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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1916 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Cavour n. 24, c.f. elettivamente domiciliata a Cagliari nella via C.F._1
Maddalena n. 56 presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in atti;
ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
LA, CA, Via Rivoli, n°46, elettivamente domiciliato in Cagliari nella piazza Repubblica n.
10, presso lo studio dell'avv. Maria Sole Mossa, in virtù di procura speciale in atti
Resistente;
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parti: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
1. disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2
tempi e modalità già attuati e di seguito meglio specificati: il padre vedrà e terrà con sé le minori a giorni alterni dalle 16:15 alle 21:00 provvedendo alla loro merenda, alla cena, all'igiene personale.
Il padre a weekend alternati vedrà e terrà presso di sé le minori dalle 9:30 alle 21:00 nella giornata del sabato o della domenica, salvo diversi accordi tra le parti quali l'estensione dell'orario di rientro soprattutto in occasione delle giornate al mare, manifestazioni musicali, compleanni e feste in genere.
2. Anche il Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, anniversari e ricorrenze speciali, seguiranno il principio dell'alternanza e verranno comunque concordati tra le parti in modo da garantire un tempo di permanenza paritario tra i genitori in tali festività. Durante il periodo estivo entrambe le minori trascorreranno con il padre almeno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e di agosto previa congrua comunicazione alla madre.
3. Il Sig. continuerà a farsi carico del pagamento in misura del 50% della rata del mutuo CP_1
contratto per l'acquisto dell'abitazione cointestata e corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento delle minori figlie la somma di € 350,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie obbligatorie ovvero che non necessitano di previo accordo tra i genitori, anche mediante messaggistica o a mezzo mail, tra le quali:
- spese mediche urgenti;
- spese scolastiche obbligatorie (libri di testo, materiale didattico di inizio anno);
- spese per interventi chirurgici indifferibili;
- spese per cure ortodontiche e oculistiche indifferibili;
- spese per farmaci prescritti da medici specialisti;
e al 50% delle spese straordinarie subordinate al preventivo accordo di entrambi i genitori
che, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 784/2023, si suddividono in:
A) Scolastiche:
- iscrizioni e rette di scuole private;
- iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per università pubbliche e private;
- ripetizioni;
- viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.
B) Ludiche o parascolastiche:
- corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura);
- corsi di informatica;
- centri estivi;
viaggi di istruzione;
- vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
- spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.
C) Sportive:
- attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura;
- quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
D) Medico-sanitarie non urgenti: - spese per interventi chirurgici programmabili;
- spese odontoiatriche programmate;
- spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN.
5. I genitori si impegnano a:
- comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio;
- concordare preventivamente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
-comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno il proprio periodo di ferie e le decisioni con riferimento ai campi estivi che le bambine dovranno frequentare;
- concedersi reciproco assenso per l'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi e per il rilascio/rinnovo dei documenti necessari anche per l'espatrio.
I difensori dichiarano che le parti sono pienamente soddisfatte delle condizioni concordate e chiedono che il Tribunale le recepisca nel provvedimento definitivo.”
****
Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori nata il Per_2
10 gennaio 2016, e , nata il 1° maggio 2019. La ricorrente ha rappresentato che tra lei e il sig. Per_1
è intercorsa una relazione sentimentale, cessata nel settembre 2023, all'esito della CP_1
quale l'8 ottobre il resistente si è allontanato dalla casa familiare.
Dalla predetta relazione sono nate le due minori, le quali – secondo quanto esposto dalla madre –
hanno sempre vissuto in un ambiente domestico sereno e adeguato ai loro bisogni evolutivi,
contesto al cui mantenimento la ricorrente ha provveduto in via pressoché esclusiva, potendo contare anche sull'apporto della nonna e della zia materne, figure con le quali le bambine hanno instaurato un forte legame affettivo. La ricorrente ha riferito che il resistente si è dimostrato un padre scarsamente presente, maggiormente concentrato sulle proprie esigenze personali e poco incline a occuparsi attivamente delle figlie, circostanza che – a suo dire – si è protratta sino ad oggi.
Ha infatti evidenziato che il resistente incontra le minori solo nel pomeriggio, riaccompagnandole a casa prima della cena e senza curarsi degli aspetti quotidiani della loro cura, quali l'igiene serale o il supporto nelle attività scolastiche, che rimangono integralmente a carico della madre. Tale
dinamica, unita alla scarsa disponibilità del padre a farsi coinvolgere nella gestione ordinaria delle bambine, avrebbe favorito un più intenso attaccamento delle minori alla figura materna, rendendole,
allo stato, restie a pernottare presso il genitore paterno.
