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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, nella qualità di genitore di , rappresentato e Parte_1 Persona_1
difeso dall'avv. Carmelina SALVATORE, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, quale genitore di , contestate le Parte_1 Persona_1
conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 30.09.2024 - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso - il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo pagina 1 di 7 l'accertamento della sussistenza, in capo alla minore, dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di frequenza.
La ricorrente ha premesso che in sede di revisione veniva negato il riconoscimento dei requisiti per consentire alla minore di continuare a fruire dell'indennità di frequenza, pur se dalla prima visita -all'esito della quale era stato ottenuto il riconoscimento del requisito- era decorso solo un anno e pur se non vi era stata alcuna modifica della situazione clinica;
deduceva che, in sede di ATP, il nominato CTU aveva del pari ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità, così confermando il giudizio già espresso dalla . CP_2
La ha quindi contestato la ctu redatta nella fase ATP, con cui era stata negata Parte_1
la sussistenza dei requisiti sanitari, chiedendone la rinnovazione, osservando che:
-Il CTU aveva effettuato una valutazione medico legale senza somministrare test specifici e senza considerare che la minore era seguita con training riabilitativo e psicopedagogico pomeridiano;
-Il CTU aveva omesso completamente di valutare le concrete conseguenze del quadro clinico diagnosticato dagli specialisti, conseguenze incidenti sulle funzioni della ragazza sia in ambito scolastico che in ambito pomeridiano nell'esecuzione dei compiti a lei richiesti per la sua età;
-Il CTU aveva omesso del tutto di considerare che la ragazza continuava ad essere seguita sia per il tutoraggio pomeridiano specialistico che per percorso psicologico da ben due professionisti, con esborso a carico della famiglia;
-non era evincibile, rispetto al verbale precedente di concessione di indennità, quale sarebbe stata la eventuale modificazione della situazione clinica o di fatto tale supportare il giudizio negativo espresso in sede di revisione.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni CP_1
specifiche, contestandone nel merito la fondatezza, rappresentando che il ricorso si fondava su un mero dissenso diagnostico, chiedendone il rigetto.
_____
L'opposizione va rigettata.
In primo luogo, risulta dal tenore della relazione di ctu che sia stato considerato e valutato tutto il materiale documentale depositato;
nello specifico, il ctu ha dato atto di aver valutato la documentazione medica in atti, ossia: pagina 2 di 7 il referto di esame radiografico di colonna, bacino e arti inferiori del 9.9.2022 da cui si evinceva “Moderata scoliosi dorso-lombare … Valgismo bilaterale d'anca … Lieve valgismobilaterale di ginocchio …”; il referto di visita psichiatrica (12.10.2022 ASREM) dal quale risultava: “… Disturbo misto delle abilità scolastiche (ICD 10 F81.3); la valutazione neuropsicologica nel mese di agosto 2022, da cui emergevano abilità cognitive nella norma
(QI totale 95). …”; Copia del verbale della Commissione Integrata di Campobasso in data
30.11.2022 con cui la ragazza era valutata affetta da “Disturbo misto delle abilità scolastiche in trattamento neuropsicologico” e valutata invalida con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (indennità di frequenza) con obbligo di revisione entro il novembre 2023; copia del successivo verbale del CML di CP_1
Campobasso in data 30.11.2023 dal quale risultava che la , affetta da “DSA con Per_1 indicazione a PDP”, non era invalida (verbale oggetto della presente controversia).
Il ctu ha inoltre sottoposto a visita la minore, così appurando che:
“si tratta di un soggetto che presenta uno sviluppo corporeo armonico compatibile con l'età anagrafica (altezza 164 centimetri, peso 50 chilogrammi); l'espressione verbale è adeguata al contesto;
la ragazza appare vivace e con una psico-motricità compatibile con l'età; all'esame obiettivo del rachide e delle ginocchia non si rilevano alterazioni degne di nota ai fini della presente indagine”.
