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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TT AN RI, LA
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3837/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14486/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7779/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
L'appellante si riporta agli atti. Il difensore del contribuente insiste nelle proprie richieste evidenziando lo sgravio pervenuto e depositato in att
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Castellammare ha proposto gravame avverso la sentenza della CGT I grado Napoli
n.14486/10/24 con la quale è stato accolto il ricorso avverso intimazione di pagamento n. 166841/2024, notificata in data 19.3.2024, per il complessivo importo di € 5.840,13, relativa all'omesso versamento della
TARES-TARI, anni d'imposta 2015-2018.
La contribuente in primo grado aveva dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in relazione agli anni d'imposta, giammai avendo ricevuto la notifica di alcun atto prodromico;
altresì, l'inesistenza dell'atto impugnato, e ciò in ragione dell'avvenuta cessazione dell'attività di riscossione, in capo alla ET
S.p.a., fin dal maggio del 2021, non essendo stata rinnovato il contratto di appalto in favore della menzionata società, e dovendosi considerare illegittime eventuali proroghe concesse con la sola determina dirigenziale.
Con memoria depositata in data 30.9.2024, Resistente_1 deduceva – e documentava - che il tributo oggetto della gravata intimazione, era già stato oggetto di altro giudizio, svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, e concluso con sentenza n. 7381/2024, con la quale era stata annullata l'iscrizione di fermo amministrativo, in ragione dell'asserito versamento della TARES-TARI, anni d'imposta
2015-2019.
Il Comune affermava la legittimazione del concessionario e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il primo giudice, decidendo sulla scorta della ragione più liquida, con articolata motivazione, ha ritenuto che, in base alle allegazioni della contribuente in ordine ad un giudicato sovrapponibile e comunque rilevante, si fosse “ in presenza di una controversia avente ad oggetto i medesimi tributi per gli stessi anni, sicchè, in applicazione dei riferiti principi normativi e giurisprudenziali, non può che accogliersi il ricorso, dovendosi dichiarare la sussistenza di un giudicato esterno per i tributi pretesi”.
Ha proposto gravame il Comune censurando la sentenza in quanto il giudicato richiamato non era costituito da sentenza definitiva. In particolare, si trattava di decisione di primo grado relativa a diversi atti impositivi, anche se riferiti agli stessi tributi o periodi d'imposta. Ha affermato che In assenza di una pronuncia passata in giudicato su identica questione tra le stesse parti, non si può parlare né di giudicato interno né di giudicato esterno, e dunque non si può attribuire alcun valore probatorio automatico o vincolante a quelle decisioni;
che Inoltre, giova rappresentare che la pretesa impositiva avanzata con l'atto oggetto della presente impugnazione (intimazione) è fondata su un avviso di accertamento (indicato in primo grado e qui ridepositato mai impugnato. Quindi, la pretesa tributaria avanzata nei confronti del debitore resta pienamente valida ed efficacia ed è stata correttamente azionata ed avanzata tramite l'atto impositivo oggetto della presente impugnazione, nel pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali inerenti il tributo.
Ha in particolare dedotto la rituale notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento TARI dal 2015 al 2019 n. 1-063024-0051226 del 11.11.2020, e notificato in data 17.12.2020 e mai opposto. Si è costituita la contribuente che ha chiesto dichiararsi tardivo l'appello, essendo stata notificata la sentenza al procuratore costituito;
e comunque essendo cessata materia del contendere, atteso l'annullamento totale della somma (sgravio depositato il 12.11.2025, a seguito della sentenza n. 2137.25 della CGR della
Campania). Ha evidenziato che il 12.11.2025, risulta depositato lo sgravio totale delle somme, a seguito non della sentenza di primo grado, ma di un'altra sentenza emessa dalla CGT II grado DELLA CAMPANIA, la n.ro 2137/25, la quale, già si è espressa sulla mancata notifica dell'accertamento sotteso, su un altro atto impugnato (fermo amministrativo, oltre agli altri provvedimenti), pertanto, il credito esattoriale, non è più esistente e va dichiarata la cessata materia del contendere, non avendo più interesse le parti a coltivare il contenzioso. Ha chiesto la condanna alle spese stante la soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione allo sgravio comunque avvenuto.
Le spese devono essere liquidate in ragione della soccombenza virtuale, avvalorata non solo dal riconoscimento giudiziale sopra menzionato ma anche dall'esame degli atti che evidenziano l'infondatezza dell'appello derivante dall'esame della notifica dell'avviso di accertamento TARI dal 2015 al 2019 n.