La ricorrente ha precisato che la casa familiare, sita in LA, via Cavour n. 24, è di proprietà
comune delle parti e che, per il relativo acquisto avvenuto nel febbraio 2023, esse hanno contratto un mutuo trentennale dell'importo di euro 171.000, con rata mensile di circa euro 816,00, divisa in parti uguali. Ha dichiarato di lavorare come addetta alla salumeria con contratto part-time,
percependo uno stipendio netto di circa euro 1.000 mensili, a fronte di numerose spese correnti, tra cui la metà del mutuo, le utenze domestiche, rate di finanziamenti e i costi scolastici e alimentari delle figlie, sostenuti quasi integralmente da lei. Ha riferito altresì che il resistente, dopo avere inizialmente contribuito con euro 300,00 mensili oltre all'assegno unico percepito interamente dalla madre, ha unilateralmente ridotto il proprio contributo a euro 200, richiedendo inoltre la sua quota di assegno unico, con conseguente diminuzione delle risorse a disposizione della ricorrente, già
gravata dalla collocazione prevalente delle minori.
La stessa ha inoltre evidenziato che non le è possibile incrementare l'impegno lavorativo, in ragione della necessità di accudire direttamente le bambine o, in alternativa, di ricorrere a personale esterno con costi aggiuntivi non sostenibili. Ha infine rappresentato che il sig. lavora anch'egli come CP_1
addetto alla salumeria, con contratto full-time e reddito netto stimato tra euro 1.600 e euro 1.700, e che attualmente vive con i propri genitori senza sostenere spese di vitto e alloggio;
percepisce inoltre la propria quota dell'assegno unico.
*****
Il resistente si è costituito in giudizio, non opponendosi alla regolamentazione del rapporto genitoriale, ma contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, ritenuta superficiale e non rispondente alla realtà. Ha negato di essere stato un padre assente, sostenendo di avere contribuito in modo significativo al mantenimento della famiglia, anche attraverso il rilevante impegno economico affrontato per l'acquisto e l'arredo della casa familiare. Ha affermato che non è
stato lui a decidere di lasciare l'abitazione, ma che è stata la ricorrente ad allontanarlo, inducendolo
– nella speranza di una crisi temporanea – a trasferirsi dai propri genitori. Ha riferito di avere sempre mantenuto un rapporto costante con le figlie, occupandosi della loro cura quotidiana nelle giornate a lui assegnate, assicurando pasti, igiene personale e provvedendo anche alla preparazione dei pranzi per il campus estivo, cui contribuisce economicamente.
Il sig. ha evidenziato di essere gravato dal pagamento della propria quota di mutuo – pari a CP_1
circa € 410 mensili – impegno che, a suo avviso, costituisce già una forma significativa di contribuzione al mantenimento delle minori, soprattutto in un contesto in cui chiede un affidamento paritetico. Ha aggiunto di sostenere ulteriori costi per gli spostamenti necessari a esercitare il diritto di visita e di essere in procinto di trasferirsi in un nuovo alloggio in locazione per garantire alle figlie un ambiente stabile durante i periodi di permanenza con lui.
Sulla base di tali premesse, il resistente ha domandato che l'affidamento delle minori sia disposto in forma condivisa con modalità paritetica, con permanenza alternata presso ciascun genitore;
ha richiesto di non essere onerato da alcun assegno di mantenimento, ritenendo la contribuzione indiretta già ampiamente soddisfatta dal pagamento del mutuo e dalla cura diretta nelle giornate di convivenza;
si è dichiarato disponibile a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%. *****
All'udienza del 10 ottobre 2024 è stata escussa la ricorrente, la quale ha confermato integralmente il contenuto del ricorso. La stessa ha dichiarato che dalla relazione intrattenuta con il sig. sono CP_1
nate le figlie il 10 gennaio 2016, e , il 1° maggio 2019, e che le parti, allo stato, vivono Per_2 Per_1
separate. Ha riferito di essere rimasta a vivere con le minori nella casa familiare di LA, sita in via Rigoli n. 46, immobile in comproprietà gravato da mutuo cointestato, con rata mensile di euro
408 per ciascuno. Ha precisato che il resistente incontra le bambine regolarmente a giorni alterni,
dall'uscita da scuola sino alla sera, senza tuttavia tenerle a dormire, vivendo egli presso i propri genitori in Elmas. Ha riferito che le figlie manifestano il desiderio di rientrare a casa al termine dei periodi trascorsi con il padre;
ha aggiunto che frequenta la terza classe della scuola primaria a Per_2
LA e l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Per_1
La ricorrente ha dichiarato di lavorare presso il ai Mulini con contratto part-time, Pt_2
percependo uno stipendio di poco superiore a euro 1.000 mensili;