Ha osservato il ctu che l'obiettività rilevata in sede di visita peritale non era divergente da quanto emerso in occasione della visita di verifica del 30.11.2023 (“… Atteggiamento consono al contesto. Al colloquio collaborante, risponde a tono alle domande”) ed era dunque “coerente con il quadro di una ragazza che, dotata di un normale quoziente intellettivo, ha qualche difficoltà nell'apprendimento della matematica e, per questa ragione, beneficia di un piano didattico personalizzato senza necessità di un insegnante di sostegno”.
Il ctu ha quindi concluso ritenendo che:
In sede di visita è emerso che la ragazza, al di là della riferita difficoltà negli apprendimenti scolastici in ambito matematico, si vede normalmente con gli amici, pratica attività sportiva di gruppo in palestra e frequenta regolarmente la scuola senza necessità di insegnanti di sostegno. A parere dello scrivente, pertanto, nel caso specifico mancano del tutto i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.
La valutazione del ctu appare condivisibile.
pagina 3 di 7 Invero, in primo luogo la mancata somministrazione di test non risulta elemento che possa in alcun modo inficiare o compromettere la valutazione medico legale resa, che il tecnico ha condotto in esito ad anamnesi, anamnesi fisiologica, esame obiettivo della ragazza e colloquio, oltre che valutando tutta la documentazione allegata al ricorso.
Il fatto che la ragazza sia seguita da specialisti o che segua un piano di studi personalizzato non è evenienza sufficiente a ritenere che ella soddisfi i requisiti sanitari per fruire della indennità di frequenza.
La questione centrale, di diritto, è infatti quella di verificare se i disturbi specifici dell'apprendimento, quali ad esempio la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia siano, in quanto tali, presupposti sufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1999.
In tale prospettiva, a livello interpretativo, occorre esaminare, nel complesso, le norme di cui alla L. n. 289/1999 e quelle di cui alla L. n. 170 del 2010, fonte, quest'ultima, che si occupa dei disturbi specifici dell'apprendimento.
L'art. 1 della L. n. 170 del 2010 prevede quanto segue: “La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività' della vita quotidiana.
Le finalità della legge sono poi individuate, all'art. 2, tra l'altro nel: “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.
Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui al punto 2 sono, poi, individuati nell'art. 5 il quale prevede che “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari [che] agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del , garantiscono: a) Controparte_3
l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
pagina 4 di 7 informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità' dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero [che]
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi [e che] Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”. Inoltre, l'art. 6 della L. n. 170 del
2010 prevede che “I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con
DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”.
Il beneficio dell'indennità di frequenza è previsto dalla L. n. 289 del 1990 la quale, nella sua rubrica, risulta volta all'introduzione di “…norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi…”. L'art. 1 della suddetta legge, infatti, prevede che l'indennità sia riconosciuta “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
Alla luce del complesso delle norme richiamate, si ritiene che i disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla L. n. 170 del 2010 comportino, di norma, difficoltà nello svolgimento dei compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 289 del 1990, se essi siano tali da determinare nel minore una condizione di invalidità civile.
In altre parole, il legislatore ha ritenuto che i disturbi specifici dell'apprendimento possano e debbano essere fronteggiati normalmente con le misure di cui alla L. n. 170 del 2010, potendosi accedere ai benefici di cui alla L. n. 289 del 1990 solo laddove tali disturbi inducano una condizione di invalidità civile ovvero si presentino su minori che siano riconosciuti invalidi per altre cause.
Pertanto, in applicazione dei superiori principi, deve escludersi che, pur ove siano accertati disturbi specifici dell'apprendimento, vi possa essere come automatica conseguenza il riconoscimento dei presupposti per fruire della indennità di frequenza.
pagina 5 di 7 Va quindi escluso l'automatismo tra diagnosi DSA e indennità di frequenza e valutato il singolo caso in concreto, come fatto dal ctu nel caso di specie.
