Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 25 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7523/2023 R.G. vertente
TRA
e , n.q. di genitori della minore Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 AVALLONE ROBERTO, nonché dall'avv. AVALLONE ROBERTO ( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da C.F._1 procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , citato presso Controparte_1 l'Avvocatura ;
RESISTENTE- contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17 aprile 2023, le parti ricorrenti nella qualità hanno concluso nei seguenti termini:
“ 1) Dichiarare che la ricorrente presenta danni irreversibili a seguito di trasfusioni di vaccino obbligatorio somministrate presso l' ritenuta il Controparte_2 riconoscimento del nesso di causalità, la tempestività della domanda, e l'ascrivibilità delle menomazioni complessive dell'integrità psico-fisica alla II° cat. della Tabella A
(di cui alla Tabella A. D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R.30 dicembre 1981, n. 834) e Tabella B allegata alla legge 29 aprile
1976 n. 177);
1
3) Condannare sempre esso , al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari “.
A sostegno di tali conclusioni, gli istanti hanno dedotto:
- Che la minore in data 25/01/2016 – in assenza del consenso scritto da parte dei genitori - è stata sottoposta alla CONTEMPORANEA SOMMINISTRAZIONE di Vaccino MR-Vax lotto MO32259 e Tetravac Lotto7433-1 presso l'ambulatorio ; Controparte_2
- Che la minore è affetta da grave epilessia farmaco resistente e da encefalopatia epilettica, insorta a seguito della somministrazione dei vaccini, in data
25/02/2019, a mezzo dei propri genitori inoltrava domanda d'indennizzo ex lege
210/1992 per ottenere la corresponsione dell'indennizzo previsto e disciplinato dalla L. 25/02/1992 n° 210 (e succ. modifiche ed integrazioni), nella misura di legge e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il convenuto ritualmente non si è costituito. CP_1
Istruita la causa con la nomina di un ctu medico legale, disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
- preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte ricorrente;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente contumace;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
2 A norma dell'art. 1, comma 1, legge 210/1992 “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello
Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Va premesso che, come dedotto in ricorso, in data 02/03/2020 la CMO
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma convocava la minore a visita medico –legale; - che in data 14/05/2021 con Verbale modello ML/V – N°
RM120000940 (inoltrato con nota prot.263417) la CML, peraltro, pur riconoscendo la tempestività della domanda ed ascrivibilità della menomazione psico-fisica alle Tab. previste;
che fosse stato rispettato il CP_3
criterio cronologico, considerando la vaccinazione un evento rilevatore, non riconosceva il nesso di causalità negando il beneficio invocato.
Il CTU nominato nel presente giudizio, all'esito di approfondite indagini ha accertato quanto segue:
Trattasi di soggetto di sesso femminile all'epoca dei fatti dell'età di anni di anni 6 ed in apparente benessere che a seguito di somministrazione vaccinale
MR (anti-morbillo, anti-parotite ed antirosolia) nonché AC
(antidifterite, antitetano, antipertosse ed antipolio) in data 25.1.16 (nello specifico trattavasi del 3°richiamo per antidifterica, antipertosse,antipolio ed antitetanica, del 2° richiamo per antimorbillo, antiparotite ed antirosolia) fu ripetutamente ricoverata per episodi critici afebbrili presso l'Ospedale Santobono di CP_2
(Marzo e Settembre 2016) ove fu quindi posta diagnosi dapprima di epilessia generalizzata (Marzo 2016) e quindi (Settembre 2016) di stato di piccolo male epilettico associato con disturbo dello sviluppo della coordinazione e del linguaggio espressivo.
Nel corso della seconda degenza, la P. effettuò, nel sospetto di un'edncefalopatia immunomediata, accertamenti immunologici (ricerca di anticorpi anti AQP-4, anti NMDA, anti LG11, anti CASPR2, anti G1, antiGQ1b, risultati tutti negativi. Per un più idoneo inquadramento diagnostico della patologia neurologica e per la modulazione della terapia anticomiziale (con incremento della frequenza di episodi critici che nel Settembre 2016 era anche pluriquotidiani) la P. fu ripetutamente ricoverata presso l' e CP_4 nuovamente presso l'Ospedale Santobono di dal Settembre 2016 al CP_2
3 Contr Settembre 2020. Nel corso delle degenze presso l' la P. fu sottoposta CP_4
anche a prelievi di sangue periferico per accertamenti di natura genetico molecolare (analisi NGS per principali epilessie di natura genetica) che hanno evidenziato la presenza di n. 3 varianti geniche a carico dei geni ADGRV1,
KCNMA1, SCN9A di incerto significato ed in particolare di una (presente in eterozigosi nella madre e nella figlia) definibile come patogenetica per prevedibile alterata funzione di un gene (PNKP) con responsabilità nella patogenesi di
“atassia con aprassia oculomotoria “ ed in una forma di “encefalopatia epilettica precoce”, condizioni comunque -vedasi un'allegata consulenza genetica effettuata nel Settembre 2018- di natura autosomico recessiva e, di conseguenza, definenti una condizione di causale riscontro nel contesto di uno stato di portatore non riferibile al motivo clinico che ha condotto all'effettuazione del test diagnostico.
