Articolo 1095 del Codice della navigazione
Articolo 1094Articolo 1086
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21 aprile 1942
Art. 1095.
(Inosservanza di ordine da parte di passeggero).

Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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