TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5400/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA SANTO SPIRITO 3 MILANO , presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. TAVERNITI ALBERTO e dell'avv. MASCHIETTO EVA ( , C.F._1
( ) VIA VIVAIO, 6 20122 MILANO;
Controparte_1 C.F._2 Pt_2
( ) VIA BARBERINI, 36 00187 ROMA;
[...] C.F._3 Parte_3
( ) VIA SPIRITO 3 20122 MILANO;
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._4
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._5
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: - accertare e dichiarare che il signor non ha alcun valido CP_2 titolo per occupare i beni oggetto del contratto di locazione a canone sociale sottoscritto dalla signora
in data 14/3/2014, Parte_4
- condannare il signor a restituire a in CP_2 Controparte_3 qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” il seguente bene immobile censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Milano: Foglio: 335, Particella: 243, Subalterno: 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale
Euro 402,84.
- condannare il signore al pagamento a favore di CP_2 Controparte_3
in qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto
[...]
pagina 1 di 4 denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” dell'importo di euro 6.619,01 (seimilaseicentodiciannove/01), a titolo di indennità di occupazione;
- condannare il sig. al pagamento a favore di CP_2 Controparte_3
in qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto
[...] denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” dell'importo di euro 521,93 (cinquecentoventuno/93) a titolo di canoni non pagati in qualità di erede della NO;
Parte_4
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies cpc, in Controparte_3
qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato “Fondo
Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, ha chiesto di accertare che occupa senza CP_2 titolo l'immobile sito in Milano, alla via Cenni snc, già concesso in locazione alla madre, _4
, a canone sociale, con contratto del 13 marzo 2014, nonché di condannare il predetto resistente
[...]
alla restituzione dell'immobile ed al pagamento della somma di € 6.619,01 a titolo di indennità di occupazione e di quella di € 521,93, per canoni impagati della madre defunta, quale debito ereditario.
Ha esposto che, a seguito del decesso della conduttrice , avvenuto il 1° ottobre 2022, il figlio _4
ha chiesto di subentrare nel rapporto locativo, assumendo di essere sia ivi residente, sia CP_2
incluso nello stato di famiglia della madre. La richiesta è stata respinta perché, a seguito di verifiche presso il Comune, è risultato che egli non era ricompreso nel nucleo familiare della conduttrice ed era, anzi, titolare di altro contratto di locazione “privato”.
La ricorrente ha sostenuto, in ricorso, che agli alloggi che sono in regime convenzionale a canone sociale, quale quello in esame, non si applica la disciplina prevista dall'art. 6 della L. n. 392/1978, che prevede il subentro automatico nel rapporto dei parenti conviventi col conduttore deceduto, “ma occorre valutare caso per caso se sussistono i presupposti per procedere con una nuova assegnazione all'eventuale richiedente”.
Disposta la rinnovazione della notificazione, per inosservanza del termine a comparire, il giudice ha dichiarato la contumacia del resistente. ha precisato in udienza la domanda chiedendo la CP_3 condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio.
Il giudice ha rilevato d'ufficio che il contratto di locazione non era sottoscritto dalle parti ed ha pure sollevato la questione della nullità del contratto di locazione per omessa registrazione.
Assegnato il termine per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cpc, ha CP_3
depositato il contratto, regolarmente firmato, con l'attestazione dell'avvenuta registrazione.
pagina 2 di 4 La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
2. Le domande sono fondate.
Dalla documentazione versata in atti emerge che ha stipulato una convenzione col Comune di CP_3
Milano, avente ad oggetto la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di un complesso immobiliare destinato anche alla locazione abitativa a canone sociale (doc. 1) e che una delle unità abitative realizzate è stata locata a tale , madre del resistente (doc. 2), la quale è Parte_4
deceduta il 1° ottobre 2022 (doc. 3).
Ciò premesso, l'assunto della ricorrente circa la inapplicabilità al figlio della conduttrice della disciplina prevista dalla L. n. 392/1978 e, segnatamente, dell'art. 6, che prevede il subentro automatico nel rapporto dei parenti conviventi, è condivisibile.
La normativa di settore e, segnatamente, la Delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 42/2010, stabilisce, all' articolo 1.6, i requisiti per l'assegnazione in godimento degli immobili a regime convenzionato con canone sociale, che sono equiparati agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di morte dell'assegnatario si verifica la cessazione del rapporto giacché l'unico titolo che abilita la locazione è l'atto di assegnazione (Cass. n. 4236/ 2020,
n.31906/2018, n. 11235 del 9.5.2017 e Corte d'Appello di Roma, Sez. IV, n. 4014/2017).
