Art. 74. (Determinazioni dei nuovi stipendi)
I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 novembre 1978 per:
a) stipendio;
b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766 ;
c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 ;
d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701 ;
e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio;
f) eventuali assegni personali pensionabili.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, e' conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.
Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 72 e' mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.
Nei confronti del personale cui dopo il 1 novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1 novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 novembre 1978 per:
a) stipendio;
b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766 ;
c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 ;
d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701 ;
e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio;
f) eventuali assegni personali pensionabili.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, e' conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.
Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 72 e' mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.
Nei confronti del personale cui dopo il 1 novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1 novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.