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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca BALLORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2573/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/08/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. MARCO PIVA;
[...] Parte_2
- i quali in data 8.9.2012 hanno contratto matrimonio concordatario a Manzano (33044-UD), optando per il regime di separazione dei beni;
l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Manzano, Anno 2012, Parte 2, Serie B, numero 111.
Dall'unione non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Nulla a titolo di mantenimento in quanto entrambi economicamente autonomi.
3) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, le parti si obbligano:
a stipulare atto notarile attuativo del presente accordo, con cui la dott.ssa provvederà a cedere Parte_1 al signor che accetta, la propria quota del 50% di proprietà indivisa dell'immobile e dei beni Parte_2 mobili ed arredi ivi contenuti come individuati con separata scrittura, dietro corrispettivo di €95.000.=;
- i costi del notaio e degli adempimenti necessari per addivenire al rogito (es. Ape ed eventuale reperimento di altra documentazione che dovesse essere necessaria ai fini del rogito;
) saranno integralmente a carico del dott.
; Parte_2
- il trasferimento dell'immobile viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni ed eventuali servitù attive e/o passive;
pagina 1 di 2 - le parti dichiarano che la cessione immobiliare di cui si tratta, in relazione alla quale chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 , è condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4) Competenze e spese di procedura verranno sostenute in eguale misura dalle parti”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno regolate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manzano, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 31/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca BALLORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2573/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/08/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. MARCO PIVA;
[...] Parte_2
- i quali in data 8.9.2012 hanno contratto matrimonio concordatario a Manzano (33044-UD), optando per il regime di separazione dei beni;
l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Manzano, Anno 2012, Parte 2, Serie B, numero 111.
Dall'unione non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Nulla a titolo di mantenimento in quanto entrambi economicamente autonomi.
3) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, le parti si obbligano:
a stipulare atto notarile attuativo del presente accordo, con cui la dott.ssa provvederà a cedere Parte_1 al signor che accetta, la propria quota del 50% di proprietà indivisa dell'immobile e dei beni Parte_2 mobili ed arredi ivi contenuti come individuati con separata scrittura, dietro corrispettivo di €95.000.=;
- i costi del notaio e degli adempimenti necessari per addivenire al rogito (es. Ape ed eventuale reperimento di altra documentazione che dovesse essere necessaria ai fini del rogito;
) saranno integralmente a carico del dott.
; Parte_2
- il trasferimento dell'immobile viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni ed eventuali servitù attive e/o passive;
pagina 1 di 2 - le parti dichiarano che la cessione immobiliare di cui si tratta, in relazione alla quale chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 , è condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4) Competenze e spese di procedura verranno sostenute in eguale misura dalle parti”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno regolate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manzano, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 31/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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