L'applicazione di tali principi al caso in esame comporta che il contratto di locazione per cui è causa è cessato alla data del decesso della conduttrice.
Il resistente, che non si è costituito in giudizio, non ha allegato né dimostrato di possedere i requisiti normativi per l'assegnazione dell'alloggio in questione, come era suo onere in base ai principi sopra richiamati. Per contro, la ricorrente ha allegato e documentato che la sua richiesta di subentro è stata respinta perché egli non risulta inserito nello stato di famiglia della madre né in alcuna graduatoria per l'assegnazione e, soprattutto, è già titolare di altro contratto di locazione.
In definitiva, è accertato che il resistente, non vantando alcun titolo legittimo per la nuova assegnazione, occupa abusivamente l'immobile per cui è causa, sin dal decesso della madre (1° ottobre
2022). La prova del perdurante godimento dell'alloggio da parte di costui è fornita dalle comunicazioni stragiudiziali, dalla notificazione del ricorso e del decreto e dal certificato anagrafico, tutti documenti versati in atti.
Il deve, perciò, essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente dell'indennità di CP_2
occupazione, che, ragguagliata al canone pattuito (art. 1591 c.c.), ammonta a complessivi € 6.619,01, comprensivi delle spese condominiali (doc. 6). pagina 3 di 4 Quale erede della conduttrice, egli risponde, altresì, dei debiti ereditari, che ammontano ad € 521,93
(doc. 7), il cui importo deve essere condannato a pagare.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa e della contumacia del resistente, vengono liquidate nei minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accertata l'occupazione senza titolo, condanna al pagamento, in favore della ricorrente, CP_2 della somma di € 6.619,01 a titolo di indennità di occupazione, oltre al corrispettivo negoziale maturato dal mese di marzo 2024 e maturando sino all'effettivo rilascio;
condanna, altresì, il predetto resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
521,93, a titolo di debito ereditario;
condanna, infine, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute, ed € 300,00 per esborsi.
Milano, 22 dicembre 2024
Il Giudice
Francesca Savignano
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5400/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA SANTO SPIRITO 3 MILANO , presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. TAVERNITI ALBERTO e dell'avv. MASCHIETTO EVA ( , C.F._1
( ) VIA VIVAIO, 6 20122 MILANO;
Controparte_1 C.F._2 Pt_2
( ) VIA BARBERINI, 36 00187 ROMA;
[...] C.F._3 Parte_3
( ) VIA SPIRITO 3 20122 MILANO;
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._4
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._5
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: - accertare e dichiarare che il signor non ha alcun valido CP_2 titolo per occupare i beni oggetto del contratto di locazione a canone sociale sottoscritto dalla signora
in data 14/3/2014, Parte_4
- condannare il signor a restituire a in CP_2 Controparte_3 qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” il seguente bene immobile censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Milano: Foglio: 335, Particella: 243, Subalterno: 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale
Euro 402,84.
- condannare il signore al pagamento a favore di CP_2 Controparte_3
in qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto
[...]
pagina 1 di 4 denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” dell'importo di euro 6.619,01 (seimilaseicentodiciannove/01), a titolo di indennità di occupazione;
- condannare il sig. al pagamento a favore di CP_2 Controparte_3
in qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto
[...] denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” dell'importo di euro 521,93 (cinquecentoventuno/93) a titolo di canoni non pagati in qualità di erede della NO;
Parte_4
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies cpc, in Controparte_3
qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato “Fondo
Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, ha chiesto di accertare che occupa senza CP_2 titolo l'immobile sito in Milano, alla via Cenni snc, già concesso in locazione alla madre, _4
, a canone sociale, con contratto del 13 marzo 2014, nonché di condannare il predetto resistente
[...]
alla restituzione dell'immobile ed al pagamento della somma di € 6.619,01 a titolo di indennità di occupazione e di quella di € 521,93, per canoni impagati della madre defunta, quale debito ereditario.
Ha esposto che, a seguito del decesso della conduttrice , avvenuto il 1° ottobre 2022, il figlio _4
ha chiesto di subentrare nel rapporto locativo, assumendo di essere sia ivi residente, sia CP_2
incluso nello stato di famiglia della madre. La richiesta è stata respinta perché, a seguito di verifiche presso il Comune, è risultato che egli non era ricompreso nel nucleo familiare della conduttrice ed era, anzi, titolare di altro contratto di locazione “privato”.
