TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/06/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 470 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Manzi e Antonietta
De Carlo
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Pierluigi Costa e Valeria Costa
PARTE RESISTENTE-OPPOSTA avente ad oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 568/2024, emesso in data 12.12.2024, con il quale era stato intimato ad essa opponente di pagare, in favore di , la complessiva somma CP_1
lorda di euro 28.215,21, a titolo di spettanze retributive e di trattamento di fine rapporto, quali risultanti dall'ultimo prospetto paga rilasciato per la mensilità di agosto del 2024.
A sostegno dell'opposizione la predetta società deduceva: di aver concordato con il lavoratore, dimessosi senza preavviso nell'estate del 2024, un pagamento rateizzato, dapprima con il saldo della busta paga di agosto e poi con il t.f.r. sino a quel momento maturato;
di aver sempre onorato detto accordo, sia prima che durante l'intrapresa azione monitoria;
di avere il lavoratore sottaciuto la ricezione di ulteriori due bonifici in suo favore, a saldo della retribuzione per l'ultima mensilità, residuando così esclusivamente la somma dallo stesso vantata a titolo di trattamento di fine rapporto;
di avere egli erroneamente quantificato le somme in questione, siccome calcolate al lordo (e non al netto) delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, e ciò sebbene essa opponente avesse, in data 23.9.2024,
CP_ telematicamente comunicato all' tramite modello Uniemens, il proprio debito contributivo.
Sulla scorta di quanto dedotto, la rassegnava le seguenti conclusioni: “- in Parte_1
via preliminare, rigettare ogni eventuale proposta richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
- nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 568/2024 del 13.12.2024 ponendolo nel nulla;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il lavoratore opposto, il quale resisteva all'opposizione, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che – come concordemente ammesso (e documentato) dalle parti (cfr., docc. 3-4, fascicolo di parte opponente;
docc. 6-8, fascicolo di parte opposta) – risultano eseguiti, in favore di , due distinti bonifici, per euro 2.000,00 ed euro CP_1
700,90, ulteriori rispetto a quelli già menzionati nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
Giova, tuttavia, puntualizzare che detti bonifici sono stati eseguiti, il primo in data 9.12.2024
(ovvero dopo il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.) ed il secondo in data 10.1.2025 (ovvero successivamente alla notificazione del ricorso medesimo, avvenuta il 16.12.2024).
S'appalesa, dunque, destituito di fondamento il rilievo della società opponente, secondo cui il predetto avrebbe sottaciuto di aver riscosso due ulteriori acconti rispetto a quelli già CP_1
percepiti.
3. Fatta questa premessa, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli deve pronunciare sul merito della pretesa, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. n. 5754/2009; Cass. Sez. Lav. n. 16199/2011).
2 Va, altresì, ricordato che, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (quale è quella relativa al pagamento della retribuzione - e dei trattamenti ad essa accessori o comunque ad essa riconducibili - per la prestazione lavorativa), “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
4. Nella specie, pacifico il fatto costitutivo del diritto di credito azionato in via monitoria (non essendo sorta contestazione circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, né, tantomeno, in ordine all'esatto ammontare delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di retribuzione e di trattamento di fine rapporto, se non nei limiti di cui appresso si dirà), il nucleo centrale della controversia ruota intorno all'asserita inesigibilità del credito medesimo.
Difatti, secondo la prospettazione della società opponente, “il predetto datore di lavoro, la cui attività era ormai immobilizzata a causa di una insorgente situazione passiva con l'erario, non ha mai negato il pagamento di quanto dovuto, concordano con lo stesso ed altri dipendenti un pagamento rateizzato, prima con il saldo della busta paga di agosto e poi con il
TFR sino a quel momento maturato” (così, a pag. 2 del ricorso introduttivo).
A tal fine, ha offerto di provare (mediante interpello e per testimoni) la dedotta conclusione di siffatto accordo.
Sennonchè, come evidenziato nell'ordinanza pronunciata in data 22.4.2025, detta prova è stata articolata genericamente ed in violazione delle modalità di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c., con particolare riferimento all'importo mensile asseritamente concordato, “da pagare secondo le disponibilità” della società datrice di lavoro (cfr., in tal senso, i capitoli a, b, c e d).
D'altro canto, la subordinazione del diritto al pagamento ad un fatto volontario, il cui compimento è sostanzialmente rimesso al mero arbitrio del datore, si risolve in una condizione meramente potestativa, come tale affetta da nullità (art. 1355 c.c.).
