al ricorrente la somma che questo giudice CP_4 ritiene equo quantificare in € 1560,00 prendendo come riferimento il compenso riconosciuto alla dipendente posta in quiescenza in data 1.09.2019 CP_5
(cfr. det. Dir. 146/2020) e tenendo conto che il ricorrente ha dimostrato di aver collaborato al progetto sino al maggio 2019.
Su tale importo competono al lavoratore gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione di 1/3; per il principio della soccombenza la va invece condannata al pagamento dei CP_2
restanti 2/3 delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dott.
Emanuele Rocco, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
a) Accoglie la domanda di per quanto di ragione e per Parte_1
l'effetto dichiara la illegittimità della determina dirigenziale n. 146 del
23.06.2020 nella parte in cui è stata liquidata a solo Parte_1 la somma di € 80.00;
Pag. 5 di 6 b) per l'effetto condanna la in p.l.r.p.t. a liquidare al CP_2 ricorrente la somma di € 1560,00 spettante per l'attività svolta da gennaio a maggio 2019 in esecuzione del progetto approvato con decreto n. 17 del 19.02.2019 dalla Regione Campania, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti fino al soddisfo;
c) rigetta ogni altra domanda ed eccezione d) compensa per 1/3 le spese del presente giudizio ponendo la restante parte a carico della e, per l'effetto, condanna CP_2
l'Amministrazione soccombente , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di € 894,60 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 27.03.2025 Il Giudice del lavoro
DO. Emanuele Rocco
Pag. 6 di 6
Sezione lavoro e previdenza
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
N.R.G. 5742/2021
Il Giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 cpc entro il termine del 11/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta
DA
, ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di IA (NA), rappresentato e difeso dall'Avv.to MASCOLO
SALVATORE, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Castellammare di
IA (NA) alla Via S. Maria dell'Orto n.38
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SICILIANO ROSA MARIA, con la quale elett.te domicilia in Torre del Greco
(NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente resistente
OGGETTO: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.12021, , premesso di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze della sino al 31.08.2019 con la CP_2
qualifica di collaboratore Professionale, profilo tecnico della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha convenuto in giudizio l'azienda sanitaria, affinché fosse accertato il proprio diritto alla remunerazione dell'attività integrativa svolta in esecuzione del progetto approvato con decreto n. 17 del
19.02.2019 dalla Regione Campania. Il ricorrente esponeva che la Direzione Generale per la tutela della Sicurezza sui luoghi di Lavoro, con nota del 20.04.2020, comunicava il raggiungimento degli obiettivi LEA anno 2019 ragion per cui con determina n. 146 del
23.06.2020 del Dipartimento di Prevenzione, venivano quantificate e liquidate le somme da corrispondere al personale impegnato nell'anno 2019 nelle suddette attività di vigilanza sui luoghi di lavoro.
Tra i destinatari di questa integrazione salariale, tuttavia, non figurava il ricorrente al quale veniva corrisposta solo la somma € 80.00 a titolo di pronta disponibilità pomeridiana.
Il pertanto, premesso di aver richiesto invano alla Pt_1 CP_2
l'integrazione salariale de qua, ha adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare il proprio il diritto alla liquidazione delle somme spettanti per la partecipazione al progetto per l'anno 2019 delle attività di Vigilanza sui Luoghi di Lavoro, in misura proporzionale agli altri dipendenti con la qualifica e profilo di il tutto Pt_2
previo annullamento e/o disapplicazione della determina dirigenziale n. 146 del
23.06.2020 e con conseguente ordine alla di provvedere alla CP_2
rideterminazione e riliquidazione delle somme spettanti .
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è ritualmente costituita l' CP_2
che, sulla base di varie argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza della
[...]
pretesa azionata.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'audizione dei soli testi di parte ricorrente e, all'esito del deposito delle note di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In un'ottica di logica, prima ancora che giuridica, conseguenzialità, occorre individuare la perimetrazione precisa del contenzioso sulla base delle istanze attoree promosse e delle conseguenti, speculari, contestazioni ed eccezioni sollevate dalla parte resistente.
Pag. 2 di 6 Orbene, il ricorrente lamenta la inadeguata liquidazione in proprio favore delle somme spettanti per la partecipazione al progetto per l'anno 2019 delle attività di Vigilanza sui luoghi di lavoro nonostante la Direzione
[...]
Sistema Sanitario Regionale con nota del Controparte_3
20.04.2020 avesse comunicato il raggiungimento degli obbiettivi LEA assegnati e, circostanza ancor più grave, nonostante gli altri dipendenti con pari qualifica e profilo professionale fossero stati regolarmente remunerati per la partecipazione al progetto.
La , specularmente ha sostenuto che la mancata assegnazione al CP_2
dipendente delle somme stanziate per il progetto de quo è giustificata dalla circostanza che l'attività del Servizio SPSAL di EL di IA (in cui lavorava anche il ricorrente) avrebbe avuto un concreto avvio solo a partire dal mese di giugno 2019, ovvero dalla nomina del DO , in Persona_1 sostituzione dell'ing. , quale nuovo Responsabile del servizio;
Persona_2
che agli atti del servizio non è stato possibile rilevare la partecipazione al progetto del ricorrente per l'assenza di reports da parte del in merito Pt_1 alle attività di vigilanza svolte e che, infine, in occasione dell'incontro svoltosi a maggio 2019 con i tecnici del SPSAL, lo stesso aveva negato la Pt_1
propria collaborazione essendo prossimo al pensionamento ragion per cui il ricorrente aveva effettivamente prestato servizio solo per i primi 10 giorni di giugno per poi assentarsi fino alla data del 1.09.2019 ( ultimo giorno di servizio prima del pensionamento).
