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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5647/2023
Tribunale di SC
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5647 /2023
All'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 5 giugno 2025
Viste le note depositate dalle parti, le quali precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di SC
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5647/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dom. Andrea Livio Cavalleri del foro di SC
ATTORE contro
(P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti e dom. Marco zaia e Antonio Costa entrambi del foro di Bologna
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
L'attore: “Insiste affinchè in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, venga condannata al pagamento della somma minima di €.
5.546,44 (comprensiva di ritenuta d'acconto) oppure della maggiore somma di €. 9.706,32
(comprensiva di ritenuta d'acconto) conformemente al dato contrattuale di cui al punto 5 del regolamento ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dalla scadenza dei rispettivi pagamenti fino alla data dell'effettivo soddisfo, al riconoscimento delle competenze e spese di lite oltre alla condanna ex art. 96 cpc. per
l'omessa partecipazione alla negoziazione assistita della resistente”.
La convenuta: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
pagina 2 di 9 • in via pregiudiziale di rito: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Rovereto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• in via preliminare: in denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio dell'Ill.mo Giudice adito, dichiarare la domanda del Ricorrente improcedibile per violazione del D. L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre
2014, n. 162;
• in via ulteriormente preliminare: stante la necessità di approfondita istruttoria, rinviare il presente giudizio ex art. 281 decies comma 1 c.p.c.;
• principale nel merito, respingere le richieste e le domande tutte di parte Ricorrente e, per
l'effetto, dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nulla deve alla parte Ricorrente per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato, l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio la società chiedendo il pagamento a fronte Controparte_1 dell'attività professionale svolta in favore della stessa della somma di € 12.718,72 od alla maggiore o minore somma ritenuta provata e di giustizia, oltre interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Deduceva in particolare l'attore che la somma richiesta era dovuta sulla scorta dell'incarico professionale conferito dalla convenuta in data 30 aprile 2020, il quale prevedeva in suo favore un compenso c.d. detto fisso, in rate quadrimestrali con scadenza 20.9.2020, 20.6.2021,
20.2.2022 (art. 3). Precisava inoltre che, successivamente all'interruzione del rapporto per volontà della convenuta e formalizzato in data 16 febbraio 2023, la stessa aveva omesso il pagamento delle rate successive alla prima annualità (nello specifico per il periodo 30.4.2021-
30.4.2022 e 30.4.2022-16.2.2023) non riconoscendo il preavviso semestrale e così per €
12.718,72 (comprensiva di accessori, già detratta la ritenuta di acconto).
In difetto di pagamento, l'attore si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di SC (essendo competente quello di Rovereto avendo la convenuta sede in provincia di Trento), nonché improcedibilità del giudizio (per nullità dell'invito alla stipula di negoziazione assistita); contestava le avverse pretese, chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accertamento che nulla era dovuto all'attore.
In particolare, la convenuta deduceva che le rate periodiche, di cui al compenso c.d. fisso stabilito nel mandato sottoscritto in data 30 aprile 2020, riguardavano un periodo di 14 mesi e non annuale;
precisava che il rapporto professionale con l'attore era cessato per fatti concludenti in data 16 settembre 2022 e che, pertanto, null'altro era allo stesso dovuto.
Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies cpc, il Gi rinviava la causa all'udienza di ammissione dei mezzi di prova.
Con ordinanza del 24.12.2024 il GI fissava udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc, assegnando termine per note conclusive e per note scritte in sostituzione di udienza.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 5.6.2025 di trattazione cartolare la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 4 di 9 L'avv. ha chiesto l'accertamento del proprio credito per le prestazioni Parte_1 professionali di natura stragiudiziale svolte in favore della società convenuta CP_1 sulla scorta del contratto di prestazione professionale sottoscritto tra le parti in data
[...]
30 aprile 2020 (doc. 1).
Secondo la tesi dell'attore il compenso fisso era annuale e alcuna revoca del mandato per fatti concludenti era avvenuta, con la conseguenza che erano dovute le rate maturate sino al febbraio 2023 nonché il periodo di preavviso.
