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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
RI NG AR, IU
SCARZELLA FABRIZIO, IU
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4176/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Consorzio Di Bonifica Litorale Ricorrente_1 - 96447340587
Difeso da
Difensore_1 Delibera Conferimento Incarico - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. Di Resistente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2365/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO NOTIFICA n. 9110241951 2098,99 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 873/2025 depositato il 17/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consorzio di Bonifica Litorale Nord, assistito e difeso nel presente giudizio come in atti, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione emesso e notificato ai fini del recupero dei tributi per l'anno 2021 dal consorzio di bonifica litorale Nord.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto il mancato versamento dei contributi consortili per l'annualità 2021 sul presupposto che il terreno occupato dalla società non era assoggettabile al tributo in quanto non destinatario di alcun servizio idrico perché incolto e soprattutto perché aveva un contratto di fornitura con l'ACEA 2.
Ha poi precisato le norme applicabili in diritto ai consorzi di bonifica, ha tra l'altro, motivato che in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'“an” del contributo, ai fini del
“quantum” è invece determinante l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica”, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Ha rilevato che, nella specie, nessuna specifica allegazione è stata proposta dall'ente resistente circa il miglioramento fondiario arrecato all'immobile della ricorrente se non una dichiarazione di parte e non giurata secondo la quale il terreno della ricorrente beneficiava dei vantaggi sopraindicati e che non può essere fatta assurgere a rango di prova non avendone i connotati di legge perché solo atto di parte non certificativo ma solo dichiarativo.
3. Ha, altresì, condannato l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio.
4. Con i seguenti motivi di appello (Il ricorso in appello è composta da 45 pagine) si lamenta, dunque,
l'erroneità della sentenza nella parte in cui è evidenziato la non corretta applicazione dell'art. 36, della legge regionale del lazio n. 53/1988 e in particolare il perimetro dell'esenzione contributiva delineato dalla convenzione di gestione interceduta tra il consorzio di bonifica e l'autorità di Ambito (ATO 2) ex art. 36 della l.r. citata applicabile alla fattispecie in esame.
Ha poi sollevato questione in ordine al mancato beneficio che deriverebbe sui beni immobili di proprietà dell'appellata e precisando l'attività svolta dal consorzio che ha arrecato e arreca un indiscusso e importante beneficio ai beni immobili del Consorzio_3 di imposizione. Ha poi fatto riferimento la corretta distribuzione dell'onere probatorio
4.1. Infine, ha richiesto l'espletamento di attività istruttoria con nomina di CTU ha eccepito la violazione
Lasciare all'appellante il riassunto
5. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni la parte privata , società agricola in n.c. Resistente_1 la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma eccependo la inutilizzabilità dei documenti allegati al ricorso in appello senza attestazione di conformità all'originale tra i quali vi è la delibera di conferimento dell'incarico a presentare l'appello.
Ha sollevato altre questioni sulla inutilizzabilità dei documenti versati in appello e conseguentemente sulla inammissibilità dell'appello.
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi dell'atto impugnato.
Conclusioni 8. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
9. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello va dichiarato inammissibile.
Come detto in narrativa l'appello è costituito da 45 pagine con motivi spesso ripetuti o con contenuto intrinseco non chiaro.
Va detto che la coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso o un appello introduttivo possa essere esaminato e deciso
Infatti, va ribadito come il corollario fondamentale al diritto di una ragionevole durata del processo
(derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) imponga al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (come espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.), da sostanziali garanzie di difesa
(art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale destinato ad esplicare i suoi effetti (cfr., per il caso di inammissibilità del ricorso, Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826; fra le tante ad essa seguite:
Cass. 18 gennaio 2012, n. 690; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1032; Cass., ord. 8 novembre 2012, n.
19317).
Non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs.
2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti "in maniera chiara e sintetica"; il paragrafo 14, lettera "A", della Guida per gli avvocati", approvata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che "una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto"; o la
Ride 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente " una breve e semplice esposione della domanda" (regola applicata così rigorosamente, in quell'ordinamento, che nel caso AN Indirizzo_1.9.2011, n. 09- 1487, la Corte d'appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto "troppo confuso per stabilire i fatti allegati" dal ricorrente).
Ancora, l'appello va dichiarato inammissibile perché come ben evidenziato dalla controparte, l'appello stesso e i documenti sono privi dell'attestazione di conformità all'originale. Infatti, sia la procura alle liti sia la delibera di conferimento incarico sono prive dell'attestazione di conformità ex art. 25-bis, comma 1 e comma 5 bis del d. lgs 546/1992 con conseguente stralcio degli stessi. Seppure sia vero che le disposizioni di cui all'art. 25-bis si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d. lgs 30.12.2023, n. 220, si applicano a partire dei ricorsi notificati dal 1° settembre 2024, in ogni caso la irregolarità (validità) della procura alle liti (senza sottoscrizione e in documento PDF) invalida sicuramente la procedibilità dell'intero appello. Sul punto, l'art. 53 del d.lgs 546/92 richiede oltre all'indicazione dei motivi specifici anche la sottoscrizione a norma dell'art. 18, comma 3.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione di queste del 50,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), nonché all'aumento del 15% per il rimborso delle spese forfettarie.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore della appellata Resistente_1 snc che liquida in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi a favore dell'avv. Difensore_2 che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
RI NG AR, IU
SCARZELLA FABRIZIO, IU
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4176/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Consorzio Di Bonifica Litorale Ricorrente_1 - 96447340587
Difeso da
Difensore_1 Delibera Conferimento Incarico - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. Di Resistente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2365/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO NOTIFICA n. 9110241951 2098,99 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 873/2025 depositato il 17/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consorzio di Bonifica Litorale Nord, assistito e difeso nel presente giudizio come in atti, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione emesso e notificato ai fini del recupero dei tributi per l'anno 2021 dal consorzio di bonifica litorale Nord.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto il mancato versamento dei contributi consortili per l'annualità 2021 sul presupposto che il terreno occupato dalla società non era assoggettabile al tributo in quanto non destinatario di alcun servizio idrico perché incolto e soprattutto perché aveva un contratto di fornitura con l'ACEA 2.
