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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice
VENANZI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18031/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301362 IMU 2021
- sul ricorso n. 3887/2025 depositato il 06/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. QB-2024-744952 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11677/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
LA PARTE INSISTE RELATIVAMENTE ALL'ANNUALITA' 2021 IN QUANTO HA EFFETTUATO IL
PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA.
1. Premesse
1.1. Parti e Oggetto del Giudizio La società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in indirizzo C.F. P.IVA_1, proprietaria e gestore dell'immobile sito in indirizzo, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 301362 per l'anno 2021, notificato dal Comune di Roma - Dipartimento Risorse
Economiche tramite Società_1 S.p.A., con richiesta di pagamento per presunto omesso o insufficiente versamento IMU, sanzioni e interessi relativi a due unità immobiliari (cat. A10 e A2).
1.2. Sviluppo Procedimentale A seguito della notifica dell'avviso, Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato istanza di annullamento in autotutela, evidenziando il possesso dei requisiti per l'esenzione dalla prima rata IMU 2021 ai sensi dell'art.
6-sexies della legge 69/2021 (conversione D.L. 41/2021), fornendo documentazione comprovante la presentazione della dichiarazione IMU, la titolarità dell'attività, la riduzione del fatturato 2020 rispetto al
2019, e il rispetto degli ulteriori requisiti normativi.
Tale istanza è stata rigettata con provvedimento motivato, sostenendo l'assenza della dichiarazione IMU necessaria per l'esenzione e la mancata prova dei pagamenti ("L'istanza è stata rigettata con provvedimento prot. n° QB/2024/744952 del 04/11/2024, motivando il rigetto con:
1. Mancata o errata considerazione dei pagamenti IMU ordinaria effettuati dalla società;
2. Mancata presentazione della dichiarazione IMU presso il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale in relazione all'esenzione temporanea da emergenza Covid...").
La società ha quindi proposto ricorso giurisdizionale, allegando nuovamente tutta la documentazione a sostegno della propria posizione e della spettanza dell'esenzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2. Fatti e Tematiche EM
2.1. Contestazioni Principali
Il nucleo della controversia ruota attorno a due profili principali:
○ Applicabilità dell'esenzione IMU 2021 (prima rata) per effetto della normativa Covid: Ricorrente_1 S.r.l. sostiene di aver diritto all'esenzione in quanto gestore diretto degli immobili, titolare di partita IVA attiva, ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro, riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, avendo presentato la dichiarazione IMU in tempo utile.
○ Contestazione della validità dell'accertamento per presunta mancata presentazione della dichiarazione IMU: Il Comune di Roma giustifica il diniego dell'esenzione e l'emissione dell'avviso sulla base della mancata ricezione o del mancato riscontro della dichiarazione IMU, ritenuta obbligatoria per fruire dell'esenzione.
2.2. Documentazione e Prove
La società ha prodotto:
○ Dichiarazione IMU 2021 presentata e protocollata con ricevuta PEC e accettazione.
○ Dichiarazioni IVA e dei redditi, documentando il volume d'affari e la perdita di fatturato.
○ Documentazione camerale attestante la proprietà e la gestione dell'immobile.
3. Difese delle Parti 3.1. Difese di Ricorrente_1 S.r.l.
○ Sussistenza di tutti i requisiti per l'esenzione IMU 2021, con presentazione tempestiva della dichiarazione IMU e documentazione comprovante la perdita di fatturato e il possesso dei requisiti di legge.
○ Contestazione della motivazione del diniego, ritenuta erronea in diritto e in fatto, in quanto la dichiarazione IMU è stata effettivamente presentata e ricevuta dall'Ente.
○ Richiesta di annullamento dell'avviso nella parte relativa all'acconto IMU e delle sanzioni connesse, oltre alla condanna alle spese.
3.2. Difese del Comune di Roma
○ Sostiene la legittimità dell'avviso per omessa o insufficiente dichiarazione e pagamento IMU, e per mancata presentazione della dichiarazione necessaria per l'esenzione Covid.
○ Richiesta di conferma delle somme accertate, delle sanzioni e degli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Motivazione
4.1. Analisi dei Presupposti Normativi
L'art.
6-sexies della L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021, prevede l'esenzione dalla prima rata
IMU 2021 per i soggetti che svolgono attività d'impresa, con partita IVA attiva, ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro, e riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, a condizione che venga presentata la dichiarazione IMU nei termini e con le modalità prescritte.
4.2. Accertamento dei Fatti
○ Dalla documentazione depositata risulta che Ricorrente_1 S.r.l. ha effettivamente presentato la dichiarazione IMU 2021, come provato dalla ricevuta di consegna PEC e dal protocollo attribuito dagli uffici comunali ("La dichiarazione IMU 2021 è stata regolarmente presentata entro i termini prorogati..." ).
○ Risulta altresì provato che la società era titolare di partita IVA attiva, non ha cessato l'attività, i ricavi
2019 erano inferiori a 10 milioni di euro e la perdita di fatturato 2020 è stata superiore al 30% (pari al
70%).