Secondo la tesi della convenuta il compenso fisso era dovuto alla scadenza delle singole rate ed il rapporto in data 16 settembre 2022 veniva interrotto per fatti concludenti a seguito di una asserita lite intercorsa tra le parti, con la conseguenza che nessuna somma era ulteriormente dovuta al professionista successivamente a tale data (nemmeno a titolo di preavviso), avendo la società già corrisposto il quantum dovuto ed essendo venuto meno ogni rapporto fiduciario.
Anzitutto va premesso che con riguardo alle eccezioni di incompetenza del Tribunale di SC in favore di quella del Tribunale di Rovereto, tenuto conto che la sede della società risulta in provincia di Trento;
nonché di improcedibilità della domanda per violazione della normativa in materia di negoziazione assistita, va richiamato quanto affermato da questo giudice con ordinanza del 24 dicembre 2024. In particolare: “Ritenuto che le eccezioni non paiono, allo stato, fondate, tenuto conto che, da un lato, già dalla lettura dell'incarico professionale risulta concordato che il pagamento doveva essere effettuato presso il domicilio del difensore, inoltre il contratto risulta sottoscritto in SC;
dall'altro, l'invito alla negoziazione assistita risulta regolarmente inviato alla resistente a mezzo pec del 2 marzo 2023 (doc. 6)”. Del resto, nel corso del giudizio non risultano acquisiti nuovi elementi per discostarsi da quanto affermato.
Tanto premesso, deve darsi atto che il procedimento si inserisce in un contenzioso di più ampia portata.
In particolare, il Tribunale di SC con sentenza n. 4600/2024 pubblicata in data 12 novembre
2024 (Seconda sezione, Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio) si è pronunciato sulla questione riguardante la determinazione dei compensi in favore dell'avv. sulla scorta di una Pt_1 scrittura del tutto analoga a quella datata 30 aprile 2020 per cui è causa.
Ritiene questo giudice che le motivazioni della predetta sentenza siano condivisibili e che le argomentazioni ivi svolte possono essere richiamate in questa sede, sia pure con le differenze discendenti dalla peculiarità del caso. pagina 5 di 9 Nella citata sentenza il Tribunale ha esaminato la determinazione del compenso fisso, stabilendo la durata del contratto di 14 mesi e non annuale.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui: “La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica” (Cass. n. 18971/2022), il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie la convenuta aveva l'onere di formalizzare il recesso nelle stesse modalità con le quali era insorto il rapporto contrattualmente regolamentato dalle parti e pertanto in forma scritta e che tale forma, tuttavia, non veniva rispettata, non essendo stato prodotto alcun documento attestate la volontà di recesso.
Anche nel caso in esame -ribadita l'inammissibilità della prova orale dedotta dalla convenuta
(anche a voler ritenere verosimili i fatti narrati dalla convenuta, ovvero, il diverbio che avrebbe dato origine alla volontà di concludere il rapporto inter partes avvenuto nel settembre), tenuto conto della natura delle parti, dell'oggetto del contratto, della durata e continuità del rapporto- va ritenuto che la convenuta aveva, in ogni caso, l'onere di procedere tempestivamente formalizzando l'asserita conclusione del rapporto mediante la medesima forma utilizzata per dar luogo alla sua validità ed efficacia.
La causa va quindi decisa sulla scorta della documentazione in atti.
Alla luce dei documenti prodotti deve ritenersi che il contratto di prestazione professionale inter partes sia cessato alla data del 16.2.2023 (doc. 5).
Detto rapporto è sorto in data 30 aprile 2020 in virtù del contratto scritto denominato
“Conferimento incarico professionale” (doc. 1).
Tale contratto risulta coincidere nel contenuto con quello posto alla base delle richieste avanzate dall'attore nel procedimento analogo di cui alla richiamata pronuncia.
