TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 20/10/2023,
DA
(cf: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. LUIGI LUPINACCI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DEBORA A. MOSSONI e dall'avv. CECILIA GIPPONI, elettivamente domiciliato presso i difensori, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.12.2024
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE
DEPOSITATE IN ATTI IL 18.12.2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 20.10.2023, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con , unione dalla quale nasceva il figlio Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...]), chiedeva a questo Tribunale di modificare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale individuate nel decreto del Tribunale di Cremona n. 3617/2017 del
07.08.2017 (emesso nel procedimento RG n. 1156/2017 VG), alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Nello specifico, la ricorrente chiedeva di porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a € 400,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di disporre in suo favore il riconoscimento dell'intero importo dell'assegno unico universale. Precisava, infatti, la ricorrente che a partire dal mese di ottobre 2022, il figlio era tornato a vivere con la madre, ivi trasferendo la propria residenza.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 21.03.2024, il convenuto, benché ritualmente citato, non compariva personalmente né si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Alla stessa udienza, il Giudice, dato atto della impossibilità di addivenire ad una bonaria definizione della controversia nonché della richiesta di parte ricorrente di trattenere la causa in decisione, si riservava. Con successiva ordinanza del 25.03.2024, il Giudice delegato, in via temporanea e urgente, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Per_1 versamento di € 350,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva il riconoscimento dell'integrale importo dell'assegno unico a favore della madre. In via istruttoria, il Giudice rigettava le istanze di prova orale formulate dalla parte ricorrente e ordinava all'Agenzia delle Entrate di esibire in giudizio copia delle dichiarazioni fiscali di P_
.
[...]
Con lo stesso provvedimento, il Giudice fissava l'udienza del 12.06.2024 ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini processuali per il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale.
Nelle more, con comparsa depositata il 30.04.2024 si costituiva tardivamente in giudizio P_
che contestava le deduzioni della ricorrente, salvo aderire alla richiesta della madre di
[...]
percepire integralmente l'assegno unico universale;
il resistente quantificava il proprio onere di mantenimento della prole in misura pari a € 300,00 mensili, oltre al pagamento 50% delle spese straordinarie.
Depositati i rispettivi scritti difensivi ex art. 473 bis.28 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del
12.06.2024; il Giudice Delegato invitava i difensori a sottoporre ai rispettivi clienti la proposta conciliativa formulata in udienza dal resistente al fine di addivenire ad una soluzione condivisa della controversia e assegnava il termine per il deposito di eventuali note congiunte di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano congiuntamente le conclusioni e davano atto di aver raggiunto un accordo, la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 13/01/2025.
* il contributo al mantenimento del figlio Per_1
Va, preliminarmente, osservato che, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In ambito familiare costituisce, inoltre, orientamento granitico quello secondo cui il dovere dei genitori di mantenere il figlio sussiste anche nel caso di prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nel pieno rispetto della personalità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e comunque nel rispetto delle singole capacità contributive, così come espressamente sancito dall'art. 337 septies c.c.
Dando applicazione ai predetti principi, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno dato atto che
(nato a [...] [...]), benchè maggiorenne, ha tuttora necessità di essere Per_1 mantenuto e sostenuto dai genitori, considerata anche l'età e il percorso formativo in corso.
Le parti, inoltre, hanno dato atto che il ragazzo, un tempo collocato presso il padre, vive ormai stabilmente con la madre dal mese di ottobre 2022. Alla luce di questa evidenza, ritiene il Tribunale che emerge una palese sopravvenienza che giustifica una revisione delle condizioni concordate dalle parti e recepite dal decreto n. 3617/2017.
Ciò posto, la ricorrente ha dichiarato di essersi prodigata nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ma di essere allo stato disoccupata;
ella ha comunque precisato di svolgere qualche lavoretto e di percepire la pensione di reversibilità del defunto marito.
Il resistente, dal canto suo, ha, invece, dichiarato di essere operaio turnista presso la Latteria Soresina
S.C.A e di essere gravato da numerose spese e debiti. Dalla documentazione fiscale in atti (depositata rispettivamente dal resistente in data 30.04.2024 e dall'Agenzia delle Entrata in data 03.10.2024) emergono i seguenti dati: redditi per € 27.430,00 nel 2020 (CU 2021); redditi per € 28.920,00 nel
2021 (CU 2022); redditi per € 29.400,00 nel 2022 (CU 2023). Illustrate le posizioni economiche delle parti così come rappresentate in atti, deve darsi atto che esse si sono accordate per quantificare il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre in misura pari a € 300,00 mensili, come ribadito nelle rispettive note depositate in data 18.12.2024.
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati e dei dati disponibili, dovendo il padre contribuire al mantenimento indiretto di , che oggi vive con la madre, tenuto conto delle esigenze del Per_1
figlio, si ritiene congruo ed equo, anche in rapporto alla situazione economica e abitativa della ricorrente, stimare il contributo nella misura come concordata dalle parti e così in € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda, l'assegno unico, è bene precisare che il Tribunale nulla deve statuire, prendendosi atto che le parti hanno concordato tra loro che sarà la madre a percepire integralmente l'importo dell'assegno.
