Art. 6.
E' abrogato il terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
E' abrogato il terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.