La ricorrente ha sostenuto, in ricorso, che agli alloggi che sono in regime convenzionale a canone sociale, quale quello in esame, non si applica la disciplina prevista dall'art. 6 della L. n. 392/1978, che prevede il subentro automatico nel rapporto dei parenti conviventi col conduttore deceduto, “ma occorre valutare caso per caso se sussistono i presupposti per procedere con una nuova assegnazione all'eventuale richiedente”.
Disposta la rinnovazione della notificazione, per inosservanza del termine a comparire, il giudice ha dichiarato la contumacia del resistente. ha precisato in udienza la domanda chiedendo la CP_3 condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio.
Il giudice ha rilevato d'ufficio che il contratto di locazione non era sottoscritto dalle parti ed ha pure sollevato la questione della nullità del contratto di locazione per omessa registrazione.
Assegnato il termine per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cpc, ha CP_3
depositato il contratto, regolarmente firmato, con l'attestazione dell'avvenuta registrazione.
pagina 2 di 4 La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
2. Le domande sono fondate.
Dalla documentazione versata in atti emerge che ha stipulato una convenzione col Comune di CP_3
Milano, avente ad oggetto la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di un complesso immobiliare destinato anche alla locazione abitativa a canone sociale (doc. 1) e che una delle unità abitative realizzate è stata locata a tale , madre del resistente (doc. 2), la quale è Parte_4
deceduta il 1° ottobre 2022 (doc. 3).
Ciò premesso, l'assunto della ricorrente circa la inapplicabilità al figlio della conduttrice della disciplina prevista dalla L. n. 392/1978 e, segnatamente, dell'art. 6, che prevede il subentro automatico nel rapporto dei parenti conviventi, è condivisibile.
La normativa di settore e, segnatamente, la Delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 42/2010, stabilisce, all' articolo 1.6, i requisiti per l'assegnazione in godimento degli immobili a regime convenzionato con canone sociale, che sono equiparati agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di morte dell'assegnatario si verifica la cessazione del rapporto giacché l'unico titolo che abilita la locazione è l'atto di assegnazione (Cass. n. 4236/ 2020,
n.31906/2018, n. 11235 del 9.5.2017 e Corte d'Appello di Roma, Sez. IV, n. 4014/2017).
L'applicazione di tali principi al caso in esame comporta che il contratto di locazione per cui è causa è cessato alla data del decesso della conduttrice.
Il resistente, che non si è costituito in giudizio, non ha allegato né dimostrato di possedere i requisiti normativi per l'assegnazione dell'alloggio in questione, come era suo onere in base ai principi sopra richiamati. Per contro, la ricorrente ha allegato e documentato che la sua richiesta di subentro è stata respinta perché egli non risulta inserito nello stato di famiglia della madre né in alcuna graduatoria per l'assegnazione e, soprattutto, è già titolare di altro contratto di locazione.
In definitiva, è accertato che il resistente, non vantando alcun titolo legittimo per la nuova assegnazione, occupa abusivamente l'immobile per cui è causa, sin dal decesso della madre (1° ottobre
2022). La prova del perdurante godimento dell'alloggio da parte di costui è fornita dalle comunicazioni stragiudiziali, dalla notificazione del ricorso e del decreto e dal certificato anagrafico, tutti documenti versati in atti.
Il deve, perciò, essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente dell'indennità di CP_2
occupazione, che, ragguagliata al canone pattuito (art. 1591 c.c.), ammonta a complessivi € 6.619,01, comprensivi delle spese condominiali (doc. 6). pagina 3 di 4 Quale erede della conduttrice, egli risponde, altresì, dei debiti ereditari, che ammontano ad € 521,93
(doc. 7), il cui importo deve essere condannato a pagare.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa e della contumacia del resistente, vengono liquidate nei minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accertata l'occupazione senza titolo, condanna al pagamento, in favore della ricorrente, CP_2 della somma di € 6.619,01 a titolo di indennità di occupazione, oltre al corrispettivo negoziale maturato dal mese di marzo 2024 e maturando sino all'effettivo rilascio;
condanna, altresì, il predetto resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
521,93, a titolo di debito ereditario;
condanna, infine, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute, ed € 300,00 per esborsi.
Milano, 22 dicembre 2024
Il Giudice
Francesca Savignano
pagina 4 di 4