1-063024-0051226 del 11.11.2020, notifica radicalmente nulla (trattasi di compiuta giacenza incomprensibile con riguardo alle modalità della notifica e comunque priva di raccomandata ar) come ben deciso dalle sentenze in relazione alle quali il primo giudice ha ritenuto sussistente il giudicato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1594,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TT AN RI, LA
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3837/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14486/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 166841 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7779/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
L'appellante si riporta agli atti. Il difensore del contribuente insiste nelle proprie richieste evidenziando lo sgravio pervenuto e depositato in att
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Castellammare ha proposto gravame avverso la sentenza della CGT I grado Napoli
n.14486/10/24 con la quale è stato accolto il ricorso avverso intimazione di pagamento n. 166841/2024, notificata in data 19.3.2024, per il complessivo importo di € 5.840,13, relativa all'omesso versamento della
TARES-TARI, anni d'imposta 2015-2018.
La contribuente in primo grado aveva dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in relazione agli anni d'imposta, giammai avendo ricevuto la notifica di alcun atto prodromico;
altresì, l'inesistenza dell'atto impugnato, e ciò in ragione dell'avvenuta cessazione dell'attività di riscossione, in capo alla ET
S.p.a., fin dal maggio del 2021, non essendo stata rinnovato il contratto di appalto in favore della menzionata società, e dovendosi considerare illegittime eventuali proroghe concesse con la sola determina dirigenziale.
Con memoria depositata in data 30.9.2024, Resistente_1 deduceva – e documentava - che il tributo oggetto della gravata intimazione, era già stato oggetto di altro giudizio, svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, e concluso con sentenza n. 7381/2024, con la quale era stata annullata l'iscrizione di fermo amministrativo, in ragione dell'asserito versamento della TARES-TARI, anni d'imposta
2015-2019.
Il Comune affermava la legittimazione del concessionario e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il primo giudice, decidendo sulla scorta della ragione più liquida, con articolata motivazione, ha ritenuto che, in base alle allegazioni della contribuente in ordine ad un giudicato sovrapponibile e comunque rilevante, si fosse “ in presenza di una controversia avente ad oggetto i medesimi tributi per gli stessi anni, sicchè, in applicazione dei riferiti principi normativi e giurisprudenziali, non può che accogliersi il ricorso, dovendosi dichiarare la sussistenza di un giudicato esterno per i tributi pretesi”.
Ha proposto gravame il Comune censurando la sentenza in quanto il giudicato richiamato non era costituito da sentenza definitiva. In particolare, si trattava di decisione di primo grado relativa a diversi atti impositivi, anche se riferiti agli stessi tributi o periodi d'imposta. Ha affermato che In assenza di una pronuncia passata in giudicato su identica questione tra le stesse parti, non si può parlare né di giudicato interno né di giudicato esterno, e dunque non si può attribuire alcun valore probatorio automatico o vincolante a quelle decisioni;
che Inoltre, giova rappresentare che la pretesa impositiva avanzata con l'atto oggetto della presente impugnazione (intimazione) è fondata su un avviso di accertamento (indicato in primo grado e qui ridepositato mai impugnato. Quindi, la pretesa tributaria avanzata nei confronti del debitore resta pienamente valida ed efficacia ed è stata correttamente azionata ed avanzata tramite l'atto impositivo oggetto della presente impugnazione, nel pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali inerenti il tributo.
Ha in particolare dedotto la rituale notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento TARI dal 2015 al 2019 n. 1-063024-0051226 del 11.11.2020, e notificato in data 17.12.2020 e mai opposto. Si è costituita la contribuente che ha chiesto dichiararsi tardivo l'appello, essendo stata notificata la sentenza al procuratore costituito;
e comunque essendo cessata materia del contendere, atteso l'annullamento totale della somma (sgravio depositato il 12.11.2025, a seguito della sentenza n. 2137.25 della CGR della
Campania). Ha evidenziato che il 12.11.2025, risulta depositato lo sgravio totale delle somme, a seguito non della sentenza di primo grado, ma di un'altra sentenza emessa dalla CGT II grado DELLA CAMPANIA, la n.ro 2137/25, la quale, già si è espressa sulla mancata notifica dell'accertamento sotteso, su un altro atto impugnato (fermo amministrativo, oltre agli altri provvedimenti), pertanto, il credito esattoriale, non è più esistente e va dichiarata la cessata materia del contendere, non avendo più interesse le parti a coltivare il contenzioso. Ha chiesto la condanna alle spese stante la soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione allo sgravio comunque avvenuto.
Le spese devono essere liquidate in ragione della soccombenza virtuale, avvalorata non solo dal riconoscimento giudiziale sopra menzionato ma anche dall'esame degli atti che evidenziano l'infondatezza dell'appello derivante dall'esame della notifica dell'avviso di accertamento TARI dal 2015 al 2019 n.
1-063024-0051226 del 11.11.2020, notifica radicalmente nulla (trattasi di compiuta giacenza incomprensibile con riguardo alle modalità della notifica e comunque priva di raccomandata ar) come ben deciso dalle sentenze in relazione alle quali il primo giudice ha ritenuto sussistente il giudicato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1594,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.