Applicando i principi alla odierna vicenda, discende che la valutazione del CTU, effettuata nel corso delle operazioni di ATP, possa essere condivisa, in quanto il consulente ha reputato che la ragazza, al di là della riferita difficoltà negli apprendimenti scolastici, soprattutto in ambito matematico, si vede normalmente con gli amici, pratica attività sportiva di gruppo in palestra e frequenta regolarmente la scuola, senza necessità di insegnanti di sostegno.
A parere del ctu, quindi, non sussistevano i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.
La circostanza che la ragazza sia seguita da professionisti nell'apprendimento non risulta elemento dirimente, dato che lo stesso ctu ha rilevato che la ragazza è dotata di un normale quoziente intellettivo, ha qualche difficoltà nell'apprendimento della matematica e, per questa ragione, beneficia di un piano didattico personalizzato senza necessità di un insegnante di sostegno.
Risulta che il ctu abbia fatto applicazione di corretti parametri valutativi, pervenendo così ad una conclusione tecnicamente corretta.
In ultima analisi, emerge che il ctu abbia adeguatamente valutato tutta la documentazione, anche sanitaria, in atti, ritenendo che la documentazione e le patologie riscontrate - complessivamente e motivatamente- fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza dei requisiti sanitari così come invocati.
Le censure della ricorrente non possono quindi essere condivise, anche perché si risolvono in un mero dissenso diagnostico (tra tutte Cassazione n.12429/19); invero, deve ritenersi che dette censure non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si verte, dunque, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (da ultimo, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10-07-2020, n. 14789).
pagina 6 di 7 Le spese di lite e della ctu eseguita nella fase ATP (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art.152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la minore non si Persona_1
trovava nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento della indennità di frequenza;
2)Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , spese CP_1
che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
3)Liquida in favore del dott. , a titolo di onorario, la somma di euro Controparte_4
290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico di parte ricorrente.
Campobasso, 21marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, nella qualità di genitore di , rappresentato e Parte_1 Persona_1
difeso dall'avv. Carmelina SALVATORE, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, quale genitore di , contestate le Parte_1 Persona_1
conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 30.09.2024 - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso - il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo pagina 1 di 7 l'accertamento della sussistenza, in capo alla minore, dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di frequenza.
La ricorrente ha premesso che in sede di revisione veniva negato il riconoscimento dei requisiti per consentire alla minore di continuare a fruire dell'indennità di frequenza, pur se dalla prima visita -all'esito della quale era stato ottenuto il riconoscimento del requisito- era decorso solo un anno e pur se non vi era stata alcuna modifica della situazione clinica;
deduceva che, in sede di ATP, il nominato CTU aveva del pari ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità, così confermando il giudizio già espresso dalla . CP_2
La ha quindi contestato la ctu redatta nella fase ATP, con cui era stata negata Parte_1
la sussistenza dei requisiti sanitari, chiedendone la rinnovazione, osservando che:
-Il CTU aveva effettuato una valutazione medico legale senza somministrare test specifici e senza considerare che la minore era seguita con training riabilitativo e psicopedagogico pomeridiano;
-Il CTU aveva omesso completamente di valutare le concrete conseguenze del quadro clinico diagnosticato dagli specialisti, conseguenze incidenti sulle funzioni della ragazza sia in ambito scolastico che in ambito pomeridiano nell'esecuzione dei compiti a lei richiesti per la sua età;
-Il CTU aveva omesso del tutto di considerare che la ragazza continuava ad essere seguita sia per il tutoraggio pomeridiano specialistico che per percorso psicologico da ben due professionisti, con esborso a carico della famiglia;
-non era evincibile, rispetto al verbale precedente di concessione di indennità, quale sarebbe stata la eventuale modificazione della situazione clinica o di fatto tale supportare il giudizio negativo espresso in sede di revisione.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni CP_1
specifiche, contestandone nel merito la fondatezza, rappresentando che il ricorso si fondava su un mero dissenso diagnostico, chiedendone il rigetto.