Come si evince dalla lettura del contratto le parti concordarono:
- all'art. 3, lettera a), un “Compenso fisso” di € 4.500,00, oltre accessori, da versarsi in 3 rate di
€ 1.500,00, oltre accessori, mediante bonifico bancario in favore dell'attore con scadenza al 20 novembre 2020; 20 giugno 2021 e 20 febbraio 2021; pagina 6 di 9 - all'art. 7, una durata “a tempo indeterminato con facoltà di recesso reciproco con anticipo di mesi 6”;
- all'art. 8 in ipotesi di recesso: “l'obbligo di corrispondere al professionista le spese ed anticipazioni sostenute ed i compensi, nella misura fissa e variabile, dovuti fino al momento nel quale il recesso ha effetto, e per quanto riguarda i compensi variabili quelli maturati per ogni attività espletata nel corso di validità del presente contratto e non ancora saldati da controparte al momento dell'efficacia del recesso;
le pratiche in corso e non terminate in tale data verranno, successivamente alla data di efficacia del recesso, remunerate secondo la tariffa forense in vigore in quel momento”.
Anche in punto di interpretazione del contratto vanno richiamate le considerazioni svolte nella citata sentenza.
In particolare, con riguardo al compenso c.d. fisso, secondo una interpretazione letterale del contratto deve ritenersi che il compenso sia stato determinato per il periodo non di un anno ma di 14 mesi.
Il Tribunale ha ritenuto come deponga in tal senso l'indicazione delle date di pagamento espressamente indicate dalle parti che non corrispondono al periodo di un anno, tenuto conto che tra l'una e l'altra intercorre il periodo di sette mesi circa.
E' stato inoltre evidenziato che non risulta specificato in nessuna clausola contrattatale, né nelle premesse, che il rapporto avesse durata annuale, né ciò può desumersi dalla lettura integrale del testo del contratto.
Nel caso in esame risultano emesse le seguenti fatture (doc. 2, 3, 4):
- n. 128 del 21 giugno 2021 per € 1.700,00 oltre accessori e così per complessivi € 2.156,96;
- n. 161 del 7 febbraio 2022 per € 1.700,00 oltre accessori e così per complessivi € 2.156,96;
- n. 577 del 26 novembre 2020 per € 1.500,00 oltre accessori e così per complessivi € 1.903,20.
In specie, va rilevato che i pagamenti non risultano rispettare le scadenze previste contrattualmente, nondimeno, anche nel caso in esame non consta agli atti la prova di alcuna modifica convenzionale dell'importo delle rate contrattualmente stabilito.
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, tenuto conto della durata complessiva dell'incarico, protrattasi a partire dal 30 aprile 2020 e fino al 16 febbraio 2023, e della pattuizione pagina 7 di 9 di rate (di € 1.500,00 l'una) con intervallo di circa sette mesi l'una dall'altra, nonché del preavviso di sei mesi stabilito dal contratto, il compenso spettante all'avv. viene Pt_1 determinato come segue:
- € 1.500,00 oltre accessori di legge (quale importo contrattualmente pattuito), per la rata del
20 settembre 2021;
- € 1.500,00 oltre accessori di legge (quale importo contrattualmente pattuito), per la rata del
20 aprile 2022;
- € 1.500,00 oltre accessori di legge (quale importo contrattualmente pattuito), per la rata del
20 novembre 2022;
- € 1.500,00 oltre accessori di legge (quale importo contrattualmente pattuito), per la rata del
20 giugno 2023, tenuto conto del preavviso di sei mesi e dunque della perdurante vigenza del contratto fino al 16 agosto 2023 (6 mesi dal 16 febbraio 2023).
La domanda va pertanto accolta per l'importo complessivo di € 6.000,00, oltre accessori di legge.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di €
6.000,00 oltre accessori di legge ed interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
In ordine alle spese di lite vale quanto segue.
Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri forensi sulla base del decisum, valori medi per tutte le fasi, ai minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e per quella decisoria, attesa la forma semplificata del rito e della decisione.
P. Q. M.
il Tribunale di SC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento della domanda svolta dall'attore avv. Parte_1 condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore avv. Controparte_1 [...] della somma di € 6.000,00, oltre accessori di legge e interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
pagina 8 di 9 condanna la convenuta a rifondere le spese processuali in favore Controparte_1 dell'attore avv. che liquida in € 264,00 per anticipazioni ed in € 3.387,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva;
rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
SC, 1 luglio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 9 di 9
Tribunale di SC
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5647 /2023
All'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 5 giugno 2025
Viste le note depositate dalle parti, le quali precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di SC
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5647/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dom. Andrea Livio Cavalleri del foro di SC
ATTORE contro
(P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti e dom. Marco zaia e Antonio Costa entrambi del foro di Bologna
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
L'attore: “Insiste affinchè in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, venga condannata al pagamento della somma minima di €.