ha aggiunto che il resistente svolge la medesima attività alle dipendenze della stessa azienda con contratto full-time e retribuzione di circa euro 1.500. L'assegno unico risulta pari a euro 233,50 per ciascun genitore. Ha
riferito che, all'atto dell'allontanamento del sig. dalla casa familiare, questi le versava euro CP_1
300 mensili e le lasciava percepire integralmente l'assegno unico;
trascorsi tre mesi, tuttavia, egli ha richiesto la corresponsione della propria quota dell'assegno ed ha ridotto il contributo mensile a euro 200. La ricorrente ha inoltre dichiarato di ritenere che il resistente svolga ulteriori attività
lavorative per un'agenzia di proprietà della cognata, attiva nel settore delle pulizie condominiali,
sebbene con rapporti non regolarizzati. Ha precisato che i tempi di permanenza delle minori non possono ritenersi paritari, poiché, in tutte le occasioni in cui le bambine non frequentano la scuola,
la cura delle stesse grava integralmente su di lei;
ha aggiunto di sostenere le spese della mensa scolastica per entrambe, ad eccezione del solo mese di settembre, che è stato corrisposto dal padre. È stato quindi sentito il resistente, il quale ha confermato il contenuto della propria comparsa di costituzione. Egli ha dichiarato di vivere attualmente a Elmas presso i genitori, ma di essere in procinto di trasferirsi a Sestu, in via Parigi, come risulta dal contratto di locazione in corso di registrazione, per un canone mensile di euro 450. Ha affermato di vedere le figlie a giorni alterni e di occuparsi di loro nelle giornate di propria competenza. Ha riferito di essere impiegato presso il di Villasor come addetto alla salumeria, con stipendio mensile di euro 1.500 oltre Pt_2
tredicesima e quattordicesima, e di contribuire al pagamento della rata del mutuo della casa familiare per euro 410 mensili. Ha precisato di non essersi allontanato volontariamente dall'abitazione, ma di averlo fatto su richiesta della ricorrente. Ha ammesso di avere svolto alcune prestazioni lavorative occasionali al fine di reperire le somme necessarie per affrontare le spese della causa.
Il giudice, rilevato l'accordo delle parti, ha rinviato la trattazione all'udienza del 24 ottobre 2024,
disponendo il deposito di note scritte in sostituzione della loro comparizione.
*****
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso delle minori nata il [...], e , nata il 1° maggio 2019, attribuendo Per_2 Per_1
ad entrambi i genitori l'esercizio congiunto delle responsabilità sulle decisioni di maggiore rilevanza riguardanti le figlie. È stata assegnata a l'abitazione familiare sita in Parte_1
LA, via Cavour n. 24, affinché vi continui a vivere unitamente alle minori, individuate quali collocate in via prevalente presso la madre.
Il Giudice ha regolamentato i tempi di frequentazione con il padre, prevedendo che le minori trascorrano con il sig. settimane alternate: in una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita CP_1
da scuola, o comunque dalle ore 16.15, sino alle ore 21.00, nonché il sabato con il medesimo orario e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 21.00; nella settimana successiva, invece, le bambine staranno con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì, sempre nella fascia oraria 16.15-21.00. È stato altresì
stabilito che, durante le principali festività, le minori trascorrano i periodi di permanenza con ciascun genitore secondo un regime di alternanza, mentre per le vacanze estive è stato demandato alle parti di concordare le modalità di suddivisione.
Nell'adottare le conseguenti statuizioni di natura economica, il Giudice ha dato atto che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.000, in regime di part-time, oltre alla propria quota dell'assegno unico pari a euro 233,50, ed è gravata dal pagamento della metà della rata di mutuo relativa all'abitazione familiare, pari a euro 410 mensili. Ha rilevato, parallelamente,
che il resistente percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1.684, oltre alla propria quota dell'assegno unico, svolgendo anche ulteriori saltuarie attività lavorative in collaborazione con un'agenzia di pulizie;
anch'egli è onerato dal pagamento della stessa quota del mutuo, senza che risultino documentate altre significative spese, ad eccezione di quelle connesse al trasporto.
Sulla base di tali elementi, è stato determinato in euro 500 mensili – pari a euro 250 per ciascuna figlia – il contributo al mantenimento delle minori posto a carico del sig. , da corrispondersi CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie debitamente documentate.
Il Giudice ha infine fissato l'udienza per la spedizione della causa a sentenza in assenza di richieste istruttorie, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito delle note scritte e delle conclusionali.