Ha poi precisato le norme applicabili in diritto ai consorzi di bonifica, ha tra l'altro, motivato che in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'“an” del contributo, ai fini del
“quantum” è invece determinante l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica”, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Ha rilevato che, nella specie, nessuna specifica allegazione è stata proposta dall'ente resistente circa il miglioramento fondiario arrecato all'immobile della ricorrente se non una dichiarazione di parte e non giurata secondo la quale il terreno della ricorrente beneficiava dei vantaggi sopraindicati e che non può essere fatta assurgere a rango di prova non avendone i connotati di legge perché solo atto di parte non certificativo ma solo dichiarativo.
3. Ha, altresì, condannato l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio.
4. Con i seguenti motivi di appello (Il ricorso in appello è composta da 45 pagine) si lamenta, dunque,
l'erroneità della sentenza nella parte in cui è evidenziato la non corretta applicazione dell'art. 36, della legge regionale del lazio n. 53/1988 e in particolare il perimetro dell'esenzione contributiva delineato dalla convenzione di gestione interceduta tra il consorzio di bonifica e l'autorità di Ambito (ATO 2) ex art. 36 della l.r. citata applicabile alla fattispecie in esame.
Ha poi sollevato questione in ordine al mancato beneficio che deriverebbe sui beni immobili di proprietà dell'appellata e precisando l'attività svolta dal consorzio che ha arrecato e arreca un indiscusso e importante beneficio ai beni immobili del Consorzio_3 di imposizione. Ha poi fatto riferimento la corretta distribuzione dell'onere probatorio
4.1. Infine, ha richiesto l'espletamento di attività istruttoria con nomina di CTU ha eccepito la violazione
Lasciare all'appellante il riassunto
5. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni la parte privata , società agricola in n.c. Resistente_1 la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma eccependo la inutilizzabilità dei documenti allegati al ricorso in appello senza attestazione di conformità all'originale tra i quali vi è la delibera di conferimento dell'incarico a presentare l'appello.
Ha sollevato altre questioni sulla inutilizzabilità dei documenti versati in appello e conseguentemente sulla inammissibilità dell'appello.
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi dell'atto impugnato.
Conclusioni 8. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
9. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello va dichiarato inammissibile.
Come detto in narrativa l'appello è costituito da 45 pagine con motivi spesso ripetuti o con contenuto intrinseco non chiaro.
Va detto che la coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso o un appello introduttivo possa essere esaminato e deciso
Infatti, va ribadito come il corollario fondamentale al diritto di una ragionevole durata del processo
(derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) imponga al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (come espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.), da sostanziali garanzie di difesa
(art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale destinato ad esplicare i suoi effetti (cfr., per il caso di inammissibilità del ricorso, Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826; fra le tante ad essa seguite:
Cass. 18 gennaio 2012, n. 690; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1032; Cass., ord. 8 novembre 2012, n.
19317).
Non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs.
2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti "in maniera chiara e sintetica"; il paragrafo 14, lettera "A", della Guida per gli avvocati", approvata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che "una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto"; o la
Ride 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente " una breve e semplice esposione della domanda" (regola applicata così rigorosamente, in quell'ordinamento, che nel caso AN Indirizzo_1.9.2011, n. 09- 1487, la Corte d'appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto "troppo confuso per stabilire i fatti allegati" dal ricorrente).
Ancora, l'appello va dichiarato inammissibile perché come ben evidenziato dalla controparte, l'appello stesso e i documenti sono privi dell'attestazione di conformità all'originale. Infatti, sia la procura alle liti sia la delibera di conferimento incarico sono prive dell'attestazione di conformità ex art. 25-bis, comma 1 e comma 5 bis del d. lgs 546/1992 con conseguente stralcio degli stessi. Seppure sia vero che le disposizioni di cui all'art. 25-bis si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d. lgs 30.12.2023, n. 220, si applicano a partire dei ricorsi notificati dal 1° settembre 2024, in ogni caso la irregolarità (validità) della procura alle liti (senza sottoscrizione e in documento PDF) invalida sicuramente la procedibilità dell'intero appello. Sul punto, l'art. 53 del d.lgs 546/92 richiede oltre all'indicazione dei motivi specifici anche la sottoscrizione a norma dell'art. 18, comma 3.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione di queste del 50,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), nonché all'aumento del 15% per il rimborso delle spese forfettarie.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore della appellata Resistente_1 snc che liquida in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi a favore dell'avv. Difensore_2 che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.