5.546,44 (comprensiva di ritenuta d'acconto) oppure della maggiore somma di €. 9.706,32
(comprensiva di ritenuta d'acconto) conformemente al dato contrattuale di cui al punto 5 del regolamento ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dalla scadenza dei rispettivi pagamenti fino alla data dell'effettivo soddisfo, al riconoscimento delle competenze e spese di lite oltre alla condanna ex art. 96 cpc. per
l'omessa partecipazione alla negoziazione assistita della resistente”.
La convenuta: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
pagina 2 di 9 • in via pregiudiziale di rito: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Rovereto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• in via preliminare: in denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio dell'Ill.mo Giudice adito, dichiarare la domanda del Ricorrente improcedibile per violazione del D. L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre
2014, n. 162;
• in via ulteriormente preliminare: stante la necessità di approfondita istruttoria, rinviare il presente giudizio ex art. 281 decies comma 1 c.p.c.;
• principale nel merito, respingere le richieste e le domande tutte di parte Ricorrente e, per
l'effetto, dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nulla deve alla parte Ricorrente per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato, l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio la società chiedendo il pagamento a fronte Controparte_1 dell'attività professionale svolta in favore della stessa della somma di € 12.718,72 od alla maggiore o minore somma ritenuta provata e di giustizia, oltre interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Deduceva in particolare l'attore che la somma richiesta era dovuta sulla scorta dell'incarico professionale conferito dalla convenuta in data 30 aprile 2020, il quale prevedeva in suo favore un compenso c.d. detto fisso, in rate quadrimestrali con scadenza 20.9.2020, 20.6.2021,
20.2.2022 (art. 3). Precisava inoltre che, successivamente all'interruzione del rapporto per volontà della convenuta e formalizzato in data 16 febbraio 2023, la stessa aveva omesso il pagamento delle rate successive alla prima annualità (nello specifico per il periodo 30.4.2021-
30.4.2022 e 30.4.2022-16.2.2023) non riconoscendo il preavviso semestrale e così per €
12.718,72 (comprensiva di accessori, già detratta la ritenuta di acconto).
In difetto di pagamento, l'attore si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di SC (essendo competente quello di Rovereto avendo la convenuta sede in provincia di Trento), nonché improcedibilità del giudizio (per nullità dell'invito alla stipula di negoziazione assistita); contestava le avverse pretese, chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accertamento che nulla era dovuto all'attore.
In particolare, la convenuta deduceva che le rate periodiche, di cui al compenso c.d. fisso stabilito nel mandato sottoscritto in data 30 aprile 2020, riguardavano un periodo di 14 mesi e non annuale;
precisava che il rapporto professionale con l'attore era cessato per fatti concludenti in data 16 settembre 2022 e che, pertanto, null'altro era allo stesso dovuto.
Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies cpc, il Gi rinviava la causa all'udienza di ammissione dei mezzi di prova.
Con ordinanza del 24.12.2024 il GI fissava udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc, assegnando termine per note conclusive e per note scritte in sostituzione di udienza.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 5.6.2025 di trattazione cartolare la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 4 di 9 L'avv. ha chiesto l'accertamento del proprio credito per le prestazioni Parte_1 professionali di natura stragiudiziale svolte in favore della società convenuta CP_1 sulla scorta del contratto di prestazione professionale sottoscritto tra le parti in data
[...]
30 aprile 2020 (doc. 1).
Secondo la tesi dell'attore il compenso fisso era annuale e alcuna revoca del mandato per fatti concludenti era avvenuta, con la conseguenza che erano dovute le rate maturate sino al febbraio 2023 nonché il periodo di preavviso.
