Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2025, proposto da
AR RE La TA, rappresentata e difesa dall'avvocato NI DI, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, C\Da Pigna Mazzei 31;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 528/2024 emessa dal Tribunale Civile di Vibo Valentia sezione lavoro, recante n. R.G. 1739/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AL SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’epigrafato ricorso parte istante agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata, della sentenza n. 528 del 23 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, recante n. R.G. 1739/2023, passata in giudicato, con la quale è stato così disposto: “- accoglie la domanda nel merito; - per l’effetto, accerta e dichiara il diritto di La TA AR RE al conseguimento della retribuzione professionale docenti per il periodo di cui alla domanda giudiziale; - conseguentemente condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore, al versamento – in favore della ricorrente –delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati nell’a.s. 2020/2021, nei limiti della prescrizione di legge, in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, per le ore di incarico assegnate nel medesimo a.s., calcolate sulla base del CCNL, oltre agli interessi al saggio legale dal dovuto al soddisfo; - condanna, infine, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da La TA AR RE, e complessivamente liquidate in 1.000,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, DI NI, siccome dichiaratosi antistatario ”;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 23.9.2024 tramite posta elettronica certificata agli indirizzi urp@postacert.istruzione.it e drcal@postacert.istruzione.it ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 29.1.2025;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio ad onta della ritualità della notifica;
- stante la perdurante inerzia della resistente p.a., la ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto che:
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Vibo Valentia secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, co.4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015); non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto – in aggiunta agli interessi legali dovuti “ ex lege ” o disposti nella medesima condanna; tale ulteriore importo vada corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta ;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Vibo Valentia nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni.
- determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) nei termini indicati in parte motiva.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1286,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL SA | AR EA |
IL SEGRETARIO