Per quanto attiene ai tempi di frequentazione paterna, questo aspetto non deve essere disciplinato dal
Tribunale, nel rispetto della volontà di , vista la sua maggiore età, potendo egli Per_1 programmare liberamente con ciascun genitore i tempi di frequentazione.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto Cron. n. 3617/2017 del 07.08.2017 (RG n. 1156/2017 VG), anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così statuisce:
1) Pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00 – somma annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat-, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 01 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
2) Dà atto che, su accordo delle parti, la madre percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico;
4) conferma nel resto per quanto di ragione;
5) dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 20/10/2023,
DA
(cf: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. LUIGI LUPINACCI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DEBORA A. MOSSONI e dall'avv. CECILIA GIPPONI, elettivamente domiciliato presso i difensori, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.12.2024
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE
DEPOSITATE IN ATTI IL 18.12.2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 20.10.2023, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con , unione dalla quale nasceva il figlio Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...]), chiedeva a questo Tribunale di modificare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale individuate nel decreto del Tribunale di Cremona n. 3617/2017 del
07.08.2017 (emesso nel procedimento RG n. 1156/2017 VG), alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Nello specifico, la ricorrente chiedeva di porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a € 400,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di disporre in suo favore il riconoscimento dell'intero importo dell'assegno unico universale. Precisava, infatti, la ricorrente che a partire dal mese di ottobre 2022, il figlio era tornato a vivere con la madre, ivi trasferendo la propria residenza.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 21.03.2024, il convenuto, benché ritualmente citato, non compariva personalmente né si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Alla stessa udienza, il Giudice, dato atto della impossibilità di addivenire ad una bonaria definizione della controversia nonché della richiesta di parte ricorrente di trattenere la causa in decisione, si riservava. Con successiva ordinanza del 25.03.2024, il Giudice delegato, in via temporanea e urgente, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Per_1 versamento di € 350,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva il riconoscimento dell'integrale importo dell'assegno unico a favore della madre. In via istruttoria, il Giudice rigettava le istanze di prova orale formulate dalla parte ricorrente e ordinava all'Agenzia delle Entrate di esibire in giudizio copia delle dichiarazioni fiscali di P_
.
[...]
Con lo stesso provvedimento, il Giudice fissava l'udienza del 12.06.2024 ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini processuali per il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale.
Nelle more, con comparsa depositata il 30.04.2024 si costituiva tardivamente in giudizio P_
che contestava le deduzioni della ricorrente, salvo aderire alla richiesta della madre di
[...]
percepire integralmente l'assegno unico universale;
il resistente quantificava il proprio onere di mantenimento della prole in misura pari a € 300,00 mensili, oltre al pagamento 50% delle spese straordinarie.
Depositati i rispettivi scritti difensivi ex art. 473 bis.28 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del
12.06.2024; il Giudice Delegato invitava i difensori a sottoporre ai rispettivi clienti la proposta conciliativa formulata in udienza dal resistente al fine di addivenire ad una soluzione condivisa della controversia e assegnava il termine per il deposito di eventuali note congiunte di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano congiuntamente le conclusioni e davano atto di aver raggiunto un accordo, la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 13/01/2025.
* il contributo al mantenimento del figlio Per_1
Va, preliminarmente, osservato che, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In ambito familiare costituisce, inoltre, orientamento granitico quello secondo cui il dovere dei genitori di mantenere il figlio sussiste anche nel caso di prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nel pieno rispetto della personalità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e comunque nel rispetto delle singole capacità contributive, così come espressamente sancito dall'art. 337 septies c.c.
Dando applicazione ai predetti principi, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno dato atto che
(nato a [...] [...]), benchè maggiorenne, ha tuttora necessità di essere Per_1 mantenuto e sostenuto dai genitori, considerata anche l'età e il percorso formativo in corso.
Le parti, inoltre, hanno dato atto che il ragazzo, un tempo collocato presso il padre, vive ormai stabilmente con la madre dal mese di ottobre 2022. Alla luce di questa evidenza, ritiene il Tribunale che emerge una palese sopravvenienza che giustifica una revisione delle condizioni concordate dalle parti e recepite dal decreto n. 3617/2017.
Ciò posto, la ricorrente ha dichiarato di essersi prodigata nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ma di essere allo stato disoccupata;
ella ha comunque precisato di svolgere qualche lavoretto e di percepire la pensione di reversibilità del defunto marito.
Il resistente, dal canto suo, ha, invece, dichiarato di essere operaio turnista presso la Latteria Soresina
S.C.A e di essere gravato da numerose spese e debiti. Dalla documentazione fiscale in atti (depositata rispettivamente dal resistente in data 30.04.2024 e dall'Agenzia delle Entrata in data 03.10.2024) emergono i seguenti dati: redditi per € 27.430,00 nel 2020 (CU 2021); redditi per € 28.920,00 nel
2021 (CU 2022); redditi per € 29.400,00 nel 2022 (CU 2023). Illustrate le posizioni economiche delle parti così come rappresentate in atti, deve darsi atto che esse si sono accordate per quantificare il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre in misura pari a € 300,00 mensili, come ribadito nelle rispettive note depositate in data 18.12.2024.
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati e dei dati disponibili, dovendo il padre contribuire al mantenimento indiretto di , che oggi vive con la madre, tenuto conto delle esigenze del Per_1
figlio, si ritiene congruo ed equo, anche in rapporto alla situazione economica e abitativa della ricorrente, stimare il contributo nella misura come concordata dalle parti e così in € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda, l'assegno unico, è bene precisare che il Tribunale nulla deve statuire, prendendosi atto che le parti hanno concordato tra loro che sarà la madre a percepire integralmente l'importo dell'assegno.
Per quanto attiene ai tempi di frequentazione paterna, questo aspetto non deve essere disciplinato dal
Tribunale, nel rispetto della volontà di , vista la sua maggiore età, potendo egli Per_1 programmare liberamente con ciascun genitore i tempi di frequentazione.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto Cron. n. 3617/2017 del 07.08.2017 (RG n. 1156/2017 VG), anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così statuisce:
1) Pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00 – somma annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat-, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 01 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
2) Dà atto che, su accordo delle parti, la madre percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico;
4) conferma nel resto per quanto di ragione;
5) dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato