Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 30
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per motivi procedurali

    La Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello poiché la coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono presupposto imprescindibile per l'esame del ricorso. Inoltre, l'appello e i relativi documenti sono privi dell'attestazione di conformità all'originale, rendendo invalida la procura alle liti e la procedibilità dell'intero appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 30
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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