Secondo la tesi della convenuta il compenso fisso era dovuto alla scadenza delle singole rate ed il rapporto in data 16 settembre 2022 veniva interrotto per fatti concludenti a seguito di una asserita lite intercorsa tra le parti, con la conseguenza che nessuna somma era ulteriormente dovuta al professionista successivamente a tale data (nemmeno a titolo di preavviso), avendo la società già corrisposto il quantum dovuto ed essendo venuto meno ogni rapporto fiduciario.
Anzitutto va premesso che con riguardo alle eccezioni di incompetenza del Tribunale di SC in favore di quella del Tribunale di Rovereto, tenuto conto che la sede della società risulta in provincia di Trento;
nonché di improcedibilità della domanda per violazione della normativa in materia di negoziazione assistita, va richiamato quanto affermato da questo giudice con ordinanza del 24 dicembre 2024. In particolare: “Ritenuto che le eccezioni non paiono, allo stato, fondate, tenuto conto che, da un lato, già dalla lettura dell'incarico professionale risulta concordato che il pagamento doveva essere effettuato presso il domicilio del difensore, inoltre il contratto risulta sottoscritto in SC;
dall'altro, l'invito alla negoziazione assistita risulta regolarmente inviato alla resistente a mezzo pec del 2 marzo 2023 (doc. 6)”. Del resto, nel corso del giudizio non risultano acquisiti nuovi elementi per discostarsi da quanto affermato.
Tanto premesso, deve darsi atto che il procedimento si inserisce in un contenzioso di più ampia portata.
In particolare, il Tribunale di SC con sentenza n. 4600/2024 pubblicata in data 12 novembre
2024 (Seconda sezione, Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio) si è pronunciato sulla questione riguardante la determinazione dei compensi in favore dell'avv. sulla scorta di una Pt_1 scrittura del tutto analoga a quella datata 30 aprile 2020 per cui è causa.
Ritiene questo giudice che le motivazioni della predetta sentenza siano condivisibili e che le argomentazioni ivi svolte possono essere richiamate in questa sede, sia pure con le differenze discendenti dalla peculiarità del caso. pagina 5 di 9 Nella citata sentenza il Tribunale ha esaminato la determinazione del compenso fisso, stabilendo la durata del contratto di 14 mesi e non annuale.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui: “La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica” (Cass. n. 18971/2022), il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie la convenuta aveva l'onere di formalizzare il recesso nelle stesse modalità con le quali era insorto il rapporto contrattualmente regolamentato dalle parti e pertanto in forma scritta e che tale forma, tuttavia, non veniva rispettata, non essendo stato prodotto alcun documento attestate la volontà di recesso.
Anche nel caso in esame -ribadita l'inammissibilità della prova orale dedotta dalla convenuta
(anche a voler ritenere verosimili i fatti narrati dalla convenuta, ovvero, il diverbio che avrebbe dato origine alla volontà di concludere il rapporto inter partes avvenuto nel settembre), tenuto conto della natura delle parti, dell'oggetto del contratto, della durata e continuità del rapporto- va ritenuto che la convenuta aveva, in ogni caso, l'onere di procedere tempestivamente formalizzando l'asserita conclusione del rapporto mediante la medesima forma utilizzata per dar luogo alla sua validità ed efficacia.
La causa va quindi decisa sulla scorta della documentazione in atti.
Alla luce dei documenti prodotti deve ritenersi che il contratto di prestazione professionale inter partes sia cessato alla data del 16.2.2023 (doc. 5).
Detto rapporto è sorto in data 30 aprile 2020 in virtù del contratto scritto denominato
“Conferimento incarico professionale” (doc. 1).
Tale contratto risulta coincidere nel contenuto con quello posto alla base delle richieste avanzate dall'attore nel procedimento analogo di cui alla richiamata pronuncia.