Tutto quanto precisato in ordine alle posizioni di ciascuna parte, deve preliminarmente evidenziarsi che, dall'attento scrutinio della documentazione prodotta dalle parti è risultato pacificamente provato che gli obiettivi fissati dalla
Regione Campania per l'anno 2019 sono stati raggiunti (cfr. nota della
Direzione Generale per la tutela della Sicurezza sui luoghi di Lavoro del
20.04.2020) e che in ragione di tanto con la determina n. 146 del 23.06.2020 del Dipartimento di Prevenzione, veniva disposto il pagamento di una voce retributiva aggiuntiva in favore di tutto il personale impegnato nell'anno 2019 nelle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro.
Pag. 3 di 6 E' dunque pacifico che il risultato prefissato per l'anno 2019 sia stato complessivamente raggiunto dal servizio di cui faceva parte anche il ricorrente.
E' stato dimostrato, sia documentalmente che all'esito della prova orale, che, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa dell'Azienda sanitaria, il ricorrente almeno fino al mese di maggio 2019 ha predisposto reports riferiti all'attività espletata che venivano controfirmati dall'allora responsabile del servizio Ing.
. Per_2
Questi, ascoltato in qualità di testimone, ha effettivamente confermato che il
“ha sempre predisposto i reports mensili delle attività rese sia di Pt_1 verifica che ispettive”, specificando inoltre “in quanto responsabile del servizio”, era egli proprio a controllare e firmare i suddetti reports dimostrando così di avere piena consapevolezza dell'impegno profuso dal ricorrente in esecuzione del progetto almeno fino al maggio 2019.
Anche il secondo teste di parte ricorrente, ha confermato Testimone_1 che: “ il ricorrente per il 2019 per il periodo in cui è stato assegnato al Servizio ha partecipato alle attività progettuali effettuando le visite ed attività ispettive in maniera regolare e continua”.
Viceversa, per i mesi di giugno, luglio e agosto (precedenti alla data del pensionamento del , nulla risulta dimostrato in merito alla Pt_1
partecipazione al servizio di prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro oggetto del progetto. Al contrario, la ha prodotto la nota nr. prot 507/2022 CP_4
nella quale il nuovo responsabile del servizio, Dr. , riferiva che in Persona_1
occasione della riunione con i tecnici dello Spsal, Parte_1 dimostrava chiaramente di non avere intenzioni collaborative atteso l'imminente pensionamento.
In conclusione, la prova raccolta ha consentito di ritenere acclarata la partecipazione del ricorrente alle attività oggetto del progetto finanziato dalla
Regione Campania almeno sino al maggio 2019, ovvero finché l'Ing. Per_2
è stato responsabile del servizio e ha attestato, sottoscrivendo i relativi
[...]
reports, la concreta attività svolta dal ricorrente.
Pertanto, la domanda attorea in parte qua merita accoglimento.
Pag. 4 di 6 Per tali motivi, premessa la illegittimità della determina dirigenziale n. 146 del
23.06.2020, nella parte in cui è stata liquidata a solo la Parte_1 somma di € 80.00 quale corrispettivo per l'attività pomeridiana svolta, va dichiarato il diritto del ricorrente ad una integrazione salariale per aver partecipato al progetto finanziato dalla Regione Campania alla stregua degli altri dipendenti che, con pari qualifica e mansioni, hanno ricevuto l'indennità oggi rivendicata.
Per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda, va condannata la
[...]
, in p.l.r.p.t. a corrispondere al ricorrente la somma che questo giudice CP_4 ritiene equo quantificare in € 1560,00 prendendo come riferimento il compenso riconosciuto alla dipendente posta in quiescenza in data 1.09.2019 CP_5
(cfr. det. Dir. 146/2020) e tenendo conto che il ricorrente ha dimostrato di aver collaborato al progetto sino al maggio 2019.
Su tale importo competono al lavoratore gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione di 1/3; per il principio della soccombenza la va invece condannata al pagamento dei CP_2
restanti 2/3 delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dott.
Emanuele Rocco, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
a) Accoglie la domanda di per quanto di ragione e per Parte_1
l'effetto dichiara la illegittimità della determina dirigenziale n. 146 del
23.06.2020 nella parte in cui è stata liquidata a solo Parte_1 la somma di € 80.00;
Pag. 5 di 6 b) per l'effetto condanna la in p.l.r.p.t. a liquidare al CP_2 ricorrente la somma di € 1560,00 spettante per l'attività svolta da gennaio a maggio 2019 in esecuzione del progetto approvato con decreto n. 17 del 19.02.2019 dalla Regione Campania, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti fino al soddisfo;
c) rigetta ogni altra domanda ed eccezione d) compensa per 1/3 le spese del presente giudizio ponendo la restante parte a carico della e, per l'effetto, condanna CP_2
l'Amministrazione soccombente , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di € 894,60 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 27.03.2025 Il Giudice del lavoro
DO. Emanuele Rocco
Pag. 6 di 6