****
All'udienza fissata, il procuratore del resistente ha insistito nella richiesta di modifica delle condizioni economiche stabilite con la precedente ordinanza, rilevando come non sia stato considerato, nel complesso della posizione del resistente, il pagamento del canone di locazione da questi assunto per l'importo di euro 410 mensili. Ha osservato che il resistente risulta attualmente gravato dal pagamento del suddetto canone, dalla rata di mutuo pari a euro 410,00 e, in forza dell'ordinanza, dall'assegno di mantenimento per le minori quantificato in euro 500,00, a fronte di un reddito mensile di euro 1.684 oltre alla metà dell'assegno unico per euro 235. Ha aggiunto che la ricorrente, come da ultima dichiarazione dei redditi, percepisce un reddito pari a euro 1.296.
Il procuratore della ricorrente per contro, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di modifica,
evidenziando che l'ordinanza è attualmente oggetto di reclamo e che, in assenza di circostanze sopravvenute, il giudice istruttore non potesse procedere alla sua modifica. Sotto il profilo sostanziale, ha dato atto che la propria assistita percepisce euro 1.204 mensili oltre euro 235 a titolo di quota dell'assegno unico e che provvede al pagamento della propria metà della rata di mutuo,
pari a euro 410. Ha rilevato, inoltre, che la ricorrente mantiene le minori per un tempo maggiore in ragione del collocamento prevalente presso di lei. Ha precisato che la stessa sostiene anche la spesa mensile di euro 140 per il servizio mensa scolastica frequentato dalle bambine, spesa da qualificarsi come straordinaria.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha disposto che il resistente depositi la dichiarazione fiscale aggiornata, ha invitato le parti a verificare la possibilità di raggiungere un accordo rinviando la causa a successiva udienza.
******
Con note di trattazione scritta depositate in data 22.07.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni :
1. disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2
tempi e modalità già attuati e di seguito meglio specificati: il padre vedrà e terrà con sé le minori a giorni alterni dalle 16:15 alle 21:00 provvedendo alla loro merenda, alla cena, all'igiene personale.
Il padre a weekend alternati vedrà e terrà presso di sé le minori dalle 9:30 alle 21:00 nella giornata del sabato o della domenica, salvo diversi accordi tra le parti quali l'estensione dell'orario di rientro soprattutto in occasione delle giornate al mare, manifestazioni musicali, compleanni e feste in genere.
2. Anche il Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, anniversari e ricorrenze speciali, seguiranno il principio dell'alternanza e verranno comunque concordati tra le parti in modo da garantire un tempo di permanenza paritario tra i genitori in tali festività. Durante il periodo estivo entrambe le minori trascorreranno con il padre almeno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e di agosto previa congrua comunicazione alla madre.
3. Il Sig. continuerà a farsi carico del pagamento in misura del 50% della rata del mutuo CP_1
contratto per l'acquisto dell'abitazione cointestata e corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento delle minori figlie la somma di € 350,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie obbligatorie ovvero che non necessitano di previo accordo tra i genitori, anche mediante messaggistica o a mezzo mail, tra le quali:
- spese mediche urgenti;
- spese scolastiche obbligatorie (libri di testo, materiale didattico di inizio anno);
- spese per interventi chirurgici indifferibili;
- spese per cure ortodontiche e oculistiche indifferibili;
- spese per farmaci prescritti da medici specialisti;
e al 50% delle spese straordinarie subordinate al preventivo accordo di entrambi i genitori che,
come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 784/2023, si suddividono in:
A) Scolastiche:
- iscrizioni e rette di scuole private;
- iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per università pubbliche e private;
- ripetizioni;
- viaggi di istruzione organizzati dalla scuola. B) Ludiche o parascolastiche:
- corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura);
- corsi di informatica;
- centri estivi;
viaggi di istruzione;
- vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
- spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.
C) Sportive:
- attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura;
- quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
D) Medico-sanitarie non urgenti:
- spese per interventi chirurgici programmabili;
- spese odontoiatriche programmate;
- spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN.
5. I genitori si impegnano a:
- comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio;
- concordare preventivamente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
-comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno il proprio periodo di ferie e le decisioni con riferimento ai campi estivi che le bambine dovranno frequentare;
- concedersi reciproco assenso per l'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi e per il rilascio/rinnovo dei documenti necessari anche per l'espatrio.
I difensori dichiarano che le parti sono pienamente soddisfatte delle condizioni concordate e chiedono che il Tribunale le recepisca nel provvedimento definitivo.”