Come si evince dalla lettura del contratto le parti concordarono:
- all'art. 3, lettera a), un “Compenso fisso” di € 4.500,00, oltre accessori, da versarsi in 3 rate di
€ 1.500,00, oltre accessori, mediante bonifico bancario in favore dell'attore con scadenza al 20 novembre 2020; 20 giugno 2021 e 20 febbraio 2021; pagina 6 di 9 - all'art. 7, una durata “a tempo indeterminato con facoltà di recesso reciproco con anticipo di mesi 6”;
- all'art. 8 in ipotesi di recesso: “l'obbligo di corrispondere al professionista le spese ed anticipazioni sostenute ed i compensi, nella misura fissa e variabile, dovuti fino al momento nel quale il recesso ha effetto, e per quanto riguarda i compensi variabili quelli maturati per ogni attività espletata nel corso di validità del presente contratto e non ancora saldati da controparte al momento dell'efficacia del recesso;
le pratiche in corso e non terminate in tale data verranno, successivamente alla data di efficacia del recesso, remunerate secondo la tariffa forense in vigore in quel momento”.
Anche in punto di interpretazione del contratto vanno richiamate le considerazioni svolte nella citata sentenza.
In particolare, con riguardo al compenso c.d. fisso, secondo una interpretazione letterale del contratto deve ritenersi che il compenso sia stato determinato per il periodo non di un anno ma di 14 mesi.
Il Tribunale ha ritenuto come deponga in tal senso l'indicazione delle date di pagamento espressamente indicate dalle parti che non corrispondono al periodo di un anno, tenuto conto che tra l'una e l'altra intercorre il periodo di sette mesi circa.
E' stato inoltre evidenziato che non risulta specificato in nessuna clausola contrattatale, né nelle premesse, che il rapporto avesse durata annuale, né ciò può desumersi dalla lettura integrale del testo del contratto.
Nel caso in esame risultano emesse le seguenti fatture (doc. 2, 3, 4):
- n. 128 del 21 giugno 2021 per € 1.700,00 oltre accessori e così per complessivi € 2.156,96;
- n. 161 del 7 febbraio 2022 per € 1.700,00 oltre accessori e così per complessivi € 2.156,96;
- n. 577 del 26 novembre 2020 per € 1.500,00 oltre accessori e così per complessivi € 1.903,20.
In specie, va rilevato che i pagamenti non risultano rispettare le scadenze previste contrattualmente, nondimeno, anche nel caso in esame non consta agli atti la prova di alcuna modifica convenzionale dell'importo delle rate contrattualmente stabilito.
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, tenuto conto della durata complessiva dell'incarico, protrattasi a partire dal 30 aprile 2020 e fino al 16 febbraio 2023, e della pattuizione pagina 7 di 9 di rate (di € 1.500,00 l'una) con intervallo di circa sette mesi l'una dall'altra, nonché del preavviso di sei mesi stabilito dal contratto, il compenso spettante all'avv. viene Pt_1 determinato come segue:
- € 1.500,00 oltre accessori di legge (quale importo contrattualmente pattuito), per la rata del
20 settembre 2021;
- € 1.500,00 oltre accessori di legge (quale importo contrattualmente pattuito), per la rata del
20 aprile 2022;
- € 1.500,00 oltre accessori di legge (quale importo contrattualmente pattuito), per la rata del
20 novembre 2022;
- € 1.500,00 oltre accessori di legge (quale importo contrattualmente pattuito), per la rata del
20 giugno 2023, tenuto conto del preavviso di sei mesi e dunque della perdurante vigenza del contratto fino al 16 agosto 2023 (6 mesi dal 16 febbraio 2023).
La domanda va pertanto accolta per l'importo complessivo di € 6.000,00, oltre accessori di legge.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di €
6.000,00 oltre accessori di legge ed interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
In ordine alle spese di lite vale quanto segue.
Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri forensi sulla base del decisum, valori medi per tutte le fasi, ai minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e per quella decisoria, attesa la forma semplificata del rito e della decisione.
P. Q. M.
il Tribunale di SC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento della domanda svolta dall'attore avv. Parte_1 condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore avv. Controparte_1 [...] della somma di € 6.000,00, oltre accessori di legge e interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
pagina 8 di 9 condanna la convenuta a rifondere le spese processuali in favore Controparte_1 dell'attore avv. che liquida in € 264,00 per anticipazioni ed in € 3.387,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva;
rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
SC, 1 luglio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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