Orbene, in relazione a quanto altrove osservato (documenti AIFA in varie date)
e di quanto osservabile nella fattispecie esaminata in ragione della cronologia di eventi e delle diagnosi cliniche e strumentali “per immagini” in Atti formulare nel corso del tempo ovvero della circostanza si può ritenere che sussistono elementi di giudizio medico-legale per quanto attiene la DEFINIZIONE DI CASO rientrando la problematica neurologica di tipo convulsivo apiretico -abbisognevole di osservazione diagnostico-strumentale già in data 6.2.16 (cfr.: verbale di visita medico-legale in fase amministrativa presso la CMO in Roma) e presso il PS dell'Ospedale Santobono di nel Marzo 2016- nelle reazioni avverse a CP_2
vaccino anche se con frequenza non nota ovvero non potenzialmente definibile sulla base dei dati disponibili (cfr.: anche dati Bringhton Collaboration del 2004;
Red Book -Autori vari- del 2012), non essendo disponibili studi di settore -per quanto attiene la correlazione tra convulsioni afebbrili e vaccinazione- per quanto inerisce il background di incidenza. Compatibile risulta anche la finestra temporale (cfr.: Red Book, op.pr.cit.) rientrando questo a partire dalle 48 ore dopo la vaccinazione ( , Balestri P, Zamponi N, Grosso S, , , Per_2 Per_3 Per_4
, , , , A. Epilepsy and Per_5 Per_6 Persona_7 Per_8 Per_9
vaccinations: Italian guidelines. Epilepsia. 2013 Oct;
54 Suppl 7:13-22. doi:
10.1111/epi.12306. In una recente revisione della letteratura gli Autori hanno evidenziato che il periodo in cui si verifica un incremento degli episodi convulsivi risulta essere quello compreso nei giorni 5-15 dalla vaccinazione con MPR) e che tale rischio risulta leggermente aumentato per la prima dose del vaccino
4 quadrivalente contenente anche la varicella(MPRV) nei bambini fra 10 e 24 mesi
( , , Risk of febrile seizure after measles- Per_10 Per_11 Per_12 Per_13
mumps-rubella-varicella vaccine: A systematic review and meta-analysis.
Vaccine. 11. pii: S0264-410X(15)00775-6. doi: 10.1016/j.vaccine. CP_5
2015.06.009. [Epub ahead of print] Review.)
Quanto or ora considerato porta quindi a ritenere correlabile
l'associazione tra evento vaccinale del 25.1.16 e la patologia neurologica documentata in atti, non potendosi poi sottacere che vanno in maniera inequivoca esclusi ulteriori momenti patogenetici di natura epilettogena su base genetica, così come documentato in atti dalle risultanze della consulenza di genetica clinica cui è stata sottoposta la P. nel Settembre 2018.”
Il ctu ha quindi concluso:
“Tenuto conto di quanto or ora osservato riteniamo sussistano SI' motivazioni per il riconoscimento dell'indennizzo delle provvidenze economiche di cui alla L. 210/92 con riferimento alla I categoria della tabella
A, categoria A” a far data dalla domanda (cfr.: d.p.r. 834/81).”
Il Ctu ha quindi accertato la sussistenza del nesso eziologico tra le patologie della minore e la somministrazione del vaccino.
Si richiamano anche i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui “in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora nessuna di esse appaia né del tutto inverosimile né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti "più probabile che non" determinativa dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi ( cfr.: Cass., 10933/21,
Cass., 20/2/2018, n. 4024; Cass., 22/10/2013, n. 23933).
Anche di recente è stato ribadito che “La concessione dell'indennizzo per i danni da vaccinazione, prevista dalla L. n. 210 del 1992, richiede la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno alla salute. Tale nesso deve essere valutato sulla base di un criterio di ragionevole probabilità scientifica, ispirato al principio del "più probabile che non", considerando sia la probabilità quantitativa che la probabilitità logica degli elementi disponibili nel caso concreto” ( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/12/2024, n. 31701).
5 Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta;
il Tribunale ritiene di condividere, dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, tenuto conto anche dell'elevata specializzazione del medico legale nominato.
Ne consegue, tenuto conto delle citate conclusioni del ctu, circa l'ascrivibilità delle patologie dell'istante minore alla I categoria della tabella A, categoria A”
a far data dalla domanda (cfr.: d.p.r. 834/81), il va Controparte_1 condannato al pagamento, in favore della minore dell'indennizzo, Persona_1 dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro emolumento previsto dall'art. 1, comma 1 ed art. 2 comma 1, della Legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni (ex lege n. 238/1997), in misura corrispondente alla I categoria della tabella A, cat. A, allegata al DPR 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, a far data dal 01/03/2019 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pone le spese di ctu a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il in persona del Controparte_1 Mininistro in carica p.t. al pagamento dell'indennizzo ex lege 210/1992 e di ogni altro emolumento previsto dall'art. 1, comma 1 ed art. 2 comma 1, della Legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni (ex lege n. 238/1997), in misura corrispondente alla I categoria della tabella A, cat. A, allegata al
DPR 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ( del 01/03/2019) oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dalla maturazione al saldo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione;
Si comunichi. Napoli, il 25/2/25 - 27/03/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
6 Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 27/03/2025 in
Cancelleria
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