Il Giudice, all'udienza del 22.09.2025 , tenutasi in modalità cartolare, non essendo necessaria ulteriore istruzione, ha trattenuto quindi la causa in decisione. Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato;
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 15.12.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1916 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Cavour n. 24, c.f. elettivamente domiciliata a Cagliari nella via C.F._1
Maddalena n. 56 presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in atti;
ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
LA, CA, Via Rivoli, n°46, elettivamente domiciliato in Cagliari nella piazza Repubblica n.
10, presso lo studio dell'avv. Maria Sole Mossa, in virtù di procura speciale in atti
Resistente;
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parti: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
1. disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2
tempi e modalità già attuati e di seguito meglio specificati: il padre vedrà e terrà con sé le minori a giorni alterni dalle 16:15 alle 21:00 provvedendo alla loro merenda, alla cena, all'igiene personale.
Il padre a weekend alternati vedrà e terrà presso di sé le minori dalle 9:30 alle 21:00 nella giornata del sabato o della domenica, salvo diversi accordi tra le parti quali l'estensione dell'orario di rientro soprattutto in occasione delle giornate al mare, manifestazioni musicali, compleanni e feste in genere.
2. Anche il Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, anniversari e ricorrenze speciali, seguiranno il principio dell'alternanza e verranno comunque concordati tra le parti in modo da garantire un tempo di permanenza paritario tra i genitori in tali festività. Durante il periodo estivo entrambe le minori trascorreranno con il padre almeno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e di agosto previa congrua comunicazione alla madre.
3. Il Sig. continuerà a farsi carico del pagamento in misura del 50% della rata del mutuo CP_1
contratto per l'acquisto dell'abitazione cointestata e corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento delle minori figlie la somma di € 350,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie obbligatorie ovvero che non necessitano di previo accordo tra i genitori, anche mediante messaggistica o a mezzo mail, tra le quali:
- spese mediche urgenti;
- spese scolastiche obbligatorie (libri di testo, materiale didattico di inizio anno);
- spese per interventi chirurgici indifferibili;
- spese per cure ortodontiche e oculistiche indifferibili;
- spese per farmaci prescritti da medici specialisti;
e al 50% delle spese straordinarie subordinate al preventivo accordo di entrambi i genitori
che, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 784/2023, si suddividono in:
A) Scolastiche:
- iscrizioni e rette di scuole private;
- iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per università pubbliche e private;
- ripetizioni;
- viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.
B) Ludiche o parascolastiche:
- corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura);
- corsi di informatica;
- centri estivi;
viaggi di istruzione;
- vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
- spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.
C) Sportive:
- attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura;
- quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
D) Medico-sanitarie non urgenti: - spese per interventi chirurgici programmabili;
- spese odontoiatriche programmate;
- spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN.
5. I genitori si impegnano a:
- comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio;
- concordare preventivamente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
-comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno il proprio periodo di ferie e le decisioni con riferimento ai campi estivi che le bambine dovranno frequentare;
- concedersi reciproco assenso per l'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi e per il rilascio/rinnovo dei documenti necessari anche per l'espatrio.
I difensori dichiarano che le parti sono pienamente soddisfatte delle condizioni concordate e chiedono che il Tribunale le recepisca nel provvedimento definitivo.”
****
Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori nata il Per_2
10 gennaio 2016, e , nata il 1° maggio 2019. La ricorrente ha rappresentato che tra lei e il sig. Per_1
è intercorsa una relazione sentimentale, cessata nel settembre 2023, all'esito della CP_1
quale l'8 ottobre il resistente si è allontanato dalla casa familiare.
Dalla predetta relazione sono nate le due minori, le quali – secondo quanto esposto dalla madre –
hanno sempre vissuto in un ambiente domestico sereno e adeguato ai loro bisogni evolutivi,
contesto al cui mantenimento la ricorrente ha provveduto in via pressoché esclusiva, potendo contare anche sull'apporto della nonna e della zia materne, figure con le quali le bambine hanno instaurato un forte legame affettivo. La ricorrente ha riferito che il resistente si è dimostrato un padre scarsamente presente, maggiormente concentrato sulle proprie esigenze personali e poco incline a occuparsi attivamente delle figlie, circostanza che – a suo dire – si è protratta sino ad oggi.
Ha infatti evidenziato che il resistente incontra le minori solo nel pomeriggio, riaccompagnandole a casa prima della cena e senza curarsi degli aspetti quotidiani della loro cura, quali l'igiene serale o il supporto nelle attività scolastiche, che rimangono integralmente a carico della madre. Tale
dinamica, unita alla scarsa disponibilità del padre a farsi coinvolgere nella gestione ordinaria delle bambine, avrebbe favorito un più intenso attaccamento delle minori alla figura materna, rendendole,
allo stato, restie a pernottare presso il genitore paterno.