○ La società è proprietaria e gestore diretto dell'immobile oggetto di accertamento.
4.3. Coordinamento e Valutazione
○ Gli atti prodotti dal contribuente sono idonei a dimostrare la spettanza dell'esenzione per la prima rata IMU 2021, in quanto tutti i requisiti richiesti dalla norma sono stati provati con documentazione ufficiale.
○ L'accertamento comunale e il successivo diniego si fondano su un errore di fatto e di diritto, avendo erroneamente ritenuto non presentata la dichiarazione IMU, la cui esistenza è invece comprovata.
○ Restano salvi i profili inerenti il saldo IMU 2021 e le relative sanzioni e interessi, oggetto di specifico esame istruttorio, per i quali non risultano prodotti elementi sufficienti ad escludere la fondatezza dell'accertamento sulla parte residua ("Si annulla pertanto parzialmente l'avviso di accertamento nella parte relativa all'acconto IMU 2021, confermando invece la legittimità dell'avviso per l'insufficiente versamento del saldo IMU 2021 e per le eventuali sanzioni e interessi ad esso connessi").
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte, pertanto,
P.Q.M.
-Riunisce il presente procedimento con quello pendente R.G. n. 18031/2024 tra le stesse parti, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/1992 ("La normativa vigente prevede la possibilità di riunire il presente procedimento con quello pendente avente ad oggetto le medesime questioni tra le stesse parti (R.G. n.
18031/2024), al fine di evitare duplicazioni e contraddizioni...". -Accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento IMU 2021 n. 301362 per quanto riguarda la prima rata IMU 2021, riconoscendo la spettanza dell'esenzione ai sensi dell'art.
6-sexies del D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ("Si accoglie il ricorso tributario presentato da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento IMU 2021, per violazione dei principi di corretta determinazione della base imponibile e carenza motivazionale nel procedimento di autotutela...". -Annulla l'avviso di accertamento IMU n.
301362 nella parte relativa all'acconto IMU 2021 e il provvedimento di diniego di autotutela Prot. n.
QB/2024/744952 del 04/11/2024 -Conferma la legittimità dell'avviso nella parte relativa al saldo IMU 2021
e alle relative sanzioni, fatti salvi ulteriori accertamenti e la possibilità per la società di far valere eventuali ulteriori motivi ("conferma invece la legittimità dell'avviso per l'insufficiente versamento del saldo IMU
2021 e per le eventuali sanzioni e interessi ad esso connessi, fatti salvi ulteriori accertamenti..."
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice
VENANZI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18031/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301362 IMU 2021
- sul ricorso n. 3887/2025 depositato il 06/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. QB-2024-744952 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11677/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
LA PARTE INSISTE RELATIVAMENTE ALL'ANNUALITA' 2021 IN QUANTO HA EFFETTUATO IL
PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA.
1. Premesse
1.1. Parti e Oggetto del Giudizio La società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in indirizzo C.F. P.IVA_1, proprietaria e gestore dell'immobile sito in indirizzo, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 301362 per l'anno 2021, notificato dal Comune di Roma - Dipartimento Risorse
Economiche tramite Società_1 S.p.A., con richiesta di pagamento per presunto omesso o insufficiente versamento IMU, sanzioni e interessi relativi a due unità immobiliari (cat. A10 e A2).
1.2. Sviluppo Procedimentale A seguito della notifica dell'avviso, Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato istanza di annullamento in autotutela, evidenziando il possesso dei requisiti per l'esenzione dalla prima rata IMU 2021 ai sensi dell'art.
6-sexies della legge 69/2021 (conversione D.L. 41/2021), fornendo documentazione comprovante la presentazione della dichiarazione IMU, la titolarità dell'attività, la riduzione del fatturato 2020 rispetto al
2019, e il rispetto degli ulteriori requisiti normativi.
Tale istanza è stata rigettata con provvedimento motivato, sostenendo l'assenza della dichiarazione IMU necessaria per l'esenzione e la mancata prova dei pagamenti ("L'istanza è stata rigettata con provvedimento prot. n° QB/2024/744952 del 04/11/2024, motivando il rigetto con:
1. Mancata o errata considerazione dei pagamenti IMU ordinaria effettuati dalla società;
2. Mancata presentazione della dichiarazione IMU presso il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale in relazione all'esenzione temporanea da emergenza Covid...").
La società ha quindi proposto ricorso giurisdizionale, allegando nuovamente tutta la documentazione a sostegno della propria posizione e della spettanza dell'esenzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2. Fatti e Tematiche EM
2.1. Contestazioni Principali
Il nucleo della controversia ruota attorno a due profili principali:
○ Applicabilità dell'esenzione IMU 2021 (prima rata) per effetto della normativa Covid: Ricorrente_1 S.r.l. sostiene di aver diritto all'esenzione in quanto gestore diretto degli immobili, titolare di partita IVA attiva, ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro, riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, avendo presentato la dichiarazione IMU in tempo utile.
○ Contestazione della validità dell'accertamento per presunta mancata presentazione della dichiarazione IMU: Il Comune di Roma giustifica il diniego dell'esenzione e l'emissione dell'avviso sulla base della mancata ricezione o del mancato riscontro della dichiarazione IMU, ritenuta obbligatoria per fruire dell'esenzione.
2.2. Documentazione e Prove
La società ha prodotto:
○ Dichiarazione IMU 2021 presentata e protocollata con ricevuta PEC e accettazione.
○ Dichiarazioni IVA e dei redditi, documentando il volume d'affari e la perdita di fatturato.
○ Documentazione camerale attestante la proprietà e la gestione dell'immobile.
3. Difese delle Parti 3.1. Difese di Ricorrente_1 S.r.l.
○ Sussistenza di tutti i requisiti per l'esenzione IMU 2021, con presentazione tempestiva della dichiarazione IMU e documentazione comprovante la perdita di fatturato e il possesso dei requisiti di legge.
○ Contestazione della motivazione del diniego, ritenuta erronea in diritto e in fatto, in quanto la dichiarazione IMU è stata effettivamente presentata e ricevuta dall'Ente.
○ Richiesta di annullamento dell'avviso nella parte relativa all'acconto IMU e delle sanzioni connesse, oltre alla condanna alle spese.
3.2. Difese del Comune di Roma
○ Sostiene la legittimità dell'avviso per omessa o insufficiente dichiarazione e pagamento IMU, e per mancata presentazione della dichiarazione necessaria per l'esenzione Covid.
○ Richiesta di conferma delle somme accertate, delle sanzioni e degli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Motivazione
4.1. Analisi dei Presupposti Normativi
L'art.
6-sexies della L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021, prevede l'esenzione dalla prima rata
IMU 2021 per i soggetti che svolgono attività d'impresa, con partita IVA attiva, ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro, e riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, a condizione che venga presentata la dichiarazione IMU nei termini e con le modalità prescritte.
4.2. Accertamento dei Fatti
○ Dalla documentazione depositata risulta che Ricorrente_1 S.r.l. ha effettivamente presentato la dichiarazione IMU 2021, come provato dalla ricevuta di consegna PEC e dal protocollo attribuito dagli uffici comunali ("La dichiarazione IMU 2021 è stata regolarmente presentata entro i termini prorogati..." ).
○ Risulta altresì provato che la società era titolare di partita IVA attiva, non ha cessato l'attività, i ricavi
2019 erano inferiori a 10 milioni di euro e la perdita di fatturato 2020 è stata superiore al 30% (pari al
70%).
○ La società è proprietaria e gestore diretto dell'immobile oggetto di accertamento.
4.3. Coordinamento e Valutazione
○ Gli atti prodotti dal contribuente sono idonei a dimostrare la spettanza dell'esenzione per la prima rata IMU 2021, in quanto tutti i requisiti richiesti dalla norma sono stati provati con documentazione ufficiale.
○ L'accertamento comunale e il successivo diniego si fondano su un errore di fatto e di diritto, avendo erroneamente ritenuto non presentata la dichiarazione IMU, la cui esistenza è invece comprovata.
○ Restano salvi i profili inerenti il saldo IMU 2021 e le relative sanzioni e interessi, oggetto di specifico esame istruttorio, per i quali non risultano prodotti elementi sufficienti ad escludere la fondatezza dell'accertamento sulla parte residua ("Si annulla pertanto parzialmente l'avviso di accertamento nella parte relativa all'acconto IMU 2021, confermando invece la legittimità dell'avviso per l'insufficiente versamento del saldo IMU 2021 e per le eventuali sanzioni e interessi ad esso connessi").
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte, pertanto,
P.Q.M.
-Riunisce il presente procedimento con quello pendente R.G. n. 18031/2024 tra le stesse parti, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/1992 ("La normativa vigente prevede la possibilità di riunire il presente procedimento con quello pendente avente ad oggetto le medesime questioni tra le stesse parti (R.G. n.
18031/2024), al fine di evitare duplicazioni e contraddizioni...". -Accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento IMU 2021 n. 301362 per quanto riguarda la prima rata IMU 2021, riconoscendo la spettanza dell'esenzione ai sensi dell'art.
6-sexies del D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ("Si accoglie il ricorso tributario presentato da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento IMU 2021, per violazione dei principi di corretta determinazione della base imponibile e carenza motivazionale nel procedimento di autotutela...". -Annulla l'avviso di accertamento IMU n.
301362 nella parte relativa all'acconto IMU 2021 e il provvedimento di diniego di autotutela Prot. n.
QB/2024/744952 del 04/11/2024 -Conferma la legittimità dell'avviso nella parte relativa al saldo IMU 2021
e alle relative sanzioni, fatti salvi ulteriori accertamenti e la possibilità per la società di far valere eventuali ulteriori motivi ("conferma invece la legittimità dell'avviso per l'insufficiente versamento del saldo IMU
2021 e per le eventuali sanzioni e interessi ad esso connessi, fatti salvi ulteriori accertamenti..."
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.