A ciò si aggiunga che – come eccepito dalla parte opposta (pag. 5 della memoria) – il valore dell'oggetto eccede il limite di valore di cui all'art. 2721, comma 1, c.c., sicchè, anche sotto
3 questo profilo (ed in assenza di elementi idonei a consentire la prova oltre il limite anzidetto), la prova s'appalesa inammissibile.
5. Quanto, poi, all'esatto importo delle somme pretese, correttamente l'odierno opposto le ha quantificate al lordo (e non al netto) delle ritenute di legge.
Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le spettanze del lavoratore maturano al lordo (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; Cass.
Sez. Lav., Sentenza n. 21010 del 13/09/2013; Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 3375 del
11/02/2011; Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 18584 del 07/07/2008), e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il Giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.
Come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 21211 del
05/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 1486 del 23/03/1989, richiamate, in motivazione, da Cass.
Sez. Lav. n. 8406 del 23/03/2023), “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat. Lavoratori, Sez. L, Sentenza n. 585 del 22/01/1987, Rv. 450310 -
01)”.
Per altro verso, non v'è prova che la abbia provveduto al pagamento degli Parte_1
oneri contributivi gravanti a suo carico, a nulla rilevando, pertanto, che essa abbia
CP_ comunicato, tramite apposito modello Uniemens, il proprio debito all' in relazione alle buste paga emesse per la mensilità di agosto del 2024 (cfr. doc. 6, fascicolo di parte opponente).
6. Conclusivamente, ed alla luce dei pagamenti eseguiti in corso di causa, s'impone la revoca del decreto ingiuntivo n. 568/2024, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento della residua somma ancora dovuta, pari ad euro 25.514,61 (in argomento, cfr.
Cass. Sez. n. 21432/2011, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
4 del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
Su detta somma competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
6. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base al valore del decisum e con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza della e vengono distratte in favore degli Avv.ti Parte_1
Pierluigi Costa e Valeria Costa, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 470/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2024;
b) condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di , della minor somma ancora dovuta, pari ad euro CP_1
25.514,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.964,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Pierluigi Costa e Valeria Costa.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.6.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 470 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Manzi e Antonietta
De Carlo
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Pierluigi Costa e Valeria Costa
PARTE RESISTENTE-OPPOSTA avente ad oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 568/2024, emesso in data 12.12.2024, con il quale era stato intimato ad essa opponente di pagare, in favore di , la complessiva somma CP_1
lorda di euro 28.215,21, a titolo di spettanze retributive e di trattamento di fine rapporto, quali risultanti dall'ultimo prospetto paga rilasciato per la mensilità di agosto del 2024.
A sostegno dell'opposizione la predetta società deduceva: di aver concordato con il lavoratore, dimessosi senza preavviso nell'estate del 2024, un pagamento rateizzato, dapprima con il saldo della busta paga di agosto e poi con il t.f.r. sino a quel momento maturato;
di aver sempre onorato detto accordo, sia prima che durante l'intrapresa azione monitoria;
di avere il lavoratore sottaciuto la ricezione di ulteriori due bonifici in suo favore, a saldo della retribuzione per l'ultima mensilità, residuando così esclusivamente la somma dallo stesso vantata a titolo di trattamento di fine rapporto;
di avere egli erroneamente quantificato le somme in questione, siccome calcolate al lordo (e non al netto) delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, e ciò sebbene essa opponente avesse, in data 23.9.2024,
CP_ telematicamente comunicato all' tramite modello Uniemens, il proprio debito contributivo.
Sulla scorta di quanto dedotto, la rassegnava le seguenti conclusioni: “- in Parte_1
via preliminare, rigettare ogni eventuale proposta richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
- nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 568/2024 del 13.12.2024 ponendolo nel nulla;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il lavoratore opposto, il quale resisteva all'opposizione, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che – come concordemente ammesso (e documentato) dalle parti (cfr., docc. 3-4, fascicolo di parte opponente;
docc. 6-8, fascicolo di parte opposta) – risultano eseguiti, in favore di , due distinti bonifici, per euro 2.000,00 ed euro CP_1
700,90, ulteriori rispetto a quelli già menzionati nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
Giova, tuttavia, puntualizzare che detti bonifici sono stati eseguiti, il primo in data 9.12.2024
(ovvero dopo il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.) ed il secondo in data 10.1.2025 (ovvero successivamente alla notificazione del ricorso medesimo, avvenuta il 16.12.2024).
S'appalesa, dunque, destituito di fondamento il rilievo della società opponente, secondo cui il predetto avrebbe sottaciuto di aver riscosso due ulteriori acconti rispetto a quelli già CP_1
percepiti.
3. Fatta questa premessa, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli deve pronunciare sul merito della pretesa, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. n. 5754/2009; Cass. Sez. Lav. n. 16199/2011).
2 Va, altresì, ricordato che, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (quale è quella relativa al pagamento della retribuzione - e dei trattamenti ad essa accessori o comunque ad essa riconducibili - per la prestazione lavorativa), “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
4. Nella specie, pacifico il fatto costitutivo del diritto di credito azionato in via monitoria (non essendo sorta contestazione circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, né, tantomeno, in ordine all'esatto ammontare delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di retribuzione e di trattamento di fine rapporto, se non nei limiti di cui appresso si dirà), il nucleo centrale della controversia ruota intorno all'asserita inesigibilità del credito medesimo.
Difatti, secondo la prospettazione della società opponente, “il predetto datore di lavoro, la cui attività era ormai immobilizzata a causa di una insorgente situazione passiva con l'erario, non ha mai negato il pagamento di quanto dovuto, concordano con lo stesso ed altri dipendenti un pagamento rateizzato, prima con il saldo della busta paga di agosto e poi con il
TFR sino a quel momento maturato” (così, a pag. 2 del ricorso introduttivo).
A tal fine, ha offerto di provare (mediante interpello e per testimoni) la dedotta conclusione di siffatto accordo.
Sennonchè, come evidenziato nell'ordinanza pronunciata in data 22.4.2025, detta prova è stata articolata genericamente ed in violazione delle modalità di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c., con particolare riferimento all'importo mensile asseritamente concordato, “da pagare secondo le disponibilità” della società datrice di lavoro (cfr., in tal senso, i capitoli a, b, c e d).
D'altro canto, la subordinazione del diritto al pagamento ad un fatto volontario, il cui compimento è sostanzialmente rimesso al mero arbitrio del datore, si risolve in una condizione meramente potestativa, come tale affetta da nullità (art. 1355 c.c.).
A ciò si aggiunga che – come eccepito dalla parte opposta (pag. 5 della memoria) – il valore dell'oggetto eccede il limite di valore di cui all'art. 2721, comma 1, c.c., sicchè, anche sotto
3 questo profilo (ed in assenza di elementi idonei a consentire la prova oltre il limite anzidetto), la prova s'appalesa inammissibile.
5. Quanto, poi, all'esatto importo delle somme pretese, correttamente l'odierno opposto le ha quantificate al lordo (e non al netto) delle ritenute di legge.
Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le spettanze del lavoratore maturano al lordo (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; Cass.
Sez. Lav., Sentenza n. 21010 del 13/09/2013; Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 3375 del
11/02/2011; Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 18584 del 07/07/2008), e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il Giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.
Come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 21211 del
05/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 1486 del 23/03/1989, richiamate, in motivazione, da Cass.
Sez. Lav. n. 8406 del 23/03/2023), “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat. Lavoratori, Sez. L, Sentenza n. 585 del 22/01/1987, Rv. 450310 -
01)”.
Per altro verso, non v'è prova che la abbia provveduto al pagamento degli Parte_1
oneri contributivi gravanti a suo carico, a nulla rilevando, pertanto, che essa abbia
CP_ comunicato, tramite apposito modello Uniemens, il proprio debito all' in relazione alle buste paga emesse per la mensilità di agosto del 2024 (cfr. doc. 6, fascicolo di parte opponente).
6. Conclusivamente, ed alla luce dei pagamenti eseguiti in corso di causa, s'impone la revoca del decreto ingiuntivo n. 568/2024, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento della residua somma ancora dovuta, pari ad euro 25.514,61 (in argomento, cfr.
Cass. Sez. n. 21432/2011, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
4 del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
Su detta somma competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
6. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base al valore del decisum e con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza della e vengono distratte in favore degli Avv.ti Parte_1
Pierluigi Costa e Valeria Costa, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 470/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2024;
b) condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di , della minor somma ancora dovuta, pari ad euro CP_1
25.514,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.964,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Pierluigi Costa e Valeria Costa.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.6.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5