La ricorrente ha precisato che la casa familiare, sita in LA, via Cavour n. 24, è di proprietà
comune delle parti e che, per il relativo acquisto avvenuto nel febbraio 2023, esse hanno contratto un mutuo trentennale dell'importo di euro 171.000, con rata mensile di circa euro 816,00, divisa in parti uguali. Ha dichiarato di lavorare come addetta alla salumeria con contratto part-time,
percependo uno stipendio netto di circa euro 1.000 mensili, a fronte di numerose spese correnti, tra cui la metà del mutuo, le utenze domestiche, rate di finanziamenti e i costi scolastici e alimentari delle figlie, sostenuti quasi integralmente da lei. Ha riferito altresì che il resistente, dopo avere inizialmente contribuito con euro 300,00 mensili oltre all'assegno unico percepito interamente dalla madre, ha unilateralmente ridotto il proprio contributo a euro 200, richiedendo inoltre la sua quota di assegno unico, con conseguente diminuzione delle risorse a disposizione della ricorrente, già
gravata dalla collocazione prevalente delle minori.
La stessa ha inoltre evidenziato che non le è possibile incrementare l'impegno lavorativo, in ragione della necessità di accudire direttamente le bambine o, in alternativa, di ricorrere a personale esterno con costi aggiuntivi non sostenibili. Ha infine rappresentato che il sig. lavora anch'egli come CP_1
addetto alla salumeria, con contratto full-time e reddito netto stimato tra euro 1.600 e euro 1.700, e che attualmente vive con i propri genitori senza sostenere spese di vitto e alloggio;
percepisce inoltre la propria quota dell'assegno unico.
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Il resistente si è costituito in giudizio, non opponendosi alla regolamentazione del rapporto genitoriale, ma contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, ritenuta superficiale e non rispondente alla realtà. Ha negato di essere stato un padre assente, sostenendo di avere contribuito in modo significativo al mantenimento della famiglia, anche attraverso il rilevante impegno economico affrontato per l'acquisto e l'arredo della casa familiare. Ha affermato che non è
stato lui a decidere di lasciare l'abitazione, ma che è stata la ricorrente ad allontanarlo, inducendolo
– nella speranza di una crisi temporanea – a trasferirsi dai propri genitori. Ha riferito di avere sempre mantenuto un rapporto costante con le figlie, occupandosi della loro cura quotidiana nelle giornate a lui assegnate, assicurando pasti, igiene personale e provvedendo anche alla preparazione dei pranzi per il campus estivo, cui contribuisce economicamente.
Il sig. ha evidenziato di essere gravato dal pagamento della propria quota di mutuo – pari a CP_1
circa € 410 mensili – impegno che, a suo avviso, costituisce già una forma significativa di contribuzione al mantenimento delle minori, soprattutto in un contesto in cui chiede un affidamento paritetico. Ha aggiunto di sostenere ulteriori costi per gli spostamenti necessari a esercitare il diritto di visita e di essere in procinto di trasferirsi in un nuovo alloggio in locazione per garantire alle figlie un ambiente stabile durante i periodi di permanenza con lui.
Sulla base di tali premesse, il resistente ha domandato che l'affidamento delle minori sia disposto in forma condivisa con modalità paritetica, con permanenza alternata presso ciascun genitore;
ha richiesto di non essere onerato da alcun assegno di mantenimento, ritenendo la contribuzione indiretta già ampiamente soddisfatta dal pagamento del mutuo e dalla cura diretta nelle giornate di convivenza;
si è dichiarato disponibile a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%. *****
All'udienza del 10 ottobre 2024 è stata escussa la ricorrente, la quale ha confermato integralmente il contenuto del ricorso. La stessa ha dichiarato che dalla relazione intrattenuta con il sig. sono CP_1
nate le figlie il 10 gennaio 2016, e , il 1° maggio 2019, e che le parti, allo stato, vivono Per_2 Per_1
separate. Ha riferito di essere rimasta a vivere con le minori nella casa familiare di LA, sita in via Rigoli n. 46, immobile in comproprietà gravato da mutuo cointestato, con rata mensile di euro
408 per ciascuno. Ha precisato che il resistente incontra le bambine regolarmente a giorni alterni,
dall'uscita da scuola sino alla sera, senza tuttavia tenerle a dormire, vivendo egli presso i propri genitori in Elmas. Ha riferito che le figlie manifestano il desiderio di rientrare a casa al termine dei periodi trascorsi con il padre;
ha aggiunto che frequenta la terza classe della scuola primaria a Per_2
LA e l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Per_1
La ricorrente ha dichiarato di lavorare presso il ai Mulini con contratto part-time, Pt_2
percependo uno stipendio di poco superiore a euro 1.000 mensili;