_____
L'opposizione va rigettata.
In primo luogo, risulta dal tenore della relazione di ctu che sia stato considerato e valutato tutto il materiale documentale depositato;
nello specifico, il ctu ha dato atto di aver valutato la documentazione medica in atti, ossia: pagina 2 di 7 il referto di esame radiografico di colonna, bacino e arti inferiori del 9.9.2022 da cui si evinceva “Moderata scoliosi dorso-lombare … Valgismo bilaterale d'anca … Lieve valgismobilaterale di ginocchio …”; il referto di visita psichiatrica (12.10.2022 ASREM) dal quale risultava: “… Disturbo misto delle abilità scolastiche (ICD 10 F81.3); la valutazione neuropsicologica nel mese di agosto 2022, da cui emergevano abilità cognitive nella norma
(QI totale 95). …”; Copia del verbale della Commissione Integrata di Campobasso in data
30.11.2022 con cui la ragazza era valutata affetta da “Disturbo misto delle abilità scolastiche in trattamento neuropsicologico” e valutata invalida con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (indennità di frequenza) con obbligo di revisione entro il novembre 2023; copia del successivo verbale del CML di CP_1
Campobasso in data 30.11.2023 dal quale risultava che la , affetta da “DSA con Per_1 indicazione a PDP”, non era invalida (verbale oggetto della presente controversia).
Il ctu ha inoltre sottoposto a visita la minore, così appurando che:
“si tratta di un soggetto che presenta uno sviluppo corporeo armonico compatibile con l'età anagrafica (altezza 164 centimetri, peso 50 chilogrammi); l'espressione verbale è adeguata al contesto;
la ragazza appare vivace e con una psico-motricità compatibile con l'età; all'esame obiettivo del rachide e delle ginocchia non si rilevano alterazioni degne di nota ai fini della presente indagine”.
Ha osservato il ctu che l'obiettività rilevata in sede di visita peritale non era divergente da quanto emerso in occasione della visita di verifica del 30.11.2023 (“… Atteggiamento consono al contesto. Al colloquio collaborante, risponde a tono alle domande”) ed era dunque “coerente con il quadro di una ragazza che, dotata di un normale quoziente intellettivo, ha qualche difficoltà nell'apprendimento della matematica e, per questa ragione, beneficia di un piano didattico personalizzato senza necessità di un insegnante di sostegno”.
Il ctu ha quindi concluso ritenendo che:
In sede di visita è emerso che la ragazza, al di là della riferita difficoltà negli apprendimenti scolastici in ambito matematico, si vede normalmente con gli amici, pratica attività sportiva di gruppo in palestra e frequenta regolarmente la scuola senza necessità di insegnanti di sostegno. A parere dello scrivente, pertanto, nel caso specifico mancano del tutto i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.
La valutazione del ctu appare condivisibile.
pagina 3 di 7 Invero, in primo luogo la mancata somministrazione di test non risulta elemento che possa in alcun modo inficiare o compromettere la valutazione medico legale resa, che il tecnico ha condotto in esito ad anamnesi, anamnesi fisiologica, esame obiettivo della ragazza e colloquio, oltre che valutando tutta la documentazione allegata al ricorso.
Il fatto che la ragazza sia seguita da specialisti o che segua un piano di studi personalizzato non è evenienza sufficiente a ritenere che ella soddisfi i requisiti sanitari per fruire della indennità di frequenza.
La questione centrale, di diritto, è infatti quella di verificare se i disturbi specifici dell'apprendimento, quali ad esempio la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia siano, in quanto tali, presupposti sufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1999.
In tale prospettiva, a livello interpretativo, occorre esaminare, nel complesso, le norme di cui alla L. n. 289/1999 e quelle di cui alla L. n. 170 del 2010, fonte, quest'ultima, che si occupa dei disturbi specifici dell'apprendimento.
