Art. 6.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvedera' a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvedera' a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.