ha aggiunto che il resistente svolge la medesima attività alle dipendenze della stessa azienda con contratto full-time e retribuzione di circa euro 1.500. L'assegno unico risulta pari a euro 233,50 per ciascun genitore. Ha
riferito che, all'atto dell'allontanamento del sig. dalla casa familiare, questi le versava euro CP_1
300 mensili e le lasciava percepire integralmente l'assegno unico;
trascorsi tre mesi, tuttavia, egli ha richiesto la corresponsione della propria quota dell'assegno ed ha ridotto il contributo mensile a euro 200. La ricorrente ha inoltre dichiarato di ritenere che il resistente svolga ulteriori attività
lavorative per un'agenzia di proprietà della cognata, attiva nel settore delle pulizie condominiali,
sebbene con rapporti non regolarizzati. Ha precisato che i tempi di permanenza delle minori non possono ritenersi paritari, poiché, in tutte le occasioni in cui le bambine non frequentano la scuola,
la cura delle stesse grava integralmente su di lei;
ha aggiunto di sostenere le spese della mensa scolastica per entrambe, ad eccezione del solo mese di settembre, che è stato corrisposto dal padre. È stato quindi sentito il resistente, il quale ha confermato il contenuto della propria comparsa di costituzione. Egli ha dichiarato di vivere attualmente a Elmas presso i genitori, ma di essere in procinto di trasferirsi a Sestu, in via Parigi, come risulta dal contratto di locazione in corso di registrazione, per un canone mensile di euro 450. Ha affermato di vedere le figlie a giorni alterni e di occuparsi di loro nelle giornate di propria competenza. Ha riferito di essere impiegato presso il di Villasor come addetto alla salumeria, con stipendio mensile di euro 1.500 oltre Pt_2
tredicesima e quattordicesima, e di contribuire al pagamento della rata del mutuo della casa familiare per euro 410 mensili. Ha precisato di non essersi allontanato volontariamente dall'abitazione, ma di averlo fatto su richiesta della ricorrente. Ha ammesso di avere svolto alcune prestazioni lavorative occasionali al fine di reperire le somme necessarie per affrontare le spese della causa.
Il giudice, rilevato l'accordo delle parti, ha rinviato la trattazione all'udienza del 24 ottobre 2024,
disponendo il deposito di note scritte in sostituzione della loro comparizione.
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Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso delle minori nata il [...], e , nata il 1° maggio 2019, attribuendo Per_2 Per_1
ad entrambi i genitori l'esercizio congiunto delle responsabilità sulle decisioni di maggiore rilevanza riguardanti le figlie. È stata assegnata a l'abitazione familiare sita in Parte_1
LA, via Cavour n. 24, affinché vi continui a vivere unitamente alle minori, individuate quali collocate in via prevalente presso la madre.
Il Giudice ha regolamentato i tempi di frequentazione con il padre, prevedendo che le minori trascorrano con il sig. settimane alternate: in una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita CP_1
da scuola, o comunque dalle ore 16.15, sino alle ore 21.00, nonché il sabato con il medesimo orario e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 21.00; nella settimana successiva, invece, le bambine staranno con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì, sempre nella fascia oraria 16.15-21.00. È stato altresì
stabilito che, durante le principali festività, le minori trascorrano i periodi di permanenza con ciascun genitore secondo un regime di alternanza, mentre per le vacanze estive è stato demandato alle parti di concordare le modalità di suddivisione.
Nell'adottare le conseguenti statuizioni di natura economica, il Giudice ha dato atto che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.000, in regime di part-time, oltre alla propria quota dell'assegno unico pari a euro 233,50, ed è gravata dal pagamento della metà della rata di mutuo relativa all'abitazione familiare, pari a euro 410 mensili. Ha rilevato, parallelamente,
che il resistente percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1.684, oltre alla propria quota dell'assegno unico, svolgendo anche ulteriori saltuarie attività lavorative in collaborazione con un'agenzia di pulizie;
anch'egli è onerato dal pagamento della stessa quota del mutuo, senza che risultino documentate altre significative spese, ad eccezione di quelle connesse al trasporto.
Sulla base di tali elementi, è stato determinato in euro 500 mensili – pari a euro 250 per ciascuna figlia – il contributo al mantenimento delle minori posto a carico del sig. , da corrispondersi CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie debitamente documentate.
Il Giudice ha infine fissato l'udienza per la spedizione della causa a sentenza in assenza di richieste istruttorie, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito delle note scritte e delle conclusionali.