L'art. 1 della L. n. 170 del 2010 prevede quanto segue: “La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività' della vita quotidiana.
Le finalità della legge sono poi individuate, all'art. 2, tra l'altro nel: “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.
Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui al punto 2 sono, poi, individuati nell'art. 5 il quale prevede che “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari [che] agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del , garantiscono: a) Controparte_3
l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
pagina 4 di 7 informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità' dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero [che]
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi [e che] Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”. Inoltre, l'art. 6 della L. n. 170 del
2010 prevede che “I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con
DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”.
Il beneficio dell'indennità di frequenza è previsto dalla L. n. 289 del 1990 la quale, nella sua rubrica, risulta volta all'introduzione di “…norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi…”. L'art. 1 della suddetta legge, infatti, prevede che l'indennità sia riconosciuta “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
Alla luce del complesso delle norme richiamate, si ritiene che i disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla L. n. 170 del 2010 comportino, di norma, difficoltà nello svolgimento dei compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 289 del 1990, se essi siano tali da determinare nel minore una condizione di invalidità civile.
In altre parole, il legislatore ha ritenuto che i disturbi specifici dell'apprendimento possano e debbano essere fronteggiati normalmente con le misure di cui alla L. n. 170 del 2010, potendosi accedere ai benefici di cui alla L. n. 289 del 1990 solo laddove tali disturbi inducano una condizione di invalidità civile ovvero si presentino su minori che siano riconosciuti invalidi per altre cause.
Pertanto, in applicazione dei superiori principi, deve escludersi che, pur ove siano accertati disturbi specifici dell'apprendimento, vi possa essere come automatica conseguenza il riconoscimento dei presupposti per fruire della indennità di frequenza.
pagina 5 di 7 Va quindi escluso l'automatismo tra diagnosi DSA e indennità di frequenza e valutato il singolo caso in concreto, come fatto dal ctu nel caso di specie.
Applicando i principi alla odierna vicenda, discende che la valutazione del CTU, effettuata nel corso delle operazioni di ATP, possa essere condivisa, in quanto il consulente ha reputato che la ragazza, al di là della riferita difficoltà negli apprendimenti scolastici, soprattutto in ambito matematico, si vede normalmente con gli amici, pratica attività sportiva di gruppo in palestra e frequenta regolarmente la scuola, senza necessità di insegnanti di sostegno.
A parere del ctu, quindi, non sussistevano i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.
La circostanza che la ragazza sia seguita da professionisti nell'apprendimento non risulta elemento dirimente, dato che lo stesso ctu ha rilevato che la ragazza è dotata di un normale quoziente intellettivo, ha qualche difficoltà nell'apprendimento della matematica e, per questa ragione, beneficia di un piano didattico personalizzato senza necessità di un insegnante di sostegno.
Risulta che il ctu abbia fatto applicazione di corretti parametri valutativi, pervenendo così ad una conclusione tecnicamente corretta.
In ultima analisi, emerge che il ctu abbia adeguatamente valutato tutta la documentazione, anche sanitaria, in atti, ritenendo che la documentazione e le patologie riscontrate - complessivamente e motivatamente- fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza dei requisiti sanitari così come invocati.
Le censure della ricorrente non possono quindi essere condivise, anche perché si risolvono in un mero dissenso diagnostico (tra tutte Cassazione n.12429/19); invero, deve ritenersi che dette censure non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si verte, dunque, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (da ultimo, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10-07-2020, n. 14789).
pagina 6 di 7 Le spese di lite e della ctu eseguita nella fase ATP (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art.152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la minore non si Persona_1
trovava nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento della indennità di frequenza;
2)Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , spese CP_1
che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
3)Liquida in favore del dott. , a titolo di onorario, la somma di euro Controparte_4
290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico di parte ricorrente.
Campobasso, 21marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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