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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
/85
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3836/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA LIBERTÀ 37/I, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SCAVUZZO MARIALDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA NAIROBI, 12, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RUGGERI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5/8/2025 (matrimonio
1 celebrato in Palermo, il 18/12/0207 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) In ragione della minima autosufficienza economica di ciascuno dei coniugi non disporre nessun onere per mantenimento a carico di alcuno dei coniugi ed in favore dell'altro.
2) Relativamente ai beni mobili tutti ed agli arredi in comproprietà tra i coniugi, questiultimi presenti attualmente nell'immobile adibito a casa coniugale, i sigg.ri e dichiarano di averli Parte_1 CP_1 concordemente divisi tra loro e per quanto riguarda i beni personali di ciascuno, i ricorrenti dichiarano di avere appreso quanto di proprietà di ciascuno di essi.
3) I ricorrenti dichiarano quindi di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, ragione, azione o causa anche non dedotta, cui, in conseguenza della sottoscrizione del presente atto, rinunciano.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Le spese del procedimento di separazione restano interamente compensate tra le parti. I sigg.ri e convengono, infine di dare esecuzione Pt_1 CP_1 immediata ai patti convenuti e sopra elencati. I legali sottoscrivono anche ai fini della rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 28 P. 1, Anno 2007) per le
2 annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3836/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA LIBERTÀ 37/I, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SCAVUZZO MARIALDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA NAIROBI, 12, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RUGGERI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5/8/2025 (matrimonio
1 celebrato in Palermo, il 18/12/0207 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) In ragione della minima autosufficienza economica di ciascuno dei coniugi non disporre nessun onere per mantenimento a carico di alcuno dei coniugi ed in favore dell'altro.
2) Relativamente ai beni mobili tutti ed agli arredi in comproprietà tra i coniugi, questiultimi presenti attualmente nell'immobile adibito a casa coniugale, i sigg.ri e dichiarano di averli Parte_1 CP_1 concordemente divisi tra loro e per quanto riguarda i beni personali di ciascuno, i ricorrenti dichiarano di avere appreso quanto di proprietà di ciascuno di essi.
3) I ricorrenti dichiarano quindi di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, ragione, azione o causa anche non dedotta, cui, in conseguenza della sottoscrizione del presente atto, rinunciano.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Le spese del procedimento di separazione restano interamente compensate tra le parti. I sigg.ri e convengono, infine di dare esecuzione Pt_1 CP_1 immediata ai patti convenuti e sopra elencati. I legali sottoscrivono anche ai fini della rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 28 P. 1, Anno 2007) per le
2 annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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