Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 marzo 2023, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. GNISCI NORINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ORDINE ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente il 4 Parte_1 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente Controparte_1 il 4 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1
, premesso che dalla relazione con in data 2 settembre 2020, Parte_1 Controparte_1 nasceva la figlia si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio Persona_1 della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole. Si costituiva in giudizio Controparte_1
Con decreto del 20.02.2025, il Giudice relatore, letta l'istanza depositata congiuntamente dalle parti al fine di ottenere un'anticipazione dell'udienza dell'1.04.2025 sul presupposto di aver raggiunto un accordo a definizione della presente controversia, anticipava l'udienza alla data del 12 marzo 2025, da svolgersi in modalità “cartolare” ex art. 127-ter c.p.c., disponendo che, entro la data dell'udienza, le parti avrebbero dovuto produrre in giudizio “- certificato di nascita di prole minorenne con l'indicazione di maternità e paternità;
- l'accordo sottoscritto da ciascuna parte con sottoscrizione autenticata;
- dichiarazione di ciascuna delle parti di rinuncia alla comparizione personale e alla discussione orale della causa in udienza, con richiesta di rimessione immediata della causa in decisione;
- il testo dell'accordo in formato editabile (PDF nativo, ovvero WORD)”.
In data 4 marzo 2025, le parti depositavo le note scritte ex art. 127-ter c.p.c., contenenti le seguenti conclusioni congiunte: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti condizioni: Per_
- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocamento della minore presso la madre con diritto di visita/permanenza della figlia presso il padre per tre fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla sera di domenica alle 19.00 prima di cena, salvo eventuali diversi accordi tra le Parti;
- i tempi delle vacanze così determinati: 25 dicembre di ogni anno con la mamma;
il 26 Dicembre di ogni anno con il papà; dal 27 Dicembre al 1 Gennaio o dal 1 Gennaio al 6 Gennaio o al giorno del rientro all'asilo, ad anni alterni tra i genitori;
Pasqua con la mamma mentre Pasquetta col papà; due settimane anche non consecutive con il padre durante l'estate (stesso periodo spetterà alla madre). Reciproco impegno dei genitori a comunicare tra loro i luoghi di permanenza relativi alle vacanze;
le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre etc.) verranno trascorse dalla minore con la madre, salvo diversi accordi tra le parti;
-assegno di mantenimento mensile per la minore pari ad euro 300,00 a far data dal giorno 5 del mese successivo al trasferimento della mamma presso altra abitazione diversa da quella familiare sita in Albano
Sant'Alessandro (BG), Via Galileo Ferraris, 6 di proprietà del sig. Controparte_1
- il padre continuerà a saldare le rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione pari a circa €
650,00/mese;
- spese straordinarie al 50% come da protocollo di questo Tribunale;
- assegno unico totalmente (100%) a favore della sig,ra ; Parte_1
- spese baby sitter e retta scolastica al 50% tra i genitori;
- corresponsione della somma di € 5.000,00 in unica soluzione a mezzo bonifico bancario da parte del sig. alla sig.ra quale quota di propria spettanza (50%) delle spese straordinarie sostenute per la CP_1 Pt_1 minore per la baby sitter e le spese scolastiche dal mese di Settembre 2023 a quello di Novembre 2024, da
2 corrispondersi entro tre giorni lavorativi dal provvedimento con il quale il Tribunale omologherà il presente accordo intercorso tra le Parti;
- Il sig. e la sig.ra continueranno a coabitare presso la casa familiare posta in Albano CP_1 Pt_1
Sant'Alessandro (BG), Via Galileo Ferraris, 6, unitamente alla figlia sino al 31/12/2025;
- la sig.ra si impegna a trasferirsi, unitamente alla figlia minore, presso altra abitazione entro il Pt_1
31/12/2025 e a pagare, sino alla data dell'effettivo trasferimento, in via esclusiva, le utenze della casa familiare in Albano Sant'Alessandro (BG), Via Galileo Ferraris, 6.
- La casa familiare resterà assegnata alla sig.ra fino a quando la abiterà con la minore – con diritto di Pt_1 coabitazione del sig. – e rimarrà in uso esclusivo al sig. a far data dal trasferimento della CP_1 CP_1 sig.ra presso altra dimora”. Pt_1
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 marzo 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti, per come sopra riportato,
e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto: Per_
“- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocamento della minore presso la madre con diritto di visita/permanenza della figlia presso il padre per tre fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla sera di domenica alle 19.00 prima di cena, salvo eventuali diversi accordi tra le
Parti;
- i tempi delle vacanze così determinati: 25 dicembre di ogni anno con la mamma;
il 26 Dicembre di ogni anno con il papà; dal 27 Dicembre al 1 Gennaio o dal 1 Gennaio al 6 Gennaio o al giorno del rientro all'asilo, ad anni alterni tra i genitori;
Pasqua con la mamma mentre Pasquetta col papà; due settimane anche non consecutive con il padre durante l'estate (stesso periodo spetterà alla madre). Reciproco impegno dei genitori a comunicare tra loro i luoghi di permanenza relativi alle vacanze;
le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre etc.) verranno trascorse dalla minore con la madre, salvo diversi accordi tra le parti;
3 -assegno di mantenimento mensile per la minore pari ad euro 300,00 a far data dal giorno 5 del mese successivo al trasferimento della mamma presso altra abitazione diversa da quella familiare sita in Albano
Sant'Alessandro (BG), Via Galileo Ferraris, 6 di proprietà del sig. Controparte_1
- il padre continuerà a saldare le rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione pari a circa €
650,00/mese;
- spese straordinarie al 50% come da protocollo di questo Tribunale;
- assegno unico totalmente (100%) a favore della sig,ra ; Parte_1
- spese baby sitter e retta scolastica al 50% tra i genitori;
- corresponsione della somma di € 5.000,00 in unica soluzione a mezzo bonifico bancario da parte del sig. alla sig.ra quale quota di propria spettanza (50%) delle spese straordinarie sostenute per la CP_1 Pt_1 minore per la baby sitter e le spese scolastiche dal mese di Settembre 2023 a quello di Novembre 2024, da corrispondersi entro tre giorni lavorativi dal provvedimento con il quale il Tribunale omologherà il presente accordo intercorso tra le Parti;
- Il sig. e la sig.ra continueranno a coabitare presso la casa familiare posta in Albano CP_1 Pt_1
Sant'Alessandro (BG), Via Galileo Ferraris, 6, unitamente alla figlia sino al 31/12/2025;
- la sig.ra si impegna a trasferirsi, unitamente alla figlia minore, presso altra abitazione entro il Pt_1
31/12/2025 e a pagare, sino alla data dell'effettivo trasferimento, in via esclusiva, le utenze della casa familiare in Albano Sant'Alessandro (BG), Via Galileo Ferraris, 6.
- La casa familiare resterà assegnata alla sig.ra fino a quando la abiterà con la minore – con diritto di Pt_1 coabitazione del sig. – e rimarrà in uso esclusivo al sig. a far data dal trasferimento della CP_1 CP_1 sig.ra presso altra dimora”; Pt_1 compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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