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All'udienza fissata, il procuratore del resistente ha insistito nella richiesta di modifica delle condizioni economiche stabilite con la precedente ordinanza, rilevando come non sia stato considerato, nel complesso della posizione del resistente, il pagamento del canone di locazione da questi assunto per l'importo di euro 410 mensili. Ha osservato che il resistente risulta attualmente gravato dal pagamento del suddetto canone, dalla rata di mutuo pari a euro 410,00 e, in forza dell'ordinanza, dall'assegno di mantenimento per le minori quantificato in euro 500,00, a fronte di un reddito mensile di euro 1.684 oltre alla metà dell'assegno unico per euro 235. Ha aggiunto che la ricorrente, come da ultima dichiarazione dei redditi, percepisce un reddito pari a euro 1.296.
Il procuratore della ricorrente per contro, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di modifica,
evidenziando che l'ordinanza è attualmente oggetto di reclamo e che, in assenza di circostanze sopravvenute, il giudice istruttore non potesse procedere alla sua modifica. Sotto il profilo sostanziale, ha dato atto che la propria assistita percepisce euro 1.204 mensili oltre euro 235 a titolo di quota dell'assegno unico e che provvede al pagamento della propria metà della rata di mutuo,
pari a euro 410. Ha rilevato, inoltre, che la ricorrente mantiene le minori per un tempo maggiore in ragione del collocamento prevalente presso di lei. Ha precisato che la stessa sostiene anche la spesa mensile di euro 140 per il servizio mensa scolastica frequentato dalle bambine, spesa da qualificarsi come straordinaria.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha disposto che il resistente depositi la dichiarazione fiscale aggiornata, ha invitato le parti a verificare la possibilità di raggiungere un accordo rinviando la causa a successiva udienza.
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Con note di trattazione scritta depositate in data 22.07.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni :
1. disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2
tempi e modalità già attuati e di seguito meglio specificati: il padre vedrà e terrà con sé le minori a giorni alterni dalle 16:15 alle 21:00 provvedendo alla loro merenda, alla cena, all'igiene personale.
Il padre a weekend alternati vedrà e terrà presso di sé le minori dalle 9:30 alle 21:00 nella giornata del sabato o della domenica, salvo diversi accordi tra le parti quali l'estensione dell'orario di rientro soprattutto in occasione delle giornate al mare, manifestazioni musicali, compleanni e feste in genere.
2. Anche il Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, anniversari e ricorrenze speciali, seguiranno il principio dell'alternanza e verranno comunque concordati tra le parti in modo da garantire un tempo di permanenza paritario tra i genitori in tali festività. Durante il periodo estivo entrambe le minori trascorreranno con il padre almeno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e di agosto previa congrua comunicazione alla madre.
3. Il Sig. continuerà a farsi carico del pagamento in misura del 50% della rata del mutuo CP_1
contratto per l'acquisto dell'abitazione cointestata e corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento delle minori figlie la somma di € 350,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie obbligatorie ovvero che non necessitano di previo accordo tra i genitori, anche mediante messaggistica o a mezzo mail, tra le quali:
- spese mediche urgenti;
- spese scolastiche obbligatorie (libri di testo, materiale didattico di inizio anno);
- spese per interventi chirurgici indifferibili;
- spese per cure ortodontiche e oculistiche indifferibili;
- spese per farmaci prescritti da medici specialisti;
e al 50% delle spese straordinarie subordinate al preventivo accordo di entrambi i genitori che,
come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 784/2023, si suddividono in:
A) Scolastiche:
- iscrizioni e rette di scuole private;
- iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per università pubbliche e private;
- ripetizioni;
- viaggi di istruzione organizzati dalla scuola. B) Ludiche o parascolastiche:
- corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura);
- corsi di informatica;
- centri estivi;
viaggi di istruzione;
- vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
- spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.
C) Sportive:
- attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura;
- quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
D) Medico-sanitarie non urgenti:
- spese per interventi chirurgici programmabili;
- spese odontoiatriche programmate;
- spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN.
5. I genitori si impegnano a:
- comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio;
- concordare preventivamente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
-comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno il proprio periodo di ferie e le decisioni con riferimento ai campi estivi che le bambine dovranno frequentare;
- concedersi reciproco assenso per l'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi e per il rilascio/rinnovo dei documenti necessari anche per l'espatrio.
I difensori dichiarano che le parti sono pienamente soddisfatte delle condizioni concordate e chiedono che il Tribunale le recepisca nel provvedimento definitivo.”
Il Giudice, all'udienza del 22.09.2025 , tenutasi in modalità cartolare, non essendo necessaria ulteriore istruzione, ha trattenuto quindi la causa in decisione. Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato;
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 15.12.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti